Enti pubblici

Monday 29 March 2004

In arrivo una boccata d’ ossigeno per le casse degli Enti locali. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI Cdm 25.3.2004

In arrivo una boccata d’ossigeno per le casse degli Enti locali

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI Cdm 25.3.2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la funzionalità degli enti locali, anche con riferimento alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione, alle difficoltà finanziarie degli enti locali di ridotta dimensione demografica ed al risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ….. marzo 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

Il seguente decreto-legge

Art. 1

(Disposizioni per l’approvazione dei bilanci di previsione 2004)

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2004 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2004.

2. Le disposizioni recate dall’articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l’ipotesi di scioglimento prevista dall’articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano per l’esercizio finanziario 2004, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

3. La procedura prevista dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l’esercizio finanziario 2004 anche nell’ipotesi di scioglimento per mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’articolo 193 del testo unico.

Art. 2

(Scioglimento degli enti territoriali per mancata adozione degli strumenti urbanistici generali)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni recate dall’art. 32, commi 7 e 8 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si procede, ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett.c-bis), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con le modalità ivi indicate, allo scioglimento dei consigli degli enti territoriali in carica che non adottino gli strumenti urbanistici generali entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3

(Modalità di presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali)

1. Nel primo periodo dell’art. 38, comma 8, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola “essere” sono inserite le parole “presentate personalmente ed”.

2. Dopo il primo periodo dell’art. 38, comma 8, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: “Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni”.

Art. 4

(Modalità di applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto)

1. In deroga all’articolo 187, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’anno 2004, i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti che abbiano avuto una riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente superiore al 10 per cento di quelli assegnati nell’anno 2003, senza che nel computo siano comprese le somme attribuite per conguagli di esercizi precedenti, hanno facoltà di applicare l’avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio precedente in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2004. Per tali fondi si applicano le disposizioni di cui al comma 3, secondo periodo, del citato articolo 187 del testo unico.

Art. 5

(Disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario)

1. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 208, è sostituito dal seguente:

“208. Il comma 15 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione e che venga formulata la proposta al Governo dall’Alta Commissione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l’assunzione di mutui per il risanamento dell’ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Resta ferma per tali enti la facoltà di assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passività correlate a spese di investimento, nonché per il ripiano di passività correlate a spese correnti purché queste ultime siano maturate entro la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale n. 3 del 2001. Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, dichiarato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e sino al 31 dicembre 2003, è stanziata la somma annua di 600.000 euro per il triennio 2004-2006. Il contributo annuale spettante al singolo ente, erogato dal Ministero dell’Interno in base alla popolazione residente, è acquisito ed utilizzato dall’organo straordinario della liquidazione per il finanziamento della massa passiva rilevata.”

2. Ai fini dell’applicazione degli articoli 252, comma 4 e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’ anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie a favore dei comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e di comuni colpiti da eventi calamitosi)

1. In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e su richiesta della Commissione straordinaria nominata ai sensi dell’articolo 144 del citato testo unico, il Ministero dell’interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell’IRPEF spettanti per l’anno 2004.

2. In deroga alla normativa vigente, su richiesta degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 e del 15 novembre 2002 nonché del 9 gennaio 2003, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, il Ministero dell’interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell’IRPEF spettanti per l’anno 2004.

Art. 7

(Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)

1. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche :

all’articolo 58, comma 1, lettera b), dopo il termine “314” è aggiunta la seguente locuzione : “primo comma”;

all’articolo 59, comma 6, dopo le parole : “sentenza di condanna” inserire le seguenti : “per uno dei reati previsti dal medesimo comma”.

Art. 8

(Fondo per il sostegno alla progettazione e fondo per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale)

In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 29 gennaio 2004 sono sospesi il riparto e l’assegnazione delle risorse stanziate, per l’anno 2004, per l’attuazione degli interventi individuati ai sensi degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni. Le risorse stanziate per gli anni 2002 e 2003 sono ripartite ed utilizzate, in conformità con le deliberazioni delle commissioni parlamentari, adottate ai sensi delle menzionate disposizioni, per gli interventi indicati negli elenchi allegati ai decreti ministeriali emanati in data 4 febbraio 2003, 3 aprile 2003 e 18 luglio 2003, ai sensi dei citati articoli 54 e 55 della legge n. 448 del 2001 e successive modificazioni, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2003, n. 73, del 19 maggio 2003, n. 114, e del 10 settembre 2003, n. 210. Le disposizioni contenute nei citati articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, nonché nell’articolo 4, comma 145, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere applicate al solo fine di dare esecuzione alla disposizione contenuta nel secondo periodo del presente comma.

Art. 9

(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.