Tributario e Fiscale

Monday 17 November 2003

Il testo della Finanziaria 2004 approvato dal Senato. Ddl Senato 2512 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

Il testo della Finanziaria 2004 approvato dal Senato.

Ddl Senato 2512 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE

FINANZIARIO

Articolo 1.

(Risultati differenziali)

1. Per lanno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 54.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui allarticolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso lindebitamento allestero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini di competenza, in 267.000 milioni di euro per lanno finanziario 2004.

2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed in 43.000 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in 315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005 e 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in 310.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

ENTRATA

Articolo 2.

(Disposizioni fiscali per il settore agricolo)

1. Allarticolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: “per i quattro periodi successivi” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “per i cinque periodi dimposta successivi laliquota è stabilita nella misura dell1,9 per cento; per il periodo dimposta in corso al 1º gennaio 2004 laliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento”.

2. Allarticolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dallarticolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: “anni dal 1998 al 2003” sono sostituite dalle seguenti: “anni dal 1998 al 2004”;

b) al comma 5-bis, le parole: “a decorrere dal 1º gennaio 2004” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1º gennaio 2005”.

3. Il termine di cui al comma 3 dellarticolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e larrotondamento della proprietà contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dallarticolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.

4. Per lanno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

5. Per lanno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui allarticolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) allarticolo 29, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) le attività di cui al terzo comma dellarticolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorchè non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dallallevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali”;

b) dopo larticolo 78 è inserito il seguente:

“Articolo 78-bis. – (Altre attività agricole). 1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui allarticolo 29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nellammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.

2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nellarticolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dallallevamento di animali, il reddito è determinato applicando allammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dellimposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.

3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dellarticolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando allammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dellimposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui allarticolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonchè alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso lopzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.”;

c) allarticolo 85, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui allarticolo 81, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui allarticolo 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dellarticolo 78-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono sullesercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80”.

7. Dopo larticolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 34-bis. – (Attività agricole connesse). 1. Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dellarticolo 2135 del codice civile, limposta sul valore aggiunto è determinata riducendo limposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dellimposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso lopzione o la revoca per la determinazione dellimposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni”.

8. Nella tabella A, parte terza, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: “imprese estrattive” è inserita la seguente: “, agricole”.

Articolo 3.

(Altre misure)

1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) allarticolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: “lanno 2003”, sono inserite le seguenti: “e per lanno 2004”;

b) allarticolo 19, comma 3, le parole: “31 dicembre 2003” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004”;

c) allarticolo 21, comma 3, le parole: “31 dicembre 2003” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004”;

d) allarticolo 21, comma 6, le parole: “31 dicembre 2003” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004”.

2. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui allarticolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dellamianto, compete, per le spese sostenute nellanno 2004, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5 dellarticolo 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà ai comuni di prevedere la riduzione, fino allesenzione, della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche per lesecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di costruzione.

3. Allarticolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: “31 dicembre 2003” e: “30 giugno 2004” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “31 dicembre 2004” e: “30 giugno 2005”.

4. Allarticolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dallarticolo 7, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003”, sono sostituite dalle seguenti: “è stabilita sino al 31 dicembre 2004”.

5. Sono confermate per lanno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dellIRPEF di cui allarticolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6. Le disposizioni in tema di Alta Commissione di studio, di cui allarticolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, valgono fino alla data di presentazione da parte dellAlta Commissione stessa, al Governo, della relazione ivi prevista, e comunque per tutto lanno 2004.

6-bis. Il termine previsto dallarticolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166 è prorogato al 31 dicembre 2004. Allonere derivante dallattuazione del presente comma, si provvede nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2004″.

Conseguentemente in Tabella A, Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: 1.500; 7. Allarticolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “reddito complessivo” sono inserite le seguenti: “, diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale,”.

8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli interventi di cui allarticolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente Limporto degli interventi non può essere superiore a 15.000 euro.

8-bis. Nellarticolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: “chiuso entro il 31 dicembre 1999” sono sostituite dalle seguenti: “chiuso entro il 31 dicembre 2003”. Limposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. Lapplicazione dellimposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo di imposta.

8-ter Le disposizioni previste dagli articoli da 17, 18 e 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo allesercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dellimposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. Limposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. Lapplicazione dellimposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo di imposta. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente: “3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria”.

8-quater. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 8-bis e 8-ter del presente articolo”.

Conseguentemente alla tabella C allegata, Ministero delleconomia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva cap. 3003), apportare le seguenti modificazioni:

2004: + 47.000;

2005: + 22.000;

2006: + 23.000.

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI SPESA

Capo I

SPESE DELLE

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Articolo 4.

(Università e grandi enti pubblici di ricerca)

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nellesercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), lAgenzia spaziale italiana (ASI), lIstituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e lEnte per le nuove tecnologie, lenergia e lambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nellesercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro delleconomia e delle finanze, sentiti i Ministri dellistruzione, delluniversità e della ricerca e delle attività produttive, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente.

3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese le piccole e medie imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie del Paese prevedendo anche linterscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di tali programmi e attività.

4. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dellASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta allAgenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonchè i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma “Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo”, ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dellarticolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

5. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR, si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dallarticolo 23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

6. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

Articolo 4.0.160

(Istituto mediterraneo di ematologia)

1. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, previsto dallarticolo 48 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è da identificarsi nella Fondazione istituto mediterraneo di Ematologia (IME), previsto dallarticolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazione dalla legge 20 giugno 20003, n. 141.

2. Le autorizzazioni di spesa per lattivazione del suddetto Centro di alta specializzazione sono assegnate alla Fondazione IME,

Articolo 5.

(Fondo missioni internazionali)

Per lanno 2004 è istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.

1-bis. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative allutilizzo del Fondo di cui al comma 1 e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

Articolo 6.

(Debiti pregressi)

1. Ferma restando la disposizione di cui allarticolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari sono autorizzate le seguenti spese:

a) 100 milioni di euro per lanno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per quelli contratti dallex Ministero delle finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre 2000;

b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per quelli contratti dal Ministero dellinterno – Dipartimento di pubblica sicurezza – per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono iscritti in specifici fondi, rispettivamente, dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze e del Ministero dellinterno, per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti dei rispettivi Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali di bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Al fine di provvedere allestinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 823 milioni di euro.

