Lavoro e Previdenza
Il trasferimento di un pubblico dipendente per incompatibilità ambientale è atto ampiamente discrezionale.
Il trasferimento di un pubblico
dipendente per incompatibilità ambientale è atto ampiamente discrezionale.
TAR LAZIO –
ROMA, SEZ. I BIS – sentenza 22 dicembre 2005 n. 14185 – Pres. Orciuolo, Est.
Morabito – De Chiara (Avv. Anelli) c. Ministero della Difesa (Avv.ra Stato) e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
CONSIDERATO che, in base ai
principì elaborati dalla giurisprudenza, il trasferimento per incompatibilità
ambientale di un pubblico dipendente si presenta sufficientemente motivato allorquando
emerga che, nella fattispecie presa in esame, sussista
una situazione idonea a mettere in pericolo il prestigio dell’ufficio presso il
quale l’interessato presta servizio (cfr. TAR Bari, sent.n.3314
dell’11 novembre 2003; adde TAR Catanzaro, sent.n.162 del 6 febbraio 2001 e
n.323 del 3 giugno 1997).
CONSIDERATO inoltre che, sempre
tenendosi conto dei princìpi giurisprudenziali, un trasferimento siffatto (per
nocumento al prestigio dell’ufficio) soggiace ad una valutazione ampiamente
discrezionale dei fatti che possono sconsigliare l’ ulteriore
permanenza del dipendente in una determinata sede; pertanto, in sede di
giudizio di legittimità, è preclusa ogni indagine sulla valutazione operata
dall’ Amministrazione, dovendosi solo
accertare se il provvedimento adottato si appalesa corrispondente a criteri di
logicità e, in particolare, se il trasferimento sia stato disposto sulla base
di fatti idonei a nuocere, in astratto, al prestigio e al buon andamento dell’
ufficio (TAR Napoli sez.I, sent.n.1934 del 9 giugno 2000; CdS IV sent.n.74 del
29 gennaio 1996).
OSSERVATO che, nel caso, il
comportamento tenuto dal ricorrente nell’ambito della sede di servizio, pur
attenendo alla sfera privata dello stesso ricorrente, è stato ritenuto idoneo,
per le ipotizzabili reazioni della persona con la quale il ricorrente aveva
intrattenuto relazione, a mettere in pericolo il prestigio dell’ufficio.
RITENUTO che tale apprezzamento
non si presenta manifestamente illogico, notorio essendo che, in caso di
relazione fra due soggetti, ognuno dei due non è sempre in condizione di
controllare le reazioni dell’altro; cosicché legittimamente l’Amministrazione
adotta i provvedimenti ritenuti idonei (nel caso, trasferimento del ricorrente)
al fine di evitare che il prestigio dell’ufficio venga
messo in pericolo da possibili inopportune iniziative del soggetto che, come in
fattispecie, già si è rivolto allo stesso ufficio.
RITENUTO che pertanto non
sussistono ragionevoli dubbi sulla legittimità dell’impugnato trasferimento del
ricorrente da Bruxelles a Roma, per cui del ricorso
può predicarsi la infondatezza; con
conseguente sua reiezione.
RITENUTA equa
la compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, sede di Roma, sezione prima bis, definitivamente
pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe, proposto da DE
CHIARA Carmine Antonio contro il Ministero della Difesa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma, nella camera di consiglio del 22 dicembre 2005.
Depositata in segreteria in data
22 dicembre 2005.