Penale

Thursday 17 November 2005

Impugnazioni. Il divieto di reformatio in peius vale sia per la pena finale che per la pena base

Impugnazioni. Il divieto di reformatio in peius vale sia per la pena finale che per la pena base

Cassazione Sezioni unite penali sentenza 27 settembre-10 novembre 2005, n. 40910

Presidente Fattori Relatore Grassi

Con sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 26 marzo 2003 in esito a rito abbreviato instaurato nellambito di giudizio direttissimo, William Morales Leon e Terre Escribano Josefa venivano dichiarati colpevoli, in concorso fra loro, del delitto di trasporto e detenzione a fine di spaccio di Kg. 2,588 lordi di cocaina e condannati, ciascuno, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante del quantitativo ingente (articolo 80 Dpr 309/90), alla pena principale di 5 anni, 4 mesi di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, nonché a quella accessoria dellinterdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nel calcolo della pena il Giudice era partito da quella base -determinata in considerazione delle attenuanti di cui allarticolo 62bis Cp- di 8 anni reclusione ed euro 30.000,00 di multa, diminuita ex articolo 442 Cpp

Contro tale decisione entrambi gli imputati proponevano impugnazione per chiedere la rinnovazione parziale dellistruttoria dibattimentale, al fine dellespletamento di perizia finalizzata alla trascrizione delle registrazioni delludienza di convalida del 26 febbraio 2003 ed alla traduzione dalla lingua spagnola in quella italiana delle frasi da loro in quella sede profferite ed invocare, nel merito, lassoluzione dal delitto loro ascritto, per mancanza di prove della loro responsabilità penale ed, in via subordinata, lesclusione della circostanza aggravante di cui allarticolo 80 Dpr 309/90 o, almeno, il giudizio di prevalenza, su tale aggravante, delle circostanze attenuanti generiche già loro riconosciute, con conseguente riduzione delle pene inflitte.

La Corte dappello di Roma, con sentenza del 27 novembre 2003, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, che nel resto confermava, escludeva laggravante contestata e riduceva la pena principale inflitta a ciascuno degli imputati a 4 anni di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, partendo dalla pena base di 9 anni di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, ridotta a 6 anni ed euro 21.000,00 per effetto della concessione delle attenuanti generiche ed ulteriormente diminuita di un terzo ex articolo 442 comma 2 Cpp.

Veniva altresì ridotta ad anni cinque la durata della pena accessoria irrogata a ciascuno degli imputati.

Avverso la sentenza di secondo grado lo William Morales Leon ha proposto, tramite il difensore di fiducia, ricorso per Cassazione e ne chiede lannullamento, nel punto della determinazione della pena, per violazione di legge.

Deduce in particolare, il ricorrente, la violazione dellarticolo 597 comma 3 e 4 Cpp sotto il profilo che la Corte di merito, in assenza di impugnazione del Pm, non avrebbe potuto assumere, quale pena base ai fini dellirrogazione della sanzione finale, quella di 9 anni di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, essendo essa superiore a quella di 8 anni di reclusione ed euro 30.000,00 di multa posta a base della decisione del Tribunale.

Ciò perché laggravamento della pena base violerebbe il divieto della reformatio in peius sancito dal richiamato articolo 597 Cpp, dovendo la nozione di pena comprendere non soltanto il risultato finale della sanzione inflitta, ma anche tutti gli elementi che concorrono al computo di essa.

La quarta Sezione penale di questa Corte, alla quale il ricorso era stato assegnatoratione materiae, con ordinanza emessa nel corso delludienza pubblica del 18 aprile 2005, ne ha rimesso la decisione alle Su penali, avendo rilevato che, pur dopo la pronuncia di queste ultime in tema di divieto di reformatio in peius (Su 12 maggio 1995, ric. Pellizzoni), si è perpetuato contrasto di giurisprudenza sulla questione se debba ritenersi emessa in violazione del detto divieto la decisione del Giudice dellappello che, in presenza di impugnazione del solo imputato, pur determinando -per lesclusione di una circostanza aggravante- la pena complessiva in misura inferiore a quella inflitta in primo grado, abbia fissato la pena base in misura più elevata di quella applicata nel precedente grado di giudizio.

