Famiglia
Il tradimento implica l’ addebito della separazione soltanto ove sia dimostrato che è causa principale della separazione stessa. Cassazione Sezione prima civile sentenza 12 marzo 2004, n. 5090
Il tradimento implica l’addebito della separazione soltanto ove sia dimostrato che è causa principale della separazione stessa
Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 12 marzo 2004, n. 5090
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Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso che si articola, in più profili, xxx denunciando violazione degli articolo 24 e 112 Costituzione, nonché omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia si duole, anzitutto, che la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibili gli articolati di prova testimoniale dedotti con l’atto di appello, in contrasto con il suo diritto di difesa e con la necessità di provare le ragioni del suo allontanamento dalla casa coniugale nonché il colpevole comportamento del marito ai fini dell’addebito; malgrado alcuni di essi non erano stati ammessi dal Tribunale e detta prova concerneva comunque circostanze diverse da quelle prospettate in primo grado.
[Omissis]
Con il secondo motivo, deducendo violazione degli articolo 143 e 151 Cc censura la sentenza impugnata per aver dichiarato che la separazione era addebitabile alle presunte relazioni adulterine da lei intraprese malgrado avesse accertato che il marito fin all’ottobre 1994 era disponibile ad un recupero del rapporto personale ed affettivo, che le figlie da oltre 8 mesi gli avessero riferito delle avventure sentimentali materne; e che dunque la violazione del dovere di fedeltà non aveva avuto alcuna influenza nella frattura del rapporto coniugale.
Le suesposte censure sono parte inammissibili e parte infondate.
Dallo stesso precetto contenuto nell’articolo 24 Costituzione si ricava che il diritto di difesa deve essere esercitato da ciascuna delle parti con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla legge processuale; la quale ha posto nell’articolo 244 Cpc i principi cosiddetti della concentrazione e dell’unicità della prova – che costituiscono peraltro fondamentale garanzia di regolarità del contraddittorio – in base ai quali e necessario che le contrapposte prove testimoniali inerenti allo stesso oggetto siano state dedotte ed ammesse prima dell’assunzione del mezzo istruttorio; per cui contrasta con tali principi sia la tardiva richiesta di dare la prova diretta sui fatti contrari a quelli già presi in esame, sia quella di fornire la prova contraria indiretta, volta, cioè a sminuire l’importanza della prova già esaurita, mediante la dimostrazione di circostanze incompatibili con i fatti acquisiti (Cassazione 12136/01; 2805/00; 3423/98).
[Omissis]
D’altra parte, questa Corte ha ripetutamente affermato che il requisito di novità della prova, che la rende ammissibile in appello, sussiste quando venga dedotto un mezzo di prova diverso da quello espletato in prime cure, ovvero allorché, pur trattandosi dello stesso mezzo di prova già assunto in primo grado, esso verta, però, su fatti diversi; e che per stabilire se la prova testimoniale chiesta in appello sia nuova rispetto a quella già assunta in primo grado deve farsi un raffronto tra l’oggetto della prova richiesta e quello delle deposizioni già acquisite, indipendentemente dalla diversità dei capitoli formulati: essendo necessario che essa abbia ad oggetto circostanze non aventi alcuna connessione con quelle dedotte in primo grado. Per cui, deve affermarsi che manca il requisito della novità nel caso in cui la prova testimoniale richiesta in appello, pur vertendo su circostanze non comprese nei capitoli della prova espletata in primo grado, abbia ad oggetto fatti che hanno formato oggetto delle deposizioni testimoniali ivi rese: così come é avvenuto nella fattispecie in cui la ricorrente ha riproposto fatti ed accadimenti che avrebbero dovuto escludere l’addebito a lei attribuito dai primi giudici ovvero dimostrare le responsabilità del marito che, dunque, dovevano essere dedotti in occasione dell’ammissione del mezzo istruttorio chiesta a detti giudici (Cassazione 12140/97: 7176/97; 12574/91).
Per quel che riguarda, poi, i profili di censura relativi alla valutazione delle prova, il collegio deve anzitutto rilevare che il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi, perciò accertando che si erano verificati fatti tali da non consentire la prosecuzione dalla convivenza; e che questo capo della sentenza é passato in giudicato, essendo stata la stessa impugnata dalla ricorrente esclusivamente (per quel che interessa) nella parte in cui la separazione era stata a lei addebitata invece che al marito. Per cui, la sola questione che si proponeva ai giudici di appello era quella di accertare se la responsabilità di detta frattura fosse imputabile a costei come ritenuto dai primi giudici, ovvero al marito come pretendeva la xxx con l’atto di appello (o, infine, ad entrambi, in caso di accoglimento solo parziale dell’impugnazione).
