Lavoro e Previdenza

Monday 20 March 2006

In materia di demansionamento l’ onere probatorio è a carico del datore di lavoro.

In materia di demansionamento l’onere
probatorio è a carico del datore di lavoro.

Corte di Cassazione – Sezione
lavoro – sentenza 1 dicembre 2005 – 6 marzo 2006, n. 4766

Presidente Senese – Relatore
Nobile

Ricorrente Calcagno –
controricorrente RCS
Quotidiani SpA

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20 giugno/19
luglio 2001 il Giudice de Lavoro del Tribunale di Milano rigettava le domande
proposte da Paolo Calcagno nei confronti della s.p.a. RCS EDITORI, dirette ad
ottenere la condanna della società a risarcirgli il danno, biologico, morale,
alla dignità personale e alla professionalità causato da privazione delle sue
mansioni, a far accertare che la clausola di esclusiva
del contratto individuale tra le parti limitava le sue collaborazioni con le
agenzie d’informazione, e altri quotidiani e
periodici, ad impugnare il licenziamento disciplinare intimatogli il 20 giugno
2000 per aver violato il patto di esclusiva, l’obbligo di fedeltà e i doveri
legali e contrattuali alla corretta esecuzione del rapporto di lavoro.

Contro la sentenza proponeva
appello il Calcagno sostenendo, in sintesi, che:

il
licenziamento era nullo per mancata affissione del codice disciplinare, per
modifica dei fatti alla base del medesimo rispetto a quelli contestati e per
genericità egli addebiti;

il patto
d’esclusiva non comprendeva i programmi televisivi, questi ultimo oggetto delle
contestazioni;

egli non
aveva mai violato l’obbligo di fedeltà e, in particolare, solo per mero errore
involontario si era indicato presente in azienda quando non lo era;

la
assoluta inattività, dopo che aveva ottenuto giudizialmente il riconoscimento
dell’inquadramento come inviato speciale, risultava dalle stesse difese in
primo grado della società.

Quest’ultima si costituiva
resistendo al gravame.

La Corte d’Appello di Milano, con
sentenza depositata il 10 luglio 2002, confermava la sentenza appellata e
condannava l’appellante alle spese del grado.

La Corte, in sintesi, affermava
che:

non era
necessaria la affissione del codice disciplinare in presenza di violazione di
norme di legge e di doveri fondamentali del lavoratore;

le
contestazioni non risultavano affatto generiche;

il fatto
che il Calcagno in data 11-10-99 si trovasse al festival “Incontri di
Sorrento”, quando invece risultava indicato presente in azienda, era pacifico e
la tesi dell’errore involontario era scarsamente attendibile, mentre il fatto
stesso in base alle circostanze era “sufficiente a ritenere realizzata la
giusta causa di recesso”;

la
violazione della clausola di esclusiva, da interpretarsi nel senso esteso al
mezzo televisivo in base al comportamento successivo delle parti, posta in
essere nelle circostanze oggettive e soggettive emerse, rafforzava la
“conclusione prima raggiunta”;

sulla
domanda risarcitoria, infine, non era stata raggiunta la prova circa la avvenuta
dequalificazione.

Avverso la
detta sentenza ha proposto ricorso il Calcagno, con sei motivi.

La RCS QUOTIDIANI s.p.a (già RCS EDITORI s.p.a) ha resistito con
controricorso.

Entrambe le parti hanno
depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il
ricorrente, denunciando violazione degli articoli 1362 e segg. Cc e degli
articoli 112 e 115, comma 2, e 116 Cpc, con errata interpretazione della
portata della clausola di esclusiva nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su di essa, in relazione ai n.ri 3
e 5 dell’articolo 360 Cpc, in sintesi, deduce che la detta clausola “recante
una significativa limitazione dell’attività del dipendente, andava interpretata
in senso restrittivo, ed in ogni caso, non certamente al di là del senso fatto
palese dalle espressioni usate”, potendo farsi ricorso ad altri canoni
interpretativi, di natura oggettiva, soltanto quando la lettera del contratto
(criterio principale) si riveli ambìgua e/o insufficiente.

