Penale

Monday 27 March 2006

Il testo unico sulla droga modificato.

Il testo unico sulla droga
modificato.

D.P.R.
9-10-1990 n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87 della
Costituzione;

Visto l’art. 37 della legge 26
giugno 1990, n. 162, recante delega al Governo per l’emanazione di un testo
unico in cui devono essere riunite e coordinate tra
loro le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, del
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, del codice
di procedura penale e della citata legge n. 162 del 1990;

Udito il parere delle competenti
commissioni parlamentari espresso dal Senato della Repubblica in data 5 agosto
1990 e dalla Camera dei deputati in data settembre 1990;

Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso nell’adunanza generale del 4 ottobre 1990;

Viste le deliberazioni del
Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 31 luglio 1990 e del 4
ottobre 1990;

Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1990, pubblicato nel
a Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1990, con il quale il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per gli affari
sociali ad esercitare ogni funzione a lui attribuita dalla legge 26 giugno
1990, n. 162;

Sulla proposta del Ministro per
gli affari sociali, di concerto con i Ministri dell’interno, di grazia e
giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

Emana il seguente decreto:

1. È approvato l’unito testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, composto di 136 articoli e vistato da
Ministro proponente.

Testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza.

TITOLO I

Degli organi e delle tabelle

Articolo 1

Comitato nazionale di
coordinamento per l’azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo
produttori di sostanze stupefacenti

1. È istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento
per l’azione antidroga.

2. Il Comitato è composto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede,
dai Ministri degli affari esteri, dell’interno, di grazia e giustizia, delle
finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e
della previdenza sociale, dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed
i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonché dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Le funzioni di presidente del
Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

4. Alle riunioni del Comitato
possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in
relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di
prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle
sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

6. Il Comitato formula proposte
al Governo per l’esercizio della funzione di indirizzo
e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle regioni
nel settore.

7. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è
istituito un Osservatorio permanente che verifica l’andamento del fenomeno
della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per la
solidarietà sociale disciplina, con proprio decreto, l’organizzazione e il
funzionamento dell’Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle
funzioni previste dall’articolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale
dell’Osservatorio permanente.

8. L’Osservatorio, sulla base
delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente
e sistematicamente dati:

a) sulla entità
della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle
sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristi che del mercato del lavoro
e delle attività lavorative e l’assunzione di sostanze stupefacenti e
psicotrope;

b) sulla dislocazione e sul
funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della
prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle
iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli
istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti
riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative
eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;

c) sui tipi di trattamento
praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la
somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla
produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) sulle iniziative promosse ai
diversi livelli istituzionali in materia di informazione
e prevenzione;

e) sulle
fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o
psicotrope;

f) sull’attività svolta dalle
forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico
illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

g) sul numero e sugli esiti dei
processi penali per reati previsti dal presente testo unico;

h) sui flussi
di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali
flussi per funzioni e per territorio.

9. I Ministeri degli affari
esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità, della
pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell’ambito delle
rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all’osservatorio i dati di cui
al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni
anno, entro i mesi di giugno e dicembre.

10. L’Osservatorio, avvalendosi
anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e
regionale, che è tenuta a fornirli, con l’eccezione di quelli che possano
violare il diritto all’anonimato.

11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni
dall’Osservatorio.

12. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri, d’intesa con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione,
della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative
sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti
e psicotrope, nonché sull’ampiezza e sulla gravità del
fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.

13. Le campagne informative
nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi
pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici
e telematici di informazione e di consulenza e
sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla
quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli
interventi previsti dall’articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
o il Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato determina, con proprio
decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche,
la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e
locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul
territorio nazionale.

14. (Abrogato)

15. Ogni tre anni, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato
nazionale di coordinamento per l’azione antidroga, convoca una conferenza
nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e
psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano
la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della
tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento
anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga
dettate dall’esperienza applicativa.

16. L’Italia concorre, attraverso
gli organismi internazionali, all’assistenza ai Paesi in via di sviluppo
produttori delle materie di base dalle quali si
estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.

17. L’assistenza prevede anche la
creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali
dall’asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente
traggono il loro sostentamento.

18. A tal fine sono attivati
anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla
cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Articolo 2

Attribuzioni del Ministro della
sanità

1. Il Ministro della sanità,
nell’ambito delle proprie competenze:

a) determina, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attività di prevenzione del
consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e
per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze
stupefacenti o psicotrope e da alcool;

b) partecipa ai rapporti, sul
piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l’Organo di
controllo sugli stupefacenti del Coniglio economico e sociale delle Nazioni
Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell’abuso delle
droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e
con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di
cui al presente testo unico; a tal fine cura l’aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope
effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle
quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;

c) determina, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico
da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle
unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze
stupefacenti o psicotrope;

d) concede le autorizzazioni per
la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l’impiego, il commercio,
l’esportazione, l’importazione, il transito, l’acquisto, la vendita e la
detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché
quelle per la produzione, il commercio, l’esportazione, l’importazione e il
transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell’articolo 70;

e) stabilisce
con proprio decreto:

1) l’elenco annuale delle imprese
autorizzate alla fabbricazione, all’impiego e al commercio all’ingrosso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di quelle
di cui al comma 1 dell’articolo 70;

2) il completamento e l’aggiornamento
delle tabelle di cui all’articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanità
e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga;

3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope;

4) (Abrogato)

f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall’entrata in commercio
di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori;

g) promuove, in collaborazione
con i Ministri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e di
grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli
aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi,
sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;

h) promuove, in collaborazione
con le regioni, iniziative volte a eliminare il
fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche
l’immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti.

Articolo 3

Istituzione del
Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o
psicotrope

1. È istituito presso il
Ministero della sanità il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e
sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Il Servizio centrale svolge
compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche
e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su
tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario
nazionale. Inoltre provvede a:

a) raccogliere i dati
epidemiologici e le statistiche circa l’andamento dei consumi, delle violazioni
delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni
in stato di intossicazione da alcool e sostanze
stupefacenti o psicotrope;

b) raccogliere ed elaborare i
dati trasmessi dalle regioni relativi all’andamento
delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonché agli
interventi di prevenzione, di cura e di recupero sociale e presentare
annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanità;

c) raccogliere ed elaborare i
dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati
attivi nel settore delle droghe e dell’alcool, ai contributi ad essi
singolarmente erogati, nonché al numero degli utenti assistiti ed ai risultati
conseguiti nelle attività di recupero e prevenzione messe in atto;

d) esprimere il parere motivato
sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope per le
quali è competente il Ministro della sanità;

e) esprimere, sentito l’Istituto superiore
di sanità, il parere motivato in ordine alla
concessione di licenza di importazione di materie prime per la produzione e
l’impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

f) procedere all’accertamento
qualitativo e quantitativo delle sostanze stupefacenti o psicotrope messe a
disposizione del Ministero della sanità ai sensi dell’articolo
87;

g) elencare gli additivi aversivi
non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi inalabili;

h) individuare sostanze da taglio
contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. Il Servizio centrale per gli
eventuali controlli analitici, si avvale dei laboratori dell’Istituto superiore
di sanità o di istituti universitari.

Articolo 4

Composizione
del servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o
psicotrope

1. Al servizio centrale per le
dipendenze da alcool e stanze stupefacenti o psicotrope è
preposto un dirigente generale del Ministero della sanità.

2. Il Ministro provvede alla
costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori
afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla
prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie
correlate, all’alcoolismo e al tabagismo preponendovi i dirigenti di cui al
comma 3.

3. Nella tabella XIX, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) il quadro A, livello di
funzione C, è incrementato di una unità;

b) il quadro C, livello di
funzione D, è incrementato di due unità;

c) il quadro C, livello di
funzione E, è incrementato di quattro unità.

4. All’onere derivante dalla applicazione del presente articolo, valutato in lire
360 milioni per ciascuno egli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la
riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all’articolo 39, comma 2,
della legge 26 giugno 1990, n. 162.

5. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Articolo 5

Controllo e vigilanza

1. Per l’esercizio del controllo
e della vigilanza il Ministero della sanità si avvale normalmente dei nuclei
specializzati dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia di finanza,
dell’Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente
della forza pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli
aeromobili l’azione è coordinata con le capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.

Articolo 6

Modalità della vigilanza

1. La vigilanza presso gli enti e
le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all’impiego, al
commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, è esercitata dal Ministero della sanità.

2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.

3. Le ispezioni ordinarie devono
essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto
stabilito dall’articolo 29.

4. Il Ministero della sanità può
disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.

5. Per l’esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità può avvalersi della
collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di
accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste
dai titoli III, IV, V, VI e VII del presente testo unico.

6. La Guardia di finanza può
eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese
autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attività illecite.

Articolo 7

Obbligo di esibizione
di documenti

1. Ai fini della vigilanza e dei
controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonché i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti
ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle
forze di polizia tutti i documenti inerenti all’autorizzazione, alla gestione
della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all’impiego, al
commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Articolo 8

Opposizione alle ispezioni.
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto fino ad
un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:

a) indebitamente impedisce od
ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall’articolo 6;

b) rivela o preannuncia
l’ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque
non preannunciata;

c) indebitamente impedisce od
ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall’articolo 29,
oppure si sottrae all’obbligo di esibire i documenti di cui all’articolo 7.

Articolo 9

Attribuzioni del Ministro
dell’interno

1. Il Ministro dell’interno,
nell’ambito delle proprie competenze:

a) esplica
le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di
coordinamento generale in materia dei compiti e delle attività delle forze di
polizia; promuove altresì, d’intesa con il Ministro degli affari esteri e con
il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con
i competenti organismi esteri;

b) partecipa, sul piano
internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri degli affari esteri e della
sanità, rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell’abuso
delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica
europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di
cui al presente testo unico.

Articolo 10

Servizio centrale antidroga

1. Per l’attuazione dei compiti
del Ministro dell’interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle
forze di polizia e di alta direzione dei servizi di
polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia – direttore generale della
pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, già istituito
nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 35
della legge 10 aprile 1981, n. 121.

2. Ai fini della necessaria
cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa
i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche
dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-Interpol), nonché con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri
operanti in Italia.

3. Il Servizio cura, altresì, i
rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle
attività di polizia antidroga.

4. Il servizio prestato dagli
ufficiali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell’ambito del
Servizio centrale antidroga è equivalente, agli effetti dello sviluppo della
carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.

5. Per le attività del Servizio
centrale antidroga, nonché per gli oneri di cui
all’articolo 100 e per l’avvio del potenziamento di cui all’articolo 101, comma
2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione
d’anno.

Articolo 11

Uffici antidroga all’estero

1. Il Dipartimento della pubblica
sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto
disposto dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente al
Servizio centrale antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche
e gli uffici consolari in qualità di esperti, per lo
svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione
in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.

2. A tali fini il contingente
previsto dall’articolo 168 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di venti unità,
riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga.

3. Per l’assolvimento dei compiti
di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale antidroga
può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati
con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica
dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.

4. Agli uffici
di cui al comma 3 è destinato personale del Servizio centrale antidroga,
nominato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e del tesoro.

5. L’onere derivante
dall’attuazione del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi in ragione
d’anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il
personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale
relativamente al 1990.

Articolo 12

Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province autonome

1. I compiti di consultazione e
raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attività di
prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitari delle tossicodipendenze e per
la lotta contro l’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le
modalità previste dall’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando al l’ordine del giorno della Conferenza sono in discussione
le problematiche attinenti alla materia di cui al presente test unico è
obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali.

Articolo 13

Tabelle delle sostanze soggette a
controllo

1. Le sostanze stupefacenti o
psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute
sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all’articolo 14, in due
tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce
con proprio decreto il completamento e l’aggiornamento delle tabelle con le
modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e),
numero 2).

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono
contenere l’elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle
convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente
anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e
accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.

3. (Abrogato)

4. Il decreto è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito
nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.

5. Il Ministero della salute,
sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo con
le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope,
dispone con apposito decreto l’esclusione da una o più
misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la
loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso
da quello cui sono destinati.

Articolo 14

Criteri per la formazione delle
tabelle

1. La inclusione
delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all’articolo 13 è
effettuata in base ai seguenti criteri:

a) nella tabella I sono indicati:

1) l’oppio e i materiali da cui
possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali,
estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica
da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle
prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per
struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate;
eventuali intermedi per la loro sintesi;

2) le foglie di coca e gli
alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso
centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per
trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

3) le sostanze di tipo
amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso
centrale;

4) ogni altra sostanza che
produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare
dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine
superiore a quelle precedentemente indicate;

5) gli indolici, siano essi
derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che
abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

6) la cannabis indica, i prodotti
da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro
analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad
essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;

7) ogni altra pianta i cui
principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali
e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano
la stessa tipologia di effetti a carico del sistema
nervoso centrale;

b) nella sezione A della tabella
II sono indicati:

1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di
semisintesi e di sintesi;

2) i medicinali
di cui all’allegato III-bis al presente testo unico;

3) i medicinali
contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono
stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o
psichica;

4) i barbiturici che hanno
notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi
assimilabili ed i medicinali che li contengono;

c) nella sezione B della tabella
II sono indicati:

1) i medicinali che contengono
sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali
sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o
psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali
elencati nella sezione A;

2) i
barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d’azione;

3) le benzodiazepine, i derivati
pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante
che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare
farmacodipendenza;

d) nella sezione C della tabella
II sono indicati:

1) le composizioni medicinali
contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in
associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati
concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o
psichica;

e) nella
sezione D della tabella II sono indicati:

1) le composizioni medicinali
contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A
o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro
composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso,
presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello
delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e
pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far
parte della loro composizione;

2) le composizioni medicinali ad
uso parenterale a base di benzodiazepine;

3) le composizioni medicinali per
uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi
attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell’oppio con equivalente
ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come
base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire
praticamente il recupero dello stupefacente con facili
ed estemporanei procedimenti estrattivi;

f) nella sezione E della tabella
II sono indicati:

1) le composizioni medicinali
contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A
o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro
composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono
dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a
quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o
D.

