Civile

Thursday 31 March 2005

Inadempimento del cliente nei confronti della banca non significa automaticamente posizione di sofferenza, e quindi segnalazione alla Centrale Rischi. Un’ importante decisione del Tribunale di Napoli Tribunale di Napoli, Sezione decima civile, ordinanz

Inadempimento del cliente nei confronti della banca non significa
automaticamente posizione di sofferenza, e quindi segnalazione alla Centrale
Rischi. Un’importante decisione del Tribunale di Napoli

Tribunale di Napoli, Sezione decima
civile, ordinanza 18 marzo 2005

Giudice unico Como

Ricorrente Pernotti – controricorrente Unipol Banca Spa ed altro

Premesso in fatto

Con ricorso del 22 febbraio 2005
Marco Perrotti esponeva: di essere iscritto dal 14
luglio 1988 all’ordine dei ragionieri commercialisti e di esercitare
abitualmente la libera professione con consulenze nel campo aziendale e del
lavoro, con un volume di affari per l’anno solare 2003
pari ad euro 93.609,00; di aver sempre goduto della stima dei colleghi e amici,
con una vita di relazione improntata al massimo rispetto della legalità e dei
rapporti sociali; di non aver mai avuto un rapporto bancario contestato, subito
procedure esecutive o richieste giudiziarie di pagamento da parte di terzi; che
da ultimo intrattiene un rapporto bancario, con affidamento in relazione
all’attività professionale svolta, con la Credem,
Agenzia n. 18 di Via Caracciolo in Napoli; che,
improvvisamente, nel mese di agosto del 2004, riceveva una comunicazione
telefonica da parte di un funzionario della predetta agenzia, nel corso della
quale apprendeva che il suo nominativo risultava inserito nella centrale dei
rischi presso la Banca d’Italia; che, successivamente, apprendeva che la
segnalazione proveniva dalla Unipol Banca Spa, a fronte di un presunto credito vantato da detta
Banca, in relazione ad un vecchio rapporto di conto corrente cessato da tempo e
senza più comunicazioni inviate ad esso ricorrente; che apprendeva che la
segnalazione era stata effettuata dalla Unipol Banca
per un presunto credito di euro 682,00; che, immediatamente, tenuto conto della
insussistenza di ogni stato di insolvenza o di situazioni sostanzialmente
equiparabili chiedeva alla Unipol Banca la immediata
cancellazione; che tale richiesta rimaneva priva di risposta.

Tanto premesso, deducendo che la
segnalazione alla centrale di rischi era stata effettuata
in assenza dei presupposti necessari ed era idonea a costituire un serio
pericolo per lo svolgimento dell’attività professionale con grave danno alla
reputazione, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale di ordinare, ai sensi
dell’articolo 700 Cpc alla Unipol
Banca Spa e alla Banca d’Italia l’immediata revoca
dell’erronea segnalazione alla centrale dei rischi presso la Banca d’Italia.

Il ricorrente chiedeva, inoltre,
fissarsi il termine per il giudizio di merito, riconoscendosi ad esso ricorrente a titolo provvisorio un risarcimento di
almeno euro 10.000,00.

Fissata l’udienza di comparizione, a
seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto la Banca d’Italia si costituiva, eccependo il difetto di legittimazione passiva.

La Unipol Banca Spa
costituitasi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso deducendone
l’infondatezza. Riferiva che il rag. Perrotti in data
24 settembre 2001 aveva stipulato un contratto di conto corrente nel quale
aveva indicato come indirizzo di residenza Napoli Via Arco Mirelli
36 ma che nel 2002 a
tale indirizzo il Perrotti risultava
sconosciuto. Deduceva, inoltre che successivamente
aveva ricercato il Perrotti, atteso che era emerso
sul conto un saldo a debito, ricevendo dal Comune di Napoli una certificazione
negativa e dal Collegio dei Ragionieri e Commercialisti di Napoli la notizia
della cancellazione. Deduceva infine, che pertanto si era provveduto alla
segnalazione alla Centrale dei Rischi, atteso che l’irreperibilità del debitore
e l’assenza di qualsiasi comunicazione dallo stesso avente ad oggetto il nuovo
indirizzo erano indice sufficiente per valutare la
posizione come sofferenza.

Eccepiva l’insussistenza del
requisito del periculum in mora e contestava,
inoltre, la richiesta di una somma a titolo di provvisionale.