Al riguardo evidenzia il
ricorrente, che, nel caso di specie “il limite della clausola di esclusiva era chiaramente riferito alla carta stampata et
similia”, e che, peraltro, la estensione al mezzo televisivo neppure poteva
trarsi dal comportamento successivo delle parti (avendo egli richiesto le
autorizzazioni soltanto nei casi in cui “sarebbe comparso nella veste di
giornalista del Corriere della Sera “).

In tal modo, quindi, contesta
espressamente la tesi della impugnata sentenza,
secondo la quale (peraltro incorrendo anche in vizio di extrapetizione) vi
sarebbe stato “un allargamento dell’originario ambito dell’obbligo” e rileva,
inoltre, che la stessa sentenza (considerando che “il contratto fu stipulato
l’anno 1975, quando la televisione era agli albori”) ha posto alla base della
decisione una “inesatta nozione del notorio”, essendo innegabile che la
“televisione esisteva già nel 1955” (e da tempo più remoto la radio).

Con il secondo motivo il
Calcagno, denunciando violazione delle norme sull’interpretazione della
clausola di esclusiva e sul suo inadempimento nonché
vizio di motivazione sul punto, in sostanza contesta la decisione della Corte
territoriale in ordine alla ritenuta “partecipazione alla realizzazione del
programma Italia allo specchio”, avendo egli soltanto partecipato come ospite.

Con il terzo motivo
il ricorrente, denunciando violazione dell’ari 2105 Cc e vizio dì
motivazione, deduce che con l’atto di appello egli aveva negato che, nella
fattispecie, vi fosse stata una violazione dell’obbligo di fedeltà, tra l’altro,
neppure essendo stato indicato dalla società “quale pregiudizio sarebbe
derivato alla datrice di lavoro”, né essendo risultata “provata la circostanza
di uno specifico interesse (del Calcagno) nell’attività della società
Alphaville” (interesse, peraltro, “non idoneo a legittimare il licenziamento “,
e di per sé non “in conflitto con
l’interesse dell ‘Editore del Corriere della Sera “ ) e lamenta che
“tale complesso e articolato motivo di appello” non sarebbe stato “minimamente
esaminato dalla Corte di merito”.

Con il quarto motivo
il Calcagno, denunciando vizio di motivazione “sull’errore materiale
commesso dal ricorrente sul calcolo delle presenze”, in sostanza rileva che il
giudice di primo grado avrebbe considerato “marginale” il fatto contestato della
“assenza dal lavoro il giorno 11 ottobre 1999 nonostante dal foglio di
presenze” il lavoratore “risultasse in servizio”, e deduce che la società
R.C.S. non avendo proposto appello incidentale né avendo riproposto ex articolo
346 le sue eccezioni, avrebbe “prestato acquiescenza alla marginalità
dell’errore”.

Osserva, comunque,
che “il peccato in realtà era veniale ed è stato utilizzato ex adverso
nell’ambito di un più complesso disegno inteso a distruggere il ricorrente
probabilmente perché era rappresentante sindacale degli inviati speciali “.

Con il quinto motivo
il ricorrente denunciando violazione dell’articolo 7 della legge 300/70
e vizio di motivazione sul punto, deduce che il giudice di primo grado, con
riferimento alla clausola di esclusiva, si era richiamato anche all’articolo 8
del contratto collettivo, per cui, trattandosi, nella specie, non di mera
violazione dei doveri fondamentali del lavoratore (come ritenuto dalla Corte di
Appello), bensì di violazione di una specifica previsione del contratto
collettivo, la stessa avrebbe dovuto “essere pubblicizzata” conia affissione
del codice disciplinare.

Con il sesto motivo il
ricorrente, denunciando vizio di motivazione in ordine alla
lamentata dequalificazione e violazione e falsa applicazione degli obblighi del
datore di lavoro, nonché degli articoli 1460, 2103, 2909 Cc e 116, 324, 345
Cpc, in sintesi, deduce che erroneamente la impugnata sentenza, sul punto, “se
ne esce con la mancata prova” della dequalificazione, rilevando che “sarebbe il
Calcagno responsabile “ della stessa, “perché non si sarebbe attivato per
presentare progetti al suo datore di lavoro”.

