Penale
Il Tribunale di Siracusa solleva eccezione di incostituzionalità sull’ insider trading.
Il Tribunale di Siracusa solleva eccezione di incostituzionalità sull’insider trading.
Tribunale di Siracusa – Sezione penale – ordinanza 10 giugno 2003
Giudice Tanasi – ricorrente Sanfilippo ed altri
Nel processo che vede imputato Ciancio Sanfilippo Mario più altri per il reato di cui all’articolo 180 1°, 2°, 3° e 4° (cosiddetto insider trading) decreto legislativo 58/1998 (Testo unico dei Mercati finanziari) – che ha dato attuazione alla legge delega 52/1996 – la difesa ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell’articolo 3 lettera c) di tale legge delega e del detto articolo 180 per violazione degli articoli 3, 25 comma secondo e 76 della Costituzione.
Sulle predette eccezioni di costituzionalità il giudice osserva quanto segue.
Sotto un primo profilo, la difesa ha rilevato come la compatibilità della legislazione in materia penale con il principio di riserva assoluta di legge di cui all’articolo 25 secondo comma e con l’articolo 76 della Costituzione è subordinata alla presenza, nella legge delega, di «indicazioni così dettagliata e precise da far considerare l’attività di Governo come un’opera meramente esecutiva». Nel caso in esame, ritiene la difesa, detta compatibilità non sussiste in quanto non può essere considerata in linea col principio di legalità una legge delega – quale la numero 52/1996 – che all’articolo 3 lettera c) prevede che le sanzioni penali possono essere previste «per assicurare l’osservanza alle disposizioni dei decreti legislativi», senza specificare tali disposizioni e le relative condotte. Da ciò consegue che unico e vero arbitro della scelta delle condotte punibili è stato il potere esecutivo, in contrasto con il principio della riserva di legge.
Un altro profilo per il quale la difesa eccepisce la violazione dell’articolo 25 comma 2 della Costituzione, attiene al mancato rispetto del principio di tassatività della fattispecie penale. Infatti, l’articolo 180 comma 3, Tumf definisce l’informazione privilegiata come «l’informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone che, se resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzare sensibilmente il prezzo». Sostiene la difesa che l’impossibilità di stabilire ex ante quando un’informazione sia idonea ad influenzare “sensibilmente” il prezzo dei titoli, anche tenuto conto che la domanda e l’offerta sono stimolate non soltanto da autonome operazioni ma anche dal normale flusso del risparmio, dalla congiuntura economica e da molteplici vicende spesso imprevedibili, impedisce ai destinatari delle norme penali di orientare i propri comportamenti conoscendo preventivamente le conseguenze degli stessi.
Ulteriore profilo per cui si eccepisce la legittimità costituzionale dell’articolo 180 Tumf, con riferimento agli articoli 25 comma 2 e 76 Costituzione, discende dall’articolo 3 comma lettera c) della legge delega. A tal proposito la difesa rileva che il principio di riserva assoluta di legge non riguarda solo la determinazione del precetto normativo, ma anche il profilo attinente alla pena da infliggere, in ossequio al principio nulla poena sine lege. L’articolo 3 primo comma lettera c) della legge delega 52/1196 non assolve all’obbligo di determinazione delle sanzioni penali stabilendo generici minimi e massimi di pena ancorandoli peraltro a fattispecie il cui contenuto non è decifrabile.
Peraltro, mentre l’articolo 3 della legge delega citata prevede l’applicazione delle pene dell’arresto e/o dell’ammenda, l’articolo 180 Tumf prevede come sanzione quella della reclusione e della multa, con ciò ulteriormente violando i predetti precetti costituzionali.
È manifestamente infondata la eccezione di legittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge delega 52/1996 in relazione all’articolo 25 comma 2 e 76 Costituzione. Il principio di legalità ed i presupposti della delega costituzionalizzata nell’articolo 76 non sono violati quando sia una legge dello Stato ad indicare i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell’autorità non legislativa alla cui trasgressione deve seguire la pena.
Nel caso in esame la legge 52/1996 ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione a numerose direttive della Comunità europea, il contenuto delle quali costituisce anch’esso principio e criterio della delega legislativa.
