Enti pubblici
Immigrazione. Pubblicato sulla G.U. il DPCM che fissa il flusso di ingresso per l’ anno 2003 . DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2003 – (GU n. 143 del 23-6-2003)
Immigrazione. Pubblicato sulla G.U. il DPCM che fissa il flusso di ingresso per lanno 2003
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2003
Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2003. (GU n. 143 del 23-6-2003)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto, in particolare, l’art. 3, comma 4, del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale
delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato, come modificato dall’art. 3, comma 2, della legge 30 luglio
2002, n. 189, il quale prevede che, «in caso di mancata pubblicazione
del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio
dei Ministri puo’ provvedere in via transitoria, con proprio decreto,
nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente»;
Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica
dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato,
emanato, a norma dell’art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con
decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;
Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di
ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l’anno 2003 non e’ stato ancora emanato;
Visto il decreto di programmazione transitoria dei flussi di
ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l’anno 2002 del 15 ottobre 2002 e i decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali del 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio
2002 e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 79.500
ingressi;
Visto il decreto di programmazione transitoria dei flussi
d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato
per l’anno 2003 del 20 dicembre 2002, che ha autorizzato 60.000
ingressi per lavoro stagionale;
Tenuto conto che e’ emerso l’ulteriore fabbisogno di manodopera
extracomunitaria per l’anno 2003 sulla base delle segnalazioni
pervenute dagli enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici
periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;
Tenuto conto, in particolare, che in alcune regioni e province
autonome le quote di lavoratori stagionali non comunitari assegnate
con il decreto del 20 dicembre 2002 sono risultate insufficienti
rispetto al reale fabbisogno precedentemente segnalato dalle
rispettive amministrazioni regionali;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono
lavoratori stranieri in posizione dirigenziale o altamente
qualificati;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali
turistico-alberghiero, agricolo e dei servizi, richiedono manodopera
straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato e
stagionale;
Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi,
provenienti dall’estero, in particolari settori imprenditoriali,
professionali e della ricerca;
Considerato che l’art. 17, comma 1, lettera b), della legge
30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore
di «lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei
genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in
un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche
o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori
stessi»;
Considerato che la situazione economica e politica dell’Argentina
ha posto in condizioni difficili numerosi lavoratori di origine
italiana;
Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di
un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di
origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il
mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente
individuati;
Considerata la necessita’ di stabilire, entro la misura di 19.500
unita’ ancora utilizzabili in sede di programmazione transitoria,
ulteriori quote di ingressi al fine di soddisfare il fabbisogno
aggiuntivo di lavoratori extracomunitari;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l’anno 2003 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro
subordinato, anche a carattere stagionale, e di lavoro autonomo, i
cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, entro una
quota massima di 19.500 unita’.