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Thursday 21 October 2004

Immigrazione. Approvato dal Senato il D.L. 241/2004 di modifica della Bossi-Fini

Immigrazione. Approvato dal Senato il D.L. 241/2004 di modifica della Bossi-Fini

Senato della Repubblica

«Decreto legge 14 settembre 2004, n.
241, recante disposizioni urgenti

in materia di immigrazione».

(Dl 241/04 come modificato dal Ddl di conversione 3107/S, approvato in prima lettura il 20
ottobre 2004)

Articolo 1

(Modifiche al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione

e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

nonché alla legge 21 novembre 1991, n. 374)

1. All’articolo 13
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato:
«decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni», il
comma 5bis è sostituito dai seguenti:

«5bis. Nei casi previsti ai commi 4 e
5 il questore comunica immediatamente e, comunque,
entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente
competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla
frontiera. L’esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento
dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida.
L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui
il giudice tiene l’udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il
giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le
quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza
dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se
comparso. In attesa della definizione del procedimento
di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza
temporanea ed assistenza, di cui all’articolo 14, salvo che il procedimento
possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di
allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili.
Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento
alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non
è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento
del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di
convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale. Il termine
di 48 ore entro il quale il giudice di pace deve
provvedere alla convalida, decorre dal momento della notifica del provvedimento
alla Cancelleria. La tempestività della pronuncia del giudice deve valutarsi
con riferimento all’ora di inizio dell’udienza, o
all’ora di apertura del verbale o all’ora di chiusura del verbale.

5ter. Al fine di assicurare la
tempestività del procedimento di convalida dei
provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le questure
forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il
supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo».

2. Al comma 8
dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: «tribunale in composizione
monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace».

2bis. Rimane ferma la competenza del
Tribunale in composizione monocratica e del Tribunale dei
minori ai sensi del comma 6 dell’articolo 30 e del comma 3 dell’articolo 31 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. In pendenza di un
giudizio riguardante le materie sopra citate, i
provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 e l’esame dei relativi
ricorsi sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica.

2ter. All’articolo
13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, le parole: «con l’arresto da sei mesi ad un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni».

2quater. All’articolo 13, comma
13bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, le parole: «La stessa pena si applica allo straniero che, già
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale», sono sostituite dalle
seguenti: «Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13
ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio
nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni».

2quater. L’articolo 13, comma 13ter,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:

«13ter. Per i reati previsti dai
commi 13 e 13bis è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto anche fuori dei
casi di flagranza e si procede con rito direttissimo».

3. Al comma 1
dell’articolo 13bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, le parole: «il tribunale in composizione monocratica»
sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace».

4. Al comma 3
dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, le parole: «al tribunale in composizione monocratica» sono
sostituite dalle seguenti: «al giudice di pace territorialmente competente, per
la convalida».

5. Il comma 4
dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. L’udienza per la convalida si
svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato
e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo
periodo del comma 8 dell’articolo 13. Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto
ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il
requisito della vicinanza del centro di permanenza temporanea ed assistenza di
cui al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di
avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La
convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame
del ricorso avverso il provvedimento di espulsione».

5bis. Il comma 5ter
dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5ter. Lo straniero che senza
giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione
dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5bis, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione è stata disposta per ingresso
illegale sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere
a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto
in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per
essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell’arresto
da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta ai sensi del comma 5bis
per essere il permesso di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni. In ogni
caso si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica».

5ter. Il comma
5quater dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5quater. Lo straniero già espulso ai
sensi del comma 5ter, lettera a), che viene trovato,
in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato
è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l’ipotesi
riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5ter, lettera b), la pena è la
reclusione da uno a quattro anni».

6. Il comma
5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5quinquies. Per i reati previsti ai
commi 5ter e 5quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare
l’esecuzione dell’espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al
comma 1. Per i reati previsti dai commi 5ter, lettera a), e 5quater è
obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto».

6bis. Al comma 5
dell’articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, dopo le parole: «ai corsi universitari», sono inserite le
seguenti: «e alle scuole di specializzazione delle Università».

6ter. Il secondo comma dell’articolo
10ter della legge 21 novembre 1991 n. 374 è sostituito dal seguente:

«Le domande di trasferimento hanno la
priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e
sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4bis della presente legge. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle
sedi del giudice di pace le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi
degli articoli 4 e 4bis anche in corso di definizione, sono sospese fino alla
definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei
giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità
non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove
dotazioni».