E la sentenza impugnata ha confermato il risultato raggiunto dai primi giudici attraverso un esame completo dei comportamenti tenuti dai coniugi che aveva evidenziato la sussistenza di numerose e continue relazioni adulterine intraprese dalla moglie fin da quando le figlie xxx ed xxx erano minori e, tuttavia avevano dovuto aiutarla a tenerle celate al padre; fino all’ultimo fatto, ritenuto pacifico dalla ricorrente, costituito dalla sua decisione di abbandonare la casa coniugale e di porre perciò fine anche all’obbligo della convivenza, giustificata “per una pausa di riflessione”, ma in realtà provocata, come accertato da entrambi i giudici di merito, dall’intendimento di convivere con tale xxx presso il quale, infatti, si era subito dopo trasferita portando con sé in un primo tempo anche il figlio xxx allora minore: perciò correttamente concludendo che “la irrimediabile frattura dal sodalizio coniugale” era addebitabile con stretto nesso di causalità a tali condotte dalla xxx “altamente lesive” dal dovere di fedeltà e del vincolo matrimoniale, oltreché ingiuriose nei confronti del marito e pregiudizievoli per “lo stesso diritto dei figli a fruire di una figura materna capace di trasmettere loro condivisibili valori etici ed educativi”.
Pertanto, non si pone in contrasto con tale accertamento la circostanza che il xxx prima di detta decisione della moglie, pur essendo stato informato dalle figlie di questa nuova relazione extraconiugale di costei, si era dimostrato disponibile ad una ricostituzione del rapporto personale ed affettivo con il coniuge: anzitutto perché la stessa é riferita dalla sentenza per ottemperare all’obbligo del giudice di merito di compiere una valutazione globale dei reciproci comportamenti, e, quindi, per escludere nel caso qualsiasi condotta del marito contraria ai doveri del matrimonio fino all’epoca della definitiva cessazione della convivenza: con particolar riguardo alla asserita relazione extraconiugale con tale xxx attribuitagli dalla moglie, ma smentita dalle risultanze istruttorie E, poi, perché la tolleranza dell’altro coniuge, prima di richiedere la pronuncia di addebito, non può valere ad escludere l’illiceità delle relazioni adulterine della ricorrente né la congruità dell’accertamento della Corte territoriale, che la definitiva frattura del rapporto coniugala fu determinata dalla successiva decisione della xxx di abbandonare il marito ed i figli per convivere con il xxx né dimostra a maggior ragione che detta condotta contraria ai doveri del matrimonio, che confermava inequivocabilmente al xxx la veridicità dei fatti qualche mese prima riferiti dalle figlie maggiori, non abbia influito né sul piano cronologico né su quello logico, sulla definitiva cessazione della convivenza e sulla determinazione di quest’ultimo di addivenire alla separazione per averne dopo tali eventi ritenuto intollerabile la prosecuzione.
Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che la reiterata violazione, in assenza di una consolidata separazione di fatto, dell’obbligo della fedeltà coniugale, soprattutto se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave dell’obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne é responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale: crisi quest’ultima non prospettata neanche dalla ricorrente, ed invece, attribuita dalla Corte territoriale proprio alle sistematiche relazioni extraconiugali della xxx in base ad un quadro probatorio definito univoco ed assolutamente concludente in tali termini (Cassazione 7859/00; 9472/99; 2173/87).
Contrariamente, infatti, a quanto dedotto dalla ricorrente, dette relazioni non sono state tratte da fatti appresi solo “de relato” dai testi, ma proprio dalle deposizioni di familiari nonché di altri soggetti vicini alla xxx che ne erano stati comunque a conoscenza diretta: quali le figlie xxx ed xxx addirittura complici della madre nell’approntarle più volte alibi credibili per le sue assenze o nel confermarne le pretestuose giustificazioni, onde impedire al padre di venirne a conoscenza; nonché lo stesso xxx con cui la donna aveva avuto nel corso dell’anno 1991 una relazione intima confermata anche dalla convivente di costui con la quale a causa di detta relazione il rapporto si era per un certo tempo incrinato; o ancora altre persone che vivevano in famiglia, come il domestico xxx presente suo malgrado ad effusioni amorose tra la donna ed il xxx per non dire della convivenza – ultima in ordine di tempo – con costui nella cui abitazione la ricorrente non ha contestato di essersi trasferita con il figlio xxx poi ritornato nella casa paterna, in seguito ai maltrattamenti subiti ad opera del xxx.
[Omissis] Non ha mancato, infine, la Corte di Appello, cui esclusivamente era devoluto il relativo apprezzamento, di esaminare e confermare l’attendibilità delle deposizioni testimoniali a carico di quest’ultima, anzitutto per l’intrinseca inconsistenza dell’assunto secondo cui tutti indistintamente detti testi, che pure hanno reso deposizioni circostanziate ed assolutamente coincidenti nel lumeggiarne la condotta di vita, sarebbero stati animati da risentimento nei suoi confronti; quindi perché neppure la ricorrente aveva saputo indicarne per ciascuno la ragione, o come é avvenuto anche in questa sede di legittimità per il xxx ha prospettato motivi privi di qualsiasi nesso di causalità con la dedotta inattendibilità. Ed infine perché con riferimento alle figlie la sentenza ha dimostrato che costoro avevano per anni provveduto semmai a proteggerla e che poi, divenute più che adolescenti, avevano pure cercato di dissuaderla dal perseverare in queste condotte, soltanto nell’ultimo periodo risolvendosi ad informare il padre delle vicende sentimentali materne. Per cui, anche sotto questi profili, la sentenza resiste alle censure della xxx sostanzialmente rivolte ad ottenere da questa Corte una nuova valutazione delle risultanze istruttorie in termini diversi e conformi alle proprie aspettative.
[omissis]
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del xxx in complessive euro 4.200,00, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.