L’articolo 8 della predetta legge delega prevede inoltre che ai Testi unici che il Governo dovrà emanare, andranno coordinate le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
Ciò premesso, si rileva come il reato di insider trading non sia stato introdotto ex novo dal decreto legislativo 58/1998 – che ha dato attuazione alla legge delega 52/1996 – ,a era disciplinato nel nostro ordinamento dalla legge 157/91. Il legislatore delegato, nell’ambito del potere conferitogli dal legislatore delegante, ha riformulato una fattispecie già esistente, apportandovi quelle integrazioni e modificazioni necessarie a coordinarla con altre normative al fine di creare un corpo unitario.
D’altra parte, le Camere ricorrono alla delega nei casi in cui la materia da regolare legislativamente sia molto complessa e richieda cognizioni tecniche di cui solo il Governo – che può avvalersi dell’opera di organi consultivi tecnici – può disporre. In particolare, il ricorso ad una legge delega per l’emanazione di un Testo unico si giustifica ove si osservi che il Governo, nel coordinare le varie disposizioni legislative, può ritenere necessario apportare alla materia innovazioni sostanziali per rendere omogeneo ed attuale un corpo di norme emanate successivamente nel tempo ai fini della loro migliore comprensione ed applicazione.
Richiedere al legislatore delegante un’indicazione così dettagliata e precisa dei principi e delle direttive da far considerare l’attività di governo come un’opera meramente esecutiva, vanificherebbe le finalità dello strumento del decreto legislativo.
Ritiene dunque questo giudicate che la censura di legittimità costituzionale lamentata dal difensore sia manifestamente infondata, atteso che l’ambito di operatività del legislatore delegato è stato sufficientemente determinato dal legislatore delegante, sia per ciò che attiene ai criteri e direttive generali della delega, desumibili anche dal contenuto delle singole direttive comunitarie da attuare, sia per ciò che attiene ai criteri speciali, desumibili dalla previdente norma in materia di insider trading.
È invece non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento all’articolo 180 comma 3 Tumf per violazione del principio di tassatività che è uno dei corollari dell’articolo 25 comma 2 della Costituzione.
L’articolo 180 comma 3 del decreto legislativo 58/1998, come già detto, prevede che «ai fini dell’applicazione delle disposizioni dei commi primo e secondo, per informazione privilegiata si intende un’informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari che, se resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzare sensibilmente il prezzo». La formulazione di tale disposizione non consente di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l’interprete, nel ricondurvi un’ipotesi concreta, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile.
Nel caso di specie è rimesso al giudice di stabilire se l’informazione utilizzata e resa pubblica sia idonea ad influenzare “sensibilmente” il prezzo. Ora, è evidente che spesso le norme penali si limitano ad una descrizione “elastica” del precetto per realizzare nel miglior modo possibile l’esigenza di una previsione tipica dei fatti costituenti reato.
Ciò però non può mai spingersi sino al punto di rendere indeterminata la condotta sanzionata. Nel caso in esame, è evidente che il legislatore non poteva predeterminare tutte le informazioni idonee ad influenzare il prezzo dei titoli, in quanto spetta necessariamente all’interprete stabilire ex post – valutare tutte le variabili del mercato finanziario esistenti al momento in cui l’agente si è avvalso dell’informazione – se questa potesse o meno influenzare il prezzo dei titoli. Ma ciò che rimane del tutto indeterminato è stabilire in quali casi l’impatto dell’informazione sul mercato finanziario possa determinare una variazione “sensibile” del prezzo dei titoli stessi. Tale incertezza non consente di distinguere i comportamenti penalmente leciti da quelli illeciti, e il cittadino saprà di aver commesso o meno un reato solo a seguito dell’interpretazione operata dal giudice, il quale potrà riconoscere la sussistenza del reato di insider trading sulla base di una propria valutazione del tutto discrezionale in mancanza di qualsivoglia specifico criterio legale.
Ciò collide con il principio di tassatività enunciato dall’articolo 25 comma 2 Costituzione, nonché con il principio di eguaglianza previsto dall’articolo 3 della Costituzione che sarebbe vulnerato dai contrastanti apprezzamenti giurisprudenziali determinati dalla vaghezza della norma.
