Penale
Incostituzionale la disciplina per l’ assunzione di testimonianza in incidente probatorio ove non estende agli infermi di mente vittime di violenze sessuali le particolari tutele previste per la testimonianza degli infrasedicenni. Corte costituzionale
Incostituzionale la disciplina per lassunzione di testimonianza in incidente probatorio ove non estende agli infermi di mente vittime di violenze sessuali le particolari tutele previste per la testimonianza degli infrasedicenni.
Corte costituzionale sentenza 1329 gennaio 2005, n. 63
Presidente relatore Onida
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza emessa il 17 giugno 2003, pervenuta a questa Corte il successivo 20 agosto (r.o. 677/03), il Tribunale di Biella, nel corso di un dibattimento penale per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, di cui sono accusati i genitori della vittima, minorenne allepoca dei fatti ma ora maggiorenne, inferma di mente, richiesto dal Pm di procedere allesame testimoniale della persona offesa con le modalità protette previste dallarticolo 398, comma 5bis, del Cpp, richiamato dallarticolo 498, comma 4bis (concernenti luogo, tempo e modalità particolari dellesame del teste minore degli anni sedici, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno), nonché dallarticolo 498, comma 4ter, del medesimo codice (utilizzo del vetro specchio e di impianto citofonico per lesame del minore vittima di reati sessuali), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento allarticolo 2 della Costituzione, del predetto articolo 498, commi 4bis e 4ter nella parte in cui, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente persona offesa dal reato di violenza sessuale, non consentono che lesame del testimone, qualora una parte lo richieda ovvero il presidente lo ritenga in concreto necessario per salvaguardare la personalità del teste, si svolga secondo le modalità di cui allarticolo 398, comma 5bis, e, su richiesta sua o del suo difensore, mediante luso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.
In punto di rilevanza, il remittente esclude la possibilità di unapplicazione analogica dei commi 4bis e 4ter dellarticolo 498 Cpp riferiti allesame testimoniale del minorenne stante il tassativo tenore letterale delle norme, e osserva che la testimonianza della persona offesa dovrebbe essere assunta con le ordinarie modalità dettate dal citato articolo 498, commi 1, 2, 3 e 4 (pur come risulta, questultimo, dalla sentenza additiva di questa Corte 283/97 circa lesame del teste da parte del presidente), e ciò nonostante che nella fattispecie concreta possano ritenersi adeguatamente provate sia la condizione di attuale infermità mentale della persona offesa, pur considerata capace di testimoniare e di fornire un risultato probatorio attendibile, sia la sussistenza di una situazione di disagio psicologico-affettivo nella quale la teste sarebbe costretta a deporre, per la natura e gravità dei reati contestati e per lo stretto rapporto di parentela esistente fra gli imputati e la persona offesa.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale reputa che si debba riproporre lo stesso percorso argomentativo che aveva indotto il Giudice delle leggi alla pronuncia di illegittimità costituzionale dellarticolo 498, comma 4 Cpp. Considerato che la ratio sottesa ai commi 4bis e 4ter dellarticolo 498, come affermato da questa Corte nella sentenza 114/01, è da rinvenirsi nelle specifiche esigenze di assicurazione della genuinità della prova e di protezione del minore infrasedicenne rispetto alle possibili lesioni della sua personalità, risulterebbe evidente la irragionevolezza di una scelta legislativa che non consente in alcun modo al giudice del dibattimento di disporre laddove ravvisi, come nel caso di specie, leffettiva sussistenza di unanaloga esigenza di protezione della personalità del testimone ex articolo 2 della Costituzione che lassunzione della testimonianza dellinfermo di mente, vittima di reati sessuali, avvenga con le modalità protette. La constatazione, da compiersi in concreto ed in relazione al complessivo contesto processuale, della necessità o dellopportunità di evitare qualsiasi pregiudizio alla personalità particolarmente fragile del teste affetto da infermità mentale giustificherebbe la previsione di un potere discrezionale in capo al giudice del dibattimento di applicare in tale ipotesi lo stesso regime di tutela processuale previsto per lesame del teste minorenne dal comma 4bis del codice (indipendentemente dal reato per il quale si procede) e dal successivo comma 4ter (per lipotesi del minore vittima di reati sessuali).
A garantire il rispetto della personalità del testimone infermo di mente non potrebbero ritenersi adeguate le diverse e generali regole pur previste dal codice di rito allarticolo 499, comma 4 (secondo cui il presidente cura che lesame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona) e allarticolo 472, comma 3bis (che riconosce alla persona offesa nel caso di reati sessuali la facoltà di chiedere che il dibattimento, o una parte di esso, si svolga a porte chiuse), e ciò quanto meno nelle ipotesi in cui il testimone infermo di mente sia vittima di un reato a sfondo sessuale connotato in punto di fatto da una condotta di abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto, e per di più posto in essere da uno stretto congiunto della vittima. In tali casi, lesclusione a priori dellapplicabilità delle modalità protette si traduce, secondo il giudice a quo, «in una illegittima rinuncia da parte del legislatore ad una adeguata tutela non solo della dignità, del pudore e della personalità del teste parte offesa infermo di mente, ma anche della genuinità della prova»; e ciò, proprio con riferimento a fattispecie delittuose rispetto alle quali tali esigenze di tutela di soggetti psicologicamente deboli si pone con maggiore intensità ed evidenza.
2. Non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Con ordinanza emessa il 10 dicembre 2003, e pervenuta a questa Corte il 23 febbraio 2004 (r.o. 193/04), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ariano Irpino, dopo avere ammesso un incidente probatorio ai sensi dellarticolo 392, lettera a, Cpp, in un procedimento per violenza sessuale commesso in danno di persona adulta inferma di mente, rilevando la necessità di procedere allassunzione della testimonianza della persona offesa, stanti le sue condizioni psichiche, in forma protetta ai sensi dellarticolo 398, comma 5bis, Cpp che però è testualmente riferito alla testimonianza del solo minore di sedici anni, ha sollevato dufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 32 e 111 della Costituzione, dellarticolo 398, comma 5bis, Cpp, nella parte in cui non prevede, analogamente a quanto previsto per i minori di anni sedici, che si possa procedere allassunzione della testimonianza di persona offesa, che sia adulta e inferma di mente, nellambito dei reati sessuali, con le modalità protette ivi contemplate (ad es. con limpiego di mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, con lassistenza di un esperto, in una stanza separata da quella in cui si trovano le parti e mediante lutilizzo di vetro specchio unidirezionale etc.).
In punto di rilevanza il Giudice per le indagini preliminari reputa che la questione sia ammissibile in quanto relativa a norma di legge non suscettibile di applicazione in via analogica ex articolo 14 delle preleggi, e che la eventuale declaratoria di incostituzionalità in parte qua permetterebbe lesame del teste nelle forme protette, salvaguardando la genuinità della prova e la personalità della vittima del reato.
Quanto al merito, lautorità remittente ritiene che la mancata estensione della norma nel senso indicato si porrebbe in contrasto, anzitutto, con larticolo 2 della Costituzione, non assicurandosi piena tutela dei diritti inviolabili delluomo nel processo penale quando ladulto infermo di mente, vittima di reati sessuali, è chiamato a deporre su vicende e questioni particolarmente delicate e scabrose afferenti alla sfera più intima della sua personalità, in unaula di tribunale e alla presenza del giudice e delle parti. Lo stesso Giudice delle leggi, ricorda il remittente, ha già sottolineato il rilievo costituzionale delle esigenze di salvaguardia della personalità del teste (cfr. sentenze 262/98 e 283/97). Inoltre lestensione della norma si porrebbe in perfetta armonia con le decisioni adottate in materia dalla Comunità europea (non meglio specificate dal giudice a quo ma probabilmente da riferirsi alla decisione quadro del Consiglio 220/01), in base alle quali ciascuno Stato membro deve garantire che «le vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione».