Al riguardo osserva che
“l’argomentazione è viziata in diritto e in fatto”, in quanto, in diritto, “la
garanzia della qualificazione è tra gli obblighi dello stesso datore” di lavoro
e, in fatto, nella specie “la dequalifìcazione è dipesa dalla totale inerzia od
omissione del giornale nel destinare il Calcagno ad attività corrispondenti al
suo ruolo dì “inviato speciale”, né può essere imputato al Calcagno di non
essersi attivato in tale direzione, perché ciò equivale ad invertire i ruoli
contrattuali”.

Peraltro, deduce il ricorrente che “poiché la sentenza di primo grado conteneva la
indiscutibile decisione che R.C.S. aveva rifiutato la prestazione e codesto
punto non era stato oggetto né di appello incidentale né di rinnovo di
eccezione ex articolo 346 Cpc, era ovvio che esso era passato in giudicato e
ciò da solo bastava per far dichiarare provato il rifiuto, anche se agli
effetti dell’articolo 1460 Cc andava
esaminato se effettivamente esso era giustificato per esser stato a sua volta
inadempiente il Calcagno dando così spazio a tutte le argomentazioni hic et
hìnde sostenute”.

In ogni caso,
aggiunge, il Calcagno che l’asserito suo inadempimento “sarebbe solo quello
dell’ottobre 1999 (la ormai famosa trasmissione Italia allo specchio) e quindi
la provata dequalìficazione almeno a partire dall’ottobre 1998 sino all’ottobre
1999 costituirebbe un enorme danno risarcibile “.

In particolare, riportando,
quindi, ampiamente il contenuto del proprio appello relativamente
alla istruttoria espletata sulla dequalificazione, il ricorrente deduce
che “anche la motivazione della sentenza di secondo grado sulla valutazione
delle prove testimoniali è del tutto errata ed illogica”, in quanto la
deposizione del teste Parodi non sarebbe “così limitativa” ed anche le parti
negative “perverrebbero da uno dei soggetti implicati nella dequalifìcazìone “,
mentre la “deposizione del teste Cavalera viene sminuita in quanto presenterebbe
“ ì tratti d’incertezza evidenziati nella memoria costitutiva in appello della
società “, tratti peraltro stridenti con la circostanza della “comunanza di
stanza tra lui e il Calcagno “.

Orbene, nel procedere all’esame
dei motivi di ricorso non può prescindersi dall’ordine logico che scaturisce dal decisum della sentenza impugnata, la quale ha
esaminato per primo il fatto – dedotto nella contestazione disciplinare e
risultato pacifico – relativo alla circostanza che “l’11 ottobre 1999 Calcagno si
trovava al festival “Incontri di Sorrento” quando invece dai documenti
aziendali risultava presente in azienda”.

Al riguardo, nel merito, la Corte
di Appello, si è così espressa:

“Egli ha imputato l’accaduto a
semplice errore materiale, consistito nell’avere indicato come inizio di un
periodo di recupero di riposo il 12 anziché l’ 11
ottobre.

Tale versione è però solo
affermata, e – si badi bene – lo è stato successivamente
alla contestazione. Né, a differenza di quanto detto nelle giustificazioni
pregiudiziali, vi è profilo alcuno che renda evidente
l’errore. Tutt ‘altro: l’11 ottobre era anzi una data
che doveva attirare l’attenzione di Calcagno in quanto in essa aveva inizio
proprio quel festival nel quale ha svolto, a favore dell’azienda facente capo alla
moglie, l’altra attività contestata.

Non solo, quindi, la versione
fornita dall’attore non è provata, ma è anzi scarsamente attendibile.

L’episodio non appare marginale
soprattutto se si da adeguato valore al particolare
rapporto fiduciario connesso al tipo d’attività di inviato speciale (nel
settore dello spettacolo) svolta da Calcagno: se il fatto non fosse emerso
dalle immagini della registrazione di cui postea, egli, non soggetto alle forme
di controllo proprie dell’attività di altri lavoratori, avrebbe percepito la
retribuzione senza aver reso la prestazione in forza di una sua dichiarazione
fatta ali ‘azienda.

Il che è
sufficiente a ritenere realizzata la giusta causa dì recesso “.

Orbene, così esaminandosi,
secondo l’ordine logico, per primo il quarto motivo di ricorso (che concerne
l’addebito de quo), lo stesso risulta infondato
e va respinto.

