Tributario e Fiscale

Wednesday 01 October 2003

Il testo della Finanziaria 2004 approvato dal C.d.M. del 29.9.2003.

Il testo della Finanziaria 2004 approvato dal C.d.M. del 29.9.2003.

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Articolo 1

(Risultati differenziali)

1. Per l’anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 56.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini di competenza, in 270.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2004.

2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 55.000 milioni di euro ed in 43.000 milioni di euro, al netto di 3.401 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in 315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005 e 2006, il livello massimo, del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in 310.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria. .

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Articolo 2

(Disposizioni fiscali per il settore agricolo)

1. All’articolo 45 del decreto legislativo, 15 dicembre 1997, n. 446, le parole da: “per i quattro periodi successivi” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “per i cinque periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al l gennaio 2004 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento.”.

2. All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall’articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole “anni dal 1998 al 2003” sono sostituite dalle seguenti: “anni dal 1998 al 2004”;

b) al comma 5-bis, le parole “a decorrere dal 1 gennaio 2004” sono sostituite dalle seguenti. “a decorrere dal 1 gennaio 2005”.

3. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall’articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.

4. Per l’anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al regolamento emanato con il decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 del Ministro dell’economia e delle finanze.

5. Per l’anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 29, comma 2,. la lettera c) è sostituita dalla seguente: .

“c) le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.”

b) dopo l’articolo 78 è inserito il seguente:

“Art. 78- bis (Altre attività agricole)

-1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all’articolo 29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.

2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell’articolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.

3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

4. Le disposizioni di.cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.”.

c) All’articolo 85, è aggiunto il seguente comma:

“3. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all’articolo 81,lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui i all’articolo 29, eccedenti i limiti di cui alla lettera c) del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dell’ articolo 78-bis”. Le disposizioni del presente comma non incidono sull’esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80.

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo l’articolo 34 è inserito il seguente: “Articolo 34-bis (Fornitura di beni e servizi nel settore agricolo) 1. – Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, l’imposta sul valore aggiunto è detenninata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione dell’imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica l0 novembre 1997, n. 442.”.

8. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103 dopo le parole: “imprese estrattive” è inserita la seguente: “, agricole”.

Articolo 3

(Altre misure)

1. Nella legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 5, le parole “31 dicembre 2003” ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004”;.

b) all’articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: “l’anno 2003”, sono aggiunte le seguenti: “e per l’anno 2004”;

c) all’articolo 19, comma 3, le parole: “31 dicembre 2003” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004”;

d) all’articolo 21, comma 3, le parole: “31 dicembre .2003” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004”;

e) all’articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole “31 dicembre 2003” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004”.

2. All’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2091, n. 448, le parole: “31 dicembre 2003” e: “30 giugno 2004” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “31 dicembre 2004” e: “30 giugno 2005”.

3. All’articolo 30, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall’articolo 7, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003”, sono sostituite dalle seguenti: “è stabilita sino al 31 dicembre 2004”.

4. Sono confermate per l’anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’irpef di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Le disposizioni in tema di Alta Commissione di studio, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, valgono fino alla data di presentazione, da parte della stessa al Governo, della relazione ivi prevista, e comunque per tutto l’anno 2004.

6. Nell’articolo 11, comma l-bis, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo le parole: “reddito complessivo”, sono aggiunte le seguenti: “,diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale,”.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Capo I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Articolo 4

(Università e grandi enti pubblici di ricerca)

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004 -2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del quattro per cento per ciascun anno. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle Università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto nazionale di fisica nucleare, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004 -2006, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del cinque per cento per ciascun anno. Il Ministro dell’economia -e delle finanze, sentiti i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e delle attività produttive, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente.

3. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell’Agenzia spaziale italiana, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all’Agenzia spaziale europea, in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima Agenzia spaziale europea e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma “Sistema satellitare di navigazione globale GNSS – Galileo”, ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. l0 e dell’art.15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

4. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del Consiglio nazionale delle ricerche, si tiene conto degli Istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal Consiglio nazionale delle ricerche medesimo ai sensi dall’art. 23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

5. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

Articolo 5

(Fondo missioni internazionali)

1. Per l’anno 2004 è istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.

Articolo 6

(Debiti pregressi)

1. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi contratti dal Ministero dell’interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni e organismi vari per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003, è autorizzata la spesa di 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. Gli importi predetti sono iscritti in specifico fondo nello stato di previsione del predetto Dicastero, per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti del Ministro dell’interno, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti

Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

3. Al fine di provvedere all’estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste Italiane S.p.A. fino al 31 dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 823 milioni di euro.

Articolo 7

(Iva trasporto e servizi non commerciali)

1. Nelle more della determinazione dell’aliquota definitiva di compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto di cui all’art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la determinazione degli importi dell’ IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali

interessati ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 e dell’ art. 6, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, è effettuata al lordo delle quote dell’IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.

2. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti modalità di determinazione dei rimborsi di cui al comma 1.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di affari esteri)

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito, nell’ambito della U.P.B. 6.1.1.2 -Uffici all’estero -, un fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi, relativi agli uffici all’estero, la cui dotazione iniziale è commisurata al 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima U.P.B., che vengono corrispondentemente ridotti. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro degli affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

2. All’articolo 5, della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

“5 bis. A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all’estero ed in attesa dell’accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all’articolo 2, la competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri può autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle fmanze, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse, salvo reintegro da effettuarsi entro il quindicesimo giorno successivo all’accreditamento dei finanziamenti ministeriali.

5 ter. Dell’autorizzazione al prelievo dal conto corrente valuta Tesoro e del successivo reintegro viene data immediata comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri.”.

3. All’articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le parole: “da emanare entro il 28 febbraio 2003”.

4. All’articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: “Il 10 per cento delle maggiori entrate” sono aggiunte le seguenti: “di ciascun anno”.

Articolo 9

(Commissione antidoping)

1. L’articolo l0 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è sostituito dal seguente:

“articolo l0: Gli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute”.

Capo II

ONERI DI PERSONALE

Articolo 10

(Rinnovi contrattuali)

1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2%, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro per l’anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.

2. Le risorse per i miglioramenti economici e per l’incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono detenninate in 430 milioni di euro per l’anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dal 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’art. 1l, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all’incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui -al comma 1.

5. In relazione a quanto previsto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003 non sono considerati, a decorrere dall’anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di cui all’articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6. In deroga a quanto stabilito dall’Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano dell’ 8 agosto 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in relazione a quanto previsto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato al fmanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per l’anno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 per far fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002/2003.

Articolo 11

(Assunzioni di personale)

1. Per l’anno 2004 alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all’unità, nonché quelle relative le categorie protette. Per le Forze annate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l’anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n.331.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l’anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.

3. Le deroghe di cui al comma 2 sono autorizzate secondo la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell’ economia e delle finanze. Nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, al settore della giustizia, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario. Sono altresì prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno in correlazione all’effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonché al comparto scuola. Per l’anno 2004, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39, comma 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

5. Per l’attuazione dell’articolo 2 del decreto legge l0 settembre 2003, n. 253, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è incrementata di 50 unità da assegnare al Dipartimento della protezione civile. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali delle predette unità. All’aumento di organico si provvede nel limite massimo di spesa di 1,75 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2004, a carico del fondo di cui al comma 2.

6. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di fmanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere, in ogni caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dal vigente decreto del Ministro dell’Interno, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l’anno 2003. Fino all’emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma l. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall’articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le

assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura e

l’Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma.

7. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l’anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata per l’anno 2004. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 19 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui al presente articolo, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

8. I Ministeri per i beni culturali, della giustizia, della salute e 1’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 19, comma 34, della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Il Ministero dell’economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma l0, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l’anno 2004, può altresì continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale di cui all’artico 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante contratti di lavoro a progetto, nonché a stipulare le convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

9. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all’articolo 34 -comma 18 –della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dal presente articolo per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2004.

10. I comandi del personale delle Poste Italiane – S.p.a. e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall’articolo 34, comma 20 della.legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.

11. Per l’anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o con convenzioni ovvero con contratti di lavoro a progetto, nei limiti di spesa previsti dall’articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Nei predetti limiti rientrano anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del l gennaio 2004. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell’anno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985 n.124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2003. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l’anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, cui si applica quanto disposto dall’articolo 29, comma 15 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché nei confronti del personale infermieristico del servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

12. Per l’anno 2004 per gli Enti di ricerca, l’Istituto Superiore di Sanità, l’Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l’Agenzia spaziale Italiana, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, nonché per le Università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di lavoro a progetto per l’attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli Enti o del fondo di finanziamento degli Enti o del fondo di finanziamento ordinario delle Università.

13. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall’art. 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

14. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di cui all’articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’Arma dei carabinieri è autorizzata, nei limiti di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2004, 190 milioni di euro per l’anno 2005 e 300 milioni di euro a decorrerete dall’anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiori a 2490 unità nell’anno 2004, 3420 nell’anno 2005 e 3430 nell’anno 2006.

15. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i Tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l’Avvocatura dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilità e, comunque, nel limite complessivo di 300 unità, del personale dipendente del CONI, nonché di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze si provvede alla definizione delle modalità di trasferimento del predetto personale ed alla ripartizione dell unità tra le predette amministrazioni.

Articolo 12

(Altre norme in materia di personale)

1. L’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell’indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5 e successive modificazioni ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica l6 marzo 1999, n. 255.

2. L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 nonché le norme ivi richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere all’aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dell’assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425.

3. L’art. 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell’arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell’applicazione della legge l0 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.”