La rilevanza delle questioni nel giudizio a quo è evidente. Infatti, una pronuncia di accoglimento inciderebbe direttamente sulla valutazione della condotta tenuta dall’imputato, che, parametrata a criteri precisi, potrebbe non integrare gli estremi del delitto contestato.
È invece manifestamente infondata la eccezione di legittimità costituzionale dell’articolo 180 Tumf con riferimento agli articoli 25, comma 2, per violazione del principio di legalità della pena, e 76 della Costituzione per eccesso di delega, nei termini proposti dalla difesa nella sua prima memoria.
L’articolo 3 lettera c) della legge delega 52/1996 dispone che, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. A tal proposito il legislatore delegante ha previsto le pene dell’ammenda (fino a un massimo di lire 200.000.000) e dell’arresto (fino a tre anni), sole o congiunte, a seconda della gravità delle infrazioni.
La predetta norma, nell’ultima parte, prevede che «In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime». Con tale disposizione il legislatore delegante ha voluto chiaramente che il reato di insider trading conservasse la natura di delitto come previsto dall’articolo 2 legge 157/91 che lo puniva con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a 300 milioni.
Sotto questo profilo, è manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale dell’articolo 180 Tumf sollevata dalla difesa nella parte in cui tale norma sanziona il reato in oggetto con la reclusione e la multa anziché con l’arresto e l’ammenda.
La difesa, in una memoria successiva, ha sollevato altri profili di illegittimità costituzionale dell’articolo 180 Tumf. A tal proposito ha rilevato che mentre il legislatore delegante, all’articolo 3 comma 1 lettera c) ultima parte, aveva previsto sanzioni penali “identiche” a quelle già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività , il legislatore delegato aveva oltrepassato il limite della delega. Infatti, mentre l’articolo 2 della legge 157/91 – che disciplinava l’insider trading – prevedeva la pena della reclusione fino ad un anno e la multa fino a lire 300 milioni, l’articolo 180 Tumf ha previsto una pena superiore (reclusione fino a tre anni e multa fino a lire 600.000).
Tale eccezione di legittimità costituzionale non è manifestamente infondata.
Non è chiaro che cosa abbia voluto intendere il legislatore delegante laddove parla di sanzioni “identiche” a quella già comminate da leggi vigenti. Se con tale aggettivo il legislatore delegante ha voluto intendere una pena uguale per genere e quantum a quella già contenuta nell’articolo 2 legge 157/91, l’articolo 180 Tumf, nel prevedere una pena superiore, ha violato l’articolo 76 Costituzione, in quanto ha ecceduto il limite della delega. Se invece il legislatore delegante ha voluto intendere una pena uguale solo per genere a quella prevista dall’articolo 2 legge 157/91, la norma censurabile per violazione degli articoli 76 e 25 comma 2 Costituzione è quella dell’articolo 3 comma 1 lettera c) della legge delega 52/1996 la quale non ha previsto il quantum di pena con cui sanzionare le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto a quelle già disciplinate da leggi vigenti, tra le quali rientra il reato di insider trading.
La rilevanza della questione nel giudizio a quo è desumibile dall’immediata incidenza che un’eventuale pronuncia di accoglimento avrebbe nella valutazione della condotta degli imputati.
PQM
Dichiara manifestamente infondata l’eccezione di legittimità dell’articolo 3 lettera c) legge delega 52/1996 in relazione all’articolo 25 comma 2 e 76 della Costituzione, sollevata con riferimento alla genericità della delega.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 180 Tumf in relazione agli articoli 3 e 25 comma 2 della Costituzione nella parte in cui non contiene parametri sufficientemente determinati per stabilire quando l’influenza sul prezzo dei titoli determinata dalla condotta incriminata debba considerarsi “sensibile”.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale dell’articolo 180 Tumf per violazione dell’articolo 76 della Costituzione nella parte in cui sanziona il reato di insider trading con una pena superiore a quella indicata nella legge delega o, in alternativa, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3 lettera c) ultima parte legge 52/1996 per violazione degli articoli 25 comma 2 e 76 Costituzione, nella parte in cui non prevede la determinazione del quantum di pena per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto a quelle già disciplinata da leggi vigenti, tra le quali rientra il reato di insider trading.
Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, per l’effetto, sospende il presente giudizio.
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.