2. Nelle tabelle I e II sono
compresi, ai fini della applicazione del presente
testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi
agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono
essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle,
salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle
tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome
chimico, la denominazione comune italiana o l’acronimo, se esiste. È, tuttavia,
ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del
presente testo unico che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una
delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarla.

4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla disciplina
del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di
prodotto, miscuglio o miscela.

Articolo 15

Adempimenti del Ministero della
sanità e delle regioni

1. Il Ministero della sanità
provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante trasmissione
alle regioni ed alle autorità sanitarie locali dei dati aggiornati concernenti
le sostanze indicate nelle tabelle di cui all’articolo 14, i loro effetti, i
metodi di cura delle tossicodipendenze, l’elenco dei presidi sanitari
specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla cura
delle tossicomanie.

2. Gli uffici regionali
competenti provvedono a comunicare le notizie di cui
al comma 1 ai singoli medici esercenti la professione sanitaria.

Articolo 16

Elenco delle imprese autorizzate

1. L’elenco aggiornato degli enti
e delle imprese autorizzati alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione,
all’impiego e al commercio all’ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
con gli estremi di ciascuna autorizzazione e con la
specificazione delle attività autorizzate, è pubblicato annualmente, a cura del
Ministero della sanità, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TITOLO II

Delle autorizzazioni

Articolo 17

Obbligo di autorizzazione

1. Chiunque intenda coltivare,
produrre, fabbricare impiegare, importare, esportare, ricevere per transito,
commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per
il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui
all’articolo 14 deve munirsi dell’autorizzazione del Ministero della sanità.

2. Dall’obbligo
dell’autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l’acquisto di
sostanze stupefacenti o psicotrope e per l’acquisto, la vendita o la cessione
di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.

3. L’importazione, il transito e
l’esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi è munito dell’autorizzazione di cui al comma 1, sono
subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della
sanità in conformità delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di
cui al titolo V del presente testo unico.

4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono
indicare la carica o l’ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta
dei registri e dell’osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni
dei titoli VI e VII del presente testo unico.

5. Il Ministro della sanità, nel
concedere l’autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le
garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il Comando generale della
Guardia di Finanza nonché, quando trattasi di
coltivazione, il Ministero dell’agricoltura e delle foreste.

6. Il decreto di
autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa di
concessione governativa.

7. (Abrogato).

Articolo 18

Comunicazione

dei
decreti di autorizzazione

1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di
pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, al Comando generale della
Guardia di finanza e al Comando generale dell’Arma i carabinieri che
impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la
vigilanza.

2. Uguale comunicazione è
effettuata al Servizio centrale antidroga.

Articolo 19

Requisiti soggettivi per
l’autorizzazione

1. Le autorizzazioni previste dal
comma 1 dell’articolo 17 sono personali e non possono essere cedute, né comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in
qualsiasi forma.

2. Le autorizzazioni medesime
possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale
rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell’azienda.

3. Nel caso di enti
o imprese che abbiano più filiali o de siti è necessaria l’autorizzazione per
ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono essere
posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.

4. Nel caso di cessazione
dell’attività autorizzata o di cessazione dell’azienda, di mutamento della
denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare
dell’impresa o del legale rappresentante dell’ente, l’autorizzazione decade di
diritto, senza necessità di apposito provvedimento.

5. Tuttavia nel caso di morte o
di sostituzione del titolare dell’impresa o del legale
rappresentante dell’ente, il Ministero della sanità può consentire in via
provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione
dell’attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore tecnico.

Articolo 20

Rinnovo delle autorizzazioni

1. La domanda per ottenere il
rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della
scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole
autorizzazioni.

2. Nei casi di decadenza di cui
al comma 4 dell’articolo 19, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione,
può essere ritenuta valida la documentazione relativa ai
requisiti obiettivi rimasti invariati.

Articolo 21

Revoca e sospensione
dell’autorizzazione

1. In caso di accertate
irregolarità durante il corso della coltivazione, della raccolta, della
fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di
sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in
parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale
rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanità procede
alla revoca dell’autorizzazione.

2. Il Ministro della sanità può
procedere alla revoca anche in caso di incidente
tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di
altre irregolarità verificatesi anche per colpa del personale addetto.

3. Nei casi previsti dai commi 1
e 2, qualora il fatto risulti di lieve entità, può
essere adottato un provvedimento di sospensione dell’autorizzazione fino a sei
mesi.

4. Il provvedimento di revoca o
di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli interessati tramite il
sindaco e comunicato all’autorità sanitaria regionale, alla questura competente
per territorio e, ove occorra, al Comando generale della Guardia di finanza.

5. Nel caso che le irregolarità
indicate nel comma 1 concernano esclusivamente le
prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della sanità adotta i provvedimenti
opportuni, sentito il Ministero dell’agricoltura e delle foreste.

Articolo 22

Provvedimenti in caso di
cessazione delle attività autorizzate

1. Nei casi di decadenza, di
revoca o di sospensione dell’autorizzazione, il Ministro della sanità, salvo
quanto previsto dall’articolo 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei
riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e
provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo unico, nonché al ritiro del decreto di autorizzazione.

Articolo 23

Cessione o distruzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Nell’esercizio delle facoltà
previste dall’articolo 22, il Ministro della sanità può consentire, su richiesta dell’interessato, la cessione delle giacenze di
sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o
imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.

2. Qualora nel termine di un anno
non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite
dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalità di cui all’articolo 24.

3. Le sostanze deteriorate non
utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalità
di cui all’articolo 25.

4. Dell’avvenuta esecuzione dei
provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.

Articolo 24

Sostanze stupefacenti o
psicotrope confiscate o acquisite

1. Le sostanze stupefacenti o
psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato
ai sensi dell’articolo 23 sono poste a disposizione del Ministero della sanità
che effettuate, se necessario, le analisi provvede alla loro utilizzazione o
distruzione.

2. Nel caso di vendita, qualora
non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte
le spese sostenute dallo Stato, è versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono
versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle
entrate statali.

Articolo 25

Distruzione
delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità

1. La distruzione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 23 e 24 è disposta
con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche
locali, ove esistenti, o nazionali.

2. In tali casi il Ministro della
sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di
polizia alle operazioni di distruzione.

3. Il verbale relativo
alle operazioni di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero della sanità.

TITOLO III

Disposizioni relative
alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all’impiego ed al
commercio all’ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope

Capo I –
Della coltivazione e produzione

Articolo 26

Coltivazioni e produzioni vietate

1. Salvo quanto stabilito nel
comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante
comprese nella tabella I di cui all’articolo 14.

2. Il Ministro della sanità può
autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini
istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per
scopi scientifici, sperimentali o didattici.

Articolo 27

Autorizzazione alla coltivazione

1. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai soggetti
di cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico deve contenere il nome
del richiedente coltivatore responsabile, l’indicazione del luogo, delle
particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata
la coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intende
ottenere. Il richiedente deve indicare l’esatta ubicazione dei locali destinati
alla custodia dei prodotti ottenuti.

2. Sia la richiesta che
l’eventuale decreto ministeriale di autorizzazione
sono trasmessi alla competente unità sanitaria locale e agli organi di cui
all’articolo 29 ai quali spetta l’esercizio della vigilanza e del controllo di
tutte le fasi della coltivazione fino all’avvenuta cessione del prodotto.

3. L’autorizzazione è valida oltre
che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei
prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle
ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l’impiego di sostanze
stupefacenti.

Articolo 28

Sanzioni

1. Chiunque, senza essere
autorizzato, coltiva le piante indicate nell’articolo 26, è
assoggettato a sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione
illecita delle sostanze stesse.

2. Chiunque non osserva le
prescrizioni e le garanzie cui l’autorizzazione è subordinata, è punito, salvo
che il fatto costituisca reato più grave, con l’arresto sino ad un anno o con
l’ammenda da lire un milione a lire quattro milioni.

3. In ogni caso le piante
illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 86.

Articolo 29

Vigilanza sulla coltivazione
raccolta e produzione di stupefacenti

1. Ai fini della vigilanza sulle
attività di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i militari
della Guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni
autorizzate per accertare l’osservanza delle condizioni imposte e la
sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La
periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della sanità, il
Comando generale della Guardia di finanza e il Ministero dell’agricoltura e
delle foreste, in relazione alla ubicazione ed
estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario.

2. Indipendentemente dalle ispezioni
previste dal comma 1, i militari della Guardia di finanza possono eseguire
controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.

3. Per l’espletamento dei
predetti compiti i militari della Guardia di finanza
hanno facoltà di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonché nei
locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle
giacenze.

4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse,
dell’oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei
predetti militari.

5. Fuori delle coltivazioni
autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse,
i militari della Guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di
prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti.
Ove accertino l’esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta delle
piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne repertato appositi campioni.

Articolo 30

Eccedenze di produzione

1. Sono tollerate eventuali
eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite
purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal
momento in cui sono accertate.

2. Le eccedenze sono computate
nei quantitativi da prodursi nell’anno successivo.

3. Chiunque per colpa produce
sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore a quelle consentite o
tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire
venti milioni.

Capo II – Della fabbricazione

Articolo 31

Quote di fabbricazione

1. Il Ministro della sanità,
entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto
degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con
proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope,
comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B di cui all’articolo 14, che
possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all’estero, nel corso
dell’anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.

2. I limiti
quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1 possono essere
aumentati, ove necessario, nel corso dell’anno al quale si riferiscono.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

4. Sono tollerate eventuali
eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità
consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici
giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell’anno successivo.

5. Chiunque per colpa fabbrica
sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o
tollerate è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire
venti milioni.

Articolo 32

Autorizzazione alla fabbricazione

1. Chiunque intenda ottenere
l’autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o
dall’oppio dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze
stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve
presentare domanda al Ministero della sanità, entro il 31 ottobre di ciascun
anno.

2. Analoga domanda deve essere
presentata, nel termine indicato nel comma 1, da chi intenda
estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.

3. La domanda deve essere
corredata dal certificato di iscrizione all’albo
professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in
chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.

4. La domanda, corredata del
certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura deve contenere:

a) le generalità del richiedente:
titolare dell’impresa o legale rappresentanza dell’ente che avrà la
responsabilità per quanto riguarda l’osservanza delle norme di legge;

b) la sede, l’ubicazione e, la
descrizione dell’ente o dell’impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della
merce lavorata o da porsi in lavorazione;

c) le generalità del direttore
tecnico che assume la responsabilità con il titolare dell’impresa o il legale
rappresentante dell’ente;

d) la qualità e i quantitativi delle materie prime richieste per la
lavorazione;

e) le sostanze che si intende fabbricare, nonché i procedimenti di estrazione
che si intende applicare, con l’indicazione presumibile delle rese di
lavorazione.

5. L’autorizzazione è valida,
oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per
l’acquisto delle relative materie prime, nonché per la
vendita dei prodotti ottenuti.

Articolo 33

Idoneità dell’officina ai fini
della fabbricazione

1. Ogni officina deve essere
provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi
adeguati allo scopo, nonché di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti
e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.

2. Il Ministero della sanità
accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

3. Qualora il richiedente non sia
autorizzato all’esercizio di officina farmaceutica,
deve munirsi della relativa autorizzazione.

4. Il Ministero della sanità
accerta, mediante ispezione, l’idoneità dell’officina anche ai sensi
dell’articolo 144 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni.

5. Le spese relative
a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi
sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione
delle entrate statali.

Articolo 34

Controllo sui cicli di
lavorazione

1. Presso ciascun ente o impresa,
autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese
nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all’articolo 14, devono
essere dislocati uno o più militari della Guardia di finanza per il controllo
dell’entrata e dell’uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per
la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.

2. La vigilanza può essere
disposta, su richiesta del Ministero alla sanità,
previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, anche presso
singoli enti o imprese autorizzati all’impiego di dette sostanze.

3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza in
conformità alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del
coordinamento, col Ministero della sanità.

4. Le aziende, che fabbricano
sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l’obbligo di mettere a disposizione
dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i
locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente
attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la
notte.

Articolo 35

Controllo sulle materie prime

1. Il Ministero della sanità
esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente,
sulle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e
II, sezioni A e B di cui all’articolo 14, fabbricate o
comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con
particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.

2. Il Ministro della sanità può
limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo
richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. Gli organi specializzati di
controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed
improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero
della sanità.

Capo III – Dell’impiego

Articolo 36

Autorizzazione all’impiego

1. Chiunque intende ottenere
l’autorizzazione all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese
nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, purché regolarmente autorizzato
all’esercizio di officina farmaceutica, deve
presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal
comma 4 dell’articolo 32, in quanto applicabili.

2. Il Ministero della sanità
accerta se i locali siano idonei alla preparazione,
all’impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.

3. Il decreto di
autorizzazione è valido per l’acquisto e per l’impiego delle sostanze
sottoposte a controllo, nonché per la vendita dei prodotti ottenuti.

4. Le spese relative
agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del richiedente ed i
relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato
di previsione delle entrate statali.

Capo IV – Del commercio
all’ingrosso

Articolo 37

Autorizzazione al commercio
all’ingrosso

1. Chiunque intende ottenere
l’autorizzazione al commercio all’ingrosso di sostanze stupefacenti o
psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità, separatamente per
ciascun deposito o filiale.

2. Il Ministero della sanità
accerta l’idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle
sostanze e dei prodotti.

3. Le spese relative
a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi
sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione
delle entrate statali.

4. La domanda corredata da
certificato di iscrizione della camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:

a) le generalità del titolare o
la denominazione dell’impresa commerciale con l’indicazione del legale
rappresentante;

b) le generalità della persona
responsabile del funzionamento dell’esercizio e
l’indicazione dei requisiti previsti dall’articolo 188-bis del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

c) l’ubicazione delle sedi, delle
filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene
esercitato con l’indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla
detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la
indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;

d) le sostanze, i prodotti e le
specialità medicinali che si intende commerciare.

5. Il Ministro della sanità,
previ gli opportuni accertamenti, rilascia l’autorizzazione al commercio
determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.

