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Indebito previdenziale. Le situazioni di incompatibilità tra trattamenti sono assoggettate alla regola generale dell’indebito di cui all’art. 2033 c.c.
In materia di prestazioni assistenziali indebite, quali nell’ipotesi di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili, trova applicazione non già la speciale disciplina dell’indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell’indebito civile di cui all’art. 2033 del codice civile.
Lo afferma la Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 15759, pubblicata il 12 giugno 2019.
Il caso deciso: azione di ripetizione di indebito promossa da Inps nei confronti di soggetto che aveva percepito contemporaneamente pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità.
L’Inps aveva agito in giudizio nei confronti di un soggetto che aveva percepito contemporaneamente pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, domandando la condanna del beneficiario alla ripetizione di quanto indebitamente percepito. Il Tribunale rigettava la domanda, dichiarando non ripetibile l’indebito assistenziale. Analogamente la Corte d’Appello, decidendo il gravame proposto dall’Inps, confermava la sentenza del giudice di primo grado. Ricorreva così in Cassazione l’Ente previdenziale.
Differenza tra mancanza dei requisiti richiesti…
La corte di merito, come peraltro il giudice di primo grado, ha respinto la domanda dell’Inps sul presupposto della irripetibilità dei trattamenti percepiti dal pensionato, qualora si verifichi il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione o il mantenimento del trattamento assistenziale. In materia la Suprema Corte si era pronunciata affermando che l’indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all’avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l’ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'”accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l’incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l’affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell’indebito.
La corte di legittimità ha avuto modo altresì di affermare che in tema di ripetibilità delle prestazioni indebite per mancanza dei requisiti richiesti, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull’indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale.
E su tali principi giurisprudenziali la corte territoriale si era basata per escludere la ripetibilità degli indebiti percepiti.
…e incompatibilità tra trattamenti
La Suprema Corte non condivide l’interpretazione data dai giudici d’appello.
Le situazioni di incompatibilità fra trattamenti assistenziali, come quella che si delinea nel caso deciso, non comportano la irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati. Tali situazioni di incompatibilità non costituiscono, pertanto, un requisito ostativo all’insorgenza del diritto ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell’interessato di optare non tra l’una o l’altra prestazione, bensì per il trattamento economico più favorevole.
Le incompatibilità non comportano pertanto la mancanza, originaria o sopravvenuta, di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto alla pensione, ma si pongono come elemento esterno alla prestazione goduta, costituendo ostacolo non al suo riconoscimento, bensì alla erogazione della prestazione stessa in presenza della percezione di altro analogo trattamento.
Nella fattispecie per cui è causa difetta una specifica disciplina di riferimento; conseguentemente, in ossequio ai principi di diritto sopra delineati, dovrà trovare applicazione il principio generale di cui all’articolo 2033 del codice civile. Con l’ulteriore conseguenza che, accertata la contemporanea percezione di entrambe le prestazioni assistenziali ed escluso nel beneficiario l’affidamento sulla liceità della doppia erogazione delle indennità in oggetto, deve concludersi per la ripetibilità degli indebiti percepiti.
Pertanto il ricorso proposto dall’Inps è stato accolto e cassata la sentenza impugnata.
Avv. Roberto Dulio