Banca Dati
Illegittima la trattenuta a titolo di contributo di solidarietà decisa autonomamente dalla Cassa previdenza.
Esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di previdenza di emanare un contributo di solidarietà in quanto, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico , ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
Lo afferma la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza n. 28054 pubblicata il 9 dicembre 2020
Il caso esaminato: domanda di restituzione del contributo di solidarietà versato da dottore commercialista in quiescenza.
Un dottore commercialista, pensionato dall’anno 2002, agiva in giudizio al fine di ottenere la condanna della Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti alla restituzione del contributo di solidarietà versato nel quinquennio 2009 – 2013. Il Tribunale adito accoglieva la domanda. Proponeva così appello la cassa previdenziale ma il gravame veniva rigettato. L’ente previdenziale ricorreva allora in Cassazione.
Il potere impositivo degli enti previdenziali privatizzati
Con il ricorso proposto dalla Cassa Previdenziale si lamenta la violazione del D. Lgs. n. 509 del 1994 riguardante la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Si duole l’ente ricorrente che non sarebbe stata riconosciuta la legittimità del contributo di solidarietà, pur volto alla realizzazione di equilibrio di bilancio, come peraltro contemplato dalla normativa invocata nei motivi di censura.
Questi ultimi appaiono, secondo la Suprema Corte, infondati ed in contrasto con l’orientamento ormai consolidato della Corte stessa, che ha avuto modo di affermare che gli enti previdenziali privatizzati, nell’esercizio della loro autonomia, non possono adottare atti o provvedimenti che introducano la previsione di una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti.
L’autonomia degli enti medesimi incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede, il D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto (“variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”).
Il novero dei provvedimenti consentiti in autonomia costituisce una sorta di “numerus clausus” e risulta dunque incompatibile con il rispetto del principio del pro rata qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l’art. 22 del Regolamento della Cassa previdenziale), che introduca, a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico”, la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti.
L’imposizione di un “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, secondo il Supremo Collegio, nè una “variazione delle aliquote contributive”, nè una “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”. Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riferimento ad “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”.
Consegue che sarà illegittimo qualsiasi provvedimento, che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge, imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
Nemmeno coglie nel segno per confortare la legittimità della trattenuta il richiamo alla L. n. 296 del 2006 di modifica della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla Cassa di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
La conferma dell’estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, si rinviene anche nella sentenza della Corte Costituzionale n 173/2016 che, nel valutare l’analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un “prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”.
Il contributo di solidarietà esula dai poteri della Cassa
E dunque, sulla base dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un “criterio di determinazione del trattamento pensionistico”, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
In conclusione il ricorso proposto dall’ente previdenziale è stato ritenuto infondato e così rigettato.
Avv. Roberto Dulio