Lavoro e Previdenza
Impiegati statali e indennità di buonuscita. Sulle controversie decide il Giudice Amministrativo. Consiglio di Stato – Sezione quarta – decisione 29 aprile-17 giugno 2003, n. 3404
Impiegati statali e indennità di buonuscita. Sulle controversie decide il Giudice Amministrativo
Consiglio di Stato Sezione quarta decisione 29 aprile-17 giugno 2003, n. 3404
Presidente Salvatore estensore Russo
Ricorrente Fasano
Fatto
Con ricorso notificato il 14 novembre 2001 e depositato l11 dicembre successivo, il dottor Nestore Fasano, collocato a riposo con la qualifica di Prefetto con decorrenza 1 febbraio 1989, ha proposto appello avverso la sentenza del Tar del Lazio 4687/01, meglio indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso dallo stesso proposto per ottenere la riliquidazione del trattamento di previdenza e di quiescenza attribuitogli, in relazione ai miglioramenti economici conseguiti dal personale dirigente in servizio in base alle leggi 37/1990 e 21/1991, nonché al Dpr 147/90.
Resiste allappello il Ministero dellInterno, che ha depositato mero atto di costituzione, contenente generiche difese.
Alla pubblica udienza del 29 aprile 2003 la causa è stata spedita in decisione.
Diritto
È impugnata la sentenza del Tar del Lazio 4687/01, meglio indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dal dottor Nestore Fasano, prefetto collocato a riposo con decorrenza 1 febbraio 1989, per ottenere la riliquidazione del trattamento di previdenza e di quiescenza attribuitogli, in virtù della normativa introdotta dalle leggi 37/1990 e 21/1991, nonché dal Dpr 147/90.
Il Tar ha ritenuto che, vertendosi in materia di accertamento del diritto a fruire dei miglioramenti economici previsti per il personale in servizio e, quindi, di questioni attinenti al rateo della pensione, la controversia rientrerebbe nella giurisdizione della Corte dei Conti.
Lappellante ritiene, invece, che tale statuizione sia erronea ed ingiusta, in quanto non rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti le questioni attinenti al trattamento di previdenza del personale dello Stato ed in quanto il giudizio era volto in via immediata allannullamento del diniego opposto dal Ministero dellinterno sullistanza diretta ad ottenere lapplicazione dei benefici summenzionati e, quindi, non aveva quale presupposto diretto ed immediato la determinazione della misura della pensione.
Lappello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere parzialmente accolto, nei limiti delle seguenti considerazioni.
Rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti ogni provvedimento che conceda, riduca o rifiuti sia la pensione in senso stretto, sia qualcuno degli altri emolumenti che, pur non essendo geneticamente derivanti dallatto di concessione della pensione, rientrano, quali accessori, nel trattamento di quiescenza; la giurisdizione della Corte dei Conti, cioè, si estende a tutte le questioni inerenti allan e al quantum della pensione, ivi comprese quelle concernenti la ripetizione di ratei di pensione indebitamente erogati e la corresponsione di elementi accessori (quali la indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità, nonché gli interessi e la rivalutazione monetaria: cfr. Cassazione, Sezioni unite, 2742/95).
Per quanto concerne la riliquidazione del trattamento di quiescenza e, cioè, della pensione, la sentenza impugnata, pertanto, merita conferma.
Quanto al trattamento di previdenza, erogato una tantum dallInpadap allimpiegato statale o ai familiari superstiti, e, cioè, alla indennità di buonuscita – avente natura mista retributiva, previdenziale ed assistenziale (cfr. Corte costituzionale, decisioni 471/89, 86/1990, 319/91, 63/1992 e 99/1993) – le controversie in tale materia rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dellarticolo 6 della legge 75/1980 (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa, 113/93).
Per la parte relativa al trattamento di previdenza, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, in quanto lerronea dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del Tar rientra tra i difetti di procedura che importano lannullamento della sentenza con rinvio della controversia in primo grado (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 23/1996; Consiglio di Stato, sezione quinta, 322/95; id., 1426/94).
Alla luce delle considerazioni che precedono lappello deve essere parzialmente accolto e, per leffetto, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della domanda relativa alla riliquidazione del trattamento di previdenza e, cioè, della indennità di buonuscita, con conseguente annullamento della sentenza impugnata in parte qua e rinvio al primo giudice (Tar del Lazio) della controversia, limitatamente al suddetto capo della domanda.
La sentenza, invece, deve essere confermata per quanto attiene al trattamento di quiescenza, e, cioè, alla pensione, dal momento che, come si è detto, in tale materia la giurisdizione appartiene alla Corte dei Conti.
Stante il parziale accoglimento, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta) accoglie lappello e, per leffetto, annulla la sentenza in epigrafe indicata, con rinvio al giudice di primo grado, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dallautorità amministrativa.