Penale
Incorre nel reato di illecite interferenze nella vita privata chi fotografa un’ avvenente vicina di casa, anche se la querela è sporta solo dal marito di questa . Cassazione – Sezione quinta penale (cc) – sentenza 25 marzo-16 aprile 2003, n. 18058
Incorre nel reato di illecite interferenze nella vita privata chi fotografa unavvenente vicina di casa, anche se la querela è sporta solo dal marito di questa
Cassazione Sezione quinta penale (cc) sentenza 25 marzo-16 aprile 2003, n. 18058
Presidente Foscarini relatore Marini
Ricorrente Pg in proc. Cirà ed altri
La Corte osserva
Richiesto della emissione di decreto penale di condanna nei confronti Cirà Salvatore ed Elia Francesco in ordine al reato di cui allarticolo 615bis Cp, il Gip del Tribunale di Termini Imprese pronunciava viceversa sentenza di proscioglimento di entrambi ex articolo 569 Cpp.
Al Cirà ed allElia, infatti, era stato contestato di essersi procurati indebitamente, in concorso tra loro, notizie ed immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nellabitazione della famiglia DAntoni-Mangano, scattando fotografie allindirizzo di Maria Elisa Mangano, fatto commesso in data 21 novembre 2000, ed il giudice, ritenuto di dover prendere in considerazione soltanto la querela presentata il 17 giugno 2001 da costei, e non anche quella, pur tempestiva, del coniuge Antonio Salvatore DAntoni, non ripreso dalla macchia fotografica ed assente dallabitazione al momento del fatto, rilevava la tardività della istanza punitiva della Mangano (essendo abbondantemente decorso il termine di cui allarticolo 124 Cp), derivandone la dichiarazione di improcedibilità per mancanza di valida e tempestiva querela.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pg della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, deducendo violazione di legge con riferimento agli articoli 120 e 122 Cp, sul rilievo che larticolo 615bis Cp, perseguibile ad istanza punitiva privata, nel prevedere la punibilità delle illecite interferenze nella vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nellarticolo 614 stesso codice, intenderebbe tutelare tutti gli occupanti tali luoghi allorché ivi essi svolgano la loro vita privata sicché, ove il reato venga commesso in una abitazione occupata da un nucleo familiare, tutti i componenti della stessa dovrebbero ritenersi persone offese; erroneamente, pertanto, sarebbe stata negata la titolarità del diritto di querela in capo al coniuge del soggetto ripreso in fotografia nellabitazione destinata al nucleo familiare, con largomento che egli non venne immediatamente interessato dal fatto intrusivo, di tal che, tempestivamente proposta la querela dal DAntoni, la sentenza dovrebbe essere annullata con rinvio al giudice per il corso ulteriore.
Il ricorso merita pieno accoglimento.
Noto è, infatti, che con lintroduzione del reato come descritto nellarticolo 615bis Cp, ad opera dellarticolo 1 della legge 98/1974, il legislatore ha inteso aggiornare al rapido processo tecnologico larea della rilevanza penale per i fatti lesivi dellaltrui libertà personale che, altrimenti, avrebbero dovuto ritenersi leciti in quanto non corrispondenti alla fattispecie astratta di cui allarticolo 614 Cp.
Il fatto che la nuova figura criminosa risulti inserita tra i delitti contro la inviolabilità del domicilio risulta scelta dal legislatore coerente, peraltro, con la ratio del reato medesimo che è, pacificamente, quella che sia rafforzata la tutela della riservatezza o privacy nei luoghi di privata dimora nei quali la stessa principalmente, ed in misura di gran lunga prevalente, si dispiega; e la stretta connessione che, ai fini di punibilità o del fatto deve intercorrere nella previsione, ai primi due commi, delle distinte condotte di indebita acquisizione delle notizie o immagini private ovvero di indebita diffusione delle stesse indebitamente procacciate fra lattività di interferenza illecita ed il luogo in cui trovano tutela le manifestazioni della vita privata i luoghi di privata dimora e gli altri indicati nellarticolo 614 Cp conferma che il legislatore ha inteso così approntare una speciale difesa della libertà di manifestazione della personalità quale si estrinseca nella sfera domestica e privata.
Nellambito del bene tutelato, peraltro, deve sicuramente ricomprendersi la riservatezza che connota i momenti tipici della vita familiare, nonché la stessa tranquillità e la pax domestica che naturalmente si caratterizza del diritto dellindividuo a mantenere un riserbo interno al nucleo come, del resto, è desumibile dalla stessa intitolazione della legge introduttiva del reato che, appunto, si riferisce alla tutela della riservatezza, oltre che alla libertà e segretezza delle comunicazioni; titolare dellinteresse protetto dalla norma, pertanto, non può dirsi soltanto il soggetto direttamente attinto dallillecita intrusione, quale è quello che sia fatto immediato oggetto dellabusiva captazione o venga immediatamente coinvolto dal fatto diffusivo delle immagini o notizie, ma si, invece, chiunque, nel luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata che necessariamente alle stesse si ricolleghino sì da comporre un unitario quadro rappresentativo di unarea riservata e preclusa alle indebite intrusioni ab externo idonee a scalfirlo.
Poiché, dunque, il diritto di querela, ex articolo 120 Cpp, spetta a colui che subisce la lesione dellinteresse penalmente protetto, è incorso in errore il giudice di merito allorché ha limitato la titolarità di tal diritto alla persona ripresa in fotografia, allinterno dellabitazione familiare intenta ad attività domestica, escludendo il coniuge sol perché, al momento, assente dallabitazione, essendo tale circostanza totalmente indifferente (così come lo è quella, che pure pare suggerire il testo della sentenza, che egli viene catturato dallobiettivo dellapparecchio fotografico azionato dagli imputati) alla struttura ed alla ratio che sottende il reato modellato dallarticolo 615bis Cp; il reato de quo, contestato in un capo di imputazione descrittivo di modalità perfettamente riconducibili alla previsione di cui allarticolo 615bis Cp, ha offeso anche il coniuge della persona fotografata nellabitazione e, riconosciuto che costui propose tempestiva querela (risulta, infatti, che listanza punitiva venne formulata appena il giorno successivo al fatto), il giudice erroneamente ha emesso pronuncia di proscioglimento degli imputati per mancanza di valida e tempestiva querela, ignorando comunque la riconducibilità dellipotesi normativa alla previsione di cui allarticolo 122 Cp che prevede la punibilità, quando il reato offenda più persone, anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.
Limpugnata sentenza, pertanto, deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Termini Imprese per nuovo esame della richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti dl Cirà e dellElia.
PQM
La Corte, annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Termini Imprese per nuovo esame sulla richiesta di decreto penale.