Lavoro e Previdenza

Thursday 26 February 2004

Indennità di maternità e prescrizione del diritto. Cassazione Sezione lavoro sentenza 1° luglio 2003-14 febbraio 2004, n. 2865

Indennità di maternità e prescrizione del diritto

Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 1° luglio 2003-14 febbraio 2004, n. 2865

Presidente Senese – Relatore Celentano

Pm Napoletano – conforme – ricorrente Inps – controricorrente Ciraci

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21 giugno 1999 il Pretore di Brindisi, accogliendo la domanda proposta da Maria Ciraci nei confronti dell’Inps, condannava l’Istituto previdenziale a pagare alla ricorrente l’indennità di maternità per l’astensione obbligatoria in relazione al parto avvenuto il 7 gennaio 1990, nonché l’indennità per l’astensione facoltativa, dopo lo stesso parto, per il periodo dal 21 aprile 1990 al 21 ottobre 1990.

Il Pretore disattendeva l’eccezione di prescrizione formulata dall’Inps.

L’appello dell’Istituto previdenziale, che insisteva nella eccezione di prescrizione, veniva rigettato dal Tribunale di Brindisi con sentenza del 7 febbraio/4 aprile 2001.

Ricordato che l’indennità di maternità per l’astensione obbligatoria e per quella facoltativa si prescrive, ai sensi dell’articolo 6 della legge 138/43, nel termine di un anno, i giudici di appello ritenevano, condividendo la tesi dell’appellata, che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal decorso di tre mesi dopo il parto, per l’indennità da astensione obbligatoria, e dalla data di ripresa dell’attività lavorativa per l’indennità da astensione facoltativa.

Anche sulla scorta degli atti interruttivi del 9 febbraio 1991, 21 ottobre 1991, 24 settembre 1992, 23 gennaio 1993 e 30 novembre 1993, la prescrizione non era maturata.

Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps).

Maria Ciraci resiste con controricorso,

Motivi della decisione

Con l’unico motivo l’Inps denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 6 della legge 138/43 e 15 della legge 1204/71, in relazione agli articoli 2935 e 2943 Cc; nonché vizio di motivazione.

Assume che le domande amministrative erano state rispettivamente presentate il 7 novembre 1989 (per l’astensione obbligatoria) e il 21 aprile 1990 (per l’astensione facoltativa); e che il primo atto interruttivo della prescrizione era del 9 febbraio 1991 per l’indennità da astensione obbligatoria e del 21 ottobre 1991 per l’indennità da astensione facoltativa.

Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di prescrizione, quanto meno per le giornate maturate fino al 9 febbraio 1990 per l’astensione obbligatoria (protrattasi dal 7 novembre 1989 al 7 aprile 1990), ma totalmente per l’astensione facoltativa (avvenuta dal 21 aprile 1990 al 21 ottobre 1990), tenuto conto delle ricordate date degli atti interruttivi.

Deduce che il Tribunale, pur richiamando la sentenza di questa Corte 2277/98, si è posto in contrasto con la stessa, atteso che in tale decisione si conferma che il diritto all’indennità di maternità, in virtù del richiamo effettuato dall’articolo 15 della legge 1204/71 alle disposizioni sull’indennità di malattia, matura di giorno in giorno in dipendenza dell’assenza dal lavoro causata dallo stato di gravidanza o di puerperio e dalla stessa data della sua maturazione decorre il termine della speciale prescrizione annuale.

Il ricorso è fondato solo in parte.

Va preliminarmente rilevato che la questione della decorrenza della prescrizione viene sollevata solo con riferimento al tempo intercorrente fra il controverso momento iniziale ed i primi atti interruttivi (9 febbraio 1991 per l’astensione obbligatoria, 21 ottobre 1991 per l’astensione facoltativa). Non si contesta che fra i primi atti interruttivi e quelli successivi, nonché fra questi e l’inizio dell’azione giudiziaria, non sia intercorso più di un anno.

Tanto premesso, osserva il Collegio che l’articolo 15 della legge 1204/71 (Tutela delle lavoratrici madri), dopo avere disposto ai primi due commi che le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera per il periodo di astensione obbligatoria e per quello di assenza facoltativa previsti dalla legge, dispone, al terzo comma, che «le indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie dall’ente assicuratore di malattia presso il quale la lavoratrice è assicurata ……».

Il rinvio ai criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione contro le malattie comporta, secondo un costante orientamento della Corte, l’applicabilità della prescrizione annuale di cui all’articolo 6 della legge 138/43: «L’azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di 1 anno dal giorno in cui esse sono dovute».

In ordine alla decorrenza e alla interruzione di tale prescrizione l’orientamento della Corte non è stato uniforme.

Con sentenza 6821/92 è stato affermato che l’indennità di maternità, al pari di quella per malattia, matura de die in diem, in dipendenza della contestuale astensione dal lavoro per gravidanza o puerperio; ma che il termine di prescrizione breve, di cui all’articolo 6 della legge 138/43, decorre tuttavia «soltanto dal giorno in cui si perfezioni la rispettiva fattispecie costitutiva (ivi compresa l’emanazione di eventuali provvedimenti amministrativi, anche con éffetti retroattivi, che concorrano ad integrare quelle fattispecie) ed il diritto possa essere fatto valere».