A fronte, infatti, della
richiamata specifica decisione, che assume chiaramente rilievo preliminare,
deve rilevarsi che nella specie il ricorrente, con il motivo in esame,
denunciando un vizio di motivazione sul punto, si è limitato da un lato ad
eccepire un inesistente giudicato interno in ordine alla
pretesa “marginalità” del fatto e dall’altro a ribadire semplicemente che si è
trattato di un “peccato veniale”, che sarebbe stato utilizzato nell’ambito di
un disegno, in sostanza, persecutorio da parte della R.C.S., il tutto senza
avanzare censura alcuna in particolare avverso la inequivoca pronuncia di
“sufficienza” del solo addebito de quo ai fini della integrazione della giusta
causa di licenziamento o, in altre parole, avverso la natura di autonoma ratio
decidendi, circa la legittimità del licenziamento stesso, espressa dalla
pronuncia della Corte d’Appello.

Orbene, sotto il primo profilo
osserva innanzitutto la Corte che, dalla lettura del relativo punto della
motivazione della sentenza di primo grado, come
riportato nello stesso ricorso, non risulta affatto che il primo giudice abbia
considerato “marginale” il fatto in esame. La sentenza di primo grado, infatti,
ha affermato che “l’addebito potrebbe sembrare marginale”, ma che tale in effetti non è, in quanto “il tono delle giustificazioni
date, nelle quali Calcagno insiste sul fatto che si sarebbe trattato di un
evidente errore materiale nella compilazione dei fogli presenza – per il che
“chiede scusa” e “autorizza” la trattenuta
della relativa retribuzione
– la dice
lunga sull’atteggiamento sottilmente polemico e di sfida che il
dipendente ha ormai assunto nei confronti del suo datore di lavoro “.

E’ innegabile, quindi, la assoluta infondatezza
della stessa premessa della eccezione di giudicato interno avanzata dal
ricorrente.

Né potrebbe scindersi, come
sembra fare il ricorrente, la valutazione della pretesa marginalità del fatto
nella sua mera materialità, dalla valenza disciplinare attribuita piuttosto
alle circostanze, giacché oggetto della contestazione, esaminata dal giudice
del merito, è comunque lo specifico addebito in tutti
i suoi aspetti oggettivi e soggettivi.

Sotto il secondo profilo, poi, la
censura oltre che del tutto generica ed inconsistente,
in realtà, senza neppure indicare alcun vizio logico che sia contenuto nella
motivazione della sentenza della Corte di Appello, si limita a contestarne la
valutazione di merito, sollecitando, in sostanza, questa Corte ad un
(inammissibile) riesame del merito stesso.

Al riguardo deve ribadirsi che “il controllo di logicità del giudizio di
fatto, consentito dall’articolo 360 n. 5 Cpc, non equivale alla revisione del
“ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del
merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una
simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si
risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla
funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che
risulta del tutto estranea all’ambito del vizio dì motivazione ogni possibilità
per la Suprema Corte dì procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la
autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa”, (v., fra
le altre, da ultimo Cassazione 11789/05). “Né, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è
demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di
merito, se -confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie -prendesse
di ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a
quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione,
accogliendo il ricorso “sub specie “ di omesso esame di un punto decisivo “ (v.
fra le altre Cassazione 3161/02).

Del resto l’articolo 360 n. 5 Cpc
“non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il
merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo
logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta
dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del
proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne
l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze
probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione “ (v.
Cassazione Su 5802/98), non incontrando, al riguardo, lo stesso giudice, “alcun
limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza
essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le
deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi
e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente
incompatibili con la decisione adottata” (v. fra le altre Cassazione 11933/03).

Il motivo va, pertanto, respinto
e, considerata, come sopra evidenziata, la autonomia
della ratio decidendi de qua, circa la affermata legittimità del licenziamento,
possono ritenersi assorbiti i motivi riguardanti gli altri addebiti, o
direttamente (primo, secondo e terzo) o indirettamente (quinto motivo,
concernente la mancata affissione del codice disciplinare, la quale è
espressamente riferita dal ricorrente all’obbligo di esclusiva ex articolo 8
del ccnl ed è comunque estranea all’addebito di cui al quarto motivo, che
costituisce, peraltro, certamente una violazione di un dovere fondamentale del
lavoratore, come ritenuto dalla Corte territoriale).

