Civile

Thursday 16 December 2004

Inammissibile la rimozione del Crocifisso dalle aule scolastiche.

Inammissibile la rimozione del Crocifisso dalle aule scolastiche.

ORDINANZA della Corte
costituzionale N.389 dell’ANNO 2004

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta
dai signori:

– Valerio ONIDA Presidente

– Carlo MEZZANOTTE Giudice

– Fernanda CONTRI "

– Guido NEPPI MODONA "

– Piero Alberto CAPOTOSTI "

– Annibale MARINI "

– Franco BILE "

– Giovanni Maria FLICK "

– Francesco AMIRANTE "

– Ugo DE SIERVO "

– Romano VACCARELLA "

– Paolo MADDALENA "

– Alfio FINOCCHIARO "

– Alfonso
QUARANTA "

– Franco GALLO "

ha
pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel
giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado), come specificati,
rispettivamente, dall’art. 119 (e allegata tabella C) del regio decreto 26
aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi
dell’istruzione elementare), e dall’art. 118 del regio decreto 30 aprile 1924,
n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione
media), e dell’art. 676 del predetto decreto legislativo n. 297 del 1994,
promosso con ordinanza del 14 gennaio 2004 dal TAR per il Veneto sul ricorso
proposto da Soile Lautsi in proprio e nella qualità di esercente la potestà
genitoriale contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, edizione straordinaria, del 3 giugno 2004.

Visti l’atto di costituzione di
Soile Lautsi nonché gli atti di intervento di Paolo
Bonato ed altro e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito
nell’udienza pubblica del 26 ottobre 2004 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi
l’avvocato Massimo Luciani per Soile Lautsi, l’avvocato Franco Gaetano Scoca
per Paolo Bonato ed altro e l’avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza
emessa il 14 gennaio 2004, pervenuta a questa Corte il 20 aprile 2004, il
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, nel corso di un giudizio per
l’impugnazione di una deliberazione del consiglio di istituto
di una scuola, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento al principio di laicità dello Stato, e, "comunque", agli
artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, degli artt. 159 e 190 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado), "come specificati",
rispettivamente, dall’art. 119 (e tabella C allegata) del regio decreto 26
aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi
dell’istruzione elementare), e dall’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965
(Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media),
"nella parte in cui includono il Crocifisso tra gli arredi delle aule
scolastiche", nonché dell’art. 676 del medesimo d.lgs. n. 297 del 1994
"nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni" di cui ai
predetti art. 119 (e tabella C allegata) del r.d. n. 1297 del
1928 e art. 118 del r.d. n. 965 del 1924;

che
l’impugnato art. 159 del d.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce fra l’altro, al
comma 1, che "spetta ai Comuni provvedere (…) alle spese necessarie per
l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento (…) degli arredi scolastici"
nelle scuole elementari, mentre l’art. 119 del r.d. n. 1297 del 1928 stabilisce
che "gli arredi, il materiale didattico delle varie classi e la dotazione
della scuola sono indicati nella tabella C allegata", la quale,
nell’elencare gli arredi e il materiale occorrente nelle varie classi, include
al n. 1, per ogni classe, il Crocifisso;

che, a
sua volta, l’impugnato art. 190 del d.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce fra
l’altro, al comma 1, che "i Comuni sono tenuti a fornire (…)
l’arredamento" dei locali delle scuole medie, mentre l’art. 118 del r.d.
n. 965 del 1924 recita che "ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni
aula, l’immagine del Crocifisso e il ritratto del
Re";

che
l’impugnato art. 676 del d.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che le disposizioni
non inserite nel testo unico "restano ferme ad
eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico
stesso, che sono abrogate";