3-bis. Ai fini e per gli effetti del comma 1 dellarticolo 6 del Trattato Lateranense con la Santa Sede, è autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro per lanno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dallanno 2005, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalità i criteri e lentità dellerogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 120 giorni dallentrata in vigore della presente legge.

Articolo 6-bis.

(Procedure di liquidazione degli indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana)

1. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero delleconomia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le quali affidare listruttoria delle domande presentate ai sensi della citata legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di una commissione per la gestione.

2. Allonere derivante dallapplicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel fondo di cui allarticolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Articolo 7.

(IVA trasporto e servizi non commerciali)

1. Nelle more della determinazione dellaliquota definitiva di compartecipazione regionale allimposta sul valore aggiunto (IVA) di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la determinazione degli importi dellIVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dellarticolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dellarticolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata al lordo delle quote dellIVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.

3. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti modalità di determinazione dei rimborsi di cui al comma 1.

Articolo 7.0.100

(Addizionale comunale sui diritti dimbarco)

1. È istituita laddizionale comunale sui diritti dimbarco dl passeggeri e merci sulle aeromobili. laddizionale è pari ad E 1,00 per passeggero imbarcato e E 0,0l per ciascun kilogrammo di merce imbarcata. Laddizionale è versata in un apposito fondo unico costituito presso il Ministero dellinterno e ripartito secondo i seguenti criteri:

a) 20 % del fondo (deposito di riequilibrio) è ripartito, in parti uguali, tra tutti i Comuni di sedime aeroportuale e con lo stesso confinante:

b) la restante parte è ripartita, con riferimento al gettito di ciascun aeroporto, secondo i seguenti criteri:

a. 40% del totale in favore dei Comuni nel cui territorio risiede laerostazione passeggeri, cargo o charter, in parti uguali;

b. 40 % del totale a favore dei Comuni di sedime o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali

i. percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale (sul totale del sedime);

ii. la percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 Kmq;

iii. la percentuale del numero totale degli abitanti del Comune considerando comunque la popolazioni fino ad un massimo di 100.000 abitanti”.

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di affari esteri)

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito, nellambito della unità previsionale di base 6.1.1.2 Uffici allestero, un fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi, relativi agli uffici allestero, la cui dotazione iniziale è commisurata al 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima unità previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro degli affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite lUfficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

2. Allarticolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

“A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi allestero ed in attesa dellaccreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui allarticolo 2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri può autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero delleconomia e delle finanze e allUfficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.

Ad operazione effettuata viene disposto il versamento allentrata del controvalore in euro dellimporto prelevato seguendo le procedure previste dallarticolo 6 della presente legge e dai decreti del Ministro delleconomia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2003, n. 197, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dellavvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero delleconomia e delle finanze e allUfficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri”.

3. Allarticolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “da emanare entro il 28 febbraio 2003,” sono soppresse.

4. Allarticolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: “Il 10 per cento delle maggiori entrate” sono inserite le seguenti: “di ciascun anno”.

Articolo 8-bis.

(Presidenza italiana dellInternational Task Force)

1. Per gli oneri derivanti dallassunzione, per il periodo febbraio 2004-febbraio 2005, della Presidenza italiana per lorganizzazione dellattività della “International Task Force per leducazione, il ricordo e la ricerca relativi alla Shoah” è autorizzata, per lanno 2004, la spesa di 500.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca.

1-bis. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative

Articolo 9.

(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive)

1. Larticolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è sostituito dal seguente:

“Articolo 10. – (Copertura finanziaria). 1. Gli oneri derivanti dallattuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute”.

Capo II

ONERI DI PERSONALE

Articolo 10.

(Rinnovi contrattuali)

1. Ai fini di quanto disposto dallarticolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro per lanno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.

2. Le risorse per i miglioramenti economici e per lincentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per lanno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dallanno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e dellimposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, costituiscono limporto complessivo massimo di cui allarticolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dallamministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonchè quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui allarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dellarticolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dallarticolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare allincentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal comma 1 del presente articolo per il personale delle amministrazioni dello Stato.

5. In relazione a quanto previsto dallarticolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003 non sono considerati, a decorrere dallanno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di cui allarticolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6. In deroga a quanto stabilito dallAccordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in relazione a quanto previsto dallarticolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per lanno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dallanno 2005 per far fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003.

Articolo 11.

(Assunzioni di personale)

1. Per lanno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore allunità, nonchè quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per lanno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori delle Università e degli Enti ed Istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le Università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui allarticolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine è istituito presso il Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca dintesa con il Ministro delleconomia e delle finanze si provvede al trasferimento alle singole Università ed Enti delle occorrenti risorse finanziarie.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca e gli enti di cui allarticolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delleconomia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per lanno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dallanno 2005.

3. Le deroghe di cui al comma 2 sono autorizzate secondo la procedura di cui allarticolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero delleconomia e delle finanze. Nellambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente considerata limmissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore della giustizia, nonchè dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario. Sono altresì prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte dellamministrazione civile del Ministero dellinterno in correlazione alleffettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato e dellamministrazione penitenziaria in correlazione alleffettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale del Corpo di polizia penitenziaria.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonchè al comparto scuola. Per lanno 2004, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle arti, dellAccademia nazionale di danza, dellAccademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui allarticolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonchè per gli enti del Servizio sanitario nazionale e le Camere di commercio e lUnioncamere si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

5. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. Il personale di cui al precedente periodo è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle predette procedure concorsuali. È garantito in ogni caso un adeguato accesso dallesterno. Ai fini di una graduale copertura dei posti, sono autorizzate, per lanno 2004, assunzioni per 50 unità di personale e, per lanno 2005, assunzioni per ulteriori 130 unità. Allonere derivante dallattuazione del presente comma pari 1,75 milioni di euro per lanno 2004 ed a 6,3 milioni di euro, a decorrere dallanno 2005, si provvede, quanto a 1,75 milioni di euro a decorrere dallanno 2004 a carico del fondo di cui al comma 2 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dallanno 2005, mediante utilizzo delle disponibilità relative allautorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

6. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per lanno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per lanno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dellanno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dellincidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere, in ogni caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dallarticolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per lanno 2003. Fino allemanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per lanno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dallarticolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e lUnioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive dintesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero delleconomia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma.

7. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per lanno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, è prorogata per lanno 2004. In attesa dellemanazione del regolamento di cui allarticolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui al presente articolo, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

  8. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e lAgenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dellarticolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministero delleconomia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi dellarticolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Il Ministero della salute, per lanno 2004, può altresì continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale di cui allarticolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonchè a stipulare le convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

9. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui allarticolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dal presente articolo per lassunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2004.

10. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dellIstituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui allarticolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.

11. Per lanno 2004, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dallarticolo 108 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa previsti dallarticolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nellanno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nellanno 2003. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per lanno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, cui si applica quanto disposto dallarticolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonchè nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

12. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze operative del Dipartimento dellamministrazione penitenziaria, provvede allacquisizione di personale civile con professionalità nei settori socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle procedure di mobilità. In caso di esito negativo delle predette procedure lAmministrazione può avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

13. La definitiva pianta organica dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni è confermata nel limite di 320 unità previsto per la pianta organica provvisoria. La ripartizione dei posti suddetti tra laliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale con contratto a tempo determinato e quella del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unità, nonché la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite con regolamento adottato dallAutorità con le modalità di cui allarticolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad invarianza di spesa con riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento dellAutorità. I posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al precedente periodo possono essere coperti anche mediante le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, da dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco presso lAutorità. La disciplina del personale con contratto a tempo determinato è stabilita dallAutorità con propria delibera, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

14. Per lanno 2004, per gli enti di ricerca, lIstituto superiore di sanità (ISS), lIstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, lASI, lENEA, nonchè per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lattuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università.

15. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui allarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero delleconomia e delle finanze, dintesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dallarticolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

16. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di cui allarticolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto previsto dallarticolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, lArma dei carabinieri è autorizzata, nei limiti di spesa di 80 milioni di euro per lanno 2004, 190 milioni di euro per lanno 2005 e 300 milioni di euro a decorrere dallanno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiori a 2.490 unità nellanno 2004, 3.420 nellanno 2005 e 3.430 nellanno 2006. In deroga a quanto previsto dallarticolo 21, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, se il numero delle domande di partecipazione ai concorsi per gli arruolamenti di cui al presente comma è inferiore al parametro di riferimento stabilito con decreto del Ministro della difesa in funzione del numero dei potenziali concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate eventualmente non coperti si provvede mediante i reclutamenti ordinari.

17. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e lAvvocatura dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilità e, comunque, nel limite complessivo di 300 unità, del personale dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonchè di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro delleconomia e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità di trasferimento del predetto personale ed alla ripartizione delle unità tra le predette amministrazioni.

17-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2004 laliquota di accisa sullalcole etilico, di cui allallegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, modificata da ultimo con larticolo 2, comma 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è determinata in euro 774,44 per ettolitro anidro.

Articolo 12.

(Altre norme in materia di personale)

1. Larticolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dellindennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui allarticolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.

2. Larticolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonchè le norme ivi richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere allaggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dellassegno di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.

3. Larticolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dellArma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dellapplicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.

4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio presso le istituzioni dellUnione europea, ovvero che partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro, comunque denominati, nellambito o per conto del Consiglio o di altra istituzione dellUnione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo nella classe economica.

5. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente allesercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento delle attività socialmente utili (ASU) e lattuazione delle misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonchè, nel limite complessivo di 20,937 milioni di euro, ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dellarticolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente prorogato, non ecceda i 60 mesi complessivi, al fine di una definitiva stabilizzazione occupazionale.

6. In presenza delle convenzioni di cui al comma 5 il termine di cui allarticolo 78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004.

Articolo 13.

(Istituzione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga)

1. Dopo larticolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente:

“Articolo 6-bis. – (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga). 1. Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui allarticolo 10, comma 4, comprese quelle previste dallarticolo 127 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.

2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione, lelaborazione, la valutazione e il trasferimento allesterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per lazione antidroga di cui allarticolo 1 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle persone dedite alluso di sostanze stupefacenti e psicotrope”.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati in attuazione della presente legge, con particolare riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente altresì lelenco delle associazioni, comunità terapeutiche e centri di accoglienza che collaborano a tal fine con il Dipartimento”.

2. Allarticolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole: “Dipartimento per gli affari sociali” sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento nazionale per le politiche antidroga”.

3. Allarticolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga”.

Allattuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nellambito delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 14.

(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)

1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dallarticolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, larticolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

“Articolo 459. – (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie). 1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dellarticolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dellarticolo 31 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui allaccordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, può essere disposto lesonero o il semiesonero dallinsegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.

2. I docenti di scuola dellinfanzia ed elementare possono ottenere lesonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.

3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere lesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.

4. Lesonero o il semiesonero dallinsegnamento può essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.

5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, lesonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1″.

2. Nellambito delle attività di riconversione previste dallarticolo 1 della legge 22 novembre 2002, n. 268, gli uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca 25 ottobre 2002, n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nellambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola.

3. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste, dufficio.

4. Al comma 21 dellarticolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui allarticolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, che risultano disponibili al 1º gennaio 2004”.

5. Per lattuazione del piano programmatico di cui allarticolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dallanno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:

a) sviluppo delle tecnologie multimediali;

b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;

c) interventi per lo sviluppo dellistruzione e formazione tecnica superiore e per leducazione degli adulti.

6. Per consentire alle istituzioni scolastiche laffidamento, nellanno 2004, delle attività in base ai contratti stipulati ai sensi dellarticolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.

7. Dopo il comma 7 dellarticolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:

“7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresì, i limiti di reddito per lattribuzione del contributo medesimo.

7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui allarticolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche”.

Capo III

INTERVENTI IN MATERIA

PREVIDENZIALE E SOCIALE

Articolo 15.

(Gestioni previdenziali)

1. Ladeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dellarticolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dellarticolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per lanno 2004:

a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore dellEnte nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per lanno 2004 in 15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui allarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.101,12 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dellintegrale assunzione a carico dello Stato dellonere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dellENPALS.

Articolo 16.