Il Primo Presidente di questa Corte ha, quindi, fissato lodierna udienza per la trattazione del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento, perché fondato.

Il divieto di reformatio in peius, oggetto di espressa previsione già nel codice di procedura penale del 1865 (articoli 364, 419 e 678), è stato riprodotto anche nei codici del 1913 (articoli 480 e 529) e del 1930 (articolo 515 comma 4).

In sede di redazione del vigente codice di rito è stato lasciato sostanzialmente immutato limpianto di fondo del codice precedente in tema di impugnazioni, sebbene nel corso dei lavori preparatori della legge delega del 1987 si fossero levate voci critiche circa la opportunità di perpetuare la previsione del divieto di reformatio in peius, considerato la principale causa del ritardo cronico dei processi, in quanto lassenza per limputato del timore di un aggravamento della propria posizione processuale avrebbe esplicato i suoi effetti in un costante interesse ad impugnare, anche soltanto al fine di dilazionare lesecutività della pena.

Sotto altro profilo si era, però, obiettato che labolizione di detto divieto avrebbe finito per far ricadere sullimputato le lentezze di unorganizzazione giudiziaria ormai ingolfata e che, pur in presenza di questi fattori negativi, dovevano essere mantenuti i diritti e le garanzie riservati allo stesso.

Risultato del dibattito fu la riconferma del divieto in considerazione del ruolo di garanzia svolto nei confronti dellimputato.

Venne altresì introdotta una deroga al principio del tantum devolutum quantum appellatum, attraverso la previsione del potere del giudice dappello di concedere dufficio i benefici di legge e le circostanze attenuanti.

Larticolo 597 Cpp contiene le linee portanti dei poteri -sia cognitivi, che decisori- del Giudice di secondo grado e, mentre non si registrano novità in ordine ai criteri di individuazione del devolutum, cui si è in precedenza fatto riferimento, la sagoma dei poteri decisori appare meglio precisata a proposito del divieto di reformatio in peius e decisamente estesa con specifico riferimento alle iniziative ex officio in favore dellimputato. Comè noto, lappello del Pm attribuisce al giudice ad quem gli ampi poteri decisori delineati nellarticolo 597 comma 2 Cpp, sicché ove il gravame riguardi una sentenza di condanna è possibile dare al fatto una qualificazione giuridica più grave (pur se nei limiti della competenza del giudice di primo grado), mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare misure di sicurezza, nonché adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge ed, ove riguardi una sentenza di proscioglimento, è possibile pronunciare condanna, se del caso emettendo alcune delle sopra indicate statuizioni, nonché confermare il primo esito anche modificando la formula; ove, infine, vi sia conferma della sentenza di primo grado è possibile applicare, modificare o escludere, nei casi previsti dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

A norma dellarticolo 597 comma 3 Cpp, invece, ove il gravame sia proposto solo dallimputato, opera il divieto di reformatio in peius.

In tal caso, infatti, il Giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, né applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere limputato con formula meno favorevole e revocare benefici, mentre può, in ossequio al tradizionale canone iura novit curia, dare al fatto una qualificazione giuridica diversa e più grave, purché non siano superati i limiti di competenza per materia del giudice di primo grado.

Larticolo 597 comma 4 Cpp non solo conferma il divieto di reformatio in peius, ma ne rafforza lefficacia sotto il profilo del contenuto, stabilendo che se viene accolto lappello dellimputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, la pena complessiva irrogata deve essere corrispondentemente diminuita.