Va accolto, invece, per quanto di
ragione, il sesto motivo.

Al riguardo, sulla
autonoma domanda risarcitoria avanzata dal Calcagno, la Corte di Appello
ha ritenuto semplicemente “non raggiunta la prova circa l’avvenuta
dequalificazione”, rilevando un “contrasto non ragionevolmente risolvibile” tra
le testimonianze Parodi e Cavalera, e concludendo che “deve quindi trovare
applicazione la regola residuale di giudizio dell’onere della prova, che gioca
a danno dell’attore ai sensi dell’articolo 2697, comma 1,Cc”.

In tal modo la Corte territoriale
ha sostanzialmente ignorato l’obbligo che specificamente incombe sul datore di
lavoro ex articolo 2103 Cc (come novellato dall’articolo 13 dello Statuto dei
lavoratori) ed ha, altresì, disatteso il principio generale affermato in
materia di prova dell’inadempimento e di riparto dell’onere probatorio anche in
ipotesi di obbligazioni corrispettive.

La questione in esame,
ovviamente, precede la successiva questione riguardante la prova del danno
conseguente a dequalificazione o demansionamento (sulla quale
è sorto anche un contrasto in sede di legittimità), prescindendo dalla stessa
ed investendo una problematica diversa.

Orbene in particolare, come
affermato da questa Corte con la sentenza 6265/95, «il lavoratore (cui
l’articolo 13 della legge
300/70 riconosce esplicitamente il diritto a svolgere le mansioni
per le quali è stato assunto ovvero quelle equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza diminuzione della retribuzione) ha altresì
diritto, a maggior ragione, a non essere allontanato da ogni mansione, cioè il
diritto all’esecuzione della prestazione lavorativa, cui il datore di lavoro
(tradizionalmente creditore esclusivo della medesima) ha il correlativo obbligo
di applicarlo, restandogli consentita la possibilità dì trasferirlo solo per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. La violazione di tale diritto del lavoratore
all’esecuzione della propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria
del datore di lavoro, salvo che l’inattività del lavoratore sia
riconducibìle ad un lecito comportamento del datore dì lavoro medesimo, in
quanto giustificata dall’esercizio dei poteri imprenditoriali, garantiti dall’articolo 41
Costituzione, o dall’esercizio dei poteri disciplinari».

Così configurato un diritto del
lavoratore ed un corrispettivo obbligo del datore di lavoro, anche in materia
di dequalificazione deve, quindi, affermarsi la applicabilità del principio
affermato in generale dalle Sezioni Unite di questa Corte (vedi Cassazione
Su 13533/01) secondo cui «in tema di
prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione
della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore
convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui
pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto
dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore
convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si
avvalga dell’eccezione di inadempimento ex articolo 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in
lite, perché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui
inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento,
ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in
cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione,
ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera
allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri
accessori, come quello di informazione, ovvero
per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di
dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento».

Pertanto, allorquando da parte di
un lavoratore sia allegata una dequalificazione o un demansionamento o comunque un inesatto adempimento dell’obbligo del datore di
lavoro ex articolo 2103 Cc è su quest’ultimo che incombe l’onere di provare
l’esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in
concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la
prova che l’una o l’altro siano state giustificate dal legittimo esercizio dei
poteri imprenditoriali o disciplinari (ovvero, in base al principio generale di
cui all’articolo 1218 Cc, comunque da una impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile).

Nella fattispecie la Corte
territoriale, addossando sul lavoratore la mancata prova della
allegata dequalificazione, ha disatteso tali principi.

L’impugnata sentenza va, pertanto
cassata in relazione alla censura accolta, e la causa
va rinviata alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, la quale
provvedendo anche sulle spese del
giudizio di legittimità, procederà al riesame relativamente alla domanda
risarcitoria de qua, applicando i principi richiamati.

PQM

La Corte accoglie per quanto di
ragione il sesto motivo, rigetta il quarto, assorbiti gli altri, cassa in relazione alla censura accolta la impugnata sentenza e
rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello
di Milano in diversa composizione.