TITOLO IV

Disposizioni relative
alla distribuzione

Capo I – Della vendita,
dell’acquisto e della somministrazione

Articolo 38

Vendita o cessione di sostanze stupefacenti
o psicotrope

1. La vendita o cessione, a
qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi
nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14 deve
essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base
a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario "buoni
acquisto" conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero
della salute. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a
qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi
nella tabella II, sezioni D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al
commercio all’ingrosso. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico
o ospedaliere possono utilizzare il bollettario
"buoni acquisto" anche per richiedere, a titolo gratuito, i
medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie
aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza
terapeutica.

1-bis. Il Ministero della salute
dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario
"buoni acquisto" adatto alle richieste cumulative.

2. In caso di perdita, anche
parziale, del bollettario "buoni acquisto",
deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta
all’autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della
somma da lire duecentomila a lire quattro milioni.

3. I produttori di specialità medicinali
contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati,
nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire
ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.

4. È vietata comunque
la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle
sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui
all’articolo 14.

5. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a
lire un milione.

6. L’invio delle specialità
medicinali di cui al comma 4 è subordinato alla richiesta datata e firmata dal
sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto
la propria responsabilità.

7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito salvo che il
fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

Articolo 39

Buoni acquisto

1. Ogni buono acquisto
deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.

2. Esso è diviso in tre sezioni.
La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente.
Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita,
rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si
riferisce. La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla
copia della fattura di vendita.

3. Le sezioni
prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi
dell’operazione.

4. La sezione terza deve essere
inviata a cura del venditore al Ministero della sanità. Quando
l’acquirente è titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere
inviata all’autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la
farmacia.

Articolo 40

Confezioni per la vendita

1. Il Ministero della salute, nel
rispetto delle normative comunitarie, al momento dell’autorizzazione
all’immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione,
indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei
medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono
essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui
all’articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il medicinale
stesso.

2. Composizione, indicazioni
terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate
in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione.

Articolo 41

Modalità di consegna

1. La consegna di sostanze
sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a
commerciarle, deve essere fatta:

a) personalmente all’intestatario
dell’autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua
identità, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell’ente o
dell’impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

b) a mezzo di
un qualunque dipendente dell’ente o dell’impresa, debitamente autorizzato,
direttamente al domicilio dell’acquirente, previo accertamento della identità
di quest’ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al
buono acquisto;

c) a mezzo pacco postale
assicurato;

d) mediante agenzia di trasporto
o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o
psicotrope indicate nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all’articolo 14 e
il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più
vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di
finanza.

1-bis. In deroga alle
disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo
può essere fatta anche da parte di operatori sanitari,
per quantità terapeutiche di medicinali di cui all’allegato III-bis,
accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di
continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente,
che ne prescriva l’utilizzazione anche nell’assistenza domiciliare di pazienti
affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad
esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da
oppiacei.

2. La comunicazione, di cui al
comma 1, lettera d), compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed
il destinatario, il giorno in cui si effettua il
trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle
copie è trattenuta dall’ufficio o comando predetti; la seconda è da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della
giurisdizione del destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza,
timbrata e vistata dall’ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la
merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.

3. Chiunque consegni o trasporti
sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del
presente articolo è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da lire
un milione a lire venti milioni.

4. Chi vende o cede sostanze
sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo
posta o corriere, la ricevuta postale o dell’agenzia di trasporto o del
corriere privato, relativa alla spedizione della merce. La inosservanza
delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma fino a lire un milione.

Articolo 42

Acquisto di medicinali a base di
sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi

1. I medici chirurghi ed i medici
veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali,
case di cura in genere, prive dell’unità operativa di farmacia, e titolari di
gabinetto per l’esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali
esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di
medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella
II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14, devono farne richiesta scritta in
triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle
predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono
essere rimesse alla farmacia o alla ditta all’ingrosso; queste ultime ne
trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l’altra all’azienda
sanitaria locale a cui fanno riferimento.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’acquisto dei predetti medicinali in
misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali
necessità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 100 ad euro 500.

3. I direttori sanitari ed i
titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere
un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, nel quale devono
specificare l’impiego dei medicinali stessi.

4. Detto registro deve essere
vidimato e firmato in ciascuna pagina dall’autorità sanitaria locale.

Articolo 43

Obblighi dei medici chirurghi e
dei medici veterinari

1. I medici chirurghi e i medici
veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di
cui all’articolo 14, su apposito ricettario approvato
con decreto del Ministero della salute.

2. La prescrizione
dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14 può
comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta
giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all’allegato
III-bis per i quali la ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi
tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di
durata non superiore a trenta giorni.

3. Nella ricetta devono essere
indicati:

a) cognome e
nome dell’assistito ovvero del proprietario dell’animale ammalato;

b) la dose prescritta, la
posologia ed il modo di somministrazione;

c) l’indirizzo e il numero
telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la
ricetta è rilasciata;

d) la data e la firma del medico
chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;

e) il
timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta
è rilasciata.

4. Le ricette
di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali
non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco
per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia
della ricetta è comunque conservata dall’assistito o
dal proprietario dell’animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del
ricettario di cui al comma 1.

5. La prescrizione dei medicinali
compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14, qualora
utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di
tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, è
effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano
terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura
privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116 e specificamente per l’attività
di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali
di cui al presente comma è tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica
o il piano terapeutico in suo possesso.

6. I medici chirurghi e i medici
veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a
trasportare e a detenere i medicinali compresi nell’allegato III-bis per uso
professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia
della ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che
tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni,
in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle
prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall’ultima registrazione effettuata; le copie
delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell’entrate, per
lo stesso periodo del registro.

7. Il personale che opera nei
distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici
o accreditati delle aziende sanitarie locali è
autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in
corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità
terapeutiche dei medicinali compresi nell’allegato III-bis accompagnate dalla
certificazione medica che ne prescrive la posologia e l’utilizzazione
nell’assistenza domiciliare.

8. Gli infermieri professionali
che effettuano servizi di assistenza domiciliare
nell’ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle
aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente
identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono
autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei medicinali compresi
nell’allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive
la posologia e l’utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo
in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

9. La prescrizione dei medicinali
compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all’articolo 14 è
effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e
da trattenersi da parte del farmacista.

10. La prescrizione
dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui all’articolo 14 è
effettuata con ricetta medica.

Articolo 44

Divieto di consegna a persona
minore o inferma di mente

1. È fatto divieto di consegnare
sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall’articolo 14 a persona
minore o manifestamente inferma di mente.

2. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito
con una sanzione amministrativa, del pagamento di una somma fino a lire due
milioni.

Articolo 45

Dispensazione dei medicinali

1. La dispensazione dei
medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14 è effettuata dal farmacista che si accerta dell’identità
dell’acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento
da trascrivere sulla ricetta.

2. Il farmacista dispensa i
medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica
compilata sulle ricette previste dal comma 1 dell’articolo 43 nella quantità e
nella forma farmaceutica prescritta.

3. Il farmacista ha l’obbligo di
accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le
disposizioni stabilite nell’articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e
di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini
del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1
dell’articolo 60.

4. La dispensazione dei
medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista
dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di
spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del
discarico dei medicinali sul registro di entrata e di
uscita di cui all’articolo 60, comma 1.

5. Il farmacista conserva per due
anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione nel registro di cui
all’articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella
tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a
conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta
originale, recante la data di spedizione.

6. La dispensazione
dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, è effettuata dal farmacista
dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.

7. La dispensazione dei
medicinali di cui alla tabella II, sezione E, è effettuata
dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.

8. Decorsi
trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può
essere più spedita.

9. Salvo che il fatto costituisca
reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100
ad euro 600.

10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto conto di
quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di
tracciabilità di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al
controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o
psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.

Capo II – Disciplina per i casi di approvvigionamento obbligatorio

Articolo 46

Approvvigionamento e
somministrazione a bordo delle navi mercantili

1. La richiesta per l’acquisto
dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista dall’articolo 14, di cui devono essere provviste le navi
mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia,
nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di
bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell’armatore.

Essa deve precisare il nome o il
numero del natante, nonché il luogo ove ha sede
l’ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve
essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.

2. La prima delle predette copie
rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al
farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette
l’altra al medico di porto annotandovi la dicitura: "spedita
il giorno…".

3. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire un milione.

4. Il medico di bordo o, quando
questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario dei medicinali e deve
annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

5. Il registro
di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto
del luogo ove è iscritta la nave.

6. Esso deve essere conservato a
bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell’ultima
registrazione.

Articolo 47

Approvvigionamento e
somministrazione nei cantieri di lavoro

1. La richiesta per l’acquisto
dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista dall’articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende
industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo, 1956, 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti
nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario
dell’azienda. Essa deve precisare il nome dell’azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il
numero dei lavoratori addetti; inoltre deve esse vistata dall’autorità
sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.

2. La prima delle predette copie
rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al
farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l’altra
alla competente unità sanitaria locale apponendovi la dicitura: "spedita il giorno…".

3. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire un milione.

4. Il titolare dell’azienda o il
medico del cantiere o, in mancanza, l’infermiere addetto o il capo cantiere è
consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito
registro il carico e lo scarico.

5. Il registro
di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dall’autorità sanitaria
locale nella cui circoscrizione l’azienda ha sede. Esso deve essere
conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell’ultima
registrazione.

Articolo 48

Approvvigionamento per le
necessità di pronto soccorso

1. Fuori delle ipotesi di detenzione
obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero
della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile
della custodia e della utilizzazione, alla detenzione
di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e
passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità
anche non di lavoro, di carattere temporaneo.

2. L’autorizzazione deve indicare
i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente
calcolabili, nonché le disposizioni che gli
interessati sono tenuti ad osservare.

Capo III – Della ricerca
scientifica e sperimentazione

Articolo 49

Istituti di ricerca scientifica

Assegnazione di stupefacenti e
sostanze psicotrope

1. Ai fini della ricerca
scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall’autorità
giudiziaria, gli istituti d’istruzione universitaria ed i titolari di
laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all’uopo riconosciuti
idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope
occorrenti per ciascun ciclo di ricerca di sperimentazione.

2. L’autorizzazione è rilasciata
da parte del Ministro della sanità, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere
dato conto al Ministero della sanità in qualsiasi momento ne venga
fatta richiesta, nonché con relazione scritta annuale contenente la descrizione
delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l’indicazione dei nomi
dei ricercatori e dei periti. L’autorizzazione non è soggetta a tassa di
concessione governativa.

3. Il responsabile della
detenzione e dell’uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce,
ai fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni lasciate dai
singoli ricercatori e sperimentatori o periti.

4. Le persone autorizzate sono
obbligate ad annotare in apposito registro vidimato
dall’autorità sanitaria locale le seguenti indicazioni:

a) gli estremi dell’atto di autorizzazione;

b) la quantità di sostanze
stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;

c) la
descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e
l’indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantità residue.

5. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque viola le disposizioni del comma 4 è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un
milione.

TITOLO V

Dell’importazione,
dell’esportazione e del transito

Articolo 50

Disposizioni generali

1. L’importazione, l’esportazione
ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese
autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione alla fabbricazione,
all’impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché
all’impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di
sperimentazione.

2. Le
operazioni di cui al comma 1 devono, essere svolte soltanto tramite le dogane
di prima categoria.

3. Il permesso deve essere
rilasciato per ogni singola operazione; ha la validità di mesi sei e può essere
utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli
assegnati.

4. Le sostanze stupefacenti
psicotrope dirette all’estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con
valore dichiarato.

5. È vietata l’importazione di
sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad
una banca.

6. Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti o depositi franchi
qualora la disciplina a questi relativa vi consenta la introduzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope.

7. Durante il transito è vietato
manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. È
vietato altresì destinarli, senza apposita
autorizzazione del Ministro della sanità, a Paese diverso da quello risultante
dal permesso di esportazione e da quello di transito.

8. Per il trasporto e la consegna
di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o transito
si applicano le norme di cui all’articolo 41.

9. Le disposizioni dei commi da 2
a 8 si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle
tabelle I, II, III, IV e V di cui all’articolo 14.

Capo I –
Dell’importazione

Articolo 51

Domanda per il permesso di importazione

1. Per ottenere il permesso di importazione, l’interessato è tenuto a presentare domanda
direttamente al Ministero della sanità secondo le modalità indicate con decreto
del Ministro.

Articolo 52

Importazione

1. Il Ministero della sanità,
rilasciato il permesso di importazione in conformità
delle convenzioni internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana presso la
quale è effettuata l’importazione e, se quest’ultima è interna, anche alla
dogana di confine.

2. L’eventuale inoltro
dalla dogana di confine a quella interna è disposto con scorta di bolletta di
cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve essere indicato
l’indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.

3. L’importatore deve presentare
al più presto alla dogana destinataria il permesso di importazione,
insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba
procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l’intervento del comando
della Guardia di finanza.

4. La dogana destinataria,
pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilità di sdoganare
immediatamente la merce medesima, ne dispone l’introduzione nei propri
magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al
Ministero della sanità, al Servizio centrale antidroga, al competente comando
della Guardia di finanza ed all’importatore.

Articolo 53

Sdoganamento e bolletta di accompagnamento

1. La dogana, dietro
presentazione dei documenti indicati nel comma 3 dell’articolo 52 e dopo il
prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i
colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito,
deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla
bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di
accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell’avvenuta operazione,
nonché il termine entro cui la bolletta medesima dovrà essere restituita alla
dogana emittente con le attestazioni di scarico.

2. L’arrivo a destinazione della
merce deve risultare da attestazione che
l’importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull’apposito
registro, avrà cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal più
vicino ufficio di Polizia di Stato o Comando dei carabinieri o della Guardia di
finanza ovvero dall’agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.

3. La bolletta di
accompagnamento, munita del la cennata attestazione, deve essere
restituita, entro il termine perentorio specificato nella bolletta stessa,
dall’importatore alla dogana, che informa
dall’avvenuta regolare importazione, citando la data e il numero della bolletta
di importazione, il Ministero della sanità, il Servizio centrale antidroga ed
il Comando della Guardia di finanza competente.