In secondo luogo, la norma denunciata sarebbe in contrasto con larticolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento di situazioni che possono essere analoghe, considerato che anche il minorato psichico, come il minore infrasedicenne, versa in uno stato di debolezza e fragilità mentale ed è facilmente suggestionabile.
In terzo luogo, il giudice a quo denuncia un contrasto con larticolo 24 della Costituzione, in quanto la mancata estensione della norma impugnata si tradurrebbe in un difetto di adeguata e piena tutela giurisdizionale: soltanto ove sia rimesso al giudice stabilire caso per caso tempo, luogo e modalità particolari di escussione del teste si porrebbe linfermo di mente nella concreta ed effettiva condizione di difendere appieno i propri diritti.
Ancora, la norma impugnata violerebbe larticolo 32 della Costituzione, considerato che porre il teste infermo di mente a stretto ed immediato contatto con la viva realtà processuale e con il suo presunto aggressore significherebbe farlo testimoniare in un ambiente carico di tensione e sottoporlo ad uno stress emotivo che in una persona con un equilibrio psichico già fortemente minato e compromesso può tradursi in una lesione alla integrità e al benessere fisico e psichico.
Infine, il remittente denuncia il contrasto con larticolo 111 della Costituzione, perché non sarebbe garantito il processo giusto, volto alla ricerca della verità, dato che lesame del teste infermo di mente non può essere effettuato con le modalità più adeguate a garantire la genuinità e la incontestabilità della prova.
4. E intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dellAvvocatura generale dello Stato, concludendo per linfondatezza della questione nei termini di seguito precisati.
Il ragionamento della difesa erariale muove dallarticolo 401, comma 5 Cpp, il quale stabilisce che lassunzione anticipata della prova nellincidente probatorio si svolge secondo le regole dettate per il dibattimento, e dunque anche dallarticolo 498, comma 4, del codice di rito, come integrato dalla sentenza 283/97, integrazione la cui ratio sottesa informerebbe di sé, secondo lAvvocatura, lintera disposizione. Ciò premesso, in virtù di una sorta di proprietà transitiva delle norme in questione, il richiamo che larticolo 498, comma 4bis, del Cpp, quale integrato nei presupposti dalla pronuncia della Corte costituzionale citata, fa allimpugnato articolo 398, comma 5bis, dello stesso codice, estenderebbe ad esso i suoi effetti per il semplice argomento che, essendo lincidente probatorio una anticipazione della istruttoria dibattimentale, non può che soggiacere alle medesime regole, quali risultanti anche dalle pronunce della Corte costituzionale. «Sicché se nel dibattimento lesame della persona inferma di mente può essere condotto dal presidente, tale regola deve valere anche per lesecuzione dellincidente probatorio».
Tale interpretazione sarebbe stata avvalorata, secondo la difesa erariale, dallo stesso giudice costituzionale nella sentenza 114/01, con la quale si sarebbe riconosciuta «la sostanziale equivalenza del meccanismo di cui allarticolo 498, comma 4bis, e [di] quello originario dellarticolo 398, comma 5bis», onde non vi sarebbe alcun ostacolo, in via di interpretazione, ad utilizzare, nel corso dellincidente probatorio, le modalità protette per lassunzione della prova di persona maggiorenne inferma di mente.
Considerato in diritto
1. Le questioni che i due remittenti sollevano riguardano le modalità di esame protetto, nellambito del processo penale, del teste persona offesa da reato sessuale, maggiorenne allepoca del processo, che sia infermo di mente.