Con sentenza 4348/95 è stato ribadito che «l’’inizio della decorrenza del termine breve deve farsi coincidere (articolo 2935 Cc) con il giorno in cui si perfezionino i requisiti (diversi nei vari casi) costitutivi del diritto all’indennità e questo possa esser fatto valere»; e che la richiesta di pagamento del trattamento di maternità avanzata in sede amministrativa, come pure l’espletamento (in questa materia solo facoltativo) del ricorso precontenzioso avverso il provvedimento (reale o virtuale) che ne rifiuti l’erogazione, ovvero anche il riconoscimento del diritto da parte dell’ente previdenziale obbligato, producono tutti l’interruzione, ma con effetto solamente istantaneo, secondo la regola degli articoli 2943, ultimo comma, e 2944 Cc.

Non incide, invece, sul corso dell’anzidetto termine annuale, secondo la citata sentenza, la durata del procedimento amministrativo, in mancanza di specifica previsione (come quella dell’articolo 111, secondo comma, del Dpr 1124/65).

Con sentenza 2277/98 questa Corte ha affermato che «il diritto all’indennità di maternità, al quale si applica il regime di prescrizione dell’indennità di malattia, matura di giorno in giorno, in dipendenza dall’assenza dal lavoro causata dallo stato di gravidanza o di puerperio, e dallo stesso giorno di maturazione decorre, in base alla regola di cui all’articolo 2935 Cc, la speciale prescrizione breve (annuale) prevista dall’articolo 6, ultimo comma, della legge 138/43».

Con sentenza 8042/97, con riferimento alla indennità di malattia (il cui termine prescrizionale è, come sopra evidenziato, lo stesso delle indennità di maternità), si è rilevato che, poiché la presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda in sede giudiziaria, e poiché, in assenza di risposta dell’ente previdenziale, la domanda deve considerarsi respinta dopo il decorso del termine di cui all’articolo 7 della legge 533/73, il termine di prescrizione breve annuale, previsto dall’articolo 6 della legge 138/43, «inizia a decorrere dalla data di formazione del silenzio‑rifiuto, ex articolo 7 della legge 533/73, sulla domanda rivolta all’Inps per ottenerla, salvi gli effetti dell’eventuale ricorso contro il detto provvedimento a norma dell’articolo 46, comma quinto, della legge 88/1989, la proposizione del quale implica la non computabilità, ai fini prescrizionali, del successivo periodo di novanta giorni previsto dal comma sesto del medesimo articolo, decorso il quale l’interessato ha facoltà di adire l’autorità giudiziaria».

La sentenza 1396/02 ha poi applicato il principio, affermato da Cassazione, 8042/97, alla indennità di maternità.

In precedenza la sentenza 14421/99 aveva rilevato che l’indennità di maternità matura di giorno in giorno e si risolve in un complesso di diritti a ratei giornalieri, aventi in comune una componente della fattispecie costitutiva (l’evento parto per il periodo ad esso successivo, la sua previsione per il periodo anteriore) ma differenziati per l’ulteriore componente costituita dai corrispondenti giorni di astensione.

Con sentenza pronunciata all’udienza del 31 gennaio 2003, ed attualmente in corso di pubblicazione, si è poi sottolineata la vigenza dell’ultimo comma dell’articolo 97 del Rdl 1827/35, convertito nella legge 1155/36, il quale prevede che «Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione».

Si è così confermato, seppure in forza anche di una disposizione di legge prima ignorata, l’orientamento espresso dalle citate sentenze 8042/97 e 1396/02.

Dal quadro giurisprudenziale sopra delineato e da alcune delle condivisibili considerazioni in esso contenute occorre, ad avviso del Collegio, trarre ulteriori conseguenze, precisando alcuni punti:

1) l’indennità di maternità ha, come l’indennità di malattia, carattere giornaliero; si tratta di un complesso di diritti a ratei giornalieri, aventi in comune una componente della fattispecie costitutiva (l’evento parto per il periodo ad esso successivo, la sua previsione per il periodo anteriore) ma differenziati per l’ulteriore componente costituita dai corrispondenti giorni di astensione (Cassazione, 14421/99);

2) la prescrizione di un anno, di cui all’articolo 6 della legge 138/43, inizia a decorrere dal giorno in cui le prestazioni sono dovute;

3) perché le prestazioni siano dovute occorre non solo che il diritto sia maturato, ma che sia presentata apposita, tempestiva domanda amministrativa (Cassazione, 8042/97);

4) una volta presentata la domanda amministrativa, occorre quindi, perché l’eventuale silenzio dell’ente previdenziale sia significativo, che sia già maturato o maturi anche il diritto all’indennità;

5) l’articolo 97 del Rdl 1827/35, convertito in legge, con modificazioni, con legge 1155/36, dispone, all’ultimo comma, che il procedimento amministrativo ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione;