4. Trascorso il termine assegnato
per la restituzione della bolletta di accompagnamento
senza che questa sia stata restituita, munita dell’attestazione di scarico, la
dogana redige processo verbale, informandone
le autorità di cui al comma 3.

Articolo 54

Prelevamento di campioni

1. Nel caso di importazione
di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A
e B, di cui all’articolo 14 la dogana destinataria provvede al prelevamento di
campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi
fissate.

2. Se
l’importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle
tabelle I e II, sezione A, previste dall’articolo 14 la dogana preleva quattro
separati campioni con le modalità indicate nel presente articolo.

3. Ciascun campione, salvo
diversa determinazione disposta dal Ministero della sanità all’atto del
rilascio del permesso di importazione, deve essere
costituito da almeno 10 grammi per l’oppio, per gli estratti di oppio, per la
resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca,
per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi
uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per
qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati,
inclusi nella tabella I indicata al comma 1.

4. I singoli campioni devono
essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.

5. Sulla relativa etichetta,
oltre le indicazioni della quantità e qualità della sostanza, della ditta
importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato
del principio attivo dominante e la percentuale di umidità
della sostanza.

6. All’operazione di prelevamento
dei campioni deve presenziare anche un militare della
Guardia di finanza.

7. Per la predetta operazione
deve essere redatto apposito verbale compilato in
contraddittorio con l’importatore o un suo legale rappresentante e firmato
dagli intervenuti.

8. Una copia del verbale è
trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra copia è
allegata alla dichiarazione di importazione ed una
terza copia è consegnata all’importatore.

9. Dei campioni prelevati, due
devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanità, uno
rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia dall’importatore, il
quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata
ed uscita.

Articolo 55

Analisi dei campioni

1. L’analisi sul campione è
disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro
60 giorni dall’Istituto superiore di sanità a spese dell’importatore.

2. I risultati sono comunicati a
cura del Ministero stesso alla dogana competente, all’importatore e, per
conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette
per gli usi di legge.

3. I residuati dell’analisi dei
campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su
richiesta, all’importatore a sue spese.

4. I residuati e i campioni non
richiesti restano a disposizione del Ministero della sanità.

5. Ad esito definitivo
dell’analisi l’importatore può utilizzare il campione affidatogli per la
custodia.

Capo II – Dell’esportazione

Articolo 56

Domanda per il permesso di esportazione

1. Per ottenere il permesso di esportazione l’interessato è tenuto a presentare domanda
anche al Ministro della sanità.

2. La domanda deve essere redatta
secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità. Essa deve
essere corredata dal permesso di importazione
rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione della merce,
vidimato delle autorità consolari italiane ivi esistenti.

Articolo 57

Esportazione

1. Il Ministero della sanità,
rilasciato il permesso di esportazione, ne dà
tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere
effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.

2. Copia del permesso è inoltrata
alle competenti autorità del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.

3. Sulla matrice e sulla figlia
della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana
devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il
quale rimane allegato alla matrice.

4. Dell’avvenuta uscita della
merce dal territorio dello Stato la dogana dà immediata comunicazione al
Ministero della sanità, segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.

5. Nel caso di esportazione
a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di esportazione deve
essere presentato dall’operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od
aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della
merce fino alla dogana di uscita. Quest’ultima provvede agli adempimenti
indicati nel presente articolo.

6. La spedizione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro della sanità.

Capo III – Del transito

Articolo 58

Domanda per il permesso di
transito

1. Per ottenere il permesso di
transito l’operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo
le modalità stabilite con decreto del Ministro.

2. La domanda deve essere in ogni
caso corredata:

a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del
Paese di destinazione;

b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del
Paese di provenienza.

3. I documenti previsti alle
lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in
copia, purché vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.

4. Il transito è ammesso soltanto
tramite dogane di prima categoria.

Articolo 59

Transito

1. Il Ministero della sanità,
rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne dà
tempestivamente avviso alle dogane di entrata e
uscita.

2. La dogana di
entrata, ricevuto l’avviso e ritirato il permesso di transito, procede
all’inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo a scorta della merce
stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il
permesso di transito. Il termine di validità di tale bolletta deve essere
fissato sulla base del tempo strettamente necessario perché la merce raggiunga,
per la via più breve, la dogana di uscita.

3. Tanto sulla
matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve
indicare la data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana
comunica quindi al Ministero della sanità, nonché alla
dogana di uscita, l’arrivo e la spedizione della merce, specificando gli
estremi della bolletta emessa.

4. La dogana di
uscita, effettuata l’operazione, invia il certificato di scarico alla
dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare
conferma al Ministero della sanità dell’avvenuta uscita della merce dal
territorio dello Stato, precisando i dati concernenti l’operazione effettuata.

5. Nel caso di mancato scarico
parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di uscita,
indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa
immediatamente il più vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della
sanità.

TITOLO VI

Della documentazione e custodia

Articolo 60

Registro di entrata
e uscita

1. Ogni acquisto o cessione,
anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle
previste dall’articolo 14, è iscritto in un registro speciale nel quale, senza
alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una
progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in
evidenza il movimento di entrata e di uscita delle
stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina
dal responsabile dell’azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che
riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione
ministeriale e dichiara nell’ultima il numero delle pagine di cui il registro è
costituito. Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese
autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno
dell’ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le
officine autorizzate all’impiego e per le imprese autorizzate al commercio
all’ingrosso.

2. I responsabili delle farmacie
aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere
riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II,
sezioni A, B e C secondo le modalità indicate al comma precedente.

3. Le unità operative delle
strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le
unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono
dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II,
sezioni A, B e C, prevista dall’articolo 14.

4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal
Ministero della salute.

5. In alternativa
ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con
proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico
della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle
previste dall’articolo 14.

6. Il registro
di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che
provvede alla sua distribuzione. Il registro è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell’assistenza
infermieristica per due anni dalla data dell’ultima registrazione.

7. Il dirigente medico preposto
all’unità operativa è responsabile della effettiva
corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui
alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall’articolo 14.

8. Il direttore responsabile del
servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta
tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito
verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.

Articolo 61

Registro di entrata
e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope

1. Nel registro di cui
all’articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché
dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all’articolo 14, è annotata
ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.

2. Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in
lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la
sostanza, che ne è oggetto, fu registrata in entrata.

3. La sostanza ottenuta dal
processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata
con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel
registro di lavorazione.

4. Le variazioni quantitative
delle giacenze di ogni sostanza devono essere
contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in
corrispondenza della registrazione concernente l’operazione da cui sono state
determinate.

Articolo 62

Registro di entrata
e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all’impiego o al commercio di
sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie

1. Il registro di cui
all’articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all’impiego
ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché
dei medicinali di cui alle tabelle previste dall’articolo 14 ed il registro
delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella II, sezioni
A e C, dell’articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura
si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i
totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e
qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l’anno, con
l’indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.

Articolo 63

Registro di
lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di
sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Gli enti o le imprese
autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali compresi nelle tabelle di cui
all’articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in
ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all’uopo delegato, nel
quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con
indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto
di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.

2. I registri devono essere
conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione,
per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell’ultima registrazione.
Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze
stupefacenti o psicotrope; per i commercianti grossisti e per i farmacisti.

3. Il registro di lavorazione
deve essere conforme al modello predisposto dal Ministero della sanità ed
approvato con decreto del Ministro.

Articolo 64

Registro di
carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi
mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le
comunità temporanee

1. Nel registro di carico e
scarico previsto dagli articoli 42, 46, e 47 devono
essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza
del richiedente, salvo quanto stabilito nell’articolo 120, comma 5, la data
della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione
somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è
intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine
progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.

2. Detti registri
ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla
vidimazione dell’autorità sanitaria locale o del medico di porto che ne ha
effettuato la prima vidimazione.

Articolo 65

Obbligo di trasmissione di dati

1. Gli enti e le imprese
autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all’impiego di sostanze
stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali,
compresi nelle tabelle di cui all’articolo 14, trasmettono al Ministero della
salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità
sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati
riassuntivi dell’anno precedente e precisamente:

a) i risultati di chiusura del
registro di carico e scarico;

b) la quantità
e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati
nel corso dell’anno;

c) la quantità e la qualità dei
medicinali venduti nel corso dell’anno;

d) la quantità
e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.

Articolo 66

Trasmissione di notizie e dati trimestrali

1. Gli enti e le imprese
autorizzati ai sensi dell’articolo 17 che abbiano effettuato
importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché di
medicinali compresi nelle tabelle di cui all’articolo 14, trasmettono al
Ministero della salute, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati
relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del
trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione
trasmettono, altresì, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime
ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o
sostanze psicotrope nonché dei medicinali ricavati, e
di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per
l’oppio grezzo, nonché per le foglie e pasta di coca è
indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.

2. Il Ministero della sanità può,
in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla
fabbricazione, all’impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o
psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il
termine stabilito.

3. Salvo che, il fatto
costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni
previste dal presente articolo e dall’art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o
incompleti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentomila a lire due milioni.

Articolo 67

Perdita, smarrimento o
sottrazione

1. In caso di perdita,
smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti
giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione,
devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di
pubblica sicurezza, e darne comunicazione al Ministero della sanità.

2. Per le farmacie
la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all’autorità
sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

Articolo 68

Registri di entrata
e uscita, di lavorazione, di carico e scarico.

Trasmissione di dati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle
norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di
lavorazione, nonché all’obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui
agli articoli da 60 a 67 è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda
da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.

TITOLO VII

Prescrizioni particolari relative
alle sostanze indicate nella IV, V e nella VI tabella

Articolo 69

Obbligo di trasmissione di dati e
di segnalazioni

(Abrogato)

Articolo 70

Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope

1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e
3 riportate nell’allegato I.

2. I soggetti definiti
nell’allegato II, di seguito denominati gli "operatori", i quali
intendono effettuare per taluna delle sostanze
appartenenti alla categoria 1, dell’allegato I, una delle attività indicate
nella citata definizione devono munirsi dell’autorizzazione ministeriale di cui
al comma 1 dell’art. 17. Si applicano altresì le disposizioni di cui al comma 2
e ai commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 17 nonché, in
quanto compatibili, gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì agli operatori che
intendono effettuare attività di importazione,
esportazione e transito ad eccezione degli spedizionieri doganali, dei
depositari e dei vettori che agiscono unicamente in tale qualità.

3. Gli operatori che intervengono
nella fabbricazione e nell’immissione in commercio di taluna delle sostanze
appartenenti alla categoria 2 dell’allegato I, sono
tenuti a comunicare al Ministero della sanità gli indirizzi dei locali in cui
producono dette sostanze o da cui le inviano per la commercializzazione, e ad
indicare tempestivamente eventuali variazioni. Allo stesso obbligo sono tenuti
gli operatori di cui all’art. 2-bis, paragrafo 2, del regolamento CEE n.
3677/90 nei limiti ivi indicati.

4. L’esportazione delle sostanze
appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I è
subordinata al previo rilascio del permesso all’esportazione da parte del
Ministero della sanità in conformità e nei limiti di quanto disposto dagli
articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990.
Egualmente, l’importazione e il transito delle sostanze di cui alla categoria 1
dell’allegato I da parte di chi è munito
dell’autorizzazione di cui al comma 2, sono subordinati alla concessione del
permesso rilasciato dal Ministero della sanità. Si applicano altresì le
disposizioni di cui al titolo V.

5. All’interno del territorio
dell’Unione europea, le sostanze appartenenti alla categoria 1 dell’allegato I
possono essere fornite unicamente alle persone autorizzate, ai sensi del comma
2 ovvero dalle competenti autorità di altro Stato
membro.

6. Gli operatori sono tenuti a
documentare le transazioni commerciali relative alle sostanze classificate
nelle categorie 1 e 2 dell’allegato I, secondo le
modalità indicate nell’allegato III.

7. Gli operatori hanno l’obbligo
di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita
nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell’interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole
operazioni commerciali relative alle sostanze da essi
trattate, secondo le modalità e entro i termini stabiliti con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’interno sentiti i
Ministri delle finanze e dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il
medesimo obbligo si applica altresì agli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito.

8. Gli operatori sono altresì
tenuti a collaborare in ogni altro modo con la Direzione centrale per i servizi
antidroga, istituita nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell’interno, in particolare fornendo ogni informazione
eventualmente richiesta, nonché segnalando
immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entità, natura
o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell’attività
esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in
qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Al medesimo obbligo sono sottoposti gli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito.

9. Per la vigilanza ed il
controllo sulle attività di cui al comma 2 e sull’esattezza e completezza dei
dati e delle informazioni forniti si applicano
le disposizioni di cui all’art. 6, con esclusione del comma 3, e agli articoli
7 e 8. Ai fini della vigilanza relativa agli altri
obblighi si applicano le disposizioni dell’art. 35, comma 3.

10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 è
punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da lire cinquecentomila a
lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la
sospensione dell’autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un
periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere
applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell’esercizio dell’attività di cui al comma 3 per un periodo non superiore
ad un anno.

11. Ove il fatto non costituisce
reato, in caso di violazione degli obblighi di informazione
e di segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. Può essere
adottato il provvedimento della sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo non inferiore ad un mese e non
superiore ad un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti delle
violazioni di cui ai commi 3 e 6.

12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione, esportazione o transito
relativamente a sostanze inserite nella categoria 1 dell’allegato I senza la
prescritta autorizzazione, o le esporta in assenza del permesso di cui al comma
4, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire
venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la revoca
dell’autorizzazione, nonché il divieto del suo
ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna il giudice può altresì disporre la sospensione
dell’attività svolta dall’operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle
categorie 2 e 3 dell’allegato I, per un periodo non inferiore ad un mese e non
superiore ad un anno.

13. Chiunque esporta senza il
necessario permesso di cui al comma 4, sostanze classificate nelle categorie 2
e 3 dell’allegato I, è punito con l’arresto fino ad un
anno o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la
sentenza di condanna il giudice può disporre la
sospensione dell’attività svolta dall’operatore per un periodo non inferiore ad
un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare
interdittiva della sospensione dell’autorizzazione per un periodo non superiore
ad un anno.

