Ambiente

Friday 16 May 2003

Il testo della delega al governo per il riordino e la riforma della normativa in tema di tutela ambientale – Ddl Senato 1753 –

Il testo della delega al governo per il riordino e la riforma della normativa in tema di tutela ambientale

Ddl Senato 1753

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione

Emendamento Governo 1.2500

Art. 1. (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e lintegrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:

a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;

b) tutela delle acque dallinquinamento e gestione delle risorse idriche;

c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;

e) tutela risarcitoria contro i danni allambiente;

f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per lautorizzazione ambientale integrata (IPPC);

g) tutela dellaria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e lintegrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata alle regioni, ai sensi del sesto comma dellarticolo 117 della Costituzione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano lindicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dellambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, del Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dallanalisi tecnico-normativa e dallanalisi dellimpatto della regolamentazione, per lespressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dallassegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dellambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dellintervento normativo proposto.

7. Dopo lemanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dellarticolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dellambiente, della protezione della salute umana, dellutilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dellambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale, come indicato dallarticolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni;

b) conseguimento di maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali;

c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

d) sviluppo e coordinamento, con linvarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, lintroduzione e ladozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, nonché il risparmio e lefficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dellambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali;

e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dellambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;

f) affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio “chi inquina paga”;

g) previsione di misure che assicurino la tempestività e lefficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

h) previsione di misure che assicurino lefficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e il miglioramento dellefficienza delle autorità competenti;

i) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e lintegrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e lentità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;

l) semplificazione, anche mediante lemanazione di regolamenti, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico individuate ai sensi dellarticolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dellarticolo 117 della Costituzione, nellattuazione dei principi e criteri direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonché alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;

n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e introduzione di agevolazioni amministrative negli iter autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001, prevedendo, ove possibile, il ricorso allautocertificazione;

o) sperimentazione e adozione di procedure che prevedano lintroduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nellinvarianza della spesa e del gettito.

9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere informati agli obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti principi e criteri specifici:

a) assicurare unefficace azione per lottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurne la quantità e la pericolosità; semplificare, anche mediante lemanazione di regolamenti, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne più efficace il controllo durante lintero ciclo di vita e di contrastare lelusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonché il recupero di energia, garantendo il pieno recepimento della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa allincenerimento dei rifiuti, ed innovando le norme previste dal decreto del Ministro dellambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena operatività delle attività di riciclaggio anche attraverso leventuale transizione dal regime di obbligatorietà al regime di volontarietà per ladesione a tutti i consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni allinterno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica; prevedere lattribuzione al presidente della giunta regionale dei poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non abbia provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, tramite la nomina di commissari ad acta e di poteri sostitutivi al Ministro dellambiente e della tutela del territorio senza altri obblighi nel caso in cui il presidente della giunta regionale non provveda entro quarantacinque giorni; prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali, laddove la regione predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri ladeguatezza di un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti; assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante una più razionale definizione dellistituto; promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare la complessiva autosufficienza a livello nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per lutilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati; incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti contaminati, in applicazione della normativa vigente; definire le norme tecniche da adottare per lutilizzo obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare pregiudizio allambiente nellesercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti nelle aree urbane; promuovere gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti dismessi; prevedere che gli obiettivi di qualità ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, tenendo conto dellapproccio tabellare; favorire la conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza;

b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante lemanazione di regolamenti, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36; promuovere il risparmio idrico favorendo lintroduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per luso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi; accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale, nel rispetto dei principi di regolazione e vigilanza, come previsto dalla citata legge n. 36 del 1994, semplificando i procedimenti, precisando i poteri sostitutivi e rendendone semplice e tempestiva lutilizzazione; prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dellacqua, lobbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni; favorire il ricorso alla finanza di progetto per le costruzioni di nuovi impianti; prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità per la definizione dei meccanismi premiali in favore dei comuni compresi nelle aree ad elevata presenza di impianti di energia idroelettrica;