6) il procedimento amministrativo relativo all’indennità di maternità, come per le altre prestazioni dovute dall’Inps, è scandito dai seguenti tempi: il decorso di centoventi giorni dalla domanda amministrativa, presentata contestualmente o successivamente (e comunque tempestivamente) alla maturazione del diritto, perché la domanda, in assenza di un provvedimento anteriore dell’Istituto, si intenda rigettata (articolo 7 della legge 533/73); avverso il provvedimento di rigetto della indennità di maternità o il silenzio rifiuto può essere proposto, nel termine di 90 giorni, ricorso amministrativo (articolo 46, quinto comma, legge 88/1989); in caso di proposizione del ricorso e di mancata pronuncia sullo stesso entro ulteriori 90 giorni, si determina il silenzio rigetto (articolo 46, sesto comma, legge 88/1989);

7) con la promulgazione della legge 88/1989, il contenzioso amministrativo avverso i provvedimenti negativi dell’Inps comprende anche le prestazioni economiche per la maternità (articolo 46, primo comma, lettera f), di modo che anche per tali prestazioni è stato introdotto il ricorso amministrativo, non previsto nella precedente normativa.

Da quanto sopra precisato si può sintetizzare il seguente principio di diritto: «L’indennità di maternità, di cui all’articolo 15 della legge 1204/71, matura di giorno in giorno e si risolve in un complesso di diritti a ratei giornalieri; l’azione per conseguire l’indennità si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui i ratei sono dovuti; una volta presentata tempestiva domanda amministrativa, l’obbligo di pagamento dei ratei decorre, per l’ente previdenziale, dal giorno di maturazione degli stessi, sicché il silenzio rifiuto dell’ente si perfeziona con il decorso di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, per i ratei maturati contestualmente o precedentemente alla stessa e tempestivamente richiesti, e dal giorno di maturazione di ciascun rateo per quelli maturati successivamente alla domanda amministrativa; avverso il provvedimento di diniego o il silenzio rifiuto l’interessato ha il termine di 90 giorni per presentare ricorso amministrativo, ricorso che si ha per respinto dopo ulteriori 90 giorni dalla sua presentazione; il procedimento in sede amministrativa, ai sensi dell’articolo 97, ultimo comma, del Rdl 1827/35, ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione».

Applicando tali principi alla fattispecie in esame, si ha che l’azione per conseguire la indennità per l’astensione obbligatoria, in relazione al parto previsto (ed effettivamente avvenuto) il 7 gennaio 1990, non si è prescritta. La domanda amministrativa per tale indennità (relativa al periodo 7 novembre 1989/7 aprile 1990) è stata presentata, come risulta dalla sentenza impugnata, il 7 novembre 1989 e la prestazione è stata sollecitata con atto interruttivo del 9 febbraio 1991.

A tale data non era decorso il termine di un anno e 120 giorni (tenuto conto che, da quanto risulta dalla sentenza impugnata, l’Inps non ha emesso un formale provvedimento di diniego e che la signora Ciraci non ha presentato ricorso amministrativo) dal 7 novembre 1989 e, a maggior ragione, dai giorni successivi, fino al 7 aprile 1990, per ciascuno dei quali è maturato il rateo all’indennità.

L’indennità per l’astensione facoltativa, richiesta il 21 aprile 1990 per il periodo 21 aprile 1990/21 ottobre 1990, invece, tenuto conto dell’atto interruttivo del 21 ottobre 1991 e del fatto che l’assicurata non ha proposto ricorso amministrativo avverso il silenzio-rifiuto dell’Istituto, non è prescritta per i ratei dal 23 giugno al 21 ottobre 1990, mentre è prescritta per i ratei precedenti, considerato che dal 22 giugno 1990 (e, a maggior ragione, dai giorni precedenti di maturazione dei ratei) al 21 ottobre 1991 è decorso il periodo di 1 anno e 120 giorni.

In conclusione il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con la condanna dell’Inps a pagare alla signora Maria Ciraci l’indennità di maternità per l’astensione obbligatoria e, per quanto concerne l’astensione facoltativa, i relativi ratei dal 23 giugno al 21 ottobre 1990, oltre interessi legali dalle date di maturazione al saldo.

Le spese del primo grado di giudizio vanno poste a carico dell’Istituto e liquidate in complessivi euro 400,00, di cui euro 200,00 per onorario di avvocato, con attribuzione all’avv. Giuseppe Giordano, procuratore della parte resistente nel citato giudizio, che ne aveva fatto richiesta ai sensi dell’articolo 93 Cpc.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’Inps a pagare alla resistente l’indennità di maternità per i periodi di astensione obbligatoria e, per quanto concerne l’astensione facoltativa, dal 23 giugno al 21 ottobre 1990, oltre interessi legali dalle date di maturazione al saldo; condanna l’Inps alle spese del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro 400, di cui euro 200 per onorario di avvocato, con attribuzione all’avvocato Giuseppe Giordano, procuratore della resistente nel citato giudizio; compensa fra le parti le spese del giudizio di appello e di questo giudizio di legittimità.