Penale
In aeroporto il furto è sempre aggravato.
In aeroporto il furto è sempre aggravato.
Cassazione – Sezione seconda penale (up) – sentenza 15
febbraio-25 settembre 2006, n. 31557
Presidente Morelli – Relatore
Conzatti
Pg Galati – Ricorrente Sgura
Svolgimento del processo
Sgura Giuseppe, ritenuto colpevole dei delitti di tentato
furto aggravato di un borsone di proprietà del cittadino americano John Gharles
Jr Gamaldi nell’ambito dell’aeroporto internazionale di Malpensa (capo A
articoli 56, 624, 625 n. 6, 99 Cp), di ricettazione di patente di guida e
falsità materiale commessa da privato (B- articoli 81 cpv 648, 482, 477, 99 Cp,
in Somma Lombardo il 26 ottobre 2000) e condannato con sentenza 11 aprile 2002
dal Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, alla pena di
mesi 9 di reclusione e 200 euro di multa per il reato sub A, di mesi 11 di
reclusione ed euro 600 di multa per il reato sub B, ricorre per l’annullamento
della sentenza 4 aprile 2003 della Corte di appello di Milano, confermativa
della sentenza di primo grado, deducendo la violazione dell’articolo 606 lettera
b) Cpp in relazione all’aggravante di cui all’articolo 625 n. 6 Cp (per la quale si procede di ufficio, non essendo stata sporta
querela) che prevede l’ipotesi del fatto «commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di
veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri
esercizi ove si somministrano cibi o bevande».
Sostiene il ricorrente, il quale riconosce che il fatto è
avvenuto ai danni di un viaggiatore e che ha avuto oggetto il bagaglio di
costui, che il tentativo di furto è avvenuto in un luogo diverso rispetto a
quello contestato e ai luoghi indicati nella norma, vale a dire non nello scalo
o stazione aeroportuale, ma nell’ufficio dell’agenzia “Hertz Autonoleggio” che,
seppure collocato all’interno della struttura aeroportuale di Malpensa, è
indipendente rispetto alla tessa per le sue
caratteristiche strutturali e funzionali (è pacifico il dato che gli uffici
della Hertz sono separati dal resto dell’area da un apposito ingresso,
attraverso il quale “si entra e si esce”).
Premettendo che la ratio della norma è riferita alla
maggiore difficoltà per il viaggiatore di esercitare un controllo sul bagaglio,
a causa del sovraffollamento tipico delle stazioni, tale interesse viene meno
allorché il viaggiatore e il suo bagaglio si trovano in un luogo delimitato,
seppure interno alla stazione, perché il controllo sulla res in uno spazio
ristretto è logicamente più agevole rispetto a quello in cui si muove la massa
dei viaggiatori.
In secondo luogo il ricorrente sostiene l’inconferenza del
ragionamento del giudice di merito, che attribuisce rilevanza al fatto che lo
Sgura si è dato alla fuga all’interno dell’aerostazione, inseguito da agenti di
polizia, durante la quale ha abbandonato il bagaglio (un borsone) prima
sottratto, dovendosi considerare ai fini dell’aggravante in parola il solo
momento iniziale della condotta.
I motivi sono manifestamente infondati.
Il primo, perché si basa su una supposizione che non trova
alcun riscontro nella norma in esame, dove non è affatto prevista la condizione
di affollamento dei luoghi sottoposti alla specifica tutela penale.
Il secondo, perché presuppone che il tentativo di furto sia
avvenuto in un locale diverso da quelli sottoposti alla specifica tutela in
esame, sulla base di una interpretazione restrittiva
della norma che non può essere condivisa.
La tesi difensiva, che l’azione commessa in un luogo
fisicamente separato, seppure interno ad uno dei luoghi specificati dal n. 6
dell’articolo 625 Cp, non è compresa nella norma, non è parimenti riscontrabile
nella fattispecie in esame.
Deve stabilirsi che, nell’aggravante del furto di cui
all’articolo 625 n. 6 Cp, il termine “stazione” (o scalo, come definito
l’aeroporto dal giudice di appello), indica un concetto che si estende, da
“genus ad speciem”, a tutte le istallazioni e aree,
locali di transito o di sosta, uffici e attrezzature adibite a servizi
ausiliari e quant’altro esistente ricollegabile al viaggio delle persone che
colà si recano con i propri bagagli.
Il ricorso è, in definitiva, inammissibile e il ricorrente è
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, equitativamente
liquidata, di euro 600 in
favore della Casa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella
proposizione del ricorso (articolo 616 Cpp).
PQM
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 600 alla Cassa delle ammende.