Precisamente, il Tribunale di Biella, nel corso del dibattimento, solleva questione di legittimità costituzionale dellarticolo 498, comma 4bis, del Cpp, che dispone lapplicabilità nel dibattimento, su richiesta di una parte o se il presidente lo ritiene necessario, dellarticolo 398, comma 5bis, del Cpp, a tenore del quale, nel caso di indagini concernenti reati sessuali, quando fra le persone interessate allassunzione della prova vi siano minori di sedici anni, il giudice stabilisce il luogo (anche fuori del tribunale, presso strutture specializzate o in mancanza presso labitazione del minore), il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere allincidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno; nonché dellarticolo 498, comma 4ter, del predetto codice, secondo cui, quando si procede per reati sessuali, lesame del minore vittima del reato si effettua, su richiesta sua o del suo difensore, mediante luso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.
Tali norme sono impugnate nella parte in cui non consentono lapplicazione delle suddette modalità protette, nel caso di procedimento per il delitto di violenza sessuale, quando si debba procedere allesame di testimone maggiorenne infermo di mente, persona offesa dal reato. La questione è sollevata in riferimento al principio di tutela dei diritti inviolabili della persona, di cui allarticolo 2 della Costituzione, in quanto, ad avviso del remittente, la mancanza del potere del giudice di procedere alla assunzione della prova mediante le speciali modalità ivi previste, quando riscontri la sussistenza di una esigenza di protezione della personalità del teste analoga a quella considerata dal legislatore a proposito del minore, darebbe luogo ad una inadeguata tutela della dignità, del pudore e della personalità del teste psicologicamente debole, nonché della genuinità della prova.
A sua volta il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ariano Irpino, investito di un incidente probatorio per lassunzione della testimonianza di una persona inferma di mente, dubita della legittimità costituzionale del citato articolo 398, comma 5bis, del Cpp, nella parte in cui non prevede che si possa procedere allassunzione della testimonianza della parte offesa da reato sessuale, maggiorenne e inferma di mente, con le modalità previste per il minore di sedici anni. La questione è sollevata in riferimento: allarticolo 2 della Costituzione, in quanto non si assicurerebbe la piena tutela dei diritti inviolabili della persona dellinfermo di mente; allarticolo 3 della Costituzione, in quanto sarebbe irragionevole non riconoscere al maggiorenne infermo di mente, persona particolarmente fragile, la stessa salvaguardia prevista per il minore infrasedicenne; allarticolo 24 della Costituzione, perché il teste non sarebbe messo in condizione di difendere appieno i propri diritti e di rendere una deposizione serena, genuina e veridica; allarticolo 32 della Costituzione, perché non si garantirebbe adeguatamente il diritto alla salute del teste sotto il profilo del suo benessere psico-fisico; infine allarticolo 111 della Costituzione, in quanto non sarebbe garantito il giusto processo sotto il profilo della libertà di esprimersi del teste, al di là di condizionamenti e paure, e della possibilità di assicurare la genuinità della prova.
2. Stante la connessione di oggetto, i giudizi devono essere riuniti per essere decisi con unica pronunzia.
3. Le questioni relative allarticolo 398, comma 5bis, e allarticolo 498, comma 4ter, del Cpp sono fondate.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, pur non potendosi meccanicamente equiparare linfermo di mente al minore ai fini della disciplina della testimonianza nel procedimento penale, tuttavia il principio di tutela della persona, desumibile dallarticolo 2 della Costituzione, comporta che il giudice procedente, ove ritenga in concreto che vi sia un pericolo di pregiudizio alla personalità del teste infermo di mente, possa adottare modalità di esame atte a prevenire ed escludere tale pericolo; e ha fatto applicazione del principio dichiarando la illegittimità costituzionale dellarticolo 498 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentiva al giudice, in tale ipotesi, di procedere direttamente allesame su domande e contestazioni proposte dalle parti (sentenza n. 283 del 1997).
