Lavoro e Previdenza

Thursday 06 February 2003

Impiego pubblico: prime decisione in tema di spoils system.

Impiego pubblico: prime decisione in tema di spoils system.

TRIBUNALE DI ROMA, SEZ. IV LAVORO – Ordinanza 3 febbraio 2003 n. 4392 – G.U. Tucci – Rummo (Avv.to Androni) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, Ministero per i beni e le attività culturali (Avv.ra Stato) e Profita (Avv. Paolantonio).

Letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all’esito dell’udienza del 27 gennaio 2003,

RITENUTO

In via preliminare:

che sussista la giurisdizione del giudice adito ex art. 63 d.lgs. n. 65 del 2001;

che parimenti appare sussistere compatibilità tra il giudizio cautelare e la questione di legittimità costituzionale in quanto nel caso in cui il Giudice ritenga tale questione non manifestamente infondata e rilevante, in presenza del squisito del periculum in mora, ben può regolamentare l’assetto di interessi in questione in modo da fare si che l’attesa del giudizio di costituzionalità, laddove abbia esito positivo, non pregiudichi irreparabilmente il diritto del ricorrente.

Riguardo al fumus boni iuris:

che lo stesso non sussiste in base alle seguenti considerazioni:

1) la norma applicata (art. 7 l. n. 145 del 2002) effettivamente riguarda un ambito di soggetti più ampio (tutti i dirigenti generali) rispetto a quello di cui al comma 3 art. 9 (dirigenti generali nominati con D.P.R. e automaticamente decaduti dopo novanta giorni dal voto di fiducia al nuovo Governo ex comma 8 art. 19) comprendono anche quelli di cui al comma 4 (nominati con D.P.C.M. e non coinvolti nella decadenza automatica di cui al comma 8 citato) ed effettivamente la ricorrente rientra in tale seconda ipotesi.

Si rileva tuttavia che, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa Rummo, la nuova legge ha effettuato radicali innovazioni in quanto, tra l’altro, ha soppresso il ruolo unico dei dirigenti, ha ridotto sensibilmente il termine, da quinquennale a triennale, degli incarichi dirigenziali, ha collegato il mancato rinnovo del contratto o la revoca dell’incarico, o addirittura il recesso dal rapporto di lavoro non solo al mancato raggiungimento degli obiettivi ma, alternativamente, anche all’inosservanza delle direttive date al dirigente (mentre invece nell’impostazione precedente il mancato raggiungimento degli obiettivi comportava l’assegnazione ad altro incarico e solo alla grave inosservanza delle direttive o al ripetuto mancato raggiungimento degli obiettivi erano collegate sanzioni più gravi) con conseguente maggiore vincolo tra il Ministro e il dirigente generale. Dette innovazioni costituiscono elementi che rendono razionale la disposizione ritenuta illegittima dalla ricorrente (rientrando quindi la stessa nell’ambito di scelte politiche demandate al legislatore), perché finalizzata a consentire l’applicazione di fatto immediata di tutto il nuovo sistema.

2) Proprio per le osservazioni sopra effettuate la deroga all’asserito principio di stabilità dei rapporti di lavoro (cosa che comunque per i dirigenti generali non è garantita dalla stessa legge) è comunque giustificata dal diverso assetto normativo né appare violato il precetto di cui all’art. 97 e 98 Cost. in quanto nel caso di specie di fatto si è provveduto ad una tempestiva nomina del nuovo dirigente.

3) Essendo la decadenza stabilita ex lege, non era necessaria alcuna motivazione da parte della P.A.

4) Il provvedimento di conferimento di incarico al controinteressato appare comunque motivato anche il relazione al cospicuo curriculum in atti.

5) L’assenza presso il Ministero dei Beni Culturali di funzioni di livello dirigenziale generale disponibili è considerato pacifico dalla stessa ricorrente mentre per i posti vacanti in altri Ministeri, atteso il venir meno del ruolo unico dei dirigenti, ben la ricorrente potrebbe ottenere un nuovo incarico laddove chieda di accedere alla procedura di mobilità di cui all’art. 23, II comma D.Lgs. n. 16 del 2001 come modificato dalla L. n. 145 del 2002.

Riguardo al periculum in mora:

che l’esame dello stesso è superfluo non sussistendo il fumus boni iuris.

Riguardo alle spese:

che la complessità e la novità della fattispecie ne giustifica la compensazione integrale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

compensa le spese di lite.

Roma, 3 febbraio 2003.

Il Giudice

Dott.ssa Marina Tucci

Depositata il 3 febbraio 2003