(Istituzione del reddito di ultima istanza, contributo su pensioni con importo elevato)

1. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nellambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui allarticolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e detratta una quota fino a 20 milioni di euro per lanno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare allulteriore finanziamento delle finalità previste dallarticolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento dellattività di ricerca scientifica e tecnologica lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari a venticinque volte quello stabilito dallarticolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita allarticolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonchè le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui allarticolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonchè le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. Limporto complessivo assoggettato al contributo non potrà comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, allimporto di cui al primo periodo del presente comma. Gli importi dei predetti contributi, al netto della somma corrispondente allapplicazione dellaliquota marginale prevista dalla normativa vigente per limposta sul reddito delle persone fisiche affluiscono al Fondo di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Articolo 16-bis.

(Competenze in materia di assegno di maternità delle province autonome

di Trento e di Bolzano)

1. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, contenuti nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli aventi diritto ivi residenti lassegno di maternità, pari ad euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio nato dal 1º dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, è concesso ed erogato dalle province medesime, a valere sulle risorse alluopo corrisposte dallapposita gestione speciale dellINPS.

Articolo 17.

(Fondi sanitari integrativi e previdenza complementare)

1. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui allarticolo 48, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

2. Allarticolo 18, comma 8-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: “fino al termine di tale periodo,” sono soppresse.

3. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, non trovano applicazione le disposizioni di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nonchè larticolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime forme pensionistiche possono operare, in deroga alla normativa vigente, secondo le modalità fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti.

Articolo 18.

(Vittime del terrorismo)

1.Con effetto dal 1º gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dellassegno vitalizio di cui allarticolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.

Articolo 18-bis.

(Interventi a sostegno della condizione parentale)

1. Dopo larticolo 42, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere il seguente:

“42-bis. – (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche). 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale laltro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. Leventuale dissenso deve essere motivato. Lassenso o il dissenso devono essere comunicati allinteressato entro 30 giorni dalla domanda.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione””.

Capo IV

FINANZIAMENTO

DEGLI INVESTIMENTI

Sezione I

Interventi a sostegno dellinnovazione, delle tecnologie e delle comunicazioni

Articolo 19.

(Contributi per la diffusione presso gli utenti di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per agevolare laccesso alla larga banda ad Internet nonchè altri interventi in materia di comunicazioni)

1. Per lanno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per lanno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per lutente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 120 milioni di euro.

2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sullammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1º dicembre 2003. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 35 milioni di euro.

3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto, nel caso dellacquisto, immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.

4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali. In ogni caso, il contributo statale di cui al comma 2 non può essere cumulato, nellambito della stessa offerta commerciale, con quello di cui al comma 1 quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore di servizi nei confronti del medesimo utente. Il contributo per lacquisto o noleggio dei decoder in tecnica C-DVB è riconosciuto a condizione che lofferta commerciale indichi chiaramente allutente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.

5. Il finanziamento annuale previsto dallarticolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato, con le modifiche apportate dallarticolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di 25 milioni di euro a decorrere dallanno 2004.

6. È autorizzata lulteriore spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione spa, stipulata ai sensi dellarticolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avviando la sperimentazione dei seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet della totalità delle sedute daula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento, consultazione dellarchivio audio e video delle sedute.

7. Sono abrogati larticolo 10, primo comma, e larticolo 12 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

Articolo 20.

(Progetti strategici nel settore informatico ed altri interventi in materia di innovazione e tecnologie)

1. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico, di cui al comma 2 dellarticolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è autorizzata lulteriore spesa di 79,5 milioni di euro per lanno 2004 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società dellinformazione nel Paese.

2. Il Fondo di cui allarticolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per linnovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato “PC ai giovani”, diretto ad incentivare lacquisizione e lutilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonchè la loro formazione. Le modalità di attuazione del progetto, nonchè di erogazione degli incentivi stessi sono disciplinate con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze di concerto con il Ministro per linnovazione e le tecnologie emanato ai sensi dellarticolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2-bis. Il fondo di cui al comma 2 è destinato anche, nel limite di 30 milioni di euro per lanno 2004, allistituzione di un fondo speciale, denominato “PC alle famiglie”, finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per linnovazione e le tecnologie, diretto allerogazione di un contributo di 200 euro per lacquisizione e lutilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad internet, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo allanno dimposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro per linnovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al primo periodo, le modalità di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonché di erogazione dei incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non è cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo

3. Nel corso dellanno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonchè il personale docente presso le università statali, possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi programmi software messi a disposizione dal Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefìci per lacquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. La CONSIP Spa svolge unapposita indagine di mercato con la finalità di individuare non meno di cinque produttori o distributori di personal computer in grado di offrire PC portatili di accertata conformità ai vigenti standard di qualità da immettere sul mercato per la vendita esclusivamente riservata ai beneficiari di cui al precedente comma e stipula le conseguenti convenzioni. Con apposito decreto di natura non regolamentare il Ministro per linnovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, fissa le modalità attuative per poter accedere ai benefìci previsti dal presente articolo.

4. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale, già avviati nei decorsi anni dal Ministero dellinterno, aventi per oggetto lapplicazione del voto elettronico alle consultazioni elettorali, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

5.Allarticolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le quote versate allENAV e allASI non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio 2004 allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo stesso”.

Articolo 21.

Istituzione del Collegio dItalia)

Stralciato ai sensi dellarticolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2512-bis).

Sezione II

Interventi a sostegno del settore

agricolo e del made in italy

Articolo 22.

(Interventi in agricoltura)

1. Allarticolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le parole: “connesse allattività antincendi boschivi di competenza,” sono inserite le seguenti: “ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi,”.

2. Le risorse provenienti da iniziative di cui allarticolo 67, comma 1, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, nonchè quelle relative agli interventi di cui allarticolo 11, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche ai fini dellattuazione dellarticolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 3, e in base alle specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali sottopone allapprovazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nuovi contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.

4. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dellarticolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e le emergenze di carattere sanitario, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. Allarticolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

“15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dellarticolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale”.

“b-bis) alle aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dellarticolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185. In tali casi la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze in misura non inferiore al tasso di interesse legale maggiorato di 2,5 punti”.

6. Allarticolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

“17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15, lettera b-bis), il pagamento rateale di cui allarticolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti “.