In altra occasione la Corte, investita di questioni analoghe a quelle oggi in esame, le ha dichiarate inammissibili per irrilevanza, in quanto sollevate sul presupposto della estensione alla specie della previsione di ricorso allincidente probatorio, estensione che si è escluso invece sia imposta dalla Costituzione (ordinanza 108/03; nonché sentenza 529/02, con riferimento alla prospettata estensione della applicazione dellarticolo 398, comma 5bis Cpp al caso di testimonianza del minore nellambito di procedimenti per reati diversi da quelli sessuali).
Nel presente giudizio, invece, le questioni si presentano come rilevanti, essendo in un caso sollevate nel corso del dibattimento, in un altro caso nel corso di un incidente probatorio ammesso in base alla disciplina in vigore.
4. Le esigenze di tutela della personalità particolarmente fragile dellinfermo di mente, chiamato a testimoniare nellambito di processi penali per reati sessuali, impongono, in base alla stessa ratio decidendi della citata sentenza 283/97, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione (restando così assorbito ogni altro profilo di censura), di estendere al maggiorenne infermo di mente la garanzia, prevista per il minore infrasedicenne, e rispettivamente per il minore, dallarticolo 398, comma 5bis (richiamato dallarticolo 498, comma 4bis) e dallarticolo 498, comma 4ter, Cpp del ricorso, alle modalità protette di assunzione della prova testimoniale contemplate dalle norme menzionate, quando il giudice ne riscontri in concreto la necessità o lopportunità.
Rendere testimonianza in un procedimento penale, nel contesto del contraddittorio, su fatti e circostanze legati allintimità della persona e connessi a ipotesi di violenze subìte, è sempre esperienza difficile e psicologicamente pesante: se poi chi è chiamato a deporre è persona particolarmente vulnerabile, più di altre esposta ad influenze e a condizionamenti esterni, e meno in grado di controllare tale tipo di situazioni, può tradursi in unesperienza fortemente traumatizzante e lesiva della personalità.
Daltra parte ladozione, in questi casi, di speciali modalità protette di assunzione della prova, quanto a luogo, ambiente, tempo, assistenza di persone che conoscano il teste o di esperti, nonché a modi concreti di procedere allesame, non solo non contrasta con altre esigenze proprie del processo, ma, al contrario, concorre altresì ad assicurare la genuinità della prova medesima, suscettibile di essere pregiudicata ove si dovesse procedere ad assumere la testimonianza con le modalità ordinarie (cfr. sentenze 283/97, 114/01, 529/02).
Lapprezzamento in concreto delle condizioni e delle circostanze che impongano o consiglino il ricorso, anche nel caso dellinfermo di mente, a siffatte speciali modalità, previste dal legislatore nel caso di testimonianza del minore o del minore infrasedicenne, deve essere rimesso al giudicante, in relazione alla varietà possibile di situazioni (cfr. ancora sentenza 283/97).
5. La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve dunque investire sia larticolo 398, comma 5bis, sia larticolo 498, comma 4ter, del Cpp. Non vi è motivo, invece, per intervenire sullarticolo 498, comma 4bis, del medesimo codice, la cui portata si esaurisce nel rendere applicabili in sede di dibattimento, ove una parte lo richieda o il presidente lo ritenga necessario, le modalità di assunzione della prova previste dallarticolo 398, comma 5bis: una volta investito questultimo dalla presente pronuncia additiva, ne risulta automaticamente ampliato anche lambito di applicabilità del comma 4bis dellarticolo 498, onde la relativa questione di incostituzionalità deve essere dichiarata, in questi sensi, infondata.
PQM
La Corte costituzionale riuniti i giudizi,
a) dichiara lillegittimità costituzionale dellarticolo 398, comma 5bis, del Cpp nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti allassunzione della prova ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno;
b) dichiara lillegittimità costituzionale dellarticolo 498, comma 4ter, del Cpp nella parte in cui non prevede che lesame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato sia effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante luso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico;
c) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dellarticolo 498, comma 4bis, del Cpp sollevata, in riferimento allarticolo 2 della Costituzione, dal Tribunale di Biella con lordinanza in epigrafe (r.o. 677/03).