14. La
violazione dell’obbligo di cui al comma 5 è punita con l’arresto fino ad un
anno o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il
giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione
dell’autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non
inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

15. Gli allegati
I, II e III potranno essere modificati con decreto del Ministero della
sanità, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina
comunitaria.

Articolo 71

Prescrizioni relative
alla vendita

(Abrogato)

TITOLO VIII

Della repressione delle attività
illecite

Capo I – Disposizioni penali e
sanzioni amministrative

Articolo 72

Attività illecite

1. (Abrogato)

2. È consentito l’uso terapeutico
di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope,
debitamente prescritti secondo le necessità di cura in
relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.

Articolo 73

Produzione, traffico e detenzione
illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque, senza
l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae,
raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia,
trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per
qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da
sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di
cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo
17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque
illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o
psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi
indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il
Ministro della giustizia sentita la Presidenza del
consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-,
ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo
o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione,
appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima
ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito
dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura
che altri metta in commercio le sostanze o le
preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, è punito con
la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro
300.000.

2-bis. Le pene di cui al comma 2
si applicano anche nel caso di illecita produzione o
commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui
alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al presente testo unico, utilizzabili
nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste
nelle tabelle di cui all’articolo 14.

3. Le stesse pene si applicano a
chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse
da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando
le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella
II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di
cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo
alla metà.

5. Quando, per i mezzi, per la
modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle
sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si
applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni
e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma
5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il
giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero,
qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della
pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro
di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza
il giudice incarica l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna di
verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’Ufficio
riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto
disposto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il
lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione
detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture
private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse.
In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del
Pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello
dell’esecuzione, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di
procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della
violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella
sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per
Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può
sostituire la pena per non più di due volte.

6. Se il fatto
è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da
1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che
l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria
nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Articolo 74

Associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando
tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli
previsti dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o
finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a
venti anni.

2. Chi partecipa all’associazione
è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il
numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone
dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se
l’associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può
essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal
comma 2, a dodici anni di reclusione. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi
o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre
la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1
dell’articolo 80.

6. Se
l’associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5
dell’articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell’articolo 416
del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da
1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia
efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per
sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall’articolo 75 della legge
22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall’articolo 38, comma 1, della legge 26
giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Articolo 75

Condotte integranti illeciti amministrativi

1. Chiunque illecitamente
importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque
detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui
all’articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di
cui all’articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un
mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni
amministrative:

a) sospensione della patente di
guida o divieto di conseguirla;

b) sospensione
della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di
conseguirli;

d) sospensione
del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se
cittadino extracomunitario.

2. L’interessato, inoltre,
ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e
socio-riabilitativo di cui all’articolo 122 o ad altro programma educativo e informativo
personalizzato in relazione alle proprie specifiche
esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente
per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura
privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116.

3. Accertati i fatti di cui al
comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se
possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque
entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze
sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al
prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell’accertamento,
l’interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore,
gli organi di polizia procedono altresì all’immediato ritiro della patente di
guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi
accertatori ritirano anche il certificato di idoneità
tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della
patente di guida, nonché del certificato di idoneità
tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni
e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di
guida e il certificato di idoneità tecnica sono
trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un
veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di
circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano
rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Entro il termine di quaranta
giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato
l’accertamento, adotta apposita ordinanza convocando,
anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la
persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni
amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per
formulare l’invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito
dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio
territoriale del Governo. Nel caso in cui l’interessato si avvalga
delle facoltà previste dall’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di
archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all’organo che ha
effettuato la segnalazione, contestualmente all’ordinanza con cui viene
ritenuto fondato l’accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla
ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell’audizione ove
richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità
indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta
l’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l’ordinanza con cui il
prefetto ritiene fondato l’accertamento e convoca la
persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il
termine di dieci giorni dalla notifica all’interessato. Nel caso di minore
l’opposizione viene proposta al Tribunale per i
minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all’opposizione gli
stessi criteri indicati al comma 13.

5. Se l’interessato è persona
minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti
con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la
potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le
strutture di cui al comma 2.

6. Degli accertamenti e degli
atti di cui ai commi da 1 a 5 può essere fatto uso soltanto ai fini
dell’applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente
articolo e nell’articolo 75-bis.

7. L’interessato può chiedere di
prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui
al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in
cui gli atti riguardino più persone, l’interessato può
ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

8. Qualora la condotta di cui al
comma 1 sia stata posta in essere da straniero
maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al questore
competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13,
per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

9. Al decreto con il quale il
prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e
eventualmente formula l’invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento
della notifica all’interessato, può essere fatta opposizione entro il termine
di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso
di minorenne al Tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo
come determinato al comma 13. Copia del decreto è contestualmente inviata al
questore di cui al comma 8.

10. Gli
accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati
presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di
tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le
strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della
salute.

11. Se risulta
che l’interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al
comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone
comunicazione al questore e al giudice di pace competente.

12. Si applicano, in quanto
compatibili, le norme della sezione II del capo I e il
secondo comma dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. Il prefetto competente per
territorio in relazione al luogo di residenza o, in
mancanza, di domicilio dell’interessato e, ove questi siano sconosciuti, in
relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al
comma 1 e formula l’invito di cui al comma 2.

14. Se
per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della
violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà,
per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e
limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il
formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto
delle conseguenze a suo danno.

Articolo 75-bis

Provvedimenti a tutela della
sicurezza pubblica

1. Qualora in
relazione alle modalità od alle circostanze dell’uso, dalla condotta di
cui al comma 1 dell’articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza
pubblica, l’interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente,
per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle
disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione
stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico
o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre
sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più delle seguenti
misure:

a) obbligo di presentarsi almeno
due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso
il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente
competente;

b) obbligo di
rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro
una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

c) divieto di frequentare
determinati locali pubblici;

divieto
di allontanarsi dal comune di residenza;

e) obbligo di comparire in un
ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;

f) divieto di condurre qualsiasi
veicolo a motore.

2. Il questore, ricevuta copia
del decreto con il quale è stata applicata una delle
sanzioni di cui all’articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di
cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, recante
l’avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di
difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è
comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente
per territorio in relazione al luogo di residenza o,
in mancanza, di domicilio dell’interessato. Il giudice, se ricorrono i
presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.

3. Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono
essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano
cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. Le
prescrizioni possono essere altresì modificate, su
richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno
giustificato l’emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il
questore deve avvisare l’interessato della facoltà prevista
dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca
o di modifica non ha effetto sospensivo.

4. Il decreto di revoca dei
provvedimenti di cui all’articolo 75, adottato quando l’interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma
di cui al comma 2 dell’articolo 75, è comunicato al questore e al giudice ai
fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente
articolo. Il giudice provvede senza formalità.

5. Della sottoposizione con esito
positivo al programma è data comunicazione al questore
in relazione al disposto di cui al comma 8 dell’articolo 75.

6. Il contravventore anche solo
ad una delle disposizioni del comma 1 del presente
articolo è punito con l’arresto da tre a diciotto mesi.

7. Qualora l’interessato sia
minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 è il tribunale
per i minorenni, individuato in relazione al luogo di
residenza o, in mancanza, di domicilio.

Articolo 76

Provvedimenti dell’autorità
giudiziaria

Sanzioni penali in caso di inosservanza

(Abrogato)

Articolo 77

Abbandono di siringhe

1. Chiunque in un luogo pubblico
o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso,
getta o abbandona in modo da mettere a rischio l’incolumità altrui siringhe o
altri strumenti pericolosi utilizzati per l’assunzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire un milione.

Articolo 78

Quantificazione delle sostanze

1. Con decreto del Ministero
della salute, emanato previo parere dell’Istituto superiore di sanità e del
Comitato scientifico di cui all’articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all’evoluzione delle conoscenze nel settore,
sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e
tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l’intensità dell’abuso
di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell’applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis.

2. (Abrogato)

Articolo 79

Agevolazione dell’uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque adibisce o consente
che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a
luogo di convegno di persone che ivi si danno all’uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la
reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se
l’uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione
A, previste dall’articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con
la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l’uso riguarda i medicinali compresi
nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14.

2. Chiunque, avendo la disponibilità
di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o
consente che altri lo adibisca a luogo di convegno
abituale di persone che ivi si diano all’uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope è punito con le stesse pene previste nel comma 1.

3. La pena è aumentata dalla metà
a due terzi se al convegno partecipa persona di età
minore.

4. Qualora
si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell’esercizio
per un periodo da due a cinque anni.

5. La chiusura del pubblico
esercizio può essere disposta con provvedimento motivato dall’autorità
giudiziaria procedente.

6. La chiusura del pubblico
esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto
territorialmente competente o dal Ministro della sanità, quando l’esercizio è
aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un
periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni
dell’autorità giudiziaria.

Articolo 80

Aggravanti specifiche

1. Le pene previste per i delitti
di cui all’articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà;

a) nei casi in cui le sostanze
stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque
destinate a persona di età minore;

b) nei casi previsti dai numeri
2), 3) e 4) del primo comma dell’art. 112 del codice
penale;

c) per chi ha indotto a
commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita
all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) se il fatto è stato commesso
da persona armata o travisata;

e) se le
sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo
che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;

f) se l’offerta o la cessione è
finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona
tossicodipendente;

g) se l’offerta o la cessione è
effettuata all’interno o in prossimità di scuole di ogni
ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per
la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

2. Se il
fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene
sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione
quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 73 riguardano quantità
ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l’aggravante di cui
alla lettera e) del comma 1.

3. Lo stesso aumento di pena si
applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o
per altri il profitto, il prezzo o l’impunità ha fatto uso di
armi.

4. Si applica la disposizione del
secondo comma dell’art. 112 del codice penale.

5. (Abrogato)

Articolo 81

Prestazioni di
soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell’assuntore

1. Quando l’uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o
lesioni personali dell’assuntore e taluno, per aver determinato o comunque
agevolato l’uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589
o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonché quelle
stabilite per i reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi
nella predetta attività di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla
metà a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed
ha tempestivamente informato l’autorità
sanitaria o di polizia.

Articolo 82

Istigazione, proselitismo e
induzione al reato di persona minore

1. Chiunque pubblicamente istiga
all’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in
privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero
induce una persona all’uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei
anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci
milioni.

2. La pena è aumentata se il
fatto è commesso nei confronti di persone di età
minore ovvero all’interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado,
di comunità giovanili o di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è
commesso all’interno di carceri, di ospedali o di
servizi sociali e sanitari.

3. La pena è raddoppiata se i
fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona
palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

4. Se il fatto
riguarda i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista dall’articolo
14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà.

Articolo 83

Prescrizioni abusive

1. Le pene previste dall’art. 73,
commi 1, 4 e 5, si applicano altresì a carico del medico chirurgo o del medico
veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope
ivi indicate per uso non terapeutico.

Articolo 84

Divieto di propaganda
pubblicitaria

1. La propaganda pubblicitaria di
sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall’art. 14, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata. Non sono
considerate propaganda le opere dell’ingegno non destinate
alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto
d’autore.

2. Il contravventore è punito con
una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire
cinquanta milioni, sempre che non ricorra l’ipotesi di cui all’art. 82.

3. Le somme di denaro ricavate dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2
sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui
all’art. 127.

Articolo 85

Pene accessorie

1. Con la sentenza di condanna
per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice può disporre
il divieto di espatrio e il ritiro della patente di
guida per un periodo non superiore a tre anni.

2. Le stesse disposizioni si
applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell’art. 12 del
codice penale, di sentenza penale straniera di
condanna per uno dei delitti sopra indicati.

3. Il provvedimento che applica
le sanzioni amministrative, nonché quello che
definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente testo unico, dispone
comunque la confisca delle sostanze.

Articolo 86

Espulsione dello straniero
condannato

1. Lo straniero condannato per
uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena
espiata deve essere espulso dallo Stato.

2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti
dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente
testo unico.

3. Se ricorre lo stato di
flagranza di cui all’art. 382 del codice di procedura penale in
riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell’art. 73, il prefetto
dispone l’espulsione immediata e l’accompagnamento alla frontiera dello
straniero, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente.

Capo II – Disposizioni
processuali e di esecuzione

Articolo 87

Destinazione delle sostanze
sequestrate dall’autorità giudiziaria

1. L’autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al
Servizio centrale antidroga specificando l’entità ed il tipo di sostanze
sequestrate.

2. Quando
il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall’autorità
giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l’autorità giudiziaria dispone
il prelievo di uno o più campioni, determinandone l’entità, con l’osservanza
delle formalità di cui all’art. 364 del codice di procedura penale e ordina la
distruzione della residua parte di sostanze.

3. Se la conservazione delle
sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente
necessaria per il prosieguo delle indagini, l’autorità giudiziaria dispone in
tal senso con provvedimento motivato.

4. In ogni caso l’autorità
giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope
confiscate.

5. Per la distruzione di sostanze
stupefacenti e psicotrope l’autorità giudiziaria si avvale di
idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica
la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il
verbale delle operazioni è trasmesso all’autorità giudiziaria procedente e al
Ministero della sanità.

6. La distruzione avviene secondo
le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità in data
19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985.

Articolo 88

Destinazione dei campioni delle
sostanze sequestrate

1. Il Servizio centrale
antidroga, istituito nell’ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, può chiedere
all’autorità giudiziaria la consegna di alcuni
campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere
motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della
sanità tramite il Servizio centrale antidroga. L’autorità giudiziaria, se la
quantità delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono
pervenute prima della esecuzione dell’ordine di
distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle del
Servizio centrale antidroga e determina le modalità della consegna.

Articolo 89

Provvedimenti
restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano
in corso programmi terapeutici.

1. Qualora ricorrano i
presupposti per la custodia cautelare in carcere il
giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza,
dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente
o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero
presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero
nell’ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, e
l’interruzione del programma può pregiudicare il recupero dell’imputato. Quando
si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo
comma, del codice penale e comunque nel caso
sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento è subordinato alla
prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo
stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli
necessari per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i
giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l’attuazione del programma.