Con tale previsione, secondo quanto risulta espressamente dalla Relazione al codice di rito, il legislatore ha voluto ovviare ad un indirizzo interpretativo della Corte di legittimità in forza del quale veniva sostanzialmente vanificata loperatività del divieto, in quanto si affermava che, in presenza della sola impugnazione dellimputato, il Giudice dappello poteva confermare la pena complessiva irrogata in primo grado, nonostante lapplicazione di circostanze attenuanti o leliminazione di circostanze aggravanti o reati concorrenti.

Presupposto necessario perché possa operare il divieto di reformatio in peius è la mancanza di appello da parte del Pm. Si tratta di un presupposto c.d. negativo implicitamente desumibile dal fatto che i limiti al potere decisorio del Giudice di secondo grado, ai sensi dellarticolo 597 comma 3 Cpp, sono collegati allappello del solo imputato.

In tal caso, al limite cognitivo derivante al Giudice dappello dalleffetto parzialmente devolutivo (articolo 597 comma 1 Cpp) -presente anche nel caso di gravame proposto dal Pm- si aggiunge unulteriore delimitazione relativa ai poteri decisori.

Fermo restando il vincolo derivante dalla devoluzione, infatti, il Giudice di secondo grado ha differenti poteri decisori in relazione al fatto che il gravame sia stato attivato dallimputato o dal Pm.

Con riferimento alla quantità non suscettibile di aggravio da parte del Giudice dappello, nel previgente codice di rito erano sorte notevoli difficoltà interpretative circa la delimitazione dellefficacia del divieto alla sola pena complessiva ovvero ai singoli elementi che, sommati, ne determinano il risultato finale.

Un indirizzo, prevalente nella vigenza dellabrogato codice di rito, riteneva che il divieto di reformatio in peius fosse circoscritto soltanto alla pena complessivamente irrogata e non fosse riferibile alle sue componenti.

Un altro indirizzo, invece, riconosceva al suddetto divieto una valenza esplicabile non solo con riferimento al risultato finale, raggiunto in seguito alloperazione di calcolo degli aumenti e delle diminuzioni derivanti dalla continuazione o dalla comparazione delle circostanze, ma anche ai singoli elementi compresi nella somma, sicché, ove laccoglimento del gravame proposto dal solo imputato si fosse tradotto in elisione di addendi o in riconoscimento di circostanze attenuanti, al Giudice dellappello non sarebbe stato consentito compensare la riduzione della pena con un uguale aumento di una delle altre componenti del trattamento sanzionatorio applicato dal primo Giudice. Le Su Penali di questa Corte suprema si sono già pronunciate sul tema oggi in discussione con due decisioni affermando, con la prima (sentenza 19/I/94, Cellerini) il principio di diritto secondo cui «il divieto della reformatio in peius fissato dallarticolo 515 Cpp del 1930 non può condizionare i poteri di cognizione e di decisione del Giudice del gravame che, infatti, è legittimato a dare al reato una definizione giuridica diversa e anche più grave di quella attribuitagli dal Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e, nel caso in cui sia stato richiesto dallappellante il riconoscimento del vincolo della continuazione, ad individuare, ai sensi dellarticolo 81 Cp, la violazione più grave, con lunico limite, fissato dalla stessa norma, di non irrogare, nel primo caso, una pena di maggiore entità o gravità rispetto a quella già inflitta e, nellaltro, di determinarla, conformemente alle finalità dellistituto, in misura complessivamente inferiore alla quantità che risulterebbe, in applicazione della regola del cumulo materiale, dalla sommatoria delle singole pene inflitte per i singoli reati. Il divieto suddetto concerne, infatti, la parte dispositiva della sentenza e non si estende alla motivazione della stessa, nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti a seguito del dedotto gravame o, nel caso di giudizio di rinvio, del disposto annullamento&& La limitazione dei poteri fissati dallarticolo 515 Cpp del 1930 non è diretta a garantire allimputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello usatogli nel precedente grado, ma solo ad impedirgli un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello inflitto dal primo giudice».