6-bis. In deroga a quanto previsto dallarticolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del tasso legale vigente allatto della rateizzazione.

7. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003.

8. Allarticolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, le parole: “1º gennaio 2003” sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2004”.

8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per gli eventi previsti dallarticolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Articolo 23.

(Piano nazionale della pesca e dellacquacoltura)

1. Nelle more delladozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5 giugno 2003, n. 131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dellacquacoltura adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000.

2. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 1 e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è approvato il Piano nazionale della pesca e dellacquacoltura per lanno 2004.

Articolo 24.

(Programma nazionale degli interventi nel settore idrico)

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui allarticolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dallanno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006.

2. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 1 presentano, per il tramite delle regioni competenti per territorio, al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi entro il 30 aprile 2004.

3. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 1.

4. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico è istituito il “Programma nazionale degli interventi nel settore idrico”, di seguito denominato: “Programma nazionale”. Oltre agli interventi di cui al comma 1, fanno parte del Programma nazionale:

a) gli interventi previsti dal Ministero dellambiente e della tutela del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altre leggi di spesa;

b) le opere relative al settore idrico già inserite nel “programma delle infrastrutture strategiche” di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001, e successive modificazioni;

c) gli ulteriori interventi previsti nellambito degli Accordi di programma quadro per la tutela delle acque e per la gestione integrata delle risorse idriche.

5. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dellambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delleconomia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale.

6. Agli interventi individuati dal Programma nazionale è assegnata priorità anche in relazione allattuazione del programma delle infrastrutture strategiche per il periodo 2004-2007, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con la citata delibera CIPE n. 121/2001, e successive modificazioni.

Articolo 25.

(Strumenti di promozione dei prodotti tipici agroalimentari)

Soppresso

Articolo 26.

(Interventi fìnanziari a supporto del settore agricolo e agroalimenare)

1. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonchè quelle previste al punto 2 della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62, per gli interventi di cui allarticolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono trasferite allISMEA.

2. LISMEA subentra nelle funzioni già esercitate da Sviluppo Italia Spa per lattuazione degli interventi di cui al comma 1, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonchè nei relativi rapporti giuridici e finanziari.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per lattribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui allarticolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre l999, n. 419, lISMEA può:

a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare;

b) provvedere allacquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione;

c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

Articolo 27.

(Tutela penale della denominazione

dorigine dei prodotti)

1. Limportazione e lesportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dellarticolo 517 del codice penale.

Articolo 28.

(Centrale operativa doganale e banca dati delle immagini)

1. Per potenziare le attività di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalità antifrode, sono istituite, presso lAgenzia delle dogane, una centrale operativa mediante idonee apparecchiature scanner installate negli spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate dalle medesime apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia di finanza. Il trattamento delle immagini è da intendere attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta allapplicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

2. Laccesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 1 è disciplinato dintesa tra il direttore dellAgenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.

3. Al fine di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dallanno 2004.

Articolo 29.

(Banca dati doganale per la tutela della specificità dei prodotti)

1. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità dei prodotti, lAgenzia delle dogane può sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente articolo ed il relativo trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta allapplicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

2. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui allarticolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è consentito al Corpo della guardia di finanza laccesso diretto alla banca dati di cui al comma 1, secondo modalità stabilite di intesa tra il direttore dellAgenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.

Articolo 30.

(Sportello unico doganale)

1. Presso gli uffici dellAgenzia delle dogane, è istituito lo “sportello unico doganale”, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.

2. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, dintesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per lassolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui allarticolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Dalla attuazione del presente articolo non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 31.

(Comodato gratuito sedi allestero)

Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il Ministero degli affari esteri può concedere in comodato gratuito locali degli immobili di proprietà demaniale allestero che ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici consolari o loro sezioni distaccate, ad altre amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con lobiettivo dellinternazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

Articolo 32.

(Fondo promozione straordinaria del made in Italy)

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 35 milioni di euro per il 2004, 55 milioni di euro per il 2005 e 35 milioni di euro per il 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del made in Italy, anche attraverso listituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità “Naturalmenteitaliano”.

3. Le modalità di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 1 sono definite con regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delleconomia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.

Articolo 33.

(Istituzione dellEsposizione permanente del design italiano e del made in Italy)

1. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, è istituita dal Ministero delle attività produttive in collaborazione con la società EUR spa lEsposizione permanente del design italiano e del made in Italy, con sede in Roma.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delleconomia e delle finanze e degli affari esteri, sono definiti lorganizzazione e il funzionamento dellistituto.

3. Per lattuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per il 2004 e a 5 milioni di euro rispettivamente per il 2005 e 2006.

Articolo 34.

(Comitato nazionale anti-contraffazione)

1. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato nazionale anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonchè di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delleconomia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dellinterno e della giustizia, sono definite le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 1, garantendo la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.

Articolo 35.

(Uffici di consulenza per la tutela del marchio)

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delleconomia e delle finanze e degli affari esteri, presso gli uffici dellIstituto per il commercio con lestero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio di cui allarticolo 32, comma 1, e per lassistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.

2. Per lattuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.

Articolo 35-bis.

(Fondo per lassistenza legale internazionale alle imprese)

1. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito un fondo destinato allassistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonchè contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui allarticolo 32, comma 1.

2. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite dal decreto di cui allarticolo 34, comma 2.

3. Per lattuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per lanno 2004, 4 milioni di euro per lanno 2005 e 2 milioni di euro per lanno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui allarticolo 32, comma 1.

Articolo 36.

(Definizione di merce che viola un diritto di proprietà intellettuale)

Soppresso

Articolo 37.

(Modifiche alla normativa a tutela della proprietà industriale)

Soppresso

Articolo 38.

(Sanzioni)

1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala allautorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.

2. Lautorità amministrativa, quando accerta, sia allatto dellimportazione o esportazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, dispone, previo assenso dellautorità giudiziaria, anche dufficio, il sequestro della merce facendone rapporto allautorità giudiziaria, nonchè la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore, della merce contraffatta sequestrata, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari e ferma restando la possibilità degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e prevedendo che il termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 39.

(Misure di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese)

1. Le disponibilità del fondo di cui allarticolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per lanno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati.