All’udienza del 15 marzo 2005 il
giudice riservava la decisione.

Osserva in diritto

Deve, preliminarmente, osservarsi che
la Centrale
dei Rischi è stata istituita al fine specifico di consentire la conoscibilità,
da parte degli istituti di credito, del rischio complessivo collegato ad un
cliente e dare, quindi, la possibilità di valutare meglio l’affidabilità del
cliente stesso, sia ex ante, cioè al momento della
verifica dell’opportunità di concludere un contratto che preveda un’esposizione
della banca, sia nel corso di un rapporto già concluso. Il servizio
centralizzato dei rischi è disciplinato dalle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia in
conformità a quanto disposto dalla delibera del Comitato Interministeriale per
il credito ed il risparmio (C.I.C.R.) del 29 marzo 1994 in attuazione degli
articoli 53, 67 e 107 del D. Lgs 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
In verità, la mancanza di chiarezza delle citate disposizioni in ordine ai presupposti per la classificazione di un
credito “a sofferenza” ha determinato, sul punto, diverse pronunce e
l’affermarsi di un orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato e
condiviso da questo Tribunale, secondo il quale il mero inadempimento del debito verso la banca, eventualmente anche
accompagnato da un esplicito rifiuto di adempiere, non comporta la
qualificazione della posizione del credito come “in sofferenza”, ma, piuttosto,
la segnalazione deve ritenersi subordinata al requisito, in capo al debitore,
dell’insolvenza, intesa come incapacità di far fronte regolarmente alle proprie
obbligazioni con il suo patrimonio ovvero a “situazioni equiparabili”.

Non è, invero, corretto ritenere, che
la segnalazione sia un fatto automatico e non implichi, invece, una valutazione
della banca o degli intermediari creditizi in ordine alla
insolvenza del cliente. Tutte le posizioni di sofferenza, a prescindere dalla
loro entità, vanno segnalate, ma è la banca che deve decidere se lo stato di insolvenza del cliente è tale che non vi sono più
possibilità, rectius, vi sono rilevantissime
difficoltà di recuperare il credito.

Tali conclusioni risultano
confermate dalla considerazione, da un lato, dello scopo per cui è stato
istituito il servizio come su richiamato e, dall’altro delle gravi conseguenze
immediate e pratiche che possono derivare dalla segnalazione alla centrale dei
rischi. In definitiva, la stessa finalità del servizio, nonché
le gravi conseguenze pratiche che derivano dalla segnalazione a sofferenza
inducono a ritenere, senz’altro, che la segnalazione possa essere effettuata
solo previa valutazione della sussistenza dello stato di insolvenza. Non va
dimenticato, inoltre, che la procedura attraverso la quale si arriva alla
segnalazione si svolge senza contraddittorio (il soggetto segnalante che
procede nella istruttoria può anche non interpellare
il cliente ed effettuare la segnalazione senza comunicarglielo)e che nella
prestazione del servizio della “centrale rischi” la Banca d’Italia svolge un
ruolo di mero esecutore delle segnalazioni ricevute dalle banche e dalle
società finanziarie, delle quali non può sindacare la fondatezza, e non può,
quindi, svolgere alcuna attività di tipo istruttorio. La responsabilità assunta
dal soggetto segnalante è posta in evidenza nello stesso Foglio Informativo
della Centrale dei Rischi diffuso dalla Banca d’Italia, che al paragrafo 5.4,
pag. 4, stabilisce che “i dati registrati negli archivi della Centrale dei
Rischi derivano dalla elaborazione automatica delle
segnalazioni trasmesse dagli intermediari partecipanti al servizio, ai quali
compete pertanto la responsabilità circa l’esattezza delle stesse”.

In ragione della peculiarità della
richiamata procedura, in applicazione dei generalissimi principi di correttezza
e buona fede ma anche delle cautele ritenute in via generale necessarie, per la
stessa natura professionale dell’esercizio del credito (richiamati in diversa
fattispecie da Cassazione, civile Sezione prima, 343/93, Cassa
Risparmio Livorno C. Banco Sardegna Cassa Risp. Modena e altri in Giur. It.
1993, I, 2129) deve, perciò, richiedersi al segnalante
una più che attenta diligenza nella istruttoria e nella conseguente, eventuale,
segnalazione.

