Enti pubblici

Tuesday 24 June 2003

Immigrazione. Pubblicato sulla G.U. il DPCM che fissa il flusso di ingresso per l’ anno 2003 . DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2003 – (GU n. 143 del 23-6-2003)

Immigrazione. Pubblicato sulla G.U. il DPCM che fissa il flusso di ingresso per lanno 2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2003

Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2003. (GU n. 143 del 23-6-2003)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell’immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, emanato

con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive

modificazioni;

  Visto,  in  particolare,  l’art.  3,  comma  4,  del citato decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale

delle  quote  massime  di stranieri da ammettere nel territorio dello

Stato,  come  modificato  dall’art. 3, comma 2, della legge 30 luglio

2002, n. 189, il quale prevede che, «in caso di mancata pubblicazione

del  decreto  di  programmazione annuale, il Presidente del Consiglio

dei Ministri puo’ provvedere in via transitoria, con proprio decreto,

nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente»;

  Visto  il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica

dell’immigrazione  e  degli  stranieri  nel  territorio  dello Stato,

emanato,  a  norma  dell’art.  3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con

decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data 30 marzo 2001 e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;

  Visto  che  il  decreto  di  programmazione  annuale   dei flussi di

ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per

l’anno 2003 non e’ stato ancora emanato;

  Visto  il  decreto  di  programmazione  transitoria  dei  flussi di

ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per

l’anno 2002 del 15 ottobre 2002 e i decreti del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali del 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio

2002  e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 79.500

ingressi;

  Visto   il   decreto   di  programmazione  transitoria  dei  flussi

d’ingresso  dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato

per  l’anno  2003  del  20 dicembre  2002,  che ha autorizzato 60.000

ingressi per lavoro stagionale;

  Tenuto  conto  che  e’  emerso l’ulteriore fabbisogno di manodopera

extracomunitaria  per  l’anno  2003  sulla  base  delle  segnalazioni

pervenute  dagli  enti  locali e delle indicazioni acquisite ad opera

del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici

periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;

  Tenuto  conto,  in  particolare,  che  in alcune regioni e province

autonome  le  quote di lavoratori stagionali non comunitari assegnate

con  il  decreto  del  20 dicembre  2002 sono risultate insufficienti

rispetto   al   reale   fabbisogno  precedentemente  segnalato  dalle

rispettive amministrazioni regionali;

  Tenuto  conto  che  alcuni  settori produttivi nazionali richiedono

lavoratori   stranieri   in   posizione   dirigenziale   o  altamente

qualificati;

  Tenuto   conto  che  alcuni  settori  produttivi  nazionali,  quali

turistico-alberghiero,  agricolo e dei servizi, richiedono manodopera

straniera  per  lo  svolgimento  di  lavori  a  tempo  determinato  e

stagionale;

  Tenuto  conto  che   vi  sono  fabbisogni  di  lavoratori  autonomi,

provenienti  dall’estero,  in  particolari  settori  imprenditoriali,

professionali e della ricerca;

  Considerato  che  l’art.  17,  comma  1,  lettera  b),  della legge

30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore

di  «lavoratori  di  origine  italiana  per  parte  di almeno uno dei

genitori  fino  al  terzo  grado  in  linea  diretta  di  ascendenza,

residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in

un  apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche

o  consolari,  contenente  le qualifiche professionali dei lavoratori

stessi»;

  Considerato  che  la situazione economica e politica dell’Argentina

ha  posto  in  condizioni  difficili  numerosi  lavoratori di origine

italiana;

  Ritenuto  che il proseguimento di una politica di incentivazione di

un  elevato  grado  di  collaborazione  da  parte dei Paesi vicini di

origine  o  di  transito  di importanti flussi migratori, richiede il

mantenimento  di  quote privilegiate a favore di Paesi specificamente

individuati;

  Considerata  la  necessita’ di stabilire, entro la misura di 19.500

unita’  ancora  utilizzabili  in  sede di programmazione transitoria,

ulteriori  quote  di  ingressi  al  fine  di soddisfare il fabbisogno

aggiuntivo di lavoratori extracomunitari;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Per  l’anno  2003  sono  ammessi in Italia per motivi di lavoro

subordinato,  anche  a  carattere stagionale, e di lavoro autonomo, i

cittadini  stranieri  non  comunitari residenti all’estero, entro una

quota massima di 19.500 unita’.