4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che si reca in missione o viaggio di servizio presso le istituzioni dell’Unione Europea, ovvero che partecipi, in Europa o in paesi extra europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro, comunque denominati, nell’ambito o per conto del Consiglio o di altra istituzione dell’Unione Europea, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo nella classe economica.

Articolo 13

(Istituzione del dipartimento nazionale per le politiche antidroga)

1. Dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente: “Art. 6-bis (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga) 1. Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcool dipendenze correlate di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è organizzato in apposito dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite al dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo l0, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 303, comprese quelle previste dall’articolo 127 del d.P.R. n. 309 de11990.

2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti ; raccoglie informazioni e documentazione sulle tossico dipendenze, definendo e

aggiornando le metodologie per la rilevazione, l’elaborazione, la valutazione e il trasferimento all’esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga di cui all’articolo 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, ferme restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle persone dedite all’uso di sostanza stupefacenti e psicotrope.”.

3. All’articolo l, comma 7, del d.P .R. n. 309 del 1990 le parole “Dipartimento per gli affari sociali” sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento nazionale per le politiche antidroga”.

4. All’articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fone, le seguenti parole: “con eccezione del Fondo di intervento per la lotta alla droga”.

5. All’attuazione della presente disposizione si provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell’ambito delle dotazioni organiche della presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 14

(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)

l. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’art. 459 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 è così sostituito:

“Art. 459. -1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell’art. 25, comma 5, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 31 del CCNL 24 luglio 2003, può essere disposto l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi successivi.

2. I docenti di scuola materna ed elementare possono ottenere l’esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno 80 classi.

3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l’esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno 55 classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno 40 classi.

4. L’esonero o il semiesonero dall’insegnamento può essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi, sezioni staccate o sedi coordinate.

5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermo restando i criteri sopra indicati, l’esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate anche se essi non siano tra i docenti individuati dal primo comma.”

2. Nell’ambito delle attività di riconversione previste dall’art. 1 della legge 22 novembre 2002, n. 268, gli Uffici scolastici regionali istituiscono

corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con D.M. n. 2845 del 25 ottobre 2002. I suddetti corsi di specializzazione saranno realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nell’ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto Scuola.

3. I docenti in situazione di soprannumerarietà , appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste, d’ufficio.

4. Al comma 21 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al l0 per cento delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge l agosto 2002, n. 166.”.

5. Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo l, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:

a) sviluppo delle tecnologie multimediali;

b) interventi di orientaniento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;

c) interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti.

6. Per consentire alle istituzioni scolastiche l’affidamento, nell’anno 2004, delle attività in base ai contratti stipulati ai sensi dell’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.

7. Dopo il comma 7 dell’art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:

“7-bis. Con il decreto di cui al precedente comma sono individuati, altresì, i limiti di reddito per l’attribuzione del contributo medesimo.

7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione fonnazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma l, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche.”

Capo III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Articolo 15

(Gestioni previdenziali)

1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2004:

a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1,gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2004 in 15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.101,12 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al lo gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.

Articolo 16

(Istituzione del reddito di ultima istanza, contributo su pensioni con importo elevato)

l. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari a trenta volte quello stabilito dall’articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita all’articolo 38, comma 5, lettera d) della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto

legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonchè le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonchè le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L’importo complessivo assoggettato al contributo non potrà comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all’importo di cui al primo periodo del presente comma. Gli importi dei predetti contributi, al netto della somma corrispondente all’applicazione dell’aliquota marginale prevista dalla normativa vigente per l’imposta sul reddito per le persone fisiche affluiscono al Fondo di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Articolo 17

(Fondi sanitari integrativi e previdenza complementare)

1. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all’articolo 48, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui 22 dicembre 1986, n. 917,è fissato in euro 3615,20.

2. All’articolo 18, comma 8-quater, quinta e sesta riga, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, le parole: “fino al termine di tale periodo” sono soppresse.

3. Nei confronti dei fondi previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 8-bis e 8-ter del citato articolo 18 non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n., 47, e successive modificazioni, nonché l’articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime forme pensionistiche

possono operare, in deroga alla normativa vigente, secondo le modalità fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti.

Articolo 18

(Vittime del terrorismo)

1. Con effetto dallo gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 447, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati a 500 euro mensili.

Capo IV

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Sezione I

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’INNOVAZIONE, DELLE TECNOLOGIE E DELLE COMUNICAZIONI

Articolo 19

(Contributi per la diffusione presso gli utenti di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per

agevolare l’accesso alla larga banda ad Internet nonché altri interventi in materia di comunicazioni)

1. Per l’anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l’anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisiti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T- DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 135 milioni di euro.

2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull’ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il l dicembre 2003. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 30 milioni di euro.

3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto, nel caso dell’acquisto, immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.

4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.

5. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato di l0 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004.

6. È autorizzata l’ulteriore spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.A., stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 1l luglio 1998, n. 224.

