Famiglia

Wednesday 22 October 2003

Il testo della legge Turco – Mussolini per la disciplina e la tutela delle unioni di fatto. Camera dei deputati – Proposta di legge – Presentata il 21 ottobre 2003

Il testo della legge Turco Mussolini per la disciplina e la tutela delle unioni di fatto

Camera dei deputati Proposta di legge

«Disciplina della convivenza familiare, filiazione, successione »

Presentata il 21 ottobre 2003

Art. 1

(La convivenza familiare)

1. I rapporti tra due persone di sesso diverso, legate da comunione di vita materiale e spirituale, che abbiano a coabitare stabilmente,  sono riconosciuti dallordinamento come meritevoli di tutela, a loro applicandosi il dato costituzionalmente garantito di formazione sociale finalizzata al processo di sviluppo e di crescita della persona (art. 2 Costituzione).

Art. 2

(Estensione alle unioni di fatto dei provvedimenti relativi allaffidamento dei figli, ed alle garanzie di esecuzione degli obblighi,  nel caso di cessazione della convivenza )

1. Le disposizioni a tutela della prole di cui agli articoli 155 C.C. e seguenti, si applicano, in quanto compatibili, anche a vantaggio dei minori, e comunque dei figli, anche maggiorenni, se portatori di handicap grave, nati da genitori non coniugati legalmente, allatto della cessazione della convivenza.

2. Labitazione della casa, luogo della convivenza familiare, spetta al genitore cui vengano affidati i figli, o con il quale i figli maggiorenni abbiano a convivere.

3. Il giudice, in applicazione del primo comma del presente articolo, si pronuncia ad istanza di parte, ai sensi dei commi 4° , 5° , 6° e 7° dellart. 156 del C.C., mentre, sempre su istanza di parte, e con provvedimento motivato, può determinare a carico del genitore, cui non  siano stati affidati i figli e che goda di un reddito maggiore, un importo mensile, atto a mantenere, ai figli nati dalla convivenza familiare, un analogo tenore di vita a quello goduto in costanza di rapporto.

4. Limporto come sopra determinato, per il mantenimento del tenore di vita, è speso in forma diretta dal genitore non affidatario. In caso di contestazione, ove il non affidatario non dimostri di averlo impiegato, per acquisti utilmente compiuti, direttamente in favore della prole, sorge lobbligo di doverlo versare, al genitore affidatario. In tale caso sono applicabili le garanzie di cui alla prima parte del terzo comma.

Art. 3

(Competenza del giudice ordinario)

1. A modifica dellart. 38 delle disposizioni per lattuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie, i provvedimenti contemplati dallart 317 bis del C.C., quelli di cui allart. 2 di cui alla presente legge e comunque tutti i provvedimenti relativi ai figli naturali sono di competenza del giudice ordinario.

Art. 4

( Estensione del concetto di impresa familiare al convivente)

1. il terzo comma dellart. 230 bis, del C.C. è sostituito dal seguente :

ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, il convivente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, il convivente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.  

Art. 5

(Estensione dei diritti successori)

1. Nel caso del decesso del convivente, titolare del diritto immobiliare, viene riconosciuto, al convivente superstite, il diritto duso della casa, scelta come stabile dimora della convivenza familiare, per un periodo di durata analoga a questa, ed in presenza di figli minori, sino alla autonomia patrimoniale di questi.

Art. 6

(Riconoscimento del diritto delle licenze per paternità e maternità qualunque sia il rapporto di lavoro subordinato)

1. E riconosciuto ad entrambi i genitori allatto della nascita della prole, il diritto di ottenere licenza di paternità e di maternità dal posto di lavoro, qualunque sia il rapporto di lavoro nel quale siano impiegati.

Art. 7

(Doveri verso i figli)

1. lart. 147 del codice civile è sostituito dal seguente :

Art.147 ( Diritti e doveri verso i figli )

–                     Dalla nascita discende il diritto-dovere di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, tenuto conto delle capacità, dellinclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Art. 8

(Esercizio delle potestà dei genitori)

1. Al quarto comma dellart. 316 del codice civile, le parole: il padre sono sostituite dalle seguenti: uno dei genitori

Art.9

(Estensione delle norme sui maltrattamenti in famiglia e verso i fanciulli)

1. Al primo comma dellart. 572 del C.P. , dopo le parole della famiglia sono aggiunte le seguenti : ivi compreso il convivente.

                                                     

  Art. 10

(Collegamento con altre norme)

1. Gli articoli 1 e 2  della presente legge sostituiscono ogni altra disposizione vigente in contrasto con lo spirito della stessa.

Art.11

(Norme transitorie)

1. Nei casi in cui i provvedimenti riguardante i figli, nati fuori dal matrimonio, sia stato già disposto, al momento della entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può chiederne ugualmente lapplicazione .

Art. 12

(Entrata in vigore)

1.                        La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.