2. Se una persona
tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere,
intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per
l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai
sensi dell’articolo 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli
arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza
dell’interessato; all’istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio
pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per
l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116,
attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura
con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti,
psicotrope o alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità
all’accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell’interessato
di sottoporsi a programma terapeutico. L’autorità giudiziaria, quando si
procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo
comma, del codice penale e comunque nel caso
sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l’accoglimento dell’istanza
all’individuazione di una struttura residenziale.

3. Il giudice dispone la custodia
cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando
accerta che la persona ha interrotto l’esecuzione del programma, ovvero
mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando
accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne
ha rifiutato l’esecuzione.

4. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno
dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628,
terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purché non siano
ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od
eversiva.

5. Nei
confronti delle persone di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 96, comma 6.

5-bis. Il responsabile della
struttura presso cui si svolge il programma
terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all’autorità
giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma.
Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione,
l’autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la
sospensione o revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 116 e
dell’accreditamento di cui all’articolo 117, ferma restando l’adozione di
misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.

Articolo 90

Sospensione dell’esecuzione della
pena detentiva

1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi
in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di
sorveglianza può sospendere l’esecuzione della pena detentiva per cinque anni
qualora, all’esito dell’acquisizione della relazione finale di cui all’articolo
123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma
terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria
pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116. Il
tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate
condizioni economiche, può altresì sospendere anche l’esecuzione della pena
pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione
può essere concessa solo quando deve essere espiata
una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore
a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato
di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni.

2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa e la relativa
domanda è inammissibile se nel periodo compreso tra l’inizio del programma e la
pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non
colposo punibile con la reclusione.

3. La sospensione dell’esecuzione
della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonché
le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne che si
tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili
derivanti dal reato.

4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di
una volta.

4-bis. Si applica, per quanto non
diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Articolo 91

Istanza
per la sospensione dell’esecuzione

1. (Abrogato)

2. All’istanza
di sospensione dell’esecuzione della pena è allegata, a pena di
inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le
tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l’attività di
diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116 attestante, ai
sensi dell’articolo 123, la procedura con la quale è stato accertato l’uso
abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma
terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l’indicazione della struttura ove il
programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i risultati
conseguiti a seguito del programma stesso.

3. (Abrogato)

4. Se l’ordine di carcerazione è
già stato eseguito la domanda è presentata al
magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il
quale, se l’istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in
ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ed al
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione,
qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo
di fuga, può disporre l’applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla
decisione del tribunale di sorveglianza il magistrato di
sorveglianza è competente a dichiarare la revoca di cui all’articolo 93, comma
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47,
comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Articolo 92

Procedimento innanzi alla sezione
di sorveglianza

1. Il tribunale
di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa
senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al
difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è
possibile effettuare l’avviso al condannato nel
domicilio indicato nella richiesta o all’atto della scarcerazione e lo stesso
non compare all’udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.

2. Ai fini della richiesta, il
tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e
disporre gli opportuni accertamenti in ordine al
programma terapeutico e socioriabilitativo effettuato.

3. Dell’ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al
pubblico ministero competente per l’esecuzione, il quale, se la sospensione non
è concessa, emette ordine di carcerazione.

Articolo 93

Estinzione del reato. Revoca
della sospensione

1. Se il
condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo
punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono.

2. La sospensione dell’esecuzione
è revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette
un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena
della reclusione. Il tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione è
competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma
1.

2-bis. Il termine di cinque anni
di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell’istanza
in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal Pubblico ministero ai
sensi dell’articolo 656 del codice di procedura penale o della domanda di cui
all’articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata
delle limitazioni e prescrizioni alle quali l’interessato si è spontaneamente
sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole
data di decorrenza dell’esecuzione.

Articolo 94

Affidamento in prova in casi
particolari

1. Se la pena detentiva deve
essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente
che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso
intenda sottoporsi, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere
affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attività
terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una azienda unità
sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo
116. L’affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche
residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro
anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’articolo
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla
domanda è allegata, a pena di inammissibilità,
certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura
privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera
d), dell’articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di
alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di
sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l’andamento del programma
concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del
condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio
sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in
possesso dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del
citato decreto legislativo.

2. Se l’ordine di carcerazione è
stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale,
se l’istanza è ammissibile, se sono offerte concrete
indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della
domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di
detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza
del pericolo di fuga, può disporre l’applicazione provvisoria della misura
alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza il magistrato di
sorveglianza è competente all’adozione degli ulteriori
provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni.

3. Ai fini della decisione, il
tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento
e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al
programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di
tossicodipendenza o alcooldipendenza o l’esecuzione del programma di recupero
non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 92, commi 1 e 3.

4. Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma di recupero, anche
attraverso le altre prescrizioni di cui al all’articolo 47, comma 5, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed
assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il
tribunale di sorveglianza dispone l’affidamento, tra le prescrizioni impartite
devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione
del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo
per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente inizi
immediatamente o prosegua il programma di recupero.
L’esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al
momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale,
tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l’interessato si è
spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa,
più favorevole data di decorrenza dell’esecuzione.

5. L’affidamento in prova al
servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più
di due volte.

6. Si applica, per quanto non
diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n.
354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.

6-bis. Qualora nel corso
dell’affidamento disposto ai sensi del presente articolo
l’interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma,
il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può
disporne la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la
pena residua superi quella prevista per l’affidamento ordinario di cui
all’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

6-ter. Il responsabile della
struttura presso cui si svolge il programma terapeutico
di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all’autorità giudiziaria
le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali
violazioni integrino un reato, in caso di omissione,
l’autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la
sospensione o revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 116 e
dell’accreditamento di cui all’articolo 117, ferma restando l’adozione di
misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.

94-bis.

Concessione dei benefìci ai
recidivi.

(Abrogato)

Articolo 95

Esecuzione della pena detentiva
inflitta a persona tossicodipendente

1. La pena detentiva nei
confronti di persona condannata per reati commessi in
relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in
istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e
socio-riabilitativi.

2. Con decreto del Ministro di
grazia e giustizia si provvede all’acquisizione di case mandamentali ed alla
loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche non
definitiva.

Articolo 96

Prestazioni socio-sanitarie per
tossicodipendenti detenuti

1. Chi si trova in stato di
custodia cautelare o di espiazione di pena per reati
commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto
dall’autorità sanitaria abitualmente dedito all’uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure mediche e l’assistenza
necessaria all’interno degli istituti carcerari a scopo di riabilitazione.

2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente non
ammesso, per divieto di legge o a seguito di provvedimento dell’autorità
giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94 per la
prosecuzione o l’esecuzione del programma terapeutico al quale risulta
sottoposto o intende sottoporsi.

3. Le unità sanitarie locali,
d’intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i
servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla
riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.

4. A tal fine il Ministro di
grazia e giustizia organizza, con proprio decreto, su
basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo
d’intesa con le competenti autorità regionali e con i centri di cui all’art.
115.

5. Le direzioni degli istituti
carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza
sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora
bisognevoli di cure e di assistenza.

6. Grava sull’amministrazione
penitenziaria l’onere per il mantenimento, la cura o l’assistenza medica della
persona sottoposta agli arresti domiciliari allorché tale misura sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ai
sensi dell’articolo 116 e convenzionata con il Ministero della giustizia.

6-bis. Per i minori
tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche
correlate all’uso di sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari
non detentive, alla sospensione del processo e messa alla prova, alle misure di
sicurezza, nonché alle misure alternative alla
detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari di
collocamento in comunità terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per il
trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a carico del Dipartimento
giustizia minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e, nelle
more della piena attuazione del trasferimento di dette competenze, del Servizio
sanitario nazionale.

6-ter. All’onere derivante
dall’attuazione del precedente comma, determinato nella misura massima di euro 2.000.000 a decorrere dall’anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006 – 2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, alla scopo parzialmente
utilizzando per gli anni 2006 e 2007 l’accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e per l’anno 2008 l’accantonamento relativo al
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Capo III –
Operazioni di polizia e destinazione di beni e valori sequestrati o confiscati

Articolo 97

Attività sotto copertura

1. Fermo il disposto
dell’articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia
giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dal presente testo unico ed in esecuzione di operazioni anticrimine
specificatamente disposte dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o,
sempre d’intesa con questa, dal questore o dal comandante provinciale dei
Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia
tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui
all’articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, anche per interposta
persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano sostanze stupefacenti
o psicotrope o compiono attività prodromiche e strumentali.

2. Per le stesse indagini di cui
al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare
documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in
contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone
il pubblico ministero al più presto e comunque entro
le quarantotto ore successive all’inizio delle attività.

3. Dell’esecuzione delle
operazioni di cui al comma 1 è data immediata e dettagliata comunicazione alla
Direzione centrale per i servizi antidroga ed all’autorità giudiziaria,
indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo
dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione, nonché il
nominativo delle eventuali interposte persone impiegate.

4. Gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ed
interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al
presente articolo. Per l’esecuzione delle operazioni può essere autorizzata
l’utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché
di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli
altri Ministri interessati.

5. Chiunque, nel corso delle
operazioni sotto copertura di cui al comma 1, indebitamente rivela ovvero
divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.

Articolo 98

Ritardo o
omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro – Collaborazione
internazionale

1. L’autorità giudiziaria può,
con decreto motivato, ritardare l’emissione o disporre che sia ritardata
l’esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia
necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per
l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di
cui agli articoli 73 e 74.

2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle
unità specializzate antidroga, nonché le autorità doganali, possono omettere o
ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche
telefonico, all’autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, ed al
Servizio centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito
internazionale. L’autorità procedente trasmette motivato rapporto all’autorità giudiziaria entro quarantotto ore.

3. L’autorità giudiziaria
impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo
degli sviluppi dell’attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati
all’autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l’operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si
prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero
quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti o
psicotrope e di quelle di cui all’art. 70.

4. Nei casi di urgenza
le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste od impartite
anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le
successive ventiquattro ore.

Articolo 99

Perquisizione e cattura di navi
ed aeromobili sospetti di attendere al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. La nave italiana da guerra o
in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una
nave nazionale, anche da diporto, che sia sospetta di essere adibita al
trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla a
visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello
Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda
una autorità consolare.

2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e,
al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell’ordinamento
internazionale.

3. Le
disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche
agli aeromobili.

Articolo 100

Destinazione di beni sequestrati
o confiscati a seguito di operazioni antidroga

1. I beni mobili iscritti in
pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili
sequestrati nel corso di operazioni di polizia
giudiziaria antidroga possono essere affidati dall’autorità giudiziaria
procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l’impiego in attività di polizia antidroga; se vi ostano esigenze
processuali, l’autorità giudiziaria rigetta l’istanza con decreto motivato.

2. Se risulta
che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall’autorità
giudiziaria procedente per svolgere, anche con l’assistenza di un difensore, le
loro deduzioni e per chiedere l’acquisizione di elementi utili ai fini della
restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di
procedura penale.

3. Gli oneri relativi
alla gestione dei beni e all’assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei
natanti e degli aeromobili sono a carico dell’ufficio o comando usuario.

4. I beni mobili ed immobili
acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, dell’Amministrazione
di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l’uso ai sensi dei
commi 1, 2 e 3. Possono altresì essere assegnati, a richiesta anche ad
associazioni, comunità, od enti che si occupino del
recupero dei tossicodipendenti.

5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati
affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell’interno, che
provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile
1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n.
297, e del Ministero della sanità con vincolo di destinazione per le attività
di recupero dei soggetti tossicodipendenti.

Articolo 101

Destinazione dei valori
confiscati a seguito di operazioni antidroga

1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti
dal presente testo unico ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o
valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o
da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e
repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a livello
internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla
assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.

2. A tal fine il Ministro
dell’interno è autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani
pluriennali per il potenziamento delle attività del Servizio centrale antidroga
nonché dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione
della pubblica sicurezza, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza,
impiegate per l’attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di
sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. I predetti piani di
potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune pianificazione tra
l’Amministrazione della pubblica sicurezza e
le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro
dell’interno, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza
pubblica, di cui all’art. 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al quale è chiamato a partecipare il
direttore del Servizio centrale antidroga.

4. Ai fini del presente articolo
le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito
capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla
base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di Previsione
del Ministero dell’interno – rubrica "Sicurezza pubblica".

Articolo 102

Notizie di procedimenti penali

1. Il Ministro dell’interno,
direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia
giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all’autorità giudiziaria
competente copie di atti processuali e informazioni
scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il
tempestivo accertamento dei delitti previsti dal presente testo unico, nonché
per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle
indagini per gli stessi delitti.

2. L’autorità giudiziaria può
trasmettere le copie e le informazioni di cui
al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro
quarantotto ore.

3. Le copie e le informazioni
acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto d’ufficio e possono
essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al traffico
illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e alla criminalità
organizzata.

4. Se
l’autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all’art.
329 del codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la
trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.

Articolo 103

Controlli ed ispezioni

1. Al fine di assicurare
l’osservanza delle disposizioni previste dal presente testo
unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono
svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo
previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, fermo
restando il disposto di cui all’art. 2 comma 1, lettera o), della L. 10 ottobre
1989, n. 349.

2. Oltre a quanto previsto dal
comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione
del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere
in ogni luogo al controllo e all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli
e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano
essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell’esito dei controlli e
delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi
moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il
quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive
quarantotto ore. Ai fini dell’applicazione del presente comma, saranno emanate,
con decreto del Ministro dell’interno di concerto con
i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento
nel rispetto delle competenze istituzionali.

3. Gli ufficiali di polizia
giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare
necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l’autorizzazione
telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni
dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore
della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le
successive quarantotto ore.

4. Gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle
perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente
all’interessato copia del verbale di esito dell’atto
compiuto.

TITOLO IX

Interventi informativi
ed educativi

Capo I – Disposizioni relative al settore scolastico

Articolo 104

Promozione e coordinamento, a
livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione

1. Il Ministero della pubblica
istruzione promuove e coordina le attività di educazione
alla salute e di informazione sui danni
derivanti dall’alcoolismo, dal tabagismo, dall’uso delle sostanze stupefacenti
o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.

