Lavoro e Previdenza
Immigrazione e flussi di ingresso di extracomunitari. La circolare 25/2003 del Ministero del Lavoro chiarisce alcuni aspetti del DPCM 6.6.2003
Immigrazione e flussi di ingresso di extracomunitari. La circolare 25/2003 del Ministero del Lavoro chiarisce alcuni aspetti del DPCM 6.6.2003
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l’Immigrazione
Prot. N. 1234 / SDG IMM / 03
Allegati n. 3
OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6.6.2003 concernente “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2003”.
CIRCOLARE N. 25 / 2003
Allegato 2: tabella ripartizione
quote lavotatori stagionali
Allegato 3: tabella ripartizione
quota lavoro subordinato non
stagionale Roma, 20 giugno 2003
Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp.Lavoro
Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Trento
Alla Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale per l’Impiego
Trieste
Alla Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo
e, p.c.:
Agli Assessorati Regionali al lavoro
Loro Sedi
Al Ministero degli Affari Esteri
– Gabinetto del Ministro – D.G.I.E.P.M.-Uff. VI –Centro Visti Roma
Al Ministero dell’Interno
-Gabinetto del Ministro – Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direz. C.le per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione Roma
All’ INPS–Direzione Generale Roma
Si comunica che in data 19.6.2003 è stato registrato alla Corte dei Conti l’ allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06.06.2003 (allegato 1).
Il DPCM recante la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stagionali per l’anno 2003, fissa una quota massima di 19.500 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro subordinato anche a carattere stagionale, e per lavoro autonomo.
Nell’ambito della quota massima prevista sono ammessi, all’art. 1, n. 8.500 lavoratori per le esigenze di carattere stagionale.
Le quote di lavoratori stagionali non comunitari riguardano:
– cittadini provenienti da: Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania;
– cittadini provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto;
– tutti i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale per l’anno 2001 o 2002.
L’art. 3 prevede una quota di n. 800 ingressi per lavoro autonomo per: ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati. Nella quota prevista sono ammesse le conversioni del permesso di soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno per lavoro autonomo esclusivamente nell’ambito delle tipologie indicate.
L’art. 4 prevede una quota massima di 200 ingressi per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, riservata a lavoratori argentini di origine italiana, inseriti in un apposito elenco dettagliato per qualifiche professionali, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina e visibile attraverso il sistema informatizzato “SILES” di questo Ministero condiviso dalle Direzioni Provinciali del Lavoro.
L’art. 5, infine, prevede una quota massima di 10.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale ripartita come segue:
1. n. 500 per cittadini stranieri extracomunitari residenti all’estero, appartenenti alla categoria dei dirigenti o personale altamente qualificato;
2. n. 5.900 per cittadini stranieri extracomunitari residenti all’estero di nazionalità non predeterminata;
3. n. 3.600 ingressi riservata a cittadini di Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria e così ripartiti:
· 1.000 cittadini albanesi
· 600 cittadini tunisini
· 500 cittadini marocchini
· 300 cittadini egiziani
· 200 cittadini nigeriani
· 200 cittadini moldavi
· 500 cittadini cingalesi
· 300 cittadini bangalesi
Ai fini dell’immediata attuazione del decreto in oggetto, questo Ufficio ha curato, tenuto conto dei fabbisogni segnalati, la distribuzione tra le Regioni e le Province Autonome della quota per lavoro stagionale (All. 2) e della quota per lavoro subordinato non stagionale (All. 3). Con riguardo al prospetto relativo ai lavoratori stagionali sottolineiamo che la quota prevista in Campania è interamente destinata alla provincia di Caserta.
Le restanti quote previste dal D.P.C.M, agli articoli 3, 4 e 5, nella parte riguardante i dirigenti o lavoratori altamente qualificati, non sono state ripartite. Le Direzioni Provinciali del Lavoro comunicheranno settimanalmente alle Direzioni Regionali di appartenenza il numero delle autorizzazioni al lavoro rilasciate a valere sulle quote previste dagli articoli 4 e 5, nonchè il numero delle attestazioni di disponibilità in quota per le conversioni del permesso di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Le D.R.L. inoltreranno i dati così raccolti al Servizio lavoratori extracomunitari (fax n.: 06 3675 5891) che terrà il computo generale dell’utilizzo di tali quote.
Le Direzioni Regionali assegnatarie delle quote attribuite come da prospetti allegati devono ripartirle fra le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l’avvio immediato dei lavoratori subordinati extracomunitari tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.
In conformità a quanto previsto dalla circ. 4/2002 del Servizio lavoratori extracomunitari, a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DPCM, è consentita l’acquisizione delle domande di autorizzazione al lavoro che i datori di lavoro devono presentare presso codeste sedi provinciali.
Le domande da presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro devono essere corredate dalla prescritta documentazione.
Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata per lavoro stagionale, codeste Sedi devono applicare quanto già definito con la circ. n. 104/98, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attività lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell’ambito del periodo massimo stagionale di 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell’esaurimento della quota massima sopraindicata.
Ai fini della corretta attuazione degli adempimenti finalizzati alla conversione del permesso di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, precisiamo che codeste Direzioni provinciali del lavoro devono verificare unicamente che l’istante sia in possesso di un permesso di soggiorno per studio in corso di validità, senza accordare alcuna rilevanza alla data di ingresso nel territorio nazionale.
Si ricorda a codesti Uffici la necessità dell’invio mensile dei dati relativi alle autorizzazioni al lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, secondo le modalità in uso.
IL DIRETTORE GENERALE
firmato: Giuseppe Maurizio Silveri