Penale
Incostituzionale l’ ordinamento penitenziario nella parte in cui esclude la sospensione condizionata delll’ esecuzione? 300 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 febbraio 2004.
Incostituzionale l’ordinamento penitenziario nella parte in cui esclude la sospensione condizionata delll’esecuzione?
300 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 febbraio 2004.
Ordinanza emessa il 5 febbraio 2004 dal Magistrato di sorveglianza di Foggia sull’istanza proposta da Ancler Vito Ordinamento penitenziario – Sospensione condizionata dell’esecuzione della parte finale della pena detentiva – Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione – Ingiustificata disparita’ di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) – Violazione del principio di finalita’ rieducativa della pena. – Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d). – Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo. (GU n. 16 del 21-4-2004)
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Vista l’istanza di concessione del beneficio della sospensione
condizionata dell’esecuzione della pena detentiva ai sensi della
legge n. 207/03 proposta da Ancler Vito, n. a Trani (Bari) il 24
settembre 1970, det. presso la C.R. di S. Severo, ha emesso la
seguente ordinanza.
Svolgimento del procedimento
Con ordinanza 8 giugno 2001, il Tribunale di sorveglianza di Bari
concedeva ad Ancler Vito, in epigrafe generalizzato, la misura
alternativa della semiliberta’; in data 4 agosto 2001, l’Ancler
faceva rientro nella sua casa circondariale di Trani in stato di
ubriachezza, ed alle ore 21,30 del 6 agosto 2001 (e dunque ben oltre
l’orario di rientro in istituto) veniva sorpreso dalla P.S. di Trani
alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica e con
patente di guida scaduta. In considerazione di dette condotte, con
ordinanza del 4 settembre 2001 il Tribunale di sorveglianza di Bari
revocava all’Ancler la misura della semiliberta’.
Dal 6 giugno 2003, l’Ancler e’ ininterrottamente detenuto in
espiazione della pena unificata con provvedimento di cumulo emesso in
data 27 maggio 2003 dal p.m di Trani, con scadenza pena fissata al 6
maggio 2005.
Motivi della decisione
Ritiene il decidente di dover sollevare la seguente questione di
illegittimita’ costituzionale.
L’art. 1, comma 3, lett. d), della legge n. 207/03 esclude dalla
concessione del beneficio della sospensione dell’esecuzione della
parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna,
«siano state ammesse» alle misure alternative alla detenzione:
espressione francamente ambigua, poiche’ non e’ affatto chiaro se
essa riguardi solo i condannati che siano stati ammessi – e si
trovino – in misura alternativa all’atto della decisione sull’istanza
di sospensione condizionata ex legge n. 207/03 ovvero anche i
condannati che, dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa
alla detenzione, ne abbiano successivamente subito la revoca (e’ il
caso dell’Ancler che, ammesso con ordinanza in data 8 giugno 2001 del
Tribunale di sorveglianza di Bari alla misura della semiliberta’, di
li’ a poco subiva la revoca del beneficio con successiva ordinanza di
quel Tribunale in data 4 settembre 2001, il 17 novembre 2003 ha
presentato, in relazione alla medesima condanna, istanza di
sospensione condizionata dell’esecuzione della parte finale della
pena detentiva).
Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie
non pare sufficiente il disposto dell’art. 7 della legge n. 207/03, a
mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano
nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa
di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della
medesima» (in effetti l’Ancler, per effetto della citata ordinanza in
data 4 settembre 2001 del Tribunale di sorveglianza di Bari, il 22
agosto 2003 – data di entrata in vigore della legge – era «in stato
di detenzione»), poiche’ esso sembra avere solo il valore di «norma
di chiusura», destinata ad individuare il criterio temporale per
l’applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di
individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per
la concessione o il diniego del beneficio, che sono invece previste
dall’art. 1 della legge in questione. E la lettera d) di tale ultimo
articolo prevede appunto, tra le condizioni ostative, l’ammissione
del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non
anche l’attualita’ di tale condizione: pertanto, la condizione
ostativa ben potrebbe ritenersi integrata anche nei confronti dei
condannati che, successivamente all’ammissione ad una misura
alternativa, ne abbiano subito la revoca.
Una diversa interpretazione della norma – fondata sul dato
meramente letterale – appare in contrasto con la Costituzione,
perche’ ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno
sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della
legge) l’ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in
tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in
violazione dunque del principio di ragionevolezza.
Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione
di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione,
non abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, e’ escluso
dal beneficio della sospensione dell’esecuzione della parte finale
della pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge
ed essendo dunque piu’ meritevole di chi abbia subito la revoca della
misura alternativa (che al contrario, in caso di accoglimento della
presente istanza, potrebbe ottenere il beneficio de quo). Tale
interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza
sancito dall’art. 3 della Costituzione: se e’ vero, infatti, che tale
principio e’ pur sempre rispettato quando siano diversamente
disciplinate situazioni non identiche fra loro, e’ anche vero, pero’,
che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata
revocata una misura alternativa e’ si’ diversa, ma senz’altro in
senso peggiorativo, rispetto a quella di chi, ammesso a misura
alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo, dunque, pur
trovandosi in una situazione soggettivamente deteriore rispetto al
secondo, potrebbe pero’ ugualmente fruire del beneficio, con una
vistosa ed ingiustificata disparita’ di trattamento rispetto a chi,
originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un
comportamento osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di
maggiore tutela [senza tra l’altro dimenticare che, in tal modo,
potrebbe essere addirittura legittimato il perverso «gioco» di
provocare intenzionalmente la revoca della misura alternativa,
soprattutto se diversa dall’affidamento in prova (la detenzione
domiciliare e la semiliberta’ comportano limitazioni della liberta’
personale senz’altro piu’ gravose rispetto a quelle rivenienti dal
c.d. «indultino»), al solo fine di ottenere successivamente la
sospensione condizionata (la cui concessione e’ «automatica», una
volta accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti
dal legislatore), in palese contrasto con il principio della
finalita’ rieducativa della pena sancito dall’art. 27, comma terzo,
della Costituzione].
Ne consegue che il mancato inserimento, tra le cause ostative
alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/03,
delle ipotesi di cui al comma secondo dell’art. 58-quater della legge
n. 354/1975 [che vieta, nel caso di revoca di una delle misure
alternative (ai sensi degli articoli 47 comma 11, 47-ter comma 6 e 51
comma 1, della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici
penitenziari], appare per un verso irragionevole [non appare infatti
razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del
condannato, gli neghi per un certo periodo alcuni benefici
penitenziari (tra cui misure alternative recanti prescrizioni
piuttosto restrittive della liberta’ personale, come la detenzione
domiciliare e la semiliberta), ma nel contempo gli riconosca il
diritto di ottenerne immediatamente un altro piu’ favorevole (le
prescrizioni inerenti alla sospensione condizionata, assimilabili a
quelle dell’affidamento in prova, sono senz’altro piu’ favorevoli di
quelle inerenti alla detenzione domiciliare ed alla semiliberta)] e
per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di
finalita’ rieducativa della pena [la legge de qua, difatti, consente
la concessione al condannato resosi responsabile di trasgressioni
agli obblighi o addirittura di reati in corso di misura alternativa
(cioe’ ad un soggetto rivelatosi per facta concludentia poco
affidabile e non meritevole di trattamenti extramurari) di un
beneficio che invece, contestualmente, nega recisamente al condannato
che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso
violazioni, si presenta sicuramente come piu’ meritevole].
Consegue a tanto che appare non manifestamente infondata la
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 3, lett.
d), della legge n. 207/2003, nella parte in cui consente l’ammissione
al beneficio della sospensione condizionata dell’esecuzione della
parte finale della pena detentiva in favore dei condannati che
precedentemente abbiano subito la revoca, per fatto colpevole (e
cioe’ ai sensi dell’art. 51-ter della legge n. 354/1975), di una
misura alternativa.
Va infine evidenziato che la sollevata questione di legittimita’
costituzionale rileva direttamente nel caso di specie, poiche’ dalla
pronuncia su di essa dipende la decisione in ordine alla proposta
istanza.
P. Q. M.
Applicato l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 3, lett. d) della
legge n. 207/03, in riferimento agli articoli 3 e 27, comma 3, della
Costituzione, nella parte in cui consente l’ammissione alla
sospensione condizionata dell’esecuzione della parte finale della
pena detentiva dei condannati che abbiano precedentemente subito la
revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;
Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
Sospende il procedimento avente ad oggetto l’istanza di
sospensione condizionata dell’esecuzione della parte finale della
pena detentiva proposta da Ancler Vito, s.m.g. in relazione alla pena
unificata con provvedimento di cumulo emesso in data 27 maggio 2003
dal p.m. di Trani;
Riserva la definizione del predetto procedimento all’esito della
decisione della Corte costituzionale;
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti ed al Presidente del consiglio dei ministri
nonche’ comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Foggia, addi’ 29 gennaio 2004
Il magistrato di sorveglianza: D’Addetta
04C0478