2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell’attività
educativa e didattica, attraverso l’approfondimento di specifiche tematiche
nell’ambito delle discipline curricolari.

3. Il Ministro della pubblica
istruzione approva programmi annuali differenziati per
tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la
promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte
formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con
decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo
della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione
sociale, e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano, di
prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette
esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

4. Il comitato, che funziona sia
unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto
istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:

a) della pedagogia preventiva;

b) dell’impiego degli strumenti
didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi
audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;

c) dell’incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi
eventualmente anche all’esterno della scuola;

d) del
coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni
pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.

5. Alle riunioni del comitato,
quando vengono trattati argomenti di loro interesse,
possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e
dei comuni.

6. In sede di formazione di piani
di aggiornamento e formazione del personale della
scuola sarà data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute
e di prevenzione delle tossicodipendenze.

Articolo 105

Promozione e coordinamento, a
livello provinciale, delle iniziative di educazione e
di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media

1. Il provveditore agli studi
promuove e coordina, nell’ambito provinciale, la realizzazione
delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere
deliberate dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia.

2. Nell’esercizio di tali compiti
il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell’ambito
distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali,
costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi
dell’educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle
tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti
comitati sono composti da sette membri.

3. Alle riunioni dei comitati
possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica
sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.

4. All’attuazione delle iniziative
concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell’autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le
istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell’assistenza del
servizio ispettivo tecnico.

5. Il provveditore agli studi,
d’intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico
provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui
danni derivanti ai giovani dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi
audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua
disposizione, apposite convenzioni con enti locali,
università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e
associazioni iscritti all’albo regionale o provinciale da istituirsi a norma
dell’art. 116.

6. I corsi statali sperimentali
di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti,
le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni
iscritti nell’albo di cui all’art. 116 entro i limiti numerici e con le
modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno
finalizzati anche all’inserimento o al reinserimento dell’attività lavorativa.

7. Le utilizzazioni del personale
docente di ruolo di cui all’art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982,
n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del
recupero scolastico e dell’acquisizione di esperienze
educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell’albo di cui
all’art. 116, a condizione che tale personale abbia documentatamente
frequentato i corsi di cui al comma 5.

8. Il Ministro della pubblica
istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione
alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le
attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da
ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati
provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all’art. 106.

9. L’onere
derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all’art.
104 e dei comitati di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 4
miliardi in ragione d’anno a decorrere dall’anno 1990. Il Ministro della
pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l’istituzione e il
funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali,
distrettuali e interdistrettuali e l’attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.

Articolo 106

Centri di informazione
e consulenza nelle scuole

Iniziative di studenti animatori

1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici
per l’assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione
e consulenza rivolti agli studenti all’interno delle scuole secondarie
superiori.

2. I centri possono realizzare
progetti di attività informativa
e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi
pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni
e le consulenze sono erogate nell’assoluto rispetto dell’anonimato di chi si
rivolge al servizio.

3. Gruppi di almeno venti
studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle
esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all’educazione alla salute ed alla
prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare
nell’ambito dell’istituto con la collaborazione del personale docente, che
abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi
possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti
chiamati a collaborare alle iniziative.

4. Le iniziative di cui al comma
3 rientrano tra quelle previste dall’art. 6, secondo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono
deliberate dal consiglio di istituto, sentito, per gli
aspetti didattici, il collegio dei docenti.

5. La partecipazione degli
studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle
materie curricolari, è volontaria.

Capo Il – Disposizioni relative alle Forze armate

Articolo 107

Centri di formazione e di informazione

1. Il Ministero della difesa
promuove corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali
medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonché
per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati di addestrare personale
esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle
armi. Promuove altresì sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi
specifici di sociologia, nonché seminari sul
disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente
per la continua formazione e aggiornamento dei quadri permanenti.

2. Il Ministero della difesa
organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare, comandi
ed enti militari, corsi di informazione
sui danni derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, alcool e
tabacco, inserendoli nel più ampio contesto dell’azione di educazione civica e
sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio
militare di leva, nonché dando un’informazione
complessiva sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti o
psicotrope. Tale informazione è attuata anche
mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali
medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli.

Articolo 108

Azione di prevenzione e
accertamenti sanitari

1. Il Ministero della difesa
tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.

2. In occasione delle operazioni
di selezione per la leva e per l’arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o
tossicofilia, l’autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove
psicoattitudinali, dispone l’invio dell’interessato all’ospedale militare per
gli opportuni accertamenti.

3. Analogamente provvede
l’autorità sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o categorie.

Articolo 109

Stato di tossicodipendenza degli
iscritti e arruolati di leva, nonché dei militari già
incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente

1. Gli iscritti di leva e gli
arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali
militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze stupefacenti o
psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in
deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41 dell’elenco
approvato con D.P.R. 2 settembre 1985, n. 1008, e nell’art. 69, D.P.R. 14
febbraio 1964, n. 237.

2. I soggetti
di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorità sanitarie militari alle
competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario
avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per
le tossicodipendenze.

3. Gli iscritti di leva e gli
arruolati di leva, già riconosciuti tossicodipendenti dalle autorità sanitarie
civili e che hanno in corso un documentato trattamento
di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati
rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento delle competenti
autorità sanitarie militari.

4. Gli iscritti di leva e gli
arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del
periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti
possono, a domanda, essere dispensati ai sensi dell’art. 100 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quale risulta sostituito
dall’art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dall’ordine
di priorità ivi previsto.

5. I militari di leva già
incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di convalescenza fino al
termine del congedamento della classe di appartenenza e il periodo di licenza è
computato ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva in deroga a quanto
previsto dall’art. 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Detti
militari vengono altresì segnalati alle competenti
unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a
programmi di recupero.

6. Il termine in ferma prolungata
o rafferma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente, che
dichiari la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero
socio-sanitario, viene posto in licenza di
convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per
il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del
trattamento viene sottoposto a controlli sanitari
intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.

7. Per i militari di cui al
presente articolo riconosciuti tossicofili, vengono
realizzate attività di sostegno di educazione sanitaria presso i consultori
militari.

8. Le funzioni di polizia
giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dal
presente testo unico, commessi da militari in luoghi
militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore ad
ufficiale superiore.

9. Tutti gli interventi previsti
nel capo II del titolo IX del presente testo unico devono essere svolti nel
rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.

Articolo 110

Servizio civile

1. Il dipendente da sostanze
stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, è nelle
condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva
può, su propria richiesta da presentare all’ufficio territoriale di leva del
distretto militare, e su parere conforme della direzione della comunità
terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attività
volontaria per in periodo pari alla durata del servizio militare.

2. Il periodo di
attività trascorso nella comunità terapeutica o presso il centro di
accoglienza e di orientamento dell’unità sanitaria locale è valido a tutti gli
effetti come servizio militare.

3. In caso di assenza
ingiustificata, la direzione della comunità terapeutica o il responsabile del
centro di accoglienza e di orientamento dell’unità sanitaria locale devono dare
comunicazione alle competenti autorità militari territoriali che provvedono
alla chiamata dell’interessato al servizio militare di leva.

4. Le autorità militari
competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso
comunità terapeutiche o presso il centro di accoglienza
e di orientamento dell’unità sanitaria locale la presenza effettiva
dell’interessato.

5. Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica o presso il centro di
accoglienza e di orientamento dell’unità sanitaria locale, l’autorità militare
rilascia all’interessato il congedo militare illimitato.

Articolo 111

Rapporti con le strutture
socio-sanitarie civili

1. I rapporti di collaborazione
tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad
assicurare, in ogni caso, la continuità dell’assistenza a favorire il recupero
socio-sanitario dell’interessato.

2. I dati
statistici relativi all’andamento del fenomeno della tossicodipendenza rilevati
nell’ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri
della sanità e dell’interno.

Articolo 112

Servizio sostitutivo civile
presso associazioni ed enti di assistenza
socio-sanitaria

1. Gli obiettori di coscienza
ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio
sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e
convenzionati con l’Amministrazione della
difesa che provvedono all’assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei
soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

TITOLO X

Attribuzioni regionali,
provinciali e locali.

Servizi per le tossicodipendenze

Articolo 113

Competenze delle regioni e delle
province autonome

1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l’attività di prevenzione, cura e
riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei
seguenti principi:

a) le attività di prevenzione e di intervento contro l’uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di parità dei servizi
pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private
autorizzate dal Servizio sanitario nazionale;

b) i servizi pubblici per le
tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attività di
prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono essere
in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e
funzionali di cui all’articolo 116;

c) la disciplina
dell’accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture, nel rispetto
dei criteri di cui all’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, garantisce la parità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai
servizi pubblici e dalle strutture private accreditate;

d) ai servizi e alle strutture
autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l’altro, le seguenti funzioni:

1) analisi
delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente
anche nei rapporti con la famiglia;

2) controlli clinici e di
laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza effettuati da
strutture pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento;

3) individuazione del programma
farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie
in atto, con particolare riguardo alla individuazione
precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

4) elaborazione, attuazione e
verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della
libertà di scelta del luogo di trattamento di ogni
singolo utente;

5) progettazione ed esecuzione in
forma diretta o indiretta di interventi di informazione
e prevenzione.

Articolo 114

Compiti di assistenza
degli enti locali

1. Nell’ambito delle funzioni
socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità montane,
avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all’art. 115, perseguono,
anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi
centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro,
riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e
recupero dei tossicodipendenti;

a) prevenzione della
emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e
realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;

b) rilevazione ed analisi, anche
in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio
familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la
dispersione scolastica;

c) reinserimento scolastico,
lavorativo e sociale del tossicodipendente.

2. Il perseguimento degli
obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità
montane o dalle loro associazioni alle competenti aziende unità sanitarie
locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116.

Articolo 115

Enti ausiliari

1. I comuni, le comunità montane,
i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze
costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri
previsti dall’art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di
volontariato o degli enti di cui all’art. 116 che svolgono senza fine di lucro
la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale,
assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei
tossicodipendente ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con
finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della
personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.

2. I responsabili dei servizi e
dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare perone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi
allo scopo di partecipare all’opera di prevenzione, recupero e reinserimento
sociale degli assistiti.

Articolo 116

Livelli essenziali relativi alla
libertà di scelta dell’utente e ai requisiti per l’autorizzazione delle
strutture private

1. Le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle
prestazioni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, la libertà di scelta di ogni singolo
utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle
tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti
tossicodipendenti o alcooldipendenti è soggetta ad autorizzazione ai sensi
dell’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.

2. L’autorizzazione alla
specifica attività prescelta è rilasciata in presenza
dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:

a) personalità giuridica di
diritto pubblico o privato o natura di associazione
riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice
civile;

b) disponibilità di locali e
attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale dotato di comprovata
esperienza nel settore di attività prescelto;

d) presenza di un’équipe
multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla
tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di
tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all’esercizio
della psicoterapia e dell’infermiere professionale, qualora l’attività
prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;

e) presenza numericamente
adeguata di educatori, professionali e di comunità,
supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle
ulteriori figure richieste per la specifica attività prescelta di cura e
riabilitazione dei tossicodipendenti.

3. Il diniego di
autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle
normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.

4. Le regioni e le province
autonome stabiliscono le modalità di accertamento e
certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo
alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione.

5. Il Governo attua le opportune
iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare
accordi finalizzati a promuovere e supportare le attività e il funzionamento
dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il
trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

6. L’autorizzazione con
indicazione delle attività prescelte è condizione necessaria oltre che per
l’ammissione all’accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali di
cui all’articolo 117, per:

a) lo svolgimento dei compiti di
cui all’articolo 114;

b) l’accesso ai
contributi di cui agli articoli 128 e 129;

c) la stipula con il Ministero
della giustizia delle convenzioni di cui all’articolo 96 aventi ad oggetto
l’esecuzione dell’attività per la quale è stata
rilasciata l’autorizzazione.

7. Fino al rilascio delle
autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all’attività gli
enti iscritti negli albi regionali e provinciali.

8. Presso il Ministero della
giustizia è tenuto l’elenco delle strutture private autorizzate e
convenzionate, con indicazione dell’attività identificata quale oggetto della
convenzione. L’elenco è annualmente aggiornato e comunicato agli uffici
giudiziari.

9. Per le
finalità indicate nel comma 1 dell’articolo 100 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 1 sono
abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera
a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome
ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all’articolo 115, secondo i
programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive
assemblee.

Articolo 117

Accreditamento istituzionale e
accordi contrattuali

1. Le regioni e le province
autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e
funzionali, necessari per l’accesso degli enti autorizzati all’istituto
dell’accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attività
di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o
di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da
sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. L’esercizio delle attività di
prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da
sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui
all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.

Articolo 118

Organizzazione dei servizi per le
tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali

1. In
attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, il
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto
l’organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le
tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale.

2. Il decreto dovrà uniformarsi
ai seguenti criteri direttivi:

a) l’organico dei servizi deve
prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell’assistente
sociale, dell’infermiere, dell’educatore professionale e di comunità in numero
necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione,
anche domiciliari e ambulatoriali;

b) il servizio deve svolgere
un’attività nell’arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli
interventi relativi al trattamento della
sieropositività nei tossicodipendenti, anche in relazione alle problematiche
della sessualità, della procreazione e della gravidanza, operando anche in
collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla
trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.

3. Entro sessanta giorni
dall’emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unità sanitaria locale è
istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformità alle
disposizioni del citato decreto. Qualora le unità sanitarie locali non
provvedano entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale
nomina un commissario ad acta il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative
vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora
entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il
presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato
il commissario ad acta, quest’ultimo è nominato con decreto del Ministro della
sanità.

4. Per il finanziamento del
potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la
fase di avvio in lire 30 miliardi per l’anno 1990 e in
lire 240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si
provvede:

a) per l’anno 1990, mediante
l’utilizzo del corrispondente importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all’art. 127;

b) per ciascuno
degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del Fondo sanitario
nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell’art. 17 della legge 22
dicembre 1984, n. 887.