Con la seconda decisione (sentenza 12 maggio 1995, Pellizzoni) si è affrontata la questione dei rapporti tra il divieto previsto dal terzo comma dellarticolo 597 Cpp e la prescrizione del quarto comma della stessa norma di legge e si è statuito che «le due norme regolano aspetti diversi del giudizio dappello, ma interagiscono, nel senso che il divieto della reformatio in peius ha una portata generale e pone un limite ai poteri del Giudice al quale, nei casi previsti dallarticolo 597 comma 4 Cpp, si aggiunge il dovere di diminuire la pena complessiva irrogata in misura corrispondente allaccoglimento dellimpugnazione. Diversamente dal divieto della reformatio in peius, che sorge quando appellante è il solo imputato (articolo 597 co. 3 Cpp), il dovere di diminuire la pena, di cui allarticolo 597 comma 4 Cpp, esiste in ogni caso, cioè anche quando, oltre allimputato, è appellante il Pm, la cui impugnazione può avere effetti di aumento sugli elementi della pena ai quali si riferisce, ma non impedire le diminuzioni corrispondenti allaccoglimento dei motivi dellimputato relativi a reati concorrenti o a circostanze. E di queste diminuzioni il Giudice dappello nella motivazione è tenuto a dare conto». La Corte ha aggiunto che, a seconda dei casi (diversa, ad esempio è lipotesi in cui viene escluso il reato più grave, da quella in cui viene escluso uno dei cosiddetti reati satellite), il Giudice ha possibilità diverse di operare per diminuire la pena inflitta in rapporto ai capi o ai punti oggetto della decisione di annullamento e, a questo fine, deve tenere conto anche dello effetto devolutivo dellappello, sicché non può intervenire su elementi di pena relativi a capi o a punti non coinvolti dallimpugnazione.

Con tale seconda decisione le Sezioni Unite penali hanno conclusivamente affermato il principio di diritto secondo cui «nei casi previsti dallarticolo 597 comma 4 Cpp (accoglimento dello appello dellimputato relativo a circostanze o a reati concorrenti), il Giudice, oltre ad essere vincolato dal generale divieto della reformatio in peius posto dal comma 3 del medesimo articolo, ha in ogni caso il dovere di diminuire la pena complessivamente irrogata in misura corrispondente allaccoglimento dellimpugnazione, e ciò anche quando, oltre allimputato, sia appellante il Pm, il cui gravame può avere effetti di aumento sugli elementi della pena ai quali si riferisce, ma non impedire le diminuzioni corrispondenti allo accoglimento dei motivi dellimputato».

Successivamente a tale ultima sentenza, sui limiti e la portata del divieto della reformatio in peius si sono ancora manifestati contrasti nella giurisprudenza di legittimità che ha registrato due diversi orientamenti.

Il primo, minoritario, muovendo dalla premessa che la limitazione ai poteri del Giudice non è diretta a garantire allimputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello usatogli nel grado precedente, ma solo ad impedirgli di subire un trattamento sanzionatorio complessivamente più grave rispetto a quello inflitto dal primo Giudice, perviene alla conclusione che il divieto di reformatio in peius riguarda unicamente la pena, sia sotto il profilo della specie, che della quantità, nella sua determinazione finale.

Sussisterebbe, quindi, sentenza peggiorativa unicamente se, in assenza di impugnazione del Pm, venga irrogata una pena maggiore rispetto a quella globalmente applicata in primo grado.

Il quarto comma dellarticolo 597 Cpp viene, in conseguenza, letto come il naturale corollario del principio fissato nel precedente comma della medesima disposizione e lavverbio corrispondentemente in esso contenuto è interpretato in stretta correlazione con il divieto di aggravamento, in caso di impugnazione del solo imputato, della pena in complesso inflitta dal primo Giudice, avuto riguardo sia alla specie che alla quantità della stessa.

Pertanto, il Giudice di secondo grado, allorché accolga lappello dellimputato in ordine a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, avrebbe solo lobbligo di diminuire la pena complessiva irrogata e non anche quello di lasciare inalterati i singoli elementi che compongono la sanzione inflitta in concreto.

