Civile

Wednesday 07 May 2008

Il valore probatorio della parcella vistata dall’ ordine di appartenenza del professionista.

Il valore probatorio della
parcella vistata dall’ordine di appartenenza del professionista.

Cassazione – Sezione seconda –
sentenza 23 gennaio – 31 marzo 2008, n. 8397

Presidente Elefante – Relatore
Mensitieri

Pm Martone – conforme –
Ricorrente Galli

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 24 giugno
1988 Galli Severino conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Urbino,
l’avvocato Enzo Vampa al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni
subiti a seguito del comportamento negligente del professionista per colpa del
quale era stata dichiarata prescritta l’azione risarcitoria derivante da
incidente stradale promossa dall’istante nei confronti degli eredi di Pellegrini Giuseppe e della Spa Assicurazioni Generali.

Sosteneva l’attore, a fondamento
della pretesa, che aveva dato incarico al convenuto, legale nel procedimento
penale svoltosi a suo carico con l’imputazione di omicidio colposo in
conseguenza del menzionato incidente, di tutelare i suoi interessi anche in
sede civile;che, inoltre, con sentenza del 13 novembre
1987, il Tribunale di Urbino aveva dichiarato la suddetta prescrizione
condannandolo alla rifusione delle spese di lite;che era evidente, a suo
avviso, la responsabilità del professionista avendogli, anche, costui
comunicato l’esito di tale procedimento quando ormai il termine per l’eventuale
impugnazione era scaduto.

Si costituiva il
Vampa assumendo di non aver avuto un preciso incarico di tutela in sede
civile e spiegando domanda riconvenzionale per il pagamento di quanto a lui
dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.

L’adito Tribunale, con sentenza
parziale n. 105/91, dichiarava l’avvocato Vampa responsabile a titolo di colpa
professionale e rimetteva la causa in istruttoria per la determinazione del
"quantum". Espletate prova per testi e consulenza medico-legale
d’ufficio sulla persona del Galli per accertare
l’esistenza e l’entità delle lesioni asseritamente patite, acquisita
documentazione, assegnato il processo alla Sezione stralcio ai sensi della
legge n. 276/97, il medesimo Tribunale, in composizione monocratica, con
sentenza del 19 gennaio 2000, condannava il convenuto al pagamento in favore
dell’attore della somma di L. 5.844.600 con gli interessi legali dalla
pronuncia al saldo; in accoglimento della domanda riconvenzionale condannava,
altresì, il Galli al pagamento, in favore del Vampa, dell’importo di L.
11.446.200 oltre interessi legali per uguale periodo;dichiarava integralmente
compensate fra le parti le spese processuali.

Avverso tale
decisione proponeva appello il Galli rilevando che il primo giudice
aveva erroneamente ritenuto applicabile la presunzione di pari grado di
responsabilità nell’incidente occorso sulla base della sentenza emessa in sede
penale dalla Corte d’appello di Ancona in data 23 marzo-13 aprile 1984 con cui
l’imputato era stato assolto dal reato di omicidio colposo per insufficienza di
prove, omettendo di considerare che la medesima sentenza aveva accertato la
piena responsabilità dell’altro conducente (deceduto nel sinistro) finendo così
per escludere ogni colpa in capo ad esso appellante che, contestualmente, era stato
assolto anche dalla contravvenzione di cui all’art. 104 codice della strada
(mancata tenuta della destra nella marcia);censurava, altresì, la pronuncia del
primo giudice in ordine alla liquidazione del danno che in relazione alla
riparazione della propria auto ammontava a L. 4.631.291, mentre nulla era stato
riconosciuto per il fermo tecnico di cui invocava la liquidazione in via
equitativa; quanto alla domanda riconvenzionale asseriva che la nota spese
prodotta dal legale comprendeva anche L. 1.660.000 per prestazioni relative
alla causa civile per la quale era stata accertata la di lui responsabilità
professionale, mentre nulla poteva e doveva essergli riconosciuto a tale
titolo; in relazione alle ulteriori richieste sosteneva che la nota liquidata
dall’Ordine non costituiva prova dell’esecuzione delle prestazioni né ne
consentiva l’effettivo controllo, con conseguente impossibilità di
contestazione ed illegittimità della parcella prodotta; in ogni caso la mancata
esplicita contestazione in primo grado non esonerava il giudice dall’obbligo di
controllare d’ufficio l’esattezza delle voci in questione; reclamava, infine,
il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno conseguente alla
condanna al rimborso delle spese legali (pari a L. 876.000 oltre Iva e Cap)
liquidate nella sentenza n. 146/87 dal Tribunale di Urbino e poste a carico di
esso Galli, diritto spettantegli in conseguenza del comportamento colposo
dell’appellato da cui egli doveva essere tenuto indenne.

Costituitosi, l’avv.to Vampa
deduceva che le doglianze, avversarie erano destituite di fondamento ad
eccezione di quella relativa alla quantificazione del costo delle riparazioni
del veicolo di proprietà dell’appellante che, tuttavia, doveva essere ridotta
percentualmente in base alla presunzione di cui all’art. 2054 cc.

Con sentenza del 9 novembre 2002 la Corte d’appello di Ancona
condannava l’avv.to Vampa al pagamento in favore del Galli
dell’importo complessivo di Euro 1325,05 con rivalutazione e interessi come
stabiliti nella impugnata decisione, che confermava nel resto, e compensava
integralmente tra le parti del spese del grado.