2. Le modalità, le condizioni e le forme tecniche delle attività di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, ai sensi dellarticolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Sezione III

Altri interventi

Articolo 40.

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. Al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle attività produttive e delleconomia e delle finanze, sentiti la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, nonchè lIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sono dettate, anche in deroga alla normativa vigente, disposizioni dirette a prevedere lintroduzione di un regime assicurativo rispondente ai predetti obiettivi e a definirne le forme, le condizioni e le modalità di attuazione, sulla base dei seguenti criteri:

a) estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati contro lincendio, nonchè graduale estensione dellobbligo assicurativo del medesimo rischio alle polizze incendio già in atto;

b) esclusione di qualsiasi indennizzo assicurativo per danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi;

c) definizione dei parametri cui fare riferimento per la determinazione del valore delle diverse tipologie di beni danneggiati e delle modalità per laccertamento e la liquidazione dei danni da parte del sistema assicurativo;

d) copertura dei soli danni verificatisi a seguito di eventi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza;

e) correlazione dei premi assicurativi anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori;

f) definizione tassativa delle tipologie di calamità naturali da considerare ai fini del presente regime assicurativo;

g) previsione di franchigie e limiti di indennizzo;

h) esclusione dellintervento statale per i danni subiti da fabbricati non assicurati, appartenenti a persone giuridiche private, ovvero a persone fisiche con redditi ai fini IRPEF superiori a soglie da determinare per lo scopo;

i) definizione delle modalità per la coriassicurazione del rischio, prevedendo la costituzione di un unico consorzio coriassicurativo tra le compagnie di assicurazione, nel quale confluiscano i premi raccolti dagli assicuratori e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione;

l) previsione delle modalità di determinazione del limite complessivo annuale di intervento del consorzio coriassicurativo, oltre il quale andranno individuate le modalità di intervento dello Stato, anche attraverso loperatività della Concessionaria servizi assicurativi pubblici – CONSAP spa, in riferimento anche ai danni subiti da fabbricati non assicurati appartenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite, nellambito delle risorse pubbliche disponibili allo scopo previste da apposite disposizioni;

m) incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dellinvarianza di gettito;

n) previsione di un regime applicativo transitorio.

Art. 40.0.8

(Agevolazioni per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994)

1. Le disposizioni di cui allarticolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dellarticolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione prevista dal citato comma 17 dellarticolo 9 della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.

Articolo 41.

(Prestito fiduciario per studenti)

1. In conformità con il principio di cui allarticolo 34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di cui allarticolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono essere concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi.

2. Al fine di cui al comma 1 è istituito un Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti allelenco speciale previsto dallarticolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo può essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti residenti nelle aree sottoutilizzate di cui allarticolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti fiduciari.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per lanno 2004. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

5. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dellarticolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

6. In deroga a quanto previsto dallarticolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per lanno 2004 non si applica il riferimento alla lettera a) di cui al medesimo comma. La disposizione di cui al precedente periodo si applica nel limite di spesa massimo per lanno 2004 di euro 250.000.

Articolo 42.

(Chiusura del contenzioso relativo alle agevolazioni gestite da Sviluppo Italia)

1. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali ai sensi dellarticolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dellarticolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dellarticolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dellarticolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dellarticolo 9-septies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda a Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sviluppo Italia Spa comunica agli istanti limporto dovuto, che dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato leventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali compensate.

Art. 42.0.100

1. Al fine di favorire la chiusura in via transattiva dei contenziosi attivi o passivi dellEFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa di cui allarticolo 156, commi 1 e 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Commissario liquidatore dellEFlM in liquidazione coatta amministrativa e i Commissari liquidatori delle predette società sono autorizzati a proporre ai debitori e ai creditori chirografari il pagamento a saldo e stralcio di un importo, riferito al valore nominale del capitale e dei relativi interessi se dovuti al tasso legale dalla domanda al saldo, pari almeno al 50 per cento di ciascuno dei crediti dellEFlM e delle predette società, e a non più del 50 per cento di ciascuno dei loro debiti risultanti da richiesta scritta antecedente allentrata in vigore della presente legge, o in contenzioso a tale data. Le proposte di cui al precedente periodo possono avere corso, anche in maniera progressiva, solo qualora le economie derivanti dalle adesioni da parte dei creditori compensino, con riferimento ai bilanci, complessivamente considerati, dellEFIM e delle predette società, tenendo anche conto dei costi connessi alle procedure di contenzioso, i minori introiti provenienti dalle adesioni dei debitori. I pareri e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente su dette proposte transattive dovranno essere rilasciati e comunicati ai Commissari liquidatori nei termini perentori previsti dal decreto di cui allultimo comma 1-quinquies. Decorsi inutilmente tali termini, si intenderanno rilasciati favorevolmente. A pagamento avvenuto leventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere con spese legali compensate, e il debito o credito si intende definitivamente e interamente soddisfatto con assorbimento di ogni pretesa a titolo di capitale, interessi, rivalutazione e comunque ad esso collegata. I Commissari liquidatori non potranno procedere ad alcun pagamento o riparto a favore dei loro creditori che abbiano rifiutato la proposta, salva lesistenza di provvedimenti giudiziari esecutivi o il caso di transazioni favorevoli debitamente autorizzate nei modi ordinari. Restano escluse dallapplicazione del presente comma le transazioni per le quali i rispettivi Commissari liquidatori abbiano già formulato al comitato di sorveglianza o allautorità di vigilanza la richiesta di parere o di autorizzazione ai sensi della normativa vigente e applicabile.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle società in liquidazione coatta amministrativa di cui allarticolo 156, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I Commissari liquidatori delle predette società sono autorizzati a proporre ai debitori e ai creditori chirografari il pagamento a saldo e stralcio dei crediti e dei debiti risultanti da richiesta scritta antecedente allentrata in vigore della presente legge, o in contenzioso a tale data, nella misura percentuale stabilita dal comma 1. Tale misura è riferita, per quanto concerne i pagamenti ai creditori chirografari, allimporto per capitale e interessi, se dovuti, distribuibile in base allapplicazione del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel comma 1.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, alla Società Italtrade spa in liquidazione, alla Società Armamenti e Aerospazi spa in liquidazione, alle Società Fime spa in liquidazione e sue società controllate.