che il
Tribunale remittente premette che le disposizioni citate del r.d. n. 1297 del
1928 e del r.d. n. 965 del 1924 costituirebbero adeguato fondamento giuridico
del provvedimento impugnato nel giudizio a quo; sarebbero tuttora in vigore in
quanto non abrogate per incompatibilità dalle disposizioni dei Patti
Lateranensi cui si è data esecuzione con la legge 27 maggio 1929, n. 810, né da
quelle dell’Accordo di modifica di detti Patti reso esecutivo con la legge 25
marzo 1985, n. 121; non sarebbero incompatibili infine con il testo unico
approvato con il d.lgs. n. 297 del 1994, né sarebbero
state abrogate per nuova disciplina dell’intera materia in quanto l’impugnato
art. 676 del testo unico medesimo dispone che restino salve le norme
preesistenti non inserite in esso e non incompatibili
con le disposizioni del medesimo testo unico; che dette disposizioni sarebbero
destinate ad introdurre norme attuative di dettaglio rispetto ad atti
legislativi, e cioè, rispettivamente, il r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, al cui
art. 55 corrisponde oggi l’art. 159, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994, e il
r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, al cui art. 103 corrisponde oggi l’art. 190 del d.lgs. n. 297 del 1994;

che il
giudice a quo si pone il problema della costituzionalità delle disposizioni
regolamentari citate, da cui discenderebbe l’obbligo di esposizione del
Crocifisso nelle aule scolastiche, e ritiene che queste, pur non potendo essere
oggetto diretto di controllo di costituzionalità, dato il loro rango
regolamentare, sarebbero invece suscettibili di controllo indiretto, in quanto
specificano e integrano i disposti legislativi impugnati degli artt. 159 e 190
del d.lgs. n. 297 del 1994, il cui art. 676 a sua
volta costituirebbe una norma primaria "attraverso la quale l’obbligo di esposizione del Crocifisso conserva vigenza
nell’ordinamento positivo";

che, in
punto di non manifesta infondatezza della
questione, il Tribunale remittente sostiene che il Crocifisso è essenzialmente
un simbolo religioso cristiano, di univoco significato confessionale; e che
l’imposizione della sua affissione nelle aule scolastiche non sarebbe
compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato, desunto da questa
Corte dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, e con la conseguente
posizione di equidistanza e di imparzialità fra le
diverse confessioni che lo Stato deve mantenere; e che la presenza del
Crocifisso, che verrebbe obbligatoriamente imposta ad alunni, genitori e
insegnanti, delineerebbe una disciplina di favore per la religione cristiana
rispetto alle altre confessioni, attribuendo ad essa una ingiustificata
posizione di privilegio;

che si è
costituita la parte privata ricorrente nel giudizio a quo, concludendo per
l’accoglimento della questione;

che,
secondo la parte, l’obbligatoria esposizione del Crocifisso nelle aule
violerebbe il dovere di equidistanza dello Stato rispetto alle varie
confessioni e contraddirebbe l’esigenza di uno "spazio pubblico
neutrale" in cui non potrebbe trovare posto un simbolo religioso; non si
potrebbe attribuire al Crocifisso il carattere di un simbolo genericamente
civile e culturale, essendo innegabile la sua valenza religiosa, e mancando del
resto ogni base costituzionale per poter fare del Crocifisso un simbolo
dell’unità della nazione al pari della bandiera; non sarebbe praticabile,
infine, nemmeno una soluzione che postuli la permanenza dell’esposizione del
Crocifisso salvo che qualcuno degli alunni ritenga di esserne leso nella
propria libertà religiosa, poiché sarebbe violato comunque il principio
oggettivo di laicità, né si potrebbe costringere il singolo a opporsi
apertamente alla eventuale volontà maggioritaria del gruppo sociale di
appartenenza;

che sono
intervenuti altresì, con unico atto, il sig. Paolo Bonato, in proprio e quale
genitore di un’alunna della stessa scuola, e il sig. Linicio Bano, in qualità
di presidente dell’associazione italiana genitori di Padova, concludendo per la
inammissibilità e comunque per la infondatezza
della questione;

