Penale
Incostituzionale la norma che preclude la liquidazione delle spese alla parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato? Per ora la Consulta non si pronuncia. ORDINANZA 9 Febbraio 2004 – 12 Febbraio 2004, n. 63
Incostituzionale la norma che preclude la liquidazione delle spese alla parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato? Per ora la Consulta non si pronuncia
ORDINANZA 9 Febbraio 2004 – 12 Febbraio 2004, n. 63
Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Processo penale – Giudizio abbreviato – Ipotesi in cui la parte civile non abbia accettato il rito – Preclusione, per la stessa parte civile, di richiedere la condanna alle spese relative all’azione civile, e, per il giudice, di provvedere sulle stesse in caso di condanna dell’imputato – Lamentata irragionevolezza e lesione del diritto di agire in giudizio – Affermazione apodittica e immotivata della rilevanza – Manifesta inammissibilita’ della questione. – Cod. proc. pen., artt. 441, commi 1 e 4, e 442, comma 1. – Costituzione, artt. 3 e 24. (GU n. 7 del 18-2-2004 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero
Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 441, commi
1 e 4, e 442, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza del 12 novembre 2002 dal giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di Viterbo nel procedimento penale a carico di Michele
Calano ed altro, iscritta al n. 79 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ý serie
speciale, dell’anno 2003.
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale davanti al
giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Viterbo,
quest’ultimo, su richiesta degli imputati, ha disposto, ricorrendone
i requisiti, il giudizio abbreviato;
che la parte civile, gia’ costituitasi ritualmente nel corso
dell’udienza preliminare, ha dichiarato espressamente di non
accettare il rito ai sensi dell’art. 441, comma 4, cod. proc. pen. e
che subito dopo il giudice ha invitato le parti a concludere;
che i difensori degli imputati hanno eccepito che la parte
civile, non avendo accettato il giudizio abbreviato, non ha piu’
diritto di rimanere nel processo, e, pertanto, non avrebbe potuto
compiere alcuna attivita’ ricollegabile alla qualita’ di parte del
processo stesso, mentre il difensore della parte civile ha opposto
che la dichiarazione di non accettazione limita la propria efficacia
ai soli effetti previsti dalla legge e precisamente: a) non
sospensione del processo civile iniziato in pendenza del processo
penale (art. 441, comma 4, cod. proc. pen. che dichiara inapplicabile
l’art. 75, comma 3, cod. proc. pen.; b) esclusione del valore di
giudicato per la sentenza di condanna (art. 651, comma 2, cod. proc.
pen.) o di assoluzione (art. 652, comma 2, cod. proc. pen.) emessa in
sede di giudizio abbreviato in relazione al procedimento civile o
amministrativo di danno; c) impossibilita’ per la parte civile di
impugnare la sentenza emessa in sede di rito abbreviato non accettato
(art. 576 cod. proc. pen.);
che, nel replicare a tali eccezioni, il giudice dell’udienza
preliminare ha sostenuto che, in caso di non accettazione del rito
abbreviato, la parte civile non puo’ partecipare a quel tipo di
processo che non ha accettato e – ponendosi il quesito se in
considerazione del dissenso si determinino effetti ostativi con
riguardo alla statuizione sulle spese relative all’azione civile – lo
ha risolto nel senso che e’ inibito alla parte civile, che non abbia
accettato il rito abbreviato, di richiedere la condanna dell’imputato
al pagamento delle spese relative all’azione civile, ed al giudice di
provvedere sulle stesse in caso di condanna dell’imputato, attesa la
mancanza di norme che ammettano una scissione fra la pronuncia
sull’azione principale e quella relativa alle spese;
che, su queste premesse, il giudice dell’udienza preliminare,
con ordinanza del 12 novembre 2002, ha sollevato questione
incidentale di legittimita’ costituzionale degli artt. 441, commi 1 e
4, e 442, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui escludono, il
primo articolo, il diritto della parte civile che non abbia accettato
il rito abbreviato di richiedere la condanna al pagamento delle spese
relative all’azione civile, e il secondo articolo il potere del
giudice, in caso di condanna dell’imputato, di statuire in ordine
alle stesse, in riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione, per
irragionevole preclusione della possibilita’ per la parte civile di
ottenere il ristoro delle spese in caso di mancata accettazione da
parte della stessa del rito del giudizio abbreviato, possibilita’
prevista invece in caso di patteggiamento, e per violazione del
diritto della persona offesa di agire in giudizio a tutela dei propri
diritti.
Considerato che il giudice rimettente afferma in modo del tutto
apodittico ed immotivato la rilevanza della questione nel giudizio a
quo;
che, d’altra parte, non e’ possibile desumere tale rilevanza
dalla descrizione della fattispecie dedotta in giudizio, dal momento
che non risulta in alcun modo dall’ordinanza che la parte civile
abbia richiesto, al termine del giudizio abbreviato, una statuizione,
da parte del giudice, limitata alle sole spese di costituzione di
parte civile;
che solo in presenza di tale richiesta, infatti, la sollevata
questione di legittimita’ costituzionale si presenta rilevante, sulla
base della interpretazione delle norme impugnate fornita dal giudice
rimettente;
che, pertanto, risulta la manifesta inammissibilita’ della
questione sollevata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero
Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;