4. Il Ministero delleconomia e delle finanze, sentiti il Commissario liquidatore dellEFlM e i liquidatori delle altre società interessate di cui al precedente comma3, stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei precedenti commi 1, 2 e 3.

Articolo 43.

(Fondo speciale incentivante per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo speciale per lincentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di seguito denominato “Fondo”. Il Fondo interviene in sostegno di programmi, predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime.

2. Per la gestione del Fondo, avente una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, è costituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e otto in rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo interno il presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo.

3. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adegua le modalità di gestione del Fondo, sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi dellUnione europea.

4. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli esiti del monitoraggio sullutilizzo del Fondo, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro.

Articolo 44.

(Affidamento di servizi)

1. Allarticolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto il seguente comma:

“9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano allacquisizione di forniture ed allaffidamento di servizi pertinenti le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443”.

Articolo 45.

(Proroga dei termini per loperatività della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

1. Allarticolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per lelaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificato dallarticolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”.

Art. 45.0.1000

1. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui allarticolo 13, comma 8, della legge 27 maggio 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. Restano valide le certificazioni già rilasciate dallINAIL. Allonere relativo allapplicazione del presente articolo, valutato in 23 milioni di euro per lanno 2004, 93 milioni di euro per lanno 2005 e 174 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Articolo 45-bis.

(Finanziamento per la realizzazione di un policlinico universitario)

1. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle aree territoriali di cui allobiettivo 2, è assegnato allUniversità campus bio-medico (CBM), di cui allarticolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991, limporto di 20 milioni di euro per lanno 2004 e di 30 milioni di euro per lanno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario.

1-bis. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e lassistenza nel campo della prevenzione e cura della cecità, nonché per consentire iniziative di collaborazione e partenariato internazionale, lo stanziamento annuo previsto dallarticolo 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284 è elevato dellimporto di euro 600.000 annui da destinare alle finalità di cui allarticolo 2, comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997.

Articolo 46.

(Proroga dei termini per il rilascio dellautorizzazione integrata ambientale)

Stralciato

Sezione IV

Aree sottoutilizzate

Articolo 47.

(Fondo aree sottoutilizzate)

1. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge, al Fondo per laree sottoutilizzate, di cui allarticolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per lanno 2007.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è utilizzabile, previa delibera del CIPE, adottata ai sensi dellarticolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono al fondo di cui allarticolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La diversa allocazione tra gli strumenti dintervento allinterno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della predetta legge n. 289 del 2002 è deliberata dal CIPE.

3. Allarticolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione” sono sostituite dalle seguenti: “degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare laccelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nellambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico”;

b) al comma 2, le parole: “ogni quattro mesi” sono sostituite dalla seguente: “semestralmente” e dopo le parole: “relativa localizzazione” sono aggiunte le seguenti: “,e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate”.

4. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui allarticolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi.

Sezione V

Investimenti vari

Articolo 48.

(Disposizioni in materia di finanziamento di opere pubbliche)

1. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dellopera stessa, la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dallopera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui fondi di cui allarticolo 1, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario così come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere concesso da Infrastrutture Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati allesercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilità di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.

3. I proventi derivanti dallopera, individuati nel piano economico-finanziario approvato e specificati nella delibera di approvazione del CIPE sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 2; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino allestinzione del relativo debito.

4. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dellinfrastruttura finanziata ai sensi del comma 2, il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali.

5. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per lutilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della nuova concessione.

6. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nellinteresse dei soggetti finanziatori.

7. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma 1 sono determinate con il metodo del price cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:

a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dallISTAT;

b) dellobiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno quadriennale.

8. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 7 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo almeno quadriennale;

b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione di obblighi relativi al servizio universale;

c) costi derivanti dalladozione di interventi volti al controllo ed alla gestione della domanda attraverso luso efficiente delle risorse ed eventualmente sostenuti nellinteresse generale.

9. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorità indipendente, la tariffa è fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 49.

(Disposizioni in materia di infrastrutture)

1. Il comma 2 dellarticolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

“2. Lesecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dellimporto degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso dasta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, laumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento”.

2. Dopo il comma 2-bis dellarticolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è inserito il seguente:

“2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dellesecuzione, nel limite massimo del 75 per cento delliniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna allistituto garante, da parte dellappaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti lavvenuta esecuzione. Lammontare residuo, pari al 25 per cento delliniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dellimpresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dellaffidamento e lacquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica lappalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui allarticolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1º gennaio 2004”.

3. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dellopera che, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive disposizioni attuative, deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie, non può superare complessivamente il 20 per cento dellimporto dellaffidamento posto a base di gara. Il pagamento al contraente generale della quota finanziaria in proprio avviene, in unica soluzione, allatto dellultimazione dei lavori.

4. Al comma 1 dellarticolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dal comma 3 dellarticolo 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166, dopo le parole: “modernizzazione e lo sviluppo del Paese” sono inserite le seguenti: “nonchè per assicurare efficienza funzionale ed operativa e lottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presìdi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali”.

5. Allarticolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni, le parole: “e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte” sono soppresse.

Art. 49.0.300

1. Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone idonei sistemi per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni di competenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia, sulla base di apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e poste italiane S.p.a., sono definiti, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, termini, diritti e corrispettivi, modalità di attuazione, ivi comprese la realizzazione, gestione e sviluppo delle specifiche infrastrutture tecnologiche, le procedure applicative e di informazione all’utenza. Il nuovo servizio non potrà intervenire a danno o in sostituzione delle prestazioni attualmente già previste dal servizio universale.

Articolo 49-bis.

(Modifica allarticolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353)

01. Al comma 1 dellarticolo 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353, al quarto periodo premettere il seguente: “Nei comuni sprovvisti di piano regolatore, è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco”.

1. Al comma 1 dellarticolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, il quarto periodo è sostituito dal seguente: “È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonchè di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente lincendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

Articolo 50.

(Limiti di impegno)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo delleconomia e delloccupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e lanno terminale ivi indicati.

2. I limiti dimpegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti.

  1. La disposizione di cui al comma 2 si applica ai mutui e alle altre operazioni finanziarie stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 51.