che gli
intervenienti, affermata la propria legittimazione ad essere presenti nel
giudizio in quanto controinteressati nel giudizio a quo, pur se non evocati in
esso, nonché in quanto titolari di un interesse direttamente inerente al
rapporto sostanziale dedotto nel giudizio medesimo, negano che l’esposizione
del Crocifisso nelle aule leda il principio di laicità, il quale non
implicherebbe indifferenza dello Stato rispetto alle religioni, e non
impedirebbe l’esposizione di un simbolo che rappresenta una parte integrante
dell’identità culturale e storica del popolo italiano;

che è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per
l’inammissibilità e comunque per l’infondatezza
della questione;

che
l’Avvocatura erariale eccepisce anzitutto il difetto di rilevanza della
questione, in quanto, alternativamente, il giudizio davanti al TAR non sarebbe
stato proponibile per difetto di contraddittorio e di legittimazione del
ricorrente, ovvero il TAR sarebbe carente di giurisdizione;

che, nel
merito, la difesa del Presidente del Consiglio sostiene che le norme
legislative impugnate e le norme regolamentari richiamate dal remittente non
stabiliscono alcun obbligo di esposizione del Crocifisso, e che, in assenza di
un obbligo legale di esposizione, il problema sarebbe quello di verificare se
le norme costituzionali consentano l’esposizione di quel simbolo del
cattolicesimo: esposizione che non sarebbe in contrasto con la laicità dello
Stato e sarebbe coerente sia con l’art. 7 della Costituzione, sia con il
riconoscimento, contenuto nell’art. 9 dell’accordo di revisione del concordato
reso esecutivo con la legge n. 121 del 1985, secondo cui i principi del
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano;

che
nella memoria presentata in vista dell’udienza l’Avvocatura erariale argomenta
nel senso della legittimità costituzionale della presenza del Crocifisso nelle
aule, quale "evenienza naturale" nell’ordinario svolgimento della
vita scolastica: il Crocifisso sarebbe bensì anche un simbolo religioso, ma
sarebbe "il vessillo della Chiesa cattolica, unico alleato di diritto
internazionale" dello Stato nominato dalla Costituzione all’art. 7, e dunque
sarebbe da considerarsi alla stregua di un simbolo dello Stato di cui non si
potrebbe vietare l’esposizione, al pari della bandiera e del ritratto del Capo
dello Stato.

Considerato che l’intervento
spiegato nel giudizio è stato ammesso dalla Corte con ordinanza pronunciata in
udienza, in quanto la posizione sostanziale fatta valere dal sig. Paolo Bonato,
in proprio e in qualità di genitore di un’alunna, è qualificata in rapporto
alla questione oggetto del giudizio di costituzionalità, dovendosi in questa
sede precisare che la legittimazione ad intervenire non si estende all’altro
firmatario dell’unico atto di intervento, sig. Linicio
Bano, in quanto presidente dell’associazione italiana genitori di Padova;

che il
remittente impugna gli articoli 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297,
sul presupposto che essi, "come specificati", rispettivamente,
dall’art. 119 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297, e
dall’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, forniscano fondamento
legislativo ad un obbligo – contestato dal ricorrente per contrasto con il
principio di laicità dello Stato – di esposizione del Crocifisso in ogni aula
scolastica delle scuole elementari e medie; e impugna altresì l’art. 676 del
medesimo d.lgs. n. 297 del 1994 sul presupposto che a tale disposizione – che
sancisce l’abrogazione delle sole disposizioni non incluse nel testo unico che risultino incompatibili con esso – debba farsi risalire la
permanente vigenza delle due norme regolamentari citate, dopo l’emanazione
dello stesso testo unico;

che tali
presupposti sono però erronei;