Alla stregua di questo indirizzo non sarebbe esclusa la possibilità di graduare in maniera diversa, rispetto al primo grado, il gioco delle circostanze aggravanti e attenuanti, riferendosi esso semplicemente alla necessità che la diminuzione della pena sia in qualche modo commisurata al nuovo quadro di responsabilità attribuibile allimputato a seguito della riforma della sentenza di primo grado.

Per avvalorare questa conclusione dal punto di vista sistematico dei principi generali in tema di impugnazioni, lorientamento in esame osserva che il divieto della reformatio in peius riguarderebbe il dispositivo della sentenza dappello e non si riferirebbe anche alla motivazione, per cui il giudice di secondo grado, pur avendo un potere cognitivo limitato ai punti della decisione sottoposti al suo esame, non subirebbe analoghe limitazioni nel suo potere decisionale, estrinsecabile in unautonoma valutazione del fatto e della sanzione ritenuta per esso adeguata, a condizione che da ciò non derivi un trattamento penale in definitiva più grave per limputato (v. Cassazione Sezione sesta penale, 10/XII/96, Fusco; Sezione prima penale, 17/VI/97, Bindi; Sezione sesta penale, 25/VI/99, Castiglioni e 25/X/99, Di Miceli; Sezione quinta penale, 3/V/01, Devalle; Sezione seconda penale, 25/XI/03, Maliardo; Sezione quarta penale, 23/XII/03, Ferrara; Sezione seconda penale, 12/IV/05, Marino).

Laltro orientamento, prevalente, ritiene, invece, che il divieto di reformatio in peius investa anche i singoli elementi che compongono la pena complessiva e riguardi non solo il risultato finale di essa, ma tutti gli elementi del calcolo relativo e che la disposizione contenuta nel quarto comma dellarticolo 597 Cpp individui, come elementi autonomi, pur nellambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, sia laumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione, con conseguente obbligo di diminuzione della pena complessiva, in caso di accoglimento dellappello in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione, come espressamente previsto dallarticolo 597 comma 4 Cpp ed impossibilità di elevare la pena comminata, per detti singoli elementi, pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dello accoglimento dellappello proposto non in ordine alle circostanze o al concorso di reati, ma per altri motivi, quali -ad esempio- leccessività della pena base (v. Cassazione Sezione seconda penale, 12/VI/98, Baruffa; Sezione quinta penale, 28/VII/98, Floris e 3/VI/02, Di Maggio; Sezione sesta penale, 25/VI/99, Castiglioni; Sezione prima penale, 3/XI/04, Pagnozzi). . Questa Corte Suprema ritiene di dovere condividere tale ultimo orientamento e riaffermare i principi di diritto espressi con la decisione a Sue penali del 95, per le seguenti ragioni.

Deve, anzitutto, essere valorizzata la circostanza che larticolo 597 Cpp non si limita a sancire, al terzo comma, il divieto della reformatio in peius con la stessa formulazione del precedente articolo 515 del codice di rito del 1930 (il giudice non può irrogare una pena più grave&.), ma introduce, al quarto comma, una disposizione innovativa in base alla quale «in ogni caso, se è accolto lappello dellimputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita».

Questa previsione assume un significato particolarmente pregnante se letta alla luce della Relazione preliminare al codice del 1988, in cui si legge che, con lintroduzione di tale comma, il legislatore ha inteso rafforzare il divieto della reformatio in peius che, con il codice abrogato, veniva sostanzialmente eluso dalla giurisprudenza allorché lo considerava riferibile solo alla pena complessivamente inflitta, consentendo di lasciare privo di conseguenze il riconoscimento di attenuanti, lesclusione di aggravanti o il proscioglimento da alcune delle imputazioni contestate come concorrenti.