(Interventi nel settore delleditoria)

1. Alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito dimposta pari al 10 per cento della spesa per lacquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite sostenuta nellanno 2004. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato, per lanno 2005, in 90 milioni di euro.

2. La spesa per lacquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dalleditore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.

3. Sono escluse dal beneficio le spese per lacquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:

a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per unarea superiore al 50 per cento dellintero stampato, su base annua;

b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;

c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;

d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne lacquisto;

e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;

f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;

g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;

h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate allacquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;

i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonchè di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;

l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nellarticolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dellammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

m) i prodotti editoriali pornografici.

4. Il credito dimposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito dimposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; leventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.

5. Lammontare della spesa complessiva per lacquisto della carta e limporto del credito dimposta di cui al comma 1 sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dimposta durante il quale la spesa è stata effettuata.

6. In caso di utilizzo del credito dimposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonchè le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

7. Lefficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata allautorizzazione delle competenti autorità europee.

7-bis. Il comma 30 dellarticolo 2 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1º gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane che hanno trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dellente poste italiane fino alla data ultima di cessazione del servizio continuano a percepire i contributi previsti dal comma 2 dellarticolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 250 qualunque siano le attuali modalità di trasmissione.

Art. 51-bis.

1. Dei contributi di cui allarticolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono beneficiare in misura paritaria, per una quota pari al 10 per cento della somma riservata alle emittenti radiofoniche, le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario. I nuovi soggetti beneficiari devono presentare le domande entro il 31 gennaio 2004.

Articolo 52.

(Contributi per impiantistica sportiva allIstituto per il credito sportivo)

1. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) allarticolo 2, il quarto comma è abrogato;

b) allarticolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

“LIstituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso lIstituto medesimo e alimentato con il versamento da parte del CONI dellaliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dellarticolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonchè con limporto dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza”.

Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi del regolamento emanato in attuazione dellarticolo 3, comma 230, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni ridefinite con decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 e n. 187 del 10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004, mediante comunicazione allAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 10 per cento del debito maturato, per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nelladesione, di un ulteriore importo complessivo, pari ad euro 1.000. Le somme ancora dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dallanno 2004. Le cauzioni prestate dai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive ai sensi dellarticolo 8 della convenzione approvata con decreto direttoriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia anche per lesatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dal presente comma, previa verifica della loro validità da parte dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento delle rate nei termini previsti dal presente comma comporta limmediata decadenza della concessione, limmediato incameramento delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Gli effetti dei provvedimenti che hanno determinato la cessazione dei rapporti di concessione, adottati sulla base del decreto interdirigenziale 6 giugno 2002 e successive modificazioni si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano ladesione prevista nel presente comma. Nei confronti dei medesimi concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi dallAmministrazione finanziaria, per il recupero dellimposta unica sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Dal 1º gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun concessionario è pari ai prelievi spettanti allamministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accertate nellanno precedente, incrementato dellaumento percentuale realizzatosi su base regionale nellanno di riferimento;

b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della precedente lettera a), nonché a quelli che hanno tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali di cui alla medesima lettera a) è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costitutenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, nonché quello maturato allo stesso titolo per lanno 2002, ridotti del 33 per cento, in otto rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno; la prima rata è versata entro il 31 marzo 2004. Non si effettua il rimborso delle somme versate a titolo di integrazione dei minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente comma;

c) per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente comma, restano ferme le disposizioni dellarticolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 nonché dai decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002;

d) alla CONI Servizi spa in considerazione delle minori entrate ad essa derivate è concesso un contributo di 7,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2010″.

Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:

2004: 5.000;

2005: 5.000;

2006: 5.000;

alla tabella A, voce Ministero dellambiente e tutela del territorio:

2004: 2.500;

2005: 2.500;

2006: 2.500.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI PRIVATIZZAZIONI

Articolo 53.

(Disposizioni in materia di privatizzazioni)

1. Allarticolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. Lalienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dellazionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per lErario, il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro delleconomia e delle finanze individua, con proprio decreto, le modalità di alienazione delle partecipazioni direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati finanziari e fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione.

2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica larticolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, per la dismissione delle partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di alienazione di titoli azionari già quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali.”;

b) al comma 5, le parole: “Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministro del tesoro” sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministero delleconomia e delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioni”; dopo le parole: “possono affidare” sono inserite le seguenti: “anche in deroga alle disposizioni dellarticolo 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove applicabili”; dopo le parole: “presente decreto” è inserito il seguente periodo: “I soggetti incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida”;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli incarichi conferiti dal Ministero delleconomia e delle finanze in relazione a piani di riordino, risanamento o ristrutturazione delle società partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione della partecipazione”.

2. Allarticolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: “è effettuato” sono sostituite dalle seguenti: “può essere effettuato anche”.

3. Allarticolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “non coinvolto nella strutturazione delloperazione di alienazione” sono soppresse.

4. Allarticolo 5 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 1 è sostituito con il seguente:

“1. A modifica di quanto previsto dallarticolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia è assicurata dagli enti locali. Lo Stato può cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione.”

5. Allarticolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) è sostituito dal seguente:

“1) la partecipazione pubblica è assicurata dalla regione, dal comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali”;

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

“2) la partecipazione dello Stato può essere effettuata anche a mezzo di società controllate”;

c) il numero 3) è sostituito dal seguente:

“3) la quota di partecipazione degli enti locali non può essere inferiore al 60 per cento”.

Articolo 53-bis.

(Interventi nel settore della cantieristica)

1. Per gli interventi di cui allarticolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Per gli interventi di cui allarticolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è stanziata la somma annuale di 2 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006.

2. Ai fini di cui al comma 1, allarticolo 1, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88, nonché allarticolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 487, le parole: “nellanno 2000” sono sostituite dalle seguenti: “nellanno 2003”.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative, nei limiti finanziari indicati al comma 1 del presente articolo, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei contributi”.

ARTICOLO 54 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATI 1 E 2

Titolo IV

NORME FINALI

Articolo 54.(*)

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui allarticolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dallarticolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dallarticolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno delleconomia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dellarticolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nellanno 2004, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. In applicazione dellarticolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nellallegato 1 alla presente legge.

8. In applicazione dellarticolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nellallegato 2 alla presente legge.

Articolo 55.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dellarticolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2004.