che,
infatti, gli articoli 159 e 190 del testo unico si limitano a disporre
l’obbligo a carico dei Comuni di fornire gli arredi scolastici, rispettivamente
per le scuole elementari e per quelle medie, attenendo dunque il loro oggetto e
il loro contenuto solo all’onere della spesa per gli arredi;

che,
pertanto, non sussiste fra le due menzionate disposizioni legislative, da un
lato, e le disposizioni regolamentari richiamate dal remittente, dall’altro
lato, quel rapporto di integrazione e specificazione, ai fini dell’oggetto del
quesito di costituzionalità proposto, che avrebbe consentito, a suo giudizio,
l’impugnazione delle disposizioni legislative "come specificate"
dalle norme regolamentari;

che, a
differenza di quanto rilevato da questa Corte nelle sentenze n. 1104 del 1988 e
n. 456 del 1994 (richiamate dal remittente) a proposito dell’ammissibilità di
censure mosse nei confronti di disposizioni legislative come specificate da
norme regolamentari previgenti, fatte salve dalla legge fino all’emanazione di
nuovi regolamenti, nella specie il precetto che il remittente ricava dalle
norme regolamentari non si desume nemmeno in via di principio dalle disposizioni
impugnate degli artt. 159 e 190 del testo unico;

che,
infatti, per quanto riguarda la tabella C allegata al r.d. n. 1297 del 1928, e
richiamata nell’art. 119 dello stesso, essa contiene soltanto elenchi di arredi previsti per le varie classi, elenchi peraltro in
parte non attuali e superati, come ha riconosciuto la stessa amministrazione;

che
l’assenza del preteso rapporto di specificazione è ancor più evidente per
quanto riguarda l’art. 118 del r.d. n. 965 del 1924, che si riferisce bensì alla
presenza nelle aule del Crocifisso e del ritratto del
Re, ma non si occupa dell’arredamento delle aule, e dunque non può trovare
fondamento legislativo nella – né costituire specificazione della –
disposizione censurata dell’art. 190 del testo unico, volta anch’essa, come si
è detto, a disciplinare solo l’onere finanziario per la fornitura di tale
arredamento;

che, per
quanto riguarda l’art. 676 del d.lgs. n. 297 del 1994, non può ricondursi ad esso l’affermata perdurante vigenza delle norme regolamentari
richiamate, poiché la eventuale salvezza, ivi prevista, di norme non incluse
nel testo unico, e non incompatibili con esso, può concernere solo disposizioni
legislative, e non disposizioni regolamentari, essendo solo le prime riunite e
coordinate nel testo unico medesimo, in conformità alla delega di cui all’art.
1 della legge 10 aprile 1991, n. 121, come sostituito dall’art. 1 della legge
26 aprile 1993, n. 126;

che
l’impugnazione delle indicate disposizioni del testo unico si appalesa dunque
il frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di
una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate:
norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato
di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento
interpretativo di questa Corte;

che,
pertanto, la questione proposta è, sotto ogni profilo, manifestamente
inammissibile.

per
questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
degli artt. 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n.
297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come
specificati, rispettivamente, dall’art. 119 (e allegata tabella C) del r.d. 26
aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi
dell’istruzione elementare), e dall’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965
(Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), e
dell’art. 676 del predetto d.lgs. n. 297 del 1994, sollevata, in riferimento al principio di laicità dello Stato e,
comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l’ordinanza in
epigrafe.

Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente e
Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15
dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Allegato

ordinanza
letta all’udienza del 26 ottobre 2004

ORDINANZA

Visto
l’intervento spiegato in giudizio, in termini, dal Sig. Paolo Bonato e dal Sig.
Linicio Bano;

considerato
che la posizione sostanziale fatta valere nel presente giudizio dal Sig. Paolo
Bonato in proprio e quale genitore dalla minore Laura Bonato appare qualificata
in rapporto alla questione oggetto del giudizio di costituzionalità.

per
questi motivi

ammette
l’intervento di cui in premessa.

F.to: Valerio ONIDA, Presidente