Tributario e Fiscale

Tuesday 11 December 2007

Impianti fotovoltaici. Agenzia delle Entrate, Circolare 6 dicembre 2007, n. 66/E. OGGETTO: Tariffa incentivante art. 7, c. 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 – Precisazione

Impianti fotovoltaici. Agenzia
delle Entrate, Circolare 6 dicembre 2007, n. 66/E. OGGETTO: Tariffa
incentivante art. 7, c. 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 – Precisazione

Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso

Roma, 06 dicembre 2007

Con circolare n. 46/E del 19
luglio 2007, l’Agenzia ha fornito chiarimenti circa il trattamento fiscale da riservare
alla tariffa incentivante erogata a titolari di impianti fotovoltaici in
relazione all’energia prodotta annualmente.

In merito alle modalità di
erogazione della suddetta tariffa, nel paragrafo 2
della citata circolare è stato precisato che “(…) Gli impianti di potenza fino
a 20 kw, possono accedere al c.d. servizio di “scambio sul posto” (anche detto
Net Metering), facendone richiesta all’impresa distributrice competente per il
territorio ove l’impianto è ubicato o, in alternativa possono cedere al gestore
della rete elettrica l’energia prodotta”. Nel primo caso, la tariffa
incentivante spetta solo in relazione all’energia prodotta e consumata in loco
dall’utente, mentre l’energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi è
assorbita dalla rete per poter essere successivamente riprelevata dall’utente
medesimo in caso di consumi superiori alla produzione. Nel secondo caso, la
tariffa spetta per tutta la produzione, anche per l’energia eccedente i consumi
dell’utenza e ceduta sia al mercato libero, sia al gestore di rete cui
l’impianto è collegato ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, commi 3 e 4,
del d. lgs. n. 387 del 2003”.

Con riferimento al menzionato
passaggio, l’Autorità per l’energia e per il gas ha tuttavia segnalato che la
tariffa incentivante è limitata all’energia elettrica prodotta e consumata in
loco dall’utente, nell’ambito della disciplina dello scambio sul posto, solo
per gli impianti fotovoltaici che percepiscono l’incentivo ai sensi del decreto
ministeriale 28 luglio 2005 (come modificato ed integrato dal decreto
Ministeriale 6 febbraio 2006).

Il decreto Ministeriale 19
febbraio 2007, infatti, nel modificare il precedente decreto ministeriale non
prevede un trattamento differenziato per i soggetti che si avvalgono dello
scambio sul posto e riconosce anche a questi ultimi, la tariffa incentivante su
tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico,
indipendentemente dal fatto che sia auto-consumata o immessa in rete (articolo
6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007).

Al riguardo la
scrivente, nel prendere atto della segnalazione fatta dal menzionato organo,
precisa che quanto riportato nel paragrafo 2 della circolare n. 46/E del 19
luglio 2007 trova applicazione solo per gli impianti incentivati ai sensi del
DM 28 luglio 2005 e non anche per gli impianti incentivati ai sensi del DM 19
febbraio 2007.

Detta precisazione non comporta
conseguenze fiscali, pertanto, restano fermi i chiarimenti resi con la
circolare in esame in ordine al trattamento fiscale della tariffa incentivante.