7. Sono abrogati l’articolo l0, comma 1, e l’articolo 12 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

Articolo 20

(Progetti strategici nel settore informatico ed altri interventi in materia di innovazione e tecnologie)

1. Per il finanziamento del Fondo per i progetti strategici nel settore informatico, di cui al comma 2 dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è autorizzata l’ulteriore spesa di 79,5 milioni di euro per l’anno 2004 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società dell’informazione nel Paese.

2. Il Fondo, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato “PC ai giovani”, diretto ad incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonché la loro formazione. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi sono disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie emanato ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Nel corso dell’anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali, possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi programmi software messi a disposizione dal Ministero dell’istruzione e ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefici per l’acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato esperita dalla CONSIP. La CONSIP svolge un’apposita indagine di mercato con la finalità di individuare non meno di cinque produttori o distributori di personal computer in grado di offrire PC portatili di accertata conformità ai vigenti standard di qualità da immettere sul mercato per la vendita esclusivamente riservata ai beneficiari di cui al precedente comma e stipula le conseguenti convenzioni. Con apposito decreto non regolamentare il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per l’economia e le finanze e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fissa le modalità attuative per poter accedere ai benefici previsti dal presente articolo.

4. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale, già avviati nei decorsi anni dal Ministero dell’interno, aventi per oggetto l’applicazione del voto elettronico alle consultazioni elettorali, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

5. Al comma 6 dell’articolo l della legge 29 gennaio 2001, n. l0, concernente “Disposizioni in materia di navigazione satellitare”, le parole: “al termine del programma”, sono soppresse.

Articolo 21

(Istituzione del Collegio d’Italia)

1. È istituito il Collegio d’Italia, fondazione con lo scopo di promuovere la scienza, l’arte e la cultura.

2. Lo statuto è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Il patrimonio è costituito ed incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Al Collegio d’Italia possono essere concessi in uso beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e del demanio dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

4. Al fine di costituire il patrimonio del Collegio d’Italia, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse al Collegio fino a 2 anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al comma 2, con modifiche, soggette all’approvazione dall’autorità vigilante, degli atti costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalità di cui al comma 2, vengono apportate modifiche allo statuto del Collegio per tenere conto dei principi contenuti negli statuti degli enti che hanno disposto la devoluzione. La devoluzione di risorse al Collegio è esclusa da imposte e tasse di qualsiasi tipo.

SEZIONE II

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL MADE IN ITALY

Articolo 22

(Interventi in agricoltura)

1. Al fine di assicurare il finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali aventi natura corrente, a decorrere dal l gennaio 2004 la somma relativa pari al trenta per cento delle disponibilità annualmente recate per le finalità di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 è assegnata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l’attribuzione ai corrispondenti capitoli di bilancio.

2. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le parole “connesse all’attività antincendi boschivi di competenza,” sono aggiunte le seguenti: “ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta degli incendi boschivi”.

3. Le risorse provenienti da iniziative di cui all’articolo 67, comma 1, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, nonché quelle relative agli interventi di cui all’articolo 1l, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione di spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche. ai fini dell’attuazione dell’articolo 66, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 3, e in base alle specifiche assegnazione determinate annualmente ai sensi dell’articolo 1l, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali sottopone all’approvazione del CIPE nuovi contratti di .programma nei settori agricolo e della pesca.

5. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2, articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, numero 185, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. All’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente periodo:

“c) alle aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2, articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, numero 185. In tali casi la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’ economia e delle finanze in misura non inferiore al tasso di interesse legale maggiorato di 2,5 punti”.

7. Al termine dell’articolo 116, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente: “17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15, lettera c), il pagamento rateale di cui all’articolo 2, comma 1l del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con

modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a 36 mesi”.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano in riferimento ad eventi eccezionali verificati si al 30 settembre 2003

9. La data del “1 gennaio 2003” prevista all’art 36, comma 6, del D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, è sostituita dalla data: “l gennaio 2004”.

Articolo 23

(Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura)

1. Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5 giugno 2003, n. 131 e 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato, dalle Regioni e Province autonome limitatamente alle rispettive competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura adottato con decreto del Ministro per le Politiche Agricole 25 maggio 2000.

2. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma l e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali è approvato il Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura per l’anno 2004.

Articolo 24

(programma nazionale degli interventi nel settore idrico)

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006.

2. Gli Enti interessati agli Interventi di cui al precedente comma 1 presentano, per il tramite delle regioni competenti per territorio, al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi entro il 30 aprile 2004.

3. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro “delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 1.

4. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico è istituito il “Programma nazionale degli interventi nel settore idrico”. Oltre agli interventi di cui al comma 1, fanno parte del Programma nazionale:

a. gli interventi previsti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altri leggi di

spesa;

b. le opere relative al settore idrico già inserite nel “Programma delle infrastrutture strategiche” di cui alla Legge 21 dicembre 2001 n. 443,

approvato con Delibera CIPE n. 121/2002;

c. gli ulteriori interventi previsti nell’ambito degli Accordi di Programma Quadro per la tutela delle acque e per la gestione integrate delle risorse idriche.

5. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle politiche agricole e forestali e delle Infrastrutture sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico.

6. Agli interventi individuati dal Programma nazionale è assegnata priorità anche in relazione all’attuazione del “Programma delle infrastrutture strategiche” per il periodo 2004 – 2007 approvato dalla Delibera CIPE, n. 121/2002, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Articolo 25

(Strumenti di promozione dei prodotti tipici agroalimentari)

Il Ministero dell’economia e delle fmanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricoli e forestali, è autorizzato ad acquistare dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA le partecipazioni da questa possedute nella società per azioni “BUONITALIA”, nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell’azionista. All’acquisto delle partecipazioni predette, il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, nell’ambito degli stanziamenti di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n.499.

Articolo 26

(Interventi finanziari a supporto del settore agricolo e agroalimentare).

1. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia S.p.A. relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonché quelle previste al punto 2, della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62 per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 135/97, sono trasferite all’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

2. L’Istituto di cui al comma 1 subentra nelle funzioni già esercitate da Sviluppo Italia S.p.A. per l’attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonché nei relativi rapporti giuridici e finanziari.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per l’attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l’Istituto può:

a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agro alimentare;

b) provvedere all’acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agro alimentare e alla loro successiva cartolarizzazione;

c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti ci cui al Regolamento CE n. 1663/95.

Articolo 27

(Tutela penale della denominazione d’origine dei prodotti)

1. L’importazione -ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell’art. 517 del codice penale.

Articolo 28

(Centrale operativa doganale e banca …dati delle immagini)

1. Per potenziare le attività di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalità antifrode, sono istituite, presso l’Agenzia delle Dogane, una centrale operativa mediante idonee apparecchiature scanner installate negli spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate. Il trattamento delle immagini è da intendere attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della nonnativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

2. A tal fine, è autorizzata la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall’anno 2004.

Articolo 29

(Banca dati doganale per la tutela della specificità dei prodotti)

1. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità dei prodotti, l’Agenzia delle dogane può sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiunti a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente articolo ed il relativo trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

2. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 30

(Sportello unico doganale)

l. Presso gli uffici dell’Agenzia delle dogane, è istituito lo “sportello unico doganale”, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.

2. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e

inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per l’assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Dalla attuazione del presente articolo non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 31

(Comodato gratuito sedi all’estero)

1. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il Ministero degli affari esteri può concedere in comodato gratuito locali degli immobili di proprietà demaniale all’estero che ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici consolari o lo sezioni distaccate, ad altre Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l’obiettivo dell’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

Articolo 32

(Fondo promozione straordinaria del made in Italy)

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di euro 35 milioni per il 2004, 55 milioni per il 2005, 35 milioni per il 2006 per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del made in ltaly, anche attraverso l’istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o ai sensi degli articoli 22 e 24 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992.

2. Le modalità di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 1 sono definite con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma.2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e delle politiche comunitarie.

3. L’uso illecito del marchio di cui al comma 1, effettuato in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 2, è punito ai sensi del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale. Per l’irrogazione delle pene accessorie si applica l’articolo 518 del codice penale.

Articolo 33

(Istituzione dell’Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy)

1. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, è istituita dal Ministero delle Attività Produttive in collaborazione con la società E.U.R. s.p.a. l’Esposizione permanente del design italiano e del Made in lta1y, con sede in Roma.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle finanze e degli Affari esteri, sono definiti l’organizzazione e il funzionamento dell’istituto.

3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di Euro per il 2004, e 5 milioni di Euro rispettivamente per il 2005 e 2006.

Articolo 34

(Comitato nazionale anti-contraffazione)

1. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato nazionale anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle fmanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell’interno e della giustizia, sono definite le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato, garantendo la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.

Articolo 35

(Uffici di consulenza per la tutela delmarchio)

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e degli affari esteri, presso gli uffici dell’Istituto per il Commercio con l’Estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di

monitoraggio per la tutela del marchio di cui al precedente articolo 32, comma 1, e per l’assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.

2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.

Articolo 36

(Definizione di merce che viola un diritto di proprietà intellettuale)

1. Ai fini della presente legge si intende per “merce che viola un diritto di proprietà intellettuale”:

a) la “merce contraffatta”, vale a dire:

i) -la merce, compreso il rispettivo imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi il diritto del titolare del marchio in questione, ai sensi del Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio (marchio comunitario) o della legislazione nazionale in materia;

ii) -qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo, documento di garanzia) anche presentato

separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al punto i);

iii) -gli imballaggi recanti marchi delle marci contraffatte presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui al punto i);

b) la “merce usurpativa”, vale a dire la merce che costituisce o contiene copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello registrato o meno a norma del diritto nazionale o di una persona da questi validamente autorizzata nel Paese di produzione, quando la produzione di tali copie viola il diritto in questione, ai sensi del Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio o della legislazione nazionale;

c) la merce che, presentata per l’intervento delle Autorità doganali, leda i diritti relativi:

i) -ad un brevetto rilasciato a norma della legislazione nazionale;

ii) -ad un certificato protettivo complementare, come defmito nel regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio del 18 giugno 1992 o nel Regolamento (CEE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996;

iii) -ad un titolo nazionale di tutela delle varietà vegetali, a norma della legislazione nazionale o ad un titolo comunitario, come definito nel

Regolamento (CEE) n. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994;

iv) -alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche, a norma della legislazione nazionale o come definite nei Regolamenti (CEE) n. 2081/92 del Consiglio e (CE) n. 1493/1999;

v) -alle denominazioni geografiche, come definite nel Regolamento (CEE) n. 1576/89.

Articolo 37

(Modifiche alla normativa a tutela della proprietà industriale)

l. Al fine di provvedere ad una maggiore tutela del design italiano sono adottate le seguenti misure:

a) il termine di 10 anni decorrenti dal 19 aprile 200 l di cui al comma l dell’art. 25 bis del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 relativo alla inoperabilità del diritto di autore per i disegni e modelli industriali è ridotto a 5 anni;

b) all’art. 5 del Regio Decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e successive modificazioni dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4 bis. Ai modelli e disegni costituenti opere dell’ingegno di carattere creativo si applicano le disposizioni sul diritto d’autore di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633.”;

c) al comma 3 dell’art. 32 del Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369, dopo le parole: “opere di architettura”, sono inserite le seguenti:- “e del disegno industriale”.

2. All’art. 15, comma l, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, fatte salve le maggiori tutele previste dall’ordinamento italiano;”;

b) alla lettera e) è aggiunto in fine il seguente periodo: “, nonché di reciproca collaborazione con le strutture istituzionali, anche sovranazionali, preposte alla lotta alle contraffazioni ed agli abusi in tema di proprietà industriale.” ;

c) dopo la lettera h) inserire le seguenti: “h-bis) introduzione di criteri di reciprocità, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria, per il riconoscimento della proprietà industriale tutelata da paesi extra comunitari e per l’attivazione di strumenti di tutela; h-ter) previsione di strumenti amministrativi che consentano l’adozione di misure provvisorie o di interventi di urgenza, anche finalizzate alla protezione degli elementi di prova, in relazione a denunzie riguardanti la violazione delle norme a tutela della proprietà industriale, nei casi in cui possano configurarsi gravi danni, economici o di immagine, per gli aventi diritto alla tutela; h-quater) introduzione di un diritto di informazione da esercitare contro chiunque sia implicato nella violazione, imponendogli di fornire informazioni sull’origine delle merci, sui circuiti di distribuzione e sull’identità dei partecipanti alle diverse fasi della violazione; h-quinquies) previsione di forme sanzionatorie ulteriori per le aziende responsabili quali la liquidazione coatta, il divieto di accesso a fondi pubblici, la pubblicazione della sentenza.”.

3. All’art. 1, comma I, della legge 14 aprile l991, n. 126, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità, la provenienza e le caratteristiche merceologiche del prodotto;”.

Articolo 38

(Sanzioni)

1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all’autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di

uso di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.

2. L’Autorità amministrativa, quando accerta sia all’atto dell’importazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge dispone, previo assenso dell’Autorità giudiziaria, anche d’ufficio, il sequestro della merce facendone rapporto all’Autorità giudiziaria, nonché la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore, della merce contraffatta sequestrata, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari e ferma restando la possibilità degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24

novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, e prevedendo che il termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 39

(Misure di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese)

l. Le disponibilità del fondo di cui all’art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni sono incrementate di 10 milioni di euro per l’anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati.

2. Le modalità , le condizioni e le forme tecniche delle attività di cui al comma l sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Sezione III

ALTRI INTERVENTI

Articolo 40

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. Al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, con regolamento emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della .presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, nonché l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sono dettate, anche in deroga alla normativa vigente, disposizioni dirette a prevedere l’introduzione di un regime assicurativo rispondente ai predetti obiettivi e a definirne le forme, le condizioni e le modalità di attuazione, sulla base dei seguenti criteri:

a) estensione obbligatoria del rischio calamità naturali alle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati contro l’incendio, nonché graduale estensione del medesimo rischio alle polizze della medesima natura già in atto;

b) esclusione di qualsiasi indennizzo assicurativo per danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi;

c) definizione dei parametri cui fare riferimento per la determinazione del valore delle diverse tipologie di beni danneggiati e delle modalità per l’accertamento e la liquidazione dei danni da parte del sistema assicurativo;

d) copertura dei soli danni verificatisi a seguito di eventi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza;

e) correlazione dei premi assicurativi agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori;

f) definizione tassativa delle tipologie di calamità naturali da considerare ai fini del presente regime assicurativo;

g) previsione di franchigie e limiti di indennizzo;

h) esclusione dell’intervento statale per i danni subiti da fabbricati non assicurati, appartenenti a persone giuridiche private, ovvero a persone fisiche con redditi ai fini IRPEF superiori a soglie da determinare per lo scopo;