Articolo 119

Assistenza ai tossicodipendenti
italiani all’estero

1. Il Ministro della sanità
d’intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni
dell’art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite
convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti
italiani che si trovano all’estero, il soccorso immediato, l’assistenza sanitaria
e la organizzazione, dietro il loro assenso, del
viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti
unità sanitarie locali per successivi interventi.

TITOLO XI

Interventi preventivi, curativi e
riabilitativi

Articolo 120

Terapia volontaria e anonimato

1. Chiunque fa uso di sostanze
stupefacenti e di sostanze psicotrope può chiedere al
servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura privata
autorizzata ai sensi dell’articolo 116 e specificamente per l’attività di
diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere
sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e
socio-riabilitativo.

2. Qualora si tratti di persona
minore di età o incapace di intendere e di volere la
richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente
dall’interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la
tutela.

3. Gli interessati, a loro
richiesta, possono beneficiare dell’anonimato nei rapporti con i servizi, i
presidi e le strutture delle aziende unità sanitarie locali, e con le strutture
private autorizzate ai sensi dell’articolo 116 nonché
con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.

4. Gli esercenti
la professione medica che assistono persone dedite all’uso di sostanze
stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi
dell’ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture
private autorizzate ai sensi dell’articolo 116.

5. (Abrogato)

6. Coloro che hanno chiesto
l’anonimato hanno diritto a che la loro scheda
sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla loro
identificazione.

7. Gli operatori del servizio
pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate
ai sensi dell’articolo 116, salvo l’obbligo di segnalare all’autorità
competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma
terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive,
non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione
della propria professione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad
altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del
codice di procedura penale e si estendono le garanzie
previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di
procedura penale in quanto applicabili.

8. Ogni regione o provincia
autonoma provvederà ad elaborare un modello unico
regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l’ordine dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi
sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome
provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.

9. Il modello di scheda sanitaria
dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all’anonimato
del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.

Articolo 121

Segnalazioni al servizio pubblico
per le tossicodipendenze

1. (Abrogato)

2. L’autorità giudiziaria o il
prefetto nel corso del procedimento, quando venga a
conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le
tossicodipendenze competente per territorio.

3. Il servizio pubblico per le
tossicodipendenze, nell’ipotesi di cui al comma 2, ha
l’obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma
terapeutico e socio-riabilitativo.

Articolo 122

Definizione del programma
terapeutico e socio-riabilitativo

1. Il servizio pubblico per le
tossicodipendenze e le strutture private autorizzate
ai sensi dell’articolo 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito
l’interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare
anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e
socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni
psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i
centri di cui all’articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà
sociale e delle associazioni di cui all’articolo 115, iniziative volte ad un
pieno inserimento sociale attraverso l’orientamento e la formazione
professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale.
Nell’ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare
metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti
psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze
controlla l’attuazione del programma da parte del tossicodipendente.

2. Il programma viene formulato nel rispetto della dignità della persona,
tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle
condizioni di vita familiare e sociale dell’assuntore.

3. Il programma è attuato presso
strutture del servizio pubblico o presso strutture private autorizzate ai sensi
dell’articolo 116 o, in alternativa, con l’assistenza
del medico di fiducia.

4. Quando l’interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private
autorizzate ai sensi dell’articolo 116 e specificamente per l’attività di
diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta può
cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari
di essere in condizioni di accoglierlo.

5. Il servizio pubblico per le
tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell’art. 121
ovvero del provvedimento i cui all’art. 75, comma 9, definisce,
entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento
suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Articolo 122-bis

Verifiche e controlli

1. Il Presidente del Consiglio
dei ministri o il Ministro da lui delegato in materia
di politiche antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle regioni ai
sensi dell’articolo 117, comma 4, presenta annualmente al Parlamento una
relazione sull’attivita` svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze
e dalle comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici
definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e all’efficacia dei
programmi medesimi.

Articolo 123

Verifica del trattamento in
regime di sospensione di esecuzione della pena, nonché
di affidamento in prova in casi particolari

1. Ai fini dell’applicazione
degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene
trasmessa dall’azienda unità sanitaria locale competente o dalla struttura
privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, su richiesta dell’autorità
giudiziaria, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla
procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze
stupefacenti o psicotrope, all’andamento del programma, al comportamento del
soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua
eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e
dei medicinali di cui alle tabelle I e II, sezioni A, B e C, previste
dall’articolo 14.

1-bis. Deve, altresì, essere
comunicata all’autorità giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di
rilievo in relazione al provvedimento adottato.

Articolo 124

Lavoratori tossicodipendenti

1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali
intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i
servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture
terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo
indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo
in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del
trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

2. I contratti collettivi di
lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego
possono determinare specifiche modalità per l’esercizio della facoltà di cui al
comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l’assenza di lungo
periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini
normativi, economici e previdenziali, come l’aspettativa
senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I
lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere
posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per
concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente
qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.

3. Per la
sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all’assunzione
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, secondo comma lettera b), della
legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell’ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere
una durata superiore ad un anno.

4. Sono fatte salve le disposizioni
vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e
attitudinali per l’accesso all’impiego, nonché quelle
che, per il personale delle Forze armate e di polizia, per quello che riveste
la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i
limiti previsti dall’art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano
la sospensione e la destituzione dal servizio.

Articolo 125

Accertamenti di
assenza di tossicodipendenza

1. Gli appartenenti alle categorie
di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di
assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione in servizio e,
successivamente, ad accertamenti periodici.

2. Il decreto
di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le
relative modalità.

3. In caso di accertamento
dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di
lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall’espletamento della mansione
che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.

4. In caso di inosservanza
delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con
l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire dieci milioni a lire
cinquanta milioni.

Articolo 126

Accompagnamento del
tossicodipendente in affidamento

1. Durante il periodo di affidamento di cui all’art. 94 e all’art. 4-sexies del
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, il responsabile della comunità può accompagnare o
far accompagnare da persona di sua fiducia il tossicodipendente fuori della
comunità in casi di necessità o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza
sanitaria o da gravi motivi familiari dandone immediata comunicazione
all’autorità giudiziaria.

TITOLO XII

Disposizioni finali

Capo I –
Finanziamento di progetti, concessione di contributi e agevolazioni

Articolo 127

Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga

1. Il decreto del Ministro per la
solidarietà sociale di cui all’articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali,
individua, nell’ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate
al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al
recupero dalle tossicodipendenze e dall’alcoldipendenza correlata, secondo le
modalità stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi
del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell’anno precedente,
salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la
diminuzione dell’incidenza della tossicodipendenza.

2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 è
ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue
disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del
numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base
dei dati raccolti dall’Osservatorio permanente, ai sensi dell’articolo 1, comma
7.

3. Le province, i comuni e i loro
consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di
cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all’articolo
1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro
consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione
e al recupero dalle tossicodipendenze e dall’alcoldipendenza correlata e al
reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle
disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse
assegnate a ciascuna regione.

4. Le regioni, sentiti gli enti
locali, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti
ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali
che operano sul territorio, come previsto dall’atto di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le
modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la
procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla
destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica
dell’efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai
progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci
sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro
per la solidarietà sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente
testo unico, anche ai fini previsti dall’articolo 131.

5. Il 25 per
cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al
finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle
tossicodipendenze e dall’alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali,
d’intesa con i Ministeri dell’interno, di grazia e giustizia, della difesa,
della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.
I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:

a) alla promozione
di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;

b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di
rilevazione e di valutazione dei dati;

c) alla elaborazione
di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall’Unione europea;

d) allo sviluppo di iniziative di informazione
e di sensibilizzazione;

e) alla
formazione del personale nei settori di specifica competenza;

f) alla realizzazione di
programmi di educazione alla salute;

g) al trasferimento dei dati tra
amministrazioni centrali e locali.

6. Per la valutazione e la
verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono
essere disposte le visite ispettive previste dall’articolo 65, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

7. Con atto di indirizzo
e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per la solidarietà sociale, previo parere delle commissioni parlamentari
competenti, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli
operatori sociali di cui all’articolo 132, sono stabiliti i criteri generali
per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali
criteri devono rispettare le seguenti finalità:

a) realizzazione
di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e
terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purché finalizzati al
recupero psico-fisico della persona;

b) promozione
di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei
tossicodipendenti;

c) diffusione sul territorio di
servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i
servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento
telefonico;

d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi
e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;

e) in particolare, trasferimento
dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e
amministrazioni centrali;

f) trasferimento e trasmissione
dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a
livello regionale;

g) realizzazione coordinata di
programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull’alcoldipendenza correlata,
orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento
a rete;

h) educazione alla salute.

8. I progetti di cui alle lettere
a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze
stupefacenti o psicotrope incluse nella tabella I di cui
all’articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto
salvo l’uso dei medicinali oppioidi prescrivibili, purché i dosaggi
somministrati e la durata del trattamento abbiano l’esclusiva finalità
clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.

9. Il Ministro della sanità,
d’intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove, sentite le
competenti commissioni parlamentari, l’elaborazione di linee guida per la
verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al
comma 7, lettera a).

10. Qualora le regioni non
provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad
adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all’impegno contabile delle quote
del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.

11. Per l’esame istruttorio dei
progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l’attività
di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per
l’azione antidroga, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale
in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal
Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove
esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei
seguenti settori: sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico,
psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della
comunicazione. All’ufficio di segreteria della commissione è preposto un
funzionario della carriera direttiva dei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli oneri per il funzionamento
della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.

12. L’organizzazione e il
funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga
sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. L’attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari
sociali attraverso un’apposita conferenza dei
dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il
medesimo decreto.

Articolo 128

Contributi

1. Per la costruzione,
l’ampliamento o il recupero di immobili destinati a
sedi di comunità terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l’edilizia
residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del
Ministro per gli affari sociali, può concedere agli enti di cui all’art. 11 un
contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.

2. La concessione di detto
contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati dal CER ai
sensi dell’art. 3, primo comma, lettera q), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di destinazione
dell’immobile a sede di comunità terapeutica residenziale o diurna per
tossicodipendenti ed è subordinata alla previa autorizzazione alla
realizzazione dell’opera.

3. I contributi sono ripartiti
tra le regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla
base delle rilevazioni dell’Osservatorio permanente di
cui all’art. 132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore
al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell’art. 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. All’onere derivante
dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per
ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante
l’utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma della Cassa depositi e
prestiti istituita ai sensi dell’art. 10 dea legge 5 agosto 1978, n.
457.

Articolo 129

Concessione di strutture
appartenenti allo Stato

1. Agli enti locali, alle unità
sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono
essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con
decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli
affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al
patrimonio e dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura recupero di tossicodipendenti,
nonché per realizzare centri e case di lavoro per i
riabilitati.

2. Gli enti o i centri di cui al
comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione,
restauro e manutenzione per l’adattamento delle strutture attingendo ai
finanziamenti di cui all’art. 128 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni
stessi.

3. Agli enti di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’art. 1, comma 1, 4, 5 e 6,
dell’art. 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

Articolo 130

Concessione delle strutture degli
enti locali

1. Le regioni, le province
autonome, gli enti locali, nonché i loro enti
strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari
di cui all’art. 115, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle
lettere a) e c) del comma 2 dell’art. 116, beni immobili di loro proprietà con
vincolo di destinazione alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento
anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico.

2. L’uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le
modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione
del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare
modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei contributi
di cui all’art. 128.

Articolo 131

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro per la solidarietà
sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta
entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle
strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti
nonché sull’attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al
sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e
recupero dei tossicodipendenti.

Articolo 132

Consulta degli esperti e degli
operatori sociali

1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituita la
Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze
composta da 70 membri.

2. La Consulta è nominata con
decreto del Ministro per la solidarietà sociale tra gli esperti di comprovata
professionalità e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed è
convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni
di lavoro per argomenti al fine di esaminare temi e problemi connessi alla
prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del
Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga.

3. Gli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 400 milioni annue, sono a
carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga di cui all’articolo 127.

Articolo 133

Province autonome di Trento e
Bolzano

1. Le province autonome di Trento
e Bolzano provvedono, nell’ambito delle proprie competenze, alle finalità di
cui all’art. 131 secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 134

Progetti per l’occupazione di tossicodipendenti

1. I contributi
di cui all’art. 132 sono destinati, nella misura del 40 per cento, al
finanziamento di progetti per l’occupazione di tossicodipendenti che abbiano
completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo
del lavoro.

2. I progetti possono essere
elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle cooperative operanti per
l’inserimento lavorativo tanto autonomamente quanto in collaborazione con
imprese pubbliche e private e con cooperative e con il concorso, anche in veste
propositiva, delle agenzie per l’impiego. I progetti sono inviati al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla loro
ricezione, esprime alla Commissione di cui all’art. 134 un parere sulla
fattibilità e sulla congruità economico-finanziaria, nonché
sulla validità del progetto con riferimento alle esigenze del mercato del
lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale
e possono realizzare l’occupazione anche in forma cooperativistica.

3. La Commissione, acquisito il
parere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e l’anticipazione dei fondi
necessari.

Articolo 135

Programmi finalizzati alla
prevenzione ed alla cura dell’AIDS

1. Il Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e per gli affari sociali,
approva uno più programmi finalizzati alla prevenzione
ed alla cura dell’AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al
successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.

2. Il Ministro di grazia e
giustizia può realizzare i suddetti programmi, anche
avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i
detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.

3. Il Ministero di grazia e
giustizia dovrà attivare corsi di addestramento e
riqualificazione del personale dell’amministrazione penitenziaria.

4. L’onere derivante
dall’attuazione del presente articolo è determinato in lire 20.000 milioni per
gli anni 1990, 1991 e 1992.

Capo II – Abrogazioni

Articolo 136

Abrogazioni

1. Sono abrogati la legge 22
ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell’art. 1, per quanto concerne l’Ufficio
centrale stupefacenti, gli articoli 447 e 729 del codice penale e ogni altra
forma in contrasto con il presente testo unico.

2. Sono abrogati gli articoli 2,
8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

3. Sono abrogati gli articoli 227
e 228 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale.