Lavoro e Previdenza

Friday 08 October 2004

Incentivi al posticipo del pensionamento attuativo dell’art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della legge 23 agosto 2004, n. 243. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 6 ottobre 2004 (GU n. 235 del 6-10-2004)

Incentivi al posticipo del pensionamento attuativo dell’art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della legge 23
agosto 2004, n. 243.

MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 6 ottobre 2004 (GU n. 235 del
6-10-2004)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Visto l’art. 1, commi 12, 13, 14 e
15, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che detta una disciplina intesa ad incentivare il posticipo del pensionamento per i lavoratori
dipendenti del settore privato che abbiano i requisiti di accesso alla pensione
di anzianita’;

Visto l’art. 59, commi 6 e 7, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), relativo ai requisiti
minimi per l’accesso al pensionamento di anzianita’;

Ritenuto, ai sensi dell’art. 1, comma
15, della citata legge n. 243 del 2004, di stabilire le modalita’
di attuazione dei commi 12, 13 e 14 dell’articolo
stesso;

Decreta:

Art. 1.

Incentivo al posticipo
del pensionamento

1. Il presente decreto stabilisce le modalita’ di attuazione delle
disposizioni contenute all’art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della legge 23 agosto
2004, n. 243.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 243 del 2004, i
lavoratori dipendenti del settore privato di cui all’art. 1, comma 12, della
predetta legge, possono rinunciare all’accredito contributivo relativo
all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive
della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facolta’ viene meno ogni obbligo di versamento contributivo
da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla
prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e
successiva alla data dell’esercizio della predetta facolta’,
ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello
di esercizio della facolta’ medesima se contestuale o
posteriore alla predetta scadenza. L’importo dei contributi non versati deve
essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al
periodo di paga cui si riferiscono. Tale importo e’ esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. La facolta’
di cui al comma 2 puo’ essere esercitata in qualunque
momento successivo al conseguimento dei requisiti di cui al medesimo comma 2 ed
ha effetto fino al 31 dicembre 2007 e comunque non
oltre il conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

4. Resta ferma, per gli enti
previdenziali privatizzati, la possibilita’ di adottare
le disposizioni di cui al presente decreto, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e dall’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 2.

Procedura

1. Il lavoratore che intende avvalersi
dell’incentivo al posticipo del pensionamento di cui
al presente decreto deve darne comunicazione formale alla sede territoriale del
proprio Istituto previdenziale ed al proprio datore di lavoro, per lettera, fax
o e-mail, utilizzando il modello di cui all’allegato 1.

2. L’Istituto previdenziale provvede ad inviare al datore di lavoro la certificazione di
cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004, attestante il
raggiungimento dei requisiti pensionistici di anzianita’
di cui all’art. 1, comma 12 della predetta legge, entro trenta giorni dalla
richiesta o dall’acquisizione della documentazione integrativa necessaria.

3. Il datore di lavoro, acquisite la
comunicazione e la certificazione di cui all’art. 1, comma 3, della legge n.
243 del 2004, effettua gli adempimenti ai sensi
dell’art. 1, comma 2, e procede all’eventuale recupero, a conguaglio, delle
contribuzioni pensionistiche gia’ versate per periodi
successivi alle decorrenze di cui al predetto comma 2, provvedendo a
corrispondere al lavoratore le somme relative alla contribuzione recuperata.

Il presente decreto sara’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2004

Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Maroni

Il Ministro dell’economia e delle
finanze

Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 6
ottobre 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 6, foglio n. 77

Allegato

—-> vedere allegato a pag. 53 della
G.U. <—-