Avverso tale
decisione ha proposto ricorso per cassazione Galli Severino sulla base
di tre motivi. L’intimato non si è costituito.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si
denunzia violazione dell’art. 2697 cc.

Rileva il ricorrente che non
avendo in un procedimento di ordinaria cognizione la parcella vistata dal
competente Ordine professionale valore probatorio, costituendo una semplice dichiarazione
unilaterale del professionista, la
Corte del merito non avrebbe potuto
prescindere dalla necessità di verificare l’effettiva prestazione di tutte le
voci di attività indicate nonché la congruità degli importi esposti sulla base
degli elementi di prova, diversi da quel documento, offerti dal professionista
medesimo.

D’altronde, nel caso di specie,
esso Galli non aveva ammesso l’effettiva esecuzione delle prestazioni
dell’avv.to Vampa, ma aveva dato atto, genericamente come consentito, di essere
stato difeso (male) dal predetto legale, contestando la debenza della parcella
in quanto priva di specifica prova dell’attività svolta.

Con il secondo motivo si denunzia
violazione degli artt. 1176, 1218, 1223, 2236 e 2909 cc.

Contesta il ricorrente l’attribuzione
al Vampa da parte della Corte anconetana delle
prestazioni professionali conseguenti alla causa civile conclusasi con la
dichiarazione di prescrizione del diritto, prestazioni di cui era stato
accertato l’inadempimento da parte del legale per violazione dell’obbligo di
diligenza, con sentenza del Tribunale di Urbino mai appellata dal predetto e
quindi costituente giudicato.

A seguito di tale inadempimento il Vampa era altresì tenuto al risarcimento del danno.

Con il terzo motivo si denunzia
violazione dell’art. 1223 cc.

Contesta il ricorrente la
statuizione della Corte territoriale che aveva escluso
il suo diritto al rimborso delle spese legali addossategli per effetto
dell’inadempimento del legale sul presupposto che non era stato dimostrato il
pagamento delle stesse.

Ricomprendendo l’art. 1223 tra i
danni risarcibili anche quelli futuri, l’importo corrispondente alle spese
legali doveva considerarsi definitivamente a carico di esso
Galli essendo la condanna alle stesse ormai passata in giudicato.

Il ricorso va accolto per le
ragioni che qui di seguito vanno ad esporsi.

Quanto al contestato valore
probatorio della parcella corredata dal parere del competente Consiglio
dell’Ordine di appartenenza del professionista, costituendo essa,
nell’ordinario processo di cognizione, semplice dichiarazione del
professionista medesimo, per consolidata giurisprudenza di legittimità su di
lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 cc, ove vi sia, come nel
caso di specie, contestazione da parte del cliente in ordine all’effettività ed
alla consistenza delle prestazioni eseguite, contestazione che, al fine di
investire il giudice del potere-dovere di verificarne la fondatezza, non è
necessario abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una sua genericità
(vedi Cass. n. 736/2000, n. 10150/2003, n. 14556/2004).

A tali principi non sembra
essersi adeguata la Corte
anconetana che ha disatteso le argomentazioni espresse dal
Galli con il gravame di merito, relativamente alla individuazione del
compenso spettante all’avvocato Vampa, sostanziandosi le stesse in generici
rilievi e in prospettazioni infondate.

Quanto alla somma di L. 1.660.000
attribuita al professionista per prestazioni relative alla causa civile
conclusasi con la declaratoria di prescrizione del diritto del
Galli nei confronti degli eredi del Pellegrini e della SPA Assicurazioni
Generali, la Corte
territoriale non ha tenuto conto della circostanza che, in relazione a tale
causa, con sentenza passata in giudicato, il Tribunale di Urbino aveva accertato
l’inadempimento dell’avv.to Vampa, non avendo costui prestato la propria
attività con la dovuta diligenza.

E quanto, infine, al mancato
riconoscimento del diritto dell’attuale ricorrente al risarcimento del danno
conseguente alla condanna al rimborso delle spese legali liquidate a suo carico
nella sentenza n. 146 del 1987 dal Tribunale di Urbino, diritto spettantegli in
conseguenza del comportamento colposo del professionista, il giudice d’appello
non ha tenuto conto della risarcibilità dei danni futuri, considerato che la
condanna alle spese legali, ormai passata in giudicato, costituiva un
"quid" definitivamente a carico del ricorrente medesimo.

L’impugnata sentenza va pertanto
cassata, con rinvio della causa per nuovo esame a giudice di pari grado, che si
designa nella Corte d’Appello di Perugia, che procederà alla verifica della
fondatezza della contestazione della parcella con riguardo all’onere probatorio
a carico del professionista in ordine all’effettività e consistenza delle
prestazioni eseguite, all’applicazione della tariffa e alla rispondenza ad essa delle somme richieste, nonché alla determinazione
dell’attribuibilità o meno al Vampa della somma relativa alle prestazioni
relative alla causa civile conclusasi con declaratoria della responsabilità del
predetto a titolo di colpa professionale, e alla valutazione della
risarcibilità o meno al Galli del danno derivatogli dalla condanna al rimborso
delle spese legali liquidate dalla richiamata sentenza n. 146/1987 del
Tribunale di Urbino.

Il giudice del rinvio provvedere
altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso
per quanto di ragione, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per
le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Perugia.