Proprio a seguito dellintroduzione di una previsione innovativa, come quella contenuta nel quarto comma dellarticolo 597 Cpp appare, infatti, superato lorientamento giurisprudenziale, formatosi soprattutto sotto il vigore dellarticolo 515 co. 3 Cpp del 1930, in base al quale il divieto della reformatio in peius andava riferito alla pena in definitiva irrogata e non ai singoli elementi che la compongono ed ai calcoli effettuati per giungere alla determinazione complessiva di essa.

Deve, quindi, affermarsi che il divieto di reformatio in peius riguarda -oggi- non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena.

La disposizione contenuta nel quarto comma dellarticolo 597 Cpp individua, infatti, quali elementi autonomi, pur nellambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, che laumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione.

Conseguenza di tale autonomia non è solo lobbligatoria diminuzione della pena complessiva, in caso di accoglimento dellappello in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione, come espressamente previsto dallarticolo 597 comma 4 Cpp, ma anche limpossibilità di elevare la pena comminata, per detti singoli elementi, pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dellaccoglimento dellappello proposto con riferimento non alle circostanze o al concorso di reati, ma per altri motivi.

Il divieto di aumento di pena consegue alleffetto devolutivo dellappello, di cui allarticolo 597 comma 1 Cpp, che riafferma un principio già contenuto nellarticolo 515 comma 1 del codice di rito del 1930.

La previsione normativa secondo cui lappello attribuisce al Giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, non si limita a circoscrivere lambito oggettivo entro cui il Giudice di secondo grado può operare, ma, con lesplicito riferimento ai motivi proposti, lascia chiaramente intendere che, entro quellambito oggettivo, la decisione non può che essere nel senso dello accoglimento o della reiezione, in tutto o in parte, dei suddetti motivi i quali, a loro volta, come è dato rilevare dal testuale tenore dellarticolo 581 Cpp, sono strettamente collegati alle richieste, cioè al petitum sostanziale dellimpugnazione, rappresentando, rispetto ad esso, per mutuare le categorie civilistiche, lequivalente della causa petendi.

Dalle esposte considerazioni discende che, in caso di condanna dellimputato, in primo grado, per un reato aggravato, quando venga esclusa, su mera impugnazione dello stesso, la circostanza aggravante contestata, il Giudice dellappello, pur irrogando una pena inferiore a quella comminata nel precedente grado di giudizio, non può assumere, come pena base, una di entità maggiore di quella determinata in primo grado. Poiché, nel caso in esame, la Corte di merito, su impugnazione del solo imputato, ha escluso la circostanza aggravante di cui allarticolo 80 Dpr 309/90 e, pur infliggendo allo stesso una pena inferiore a quella irrogata dal Tribunale, nel calcolo di essa è partita da una pena base più grave, deve ritenersi esistente la violazione sia del principio del divieto della reformatio in peius, sancito dallarticolo 597 co. 3 e 4 Cpp, sia di quello del devolutum, di cui al comma 1 della stessa norma di legge.

Il Giudice di secondo grado, infatti, non era legittimato da alcun motivo di impugnazione a rivedere la pena base stabilita dal Tribunale.

In conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, a norma dellarticolo 620 comma 1 lett. l) Cpp, nei confronti del ricorrente William Morales Leon e, per leffetto estensivo dellimpugnazione, anche nei riguardi di Terre Escribano Josefa, nel solo punto della misura della pena, che -partendo da quella base indicata nella decisione di primo grado, diminuita di un terzo per le attenuanti generiche riconosciute- viene rideterminata in 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione ed euro 14.000,00 di multa.

PQM

La Corte suprema di cassazione Sezioni unite penali annulla senza rinvio, nei confronti di William Morales Leon e, per leffetto estensivo della impugnazione, anche nei riguardi di Terre Escribano Josefa, la sentenza della Corte dAppello di Roma in data 27/III/03 nel solo punto della misura della pena che ridetermina, per ciascuno dei predetti, in 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione ed euro 14.000,00 di multa.