Penale

Wednesday 15 October 2003

Il verbale di arresto dello straniero non deve necessariamente tradotto nella madrelingua

Il verbale di arresto dello straniero non deve necessariamente tradotto nella madrelingua

Cassazione – Sezione prima penale (cc) – sentenza 22 settembre-9 ottobre 2003, n. 38598

Presidente Silvestri – relatore Vancheri

Pg Frasso – ricorrente Pm in proc. Ivanov ed altri

In fatto e in diritto

Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tolmezzo, ai sensi del 4° comma dell’articolo 391 Cpp, avverso l’ordinanza emessa il 21 settembre 2002 dal Gip del Tribunale suddetto, con cui non è stato convalidato l’arresto di Dimitrov Dimitar Ivanov e Nikolov Pavel Mihaylov, quali indagati per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (articolo 12, comma 3 decreto legislativo 286/98), accertato in Tarvisio il 18 settembre 2002.

Il Gip ha ritenuto insussistenti i presupposti per procedere alla convalida dell’arresto, operato in flagranza di reato, in quanto i verbali di arresto sarebbero stati affetti da nullità a regime intermedio, rilevabile anche d’ufficio perché, in violazione dell’articolo 143 Cpp, non si era proceduto alla traduzione dei predetti verbali agli indagati, pacificamente non a conoscenza della lingua italiana.

Lamenta il ricorrente nullità dell’ordinanza impugnata per violazione di legge, sotto il profilo che il Gip aveva erroneamente ritenuto di non poter procedere alla convalida del fermo sul presupposto che fosse necessaria la traduzione dei verbali di arresto, mentre in realtà tra gli obblighi incombenti sulla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 386 Cpp non esiste anche quello di informativa e di assistenza, previsto dall’articolo 143 stesso codice esclusivamente per dar modo allo straniero di comprendere l’accusa contro di lui formulata e seguire il compimento degli atti cui partecipa, ipotesi estranee al caso dell’arresto in flagranza.

Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è fondato e va accolto.

Invero, nella specie il Gip, nel negare la convalida del fermo, ha fatto riferimento alla norma di cui all’articolo 143 Cpp, che prevede l’obbligo della nomina di un interprete per gli stranieri che non siano a conoscenza della lingua italiana non in qualsiasi evenienza, ma esclusivamente in determinate occasioni, e cioè quando si deve dare all’indagato straniero alloglotta la possibilità di comprendere l’accusa formulata contro di lui e di seguire il compimento di certi atti.

Ciò si verifica, ad esempio, all’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, nel corso della quale è necessario procedere alla nomina di un interprete, adempimento regolarmente effettuato nella fattispecie.

A tal proposito, questa Corte ha già avuto modo di chiarire ed affermare che l’omessa traduzione del verbale di arresto non è produttiva di alcuna nullità, data anche l’assenza dell’obbligo di una consegna di tale verbale all’interessato (vedi Cassazione, sezione prima, sentenza 18922/01, Simander), e che tale adempimento è necessario, semmai, in relazione all’ordinanza applicativa di misura cautelare (vedi Cassazione, sezione prima, sentenza 4841/99, Zicha). Anzi altro filone giurisprudenziale ne esclude la necessità anche in relazione ai provvedimenti limitativi della libertà personale, sul rilievo che, in tal caso, la tutela dell’indagato è comunque assicurata dall’obbligo, previsto dall’articolo 94, comma 1bis, disp. att. Cpp a carico del direttore dell’istituto penitenziario, di accertare, anche con l’ausilio di un interprete, che l’interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne ha disposto la custodia e di illustragliene, ove occorra, i contenuti (vedi Cassazione, sezione prima, sentenza 3759/00, Ilir; 3760/00, Hajdari; sezione quinta, 2128/99, Metuschi ecc.).

Per altro, più che all’articolo 143 Cpp, il Gip avrebbe dovuto fare riferimento alle norme di cui all’articolo 386 Cpp, la cui eventuale violazione non comporta comunque alcun tipo di nullità rilevabile d’ufficio (vedi ex plurimis, Cassazione, sezione sesta, sentenza 246/00, Sljivic).

Da ciò deriva che il provvedimento impugnato, in conformità dalla richiesta del Pg presso questa Corte, va annullato per violazione di legge, con conseguente rinvio, per nuovo esame, al Gip del Tribunale di Tolmezzo, che terrà conto dei principi come sopra affermati.

PQM

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Gip del Tribunale di Tolmezzo.