7. All’articolo 11
della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel numero delle 110 udienze non si
computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3quater, per ciascuna
delle quali è dovuta una indennità di euro 20»;

b) dopo il comma 3ter è inserito il
seguente:

«3quater. Per i provvedimenti di cui
agli articoli 13, commi 5bis e 8, e 14, comma 4, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità
di euro 10»;

c) al comma 4, dopo le parole: «di
cui ai commi 2, 3, 3bis e 3ter» sono inserite le seguenti: «, nonché 3quater,».

7bis. All’articolo 3, comma 159,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «e degli uffici consolari»
sono sostituite dalle seguenti; «, degli uffici consolari, degli Istituti
Italiani di Cultura e delle Istituzioni Scolastiche all’estero».

«7ter. Al fine di fare fronte alle
maggiori nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del
Ministero degli affari esteri, il fondo di cui all’articolo 3, comma 159, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato, per l’anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro».

Articolo 1bis

(Misure di sostegno alle politiche di
contrasto dell’immigrazione clandestina)

1. All’articolo 11 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5bis. Il Ministero dell’interno,
nell’ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto
all’immigrazione clandestina dei Paesi di accertata
provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel
territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di
flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano».

Articolo 1ter

(Modificazioni all’articolo 12 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All’articolo 12
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, le parole «fino a tre
anni» sono sostituite dalle parole «da uno a cinque anni»;

b) al comma 3, le parole «da quattro
a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a quindici anni» e
il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3bis, le parole «al comma
3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3» e, dopo la lettera c) è
inserita la seguente: «cbis) il fatto è commesso da
tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque
illegalmente ottenuti.»;

d) al comma 3ter, le parole «si
applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000
euro per ogni persona» sono sostituite dalle seguenti: «la pena detentiva è aumentata
da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona»;

e) dopo il comma 3sexies, inserire il
seguente:

«3septies. In
relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si
applicano le disposizioni dell’articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
L’esecuzione delle operazioni è disposta d’intesa con la Direzione centrale
dell’immigrazione e della polizia delle frontiere.».

2. All’articolo 10
della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In relazione ai
procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione
I, del codice penale, nonché dell’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75, si applicano le disposizioni dell’articolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del
decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del
medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di
polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del
Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o
alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze».

Articolo 1quater.

(Disposizioni in materia di rinnovo dei permessi
di soggiorno)

1. Al comma 5 dell’articolo 33 della
legge 30 luglio 2002, n. 189, al secondo periodo,
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dall’articolo
5, commi 5 e 9, e dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni».

2. Al comma 5
dell’articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, all’ultimo periodo,
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dall’articolo
5, commi 5 e 9, e dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni».

Articolo 1quinquies

(Modifiche all’articolo 39 della legge 16
gennaio 2003, n. 3)

1. All’articolo 39
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4bis. Nell’ambito delle direttive
impartite dal Ministro dell’interno per la semplificazione delle procedure
amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di
pubblica sicurezza, il Ministero dell’interno può altresì stipulare, senza
oneri aggiuntivi perla finanza pubblica, convenzioni con concessionari di
pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l’inoltro agli uffici dell’Amministrazione dell’interno delle
domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché
per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all’adozione dei
provvedimenti richiesti e per l’eventuale inoltro, ai privati interessati, dei
provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro
dell’interno, si determina l’importo dell’onere a carico dell’interessato al
rilascio dei provvedimenti richiesti.

4ter. Per le finalità di cui al comma
4bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite
dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere all’identificazione
degli interessati, con l’osservanza delle disposizioni di legge o di
regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande,
dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni».

Articolo 2 (C’è un emendamento da
recuperare ed inserire)

(Norma di copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti
dall’attuazione dell’articolo 1, commi da 1 a 7, valutati in euro 7.597.458 per
l’anno 2004 e in euro 22.792.373 a decorrere dall’anno 2005, si provvede:

a) quanto ad euro
577.737 a decorrere dall’anno 2004, mediante riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto ad euro
819.721 per l’anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere dall’anno 2005, mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) quanto ad euro 6.200.000 per
l’anno 2004, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006 nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri e quanto a 19.755.473 a decorrere dall’anno 2005,
mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto ad euro 18.600.000, l’accantonamento relativo
al Ministero del tesoro e delle politiche sociali e quanto ad euro 1.155.473
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1bis. Agli oneri derivanti
dall’attuazione dell’articolo 1, comma 7ter, pari a 3,9 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri

2bis. Agli oneri derivanti
dall’attuazione dell’articolo 1bis, valutati in 6.400.000 euro per l’anno 2004
e in 7.400.000 euro per l’anno 2005, si provvede mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 80,
comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

1bis. Il Ministro dell’economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di
cui all’articolo 1, commi da 1 a 7, anche ai fini dell’adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive
da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7,
secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in
vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.