i) definizione delle modalità per la riassicurazione del rischio, prevedendo la costituzione di un unico Consorzio riassicurativo tra le compagnie di assicurazione, nel quale confluiscano i premi raccolti dagli assicuratori e riferiti ai soli eventi per i quali sia stato deliberato lo stato di

emergenza;

j) previsione dell’indennizzo da parte del predetto Consorzio, per conto dello Stato e nell’ambito delle disponibilità allo scopo previste da apposite disposizioni, dei danni subiti dai fabbricati non assicurati appartenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle

soglie stabilite;

k) incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dell’invarianza di gettito;

l) previsione di un regime applicativo transitorio.

Articolo 41

(Prestito fiduciario per studenti)

1. In conformità con il principio di cui all’articolo 34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509, possono essere concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi.

2. A tal fine è istituito un Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle aziende e dagli istituti di credito. Il Fondo può essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti fiduciari.

3. Il Fondo è gestito da Sviluppo Italia s.p.a. sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

4. La dotazione del Fondo è pari a l0 milioni di euro per l’anno 2004. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di Regioni, Fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

5. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Articolo 42

(Chiusura del contenzioso relativo alle agevolazioni gestite da Sviluppo Italia)

1 Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi relativi a condizioni poste in essere con fondi statali ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell’articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell’articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell’articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia S.p.a. è autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il cinquanta per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda a Sviluppo Italia entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Sviluppo Italia comunicherà agli istanti l’importo dovuto che dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l’eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere con spese legali compensate.

Articolo 43

(Fondo speciale incentivante per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese)

1. È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Il Fondo interviene in sostegno di programmi predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti societari finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime.

2. Per la gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, avente una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, è costituito, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e otto in rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo interno il Presidente e determina il proprio regolamento di funzionamento. Con il medesimo decreto ministeriale, avente natura non regolamentare, sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo speciale.

3. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adegua le modalità di gestione del

Fondo speciale, sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi della UE.

4. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli esiti del monitoraggio sull’utilizzo del Fondo speciale, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle competenti commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

Articolo 44

(Affidamento di servizi)

1. All’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto il seguente comma:

“l0. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all’acquisizione di forniture ed all’affidamento di servizi pertinenti le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.”.

Articolo 45

(proroga dei termini per l’operatività della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

1. All’articolo 11, comma 1, lettera a) del regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificato dall’articolo 31, comma 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”.

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Articolo 46

(Proroga dei termini per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale)

1. Il termine di cui all’articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 è prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall’ articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Sezione IV

AREE SOTTOUTILIZZATE

Articolo 47

(Fondo aree sottoutilizzate)

1. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge, al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l’anno 2007.

2. La dotazione del Fondo è utilizzabile, previa delibera del Cipe, adottata ai sensi dell’articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono al Fondo di cui all’art. 60, comma tre, della legge 27 dicembre 2002 n. 289. La diversa allocazione tra gli strumenti d’intervento all’interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della medesima legge è deliberata dal Cipe.

3. All’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma l, dopo le parole “stato di attuazione” sostituire le parole “degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione” con le seguenti parole: “degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l’accelerazione della spesa le Amministrazioni centrali e le Regioni presentano al Cipe, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del successivo comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico- sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell’ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di Programma Quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico.”

b) al comma 2 le parole “ogni quattro mesi” sono sostituite con la parola: “semestralmente” e dopo le parole “relativa localizzazione” sono aggiunte le seguenti “e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate”.

4. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui all’art. 2 comma 203 lettera c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi.

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Sezione V

INVESTIMENTI VARI

Articolo 48

(Disposizioni in materia di finanziamento di opere pubbliche)

1. Le infrastrutture di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e dei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell’opera stessa, devono essere accompagnate, al momento della richiesta di assegnazione di risorse al CIPE, da una analisi costi-benefici e da un piano economico finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall’opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui Fondi di cui all’articolo 1, comma 7, lett. f) del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario così come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.

2. Il finanziamento potrà essere concesso da Infrastrutture S.p.A., dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Al piano economico- finanziario dei progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilità di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.

3. I proventi derivanti dall’opera, individuati nel piano economico finanziario approvato e specificati nella delibera di approvazione del CIPE sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 2; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino all’estinzione del relativo debito.

4. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell’infrastruttura finanziata ai sensi del comma 2, il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali.

5. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l’utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della nuova concessione.

6. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nell’interesse dei soggetti finanziatori.

7. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma 1 sono determinate con il metodo del price cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:

a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT;

b) dell’ obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno quadriennale.

8. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 7 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a standards prefissati per un periodo almeno quadriennale;

b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo [ e dalla variazione di obblighi relativi al servizio universale];

c) costi derivanti dall’adozione di interventi volti al controllo ed alla gestione della domanda attraverso l’uso efficiente delle risorse ed eventualmente sostenuti nell’interesse generale.

9. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorità indipendente, la tariffa è fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 49

(Disposizioni in materia di infrastrutture)

1. Il comma 2 dell’articolo 30 della legge 1l febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente: “2. l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del l0 per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al l0 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il l0 per cento; ove il ribasso soia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 30 della legge 1l febbraio 1994, n. 109, è inserito il seguente comma: “2-ter La cauzione definitiva di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell’ avanzamento dell’ esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le attività anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la nonnativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.”. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente all’entrata in vigore della presente legge.”.

3. Al comma l dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dal comma 3 dell’articolo 13 della legge 1 agosto 2002, n. 166, dopo le parole: “modernizzazione e lo sviluppo del Paese” sono aggiunte le seguenti: “nonché per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l’ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali”.

4. All’articolo 7, comma 15, lettera e) della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse, infine, le parole: “e, contestualmente è sospesa la realizzazione delle altre tratte”.

5. All’articolo 6 della legge l agosto 2002, n. 166, dopo il comma è aggiunto il seguente comma: “4-bis. Con il regolamento previsto dall’articolo 2 del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalità con cui il Registro italiano dighe provvede all’approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all’utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere.”.

6. All’articolo 39, comma. 1, lettera b), del decreto legislativo n. 300, del 30 luglio 1999, dopo le parole: “31 marzo 1998, n. 112″, sono inserite le seguenti: ad eccezione dell’emanazione della normativa tecnica di cui all’articolo 88, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell’esclusiva competenza del Registro italiano dighe-RID”:

Articolo 50

(Limiti di impegno)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l’anno terminale ivi indicati.

2. I limiti d’impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica ai mutui e alle altre operazioni finanziarie stipulati dopo l’entrata in vigore della presente legge.

Articolo 51

(Interventi nel settore dell’editoria)

1. Alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) é riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite sostenuta nell’anno 2004.

2. La spesa per l’acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso In cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall’editore, essa dovrà comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.

3. Sono escluse dal beneficio le spese per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:

a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 45 per cento dell’intero stampato, su base annua;

b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;

c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;

d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto;

e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;

f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;

g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;

h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all’acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazione religiose esclusivamente per le proprie finalità di auto finanziamento;

i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;

l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell’art. 74, primo comma, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell’ammissione al regime speciale previsto dallo stesso

articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

m) i prodotti editoriali pornografici.

4. Il credito dimposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1907, n. 241. Il credito d’imposta non é rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l’eventuale eccedenza é riportabile al periodo di imposta successivo.

5. L’ammontare della spesa complessiva per l’acquisto della carta e l’importo del credito d’imposta di cui a1 comma l sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta durante il quale la spesa é stata effettuata.

6.In caso di utilizzo del credito d’imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

7. L’efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all’autorizzazione delle competenti autorità europee. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato, per l’anno 2004, in 90 milioni di euro.

Articolo 52

(Contributi per impiantistica sportiva all’I.C.S.)

1. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4, dell’art. 2, della Legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, è soppresso;

b) il comma 1 dell’art. 5, é così sostituito: “l’Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l’Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte del C.O.N.I. dell’aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché con l’importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza”.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI

Articolo 53

(Disposizioni in materia di privatizzazio ni)

l. All’articolo l del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 1994, n. 474, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti commi:

“2. L’alienazione delle partecipazioni di cui al comma l è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell’azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per l’erario, il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell’economia e delle fmanze individua con proprio decreto le modalità di alienazione delle partecipazioni direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati finanziari e fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l’articolo 1, comma 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 per la dismissione delle partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di alienazione di titoli azionari già quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali.” ;

b) al comma 5, le parole: “Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministro del tesoro” sono sostituite dalle seguenti parole: “il Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioni”; dopo le parole: “possono affidare” sono inserite le seguenti parole: “anche in deroga alle disposizioni dell’art. 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove applicabili”; dopo le parole: “presente decreto” è inserito il seguente periodo: “; i soggetti incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida”;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

“5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli incarichi conferiti dal Ministero dell’ economia e delle finanze in relazione a piani di riordino, risanamento o ristrutturazione delle società partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione della partecipazione”.

2. All’articolo 25, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: “è effettuato” sono sostituite dalle parole: “può essere effettuato anche”.

3. All’articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “non coinvolto nella strutturazione dell’ operazione di alienazione” sono soppresse.

TITOLO IV

NORME FINALI

Articolo 54

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 1l-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui

quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziarnento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell’articolo 1l, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recante da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2004, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere, sulle autorizzazioni medesime.

7. In applicazione dell’articolo 1l, comma 3, lettera i-quater della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell’ allegato n. 1 alla presente legge.

8. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell’allegato 2.

Articolo 55

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

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1. La copertura della presenta legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove .finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensì dell’articolo 1l, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il l gennaio 2004.