Passando più concretamente alla
qualificazione dello stato di sofferenza richiesto per la segnalazione, posto
che il comportamento dell’istituto segnalante deve essere valutato attraverso
il parametro di correttezza e buona fede di cui all’articolo 1176 Cc, deve ritenersi, contrariamente a quanto ritenuto in
alcune precedenti pronunce, (trib. Alessandria, 20 ottobre 2000, Soc. Belvedere
Residenziale C. Banca Roma, Banca Borsa, 2001, II, 571) che per stato di insolvenza non si richieda l’accertamento, da parte della
banca, dello stato di decozione dell’impresa secondo il significato del
concetto elaborato in relazione all’articolo 5 1, fall.
atteso che tale nozione attiene alla normativa
fallimentare ed appartiene alla competenza giurisdizionale e che, richiedere la
sussistenza dello stato di insolvenza secondo la definizione di cui
all’articolo 5 legge fallimentare rendendo edotti i partecipanti al circuito
informativo della crisi dell’utente solo nel momento in cui tale crisi è
divenuta irreparabile, vanificherebbe le stesse finalità del sistema.

Deve, invece, ritenersi che il
soggetto segnalante debba verificare, sulla base di
qualche elemento oggettivo a sua disposizione, se il proprio debitore si trovi
in una situazione che induca a ritenere la riscossione del credito “a rischio”,
ossia delle probabilità di successo non elevate. E nel fare ciò il segnalante
dovrà, quindi, tener conto di elementi quali la
liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale,
la situazione contingente di mercato in cui opera, l’ammontare complessivo del
credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario, ovvero di altri dati
indicativi, riferiti al caso concreto, fermo restando che la esigenza oggettiva
del credito insoddisfatto o la sussistenza della pendenza di un giudizio per
l’accertamento del credito non possono integrare da sole i presupposti per
effettuare la segnalazione de qua laddove la concreta situazione del cliente
non crei alcun allarme quanto alla sua generale solvibilità.

Ciò posto, passando ad esaminare la
fattispecie in esame alla luce dei richiamati criteri, deve osservarsi che,
secondo quanto emerge dalla comparsa di costituzione la Unipol Banca ha effettuato la
segnalazione per “irreparabilità assoluta del debitore”.

Va rilevato che la Unipol non soltanto non prova ma non indica neppure
l’importo del presunto credito.

Su tali basi si ritiene che il ricorso
proposto da Perrotti Marco presenti il requisito del fumus boni iuris.

Sussiste, nella specie, anche l’ulteriore requisito
del periculum in mora posto che una
segnalazione erronea alla centrale dei rischi comporta un danno alla
reputazione all’immagine personale e professionale del ricorrente.

Sussistono, pertanto, nella specie,
tutti i presupposti per accogliere il ricorso proposto ordinandosi
alla Unipol Banca di
richiedere l’immediata revoca dell’erronea segnalazione in danno del ricorrente
e ponendo in essere a tal fine tutti gli adempimenti a ciò necessari. Tale
provvedimento, invero, si impone nei confronti del
soggetto segnalante in ragione della responsabilità di quest’ultimo
nella attività di segnalazione e nel ruolo di mero esecutore materiale assunto
dalla Banca d’Italia, nonché dell’obbligo espressamente posto a carico del
segnalante di provvedere alla rettifica delle segnalazioni senza che la Banca d’Italia possa di
propria iniziativa apportare variazioni (cfr. par. 5.4
foglio informativo). È, pertanto, fondata l’eccezione di legittimazione passiva
sollevata dalla resistente Banca d’Italia.

La domanda di una somma a titolo di
provvisionale va rigettata atteso che il procedimento di urgenza
e prodromico ad un giudizio di merito nel quale il ricorrente potrà
eventualmente provare il suo diritto al risarcimento.

Considerato che il ricorso in esame,
come espressamente ivi indicato, è strumentalmente alla instaurazione
della causa di merito da proporsi per il risarcimento del danno derivante dalla
illegittima e abusiva segnalazione, con il provvedimento di accoglimento deve
fissarsi il termine per l’instaurazione del giudizio di merito;

PQM

ordina alla Unipol
Banca Spa di richiedere l’immediata revoca della
segnalazione del ricorrente alla centrale dei rischi della Banca d’Italia
ponendo in essere tutte le attività a ciò necessarie.