c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario che ostacolino il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti degli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dellattività di pianificazione, programmazione e attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di bacino; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante lindividuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica e il riuso della stessa; semplificare il procedimento di adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione delliter procedimentale;

d) confermare le finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394; estendere, nel rispetto dellautonomia degli enti locali e della volontà delle popolazioni residenti e direttamente interessate, la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare, con adeguata motivazione, e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette; favorire luso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; favorire la conclusione di accordi di programma con le organizzazioni più rappresentative dei settori dellindustria, dellartigianato, dellagricoltura, del commercio e del terzo settore, finalizzati allo sviluppo economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei territori compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i vincoli disposti dalla pianificazione paesistica e quelli previsti dallarticolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano con lapprovazione del piano del parco o delle misure di salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia disposte in attuazione di leggi regionali; nei territori residuali dei comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, provvedere ad una nuova individuazione delle aree e dei beni soggetti ala disciplina di cui allarticolo 1-quinquies del citato decreto legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985; armonizzare e coordinare le funzioni e le competenze previste dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione della biodiversità;

e) conseguire leffettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale mediante ladeguamento delle procedure di irrogazione e delle sanzioni medesime; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire lefficacia delle prescrizioni delle autorità competenti e il risarcimento del danno; definire le modalità di quantificazione del danno; prevedere, oltre a sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano lambiente, anche meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qualità dellambiente sul territorio nazionale;

f) garantire il pieno recepimento delle direttive 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, in materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, in materia di VAS e, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche mediante lemanazione di regolamenti, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale; anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dellintervento da valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare leffettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi certi; introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e promuovere lutilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere lestensione della procedura di IPPC ai nuovi impianti, individuando le autorità competenti per il rilascio dellautorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpare in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, ma sottoposti a più di unautorizzazione ambientale settoriale;

g) riordinare la normativa in materia di tutela dellaria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme comunitarie e, in particolare, della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, e degli accordi internazionali sottoscritti in materia, prevedendo:

1) lintegrazione della disciplina relativa alle emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile;

2) lincentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative anche mediante la disciplina della vendita dellenergia prodotta in eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale, prolungando sino a dodici anni il periodo di validità dei certificati verdi previsti dalla normativa vigente;

3) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti dalle attività agricole e zootecniche;

4) strumenti economici volti ad incentivare luso di veicoli, combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dellaria;

5) strumenti di promozione dellinformazione ai consumatori sullimpatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della loro composizione possono causare inquinamento atmosferico;

6) predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui allarticolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di combustione esistenti.

10. Per lemanazione dei regolamenti ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti dalle lettere a), b) ed f) del comma 9, si intendono norme generali regolatrici della materia i principi previsti dalle medesime lettere per le deleghe legislative.

11. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 il Ministro dellambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di un anno, di una commissione composta da un numero massimo di 24 membri scelti fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega.

12. La commissione di cui al comma 11 è assistita da una segreteria tecnica, coordinata dal Capo dellufficio legislativo del Ministero dellambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato e composta da venti unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee allamministrazione e dieci scelte tra personale in servizio presso il Ministero dellambiente e della tutela del territorio, con funzioni di supporto.

13. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica di cui ai commi 11 e 12, è disposta con decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio, che ne disciplina altresì lorganizzazione e il funzionamento. Nei limiti dellautorizzazione di spesa di cui al comma 18, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

14. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con atto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio, sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori.

15. Il Ministro dellambiente e della tutela del territorio, ogni quattro mesi dalla data di istituzione della commissione di cui al comma 11, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato dei lavori della medesima commissione.

16. Allo scopo di diffondere la conoscenza ambientale e sensibilizzare lopinione pubblica, in merito alle modifiche legislative conseguenti allattuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per lanno 2003.

17. Allonere derivante dallattuazione del comma 16, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellambiente e della tutela del territorio.

18. Per lattuazione del comma 11 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per lanno 2003 e di 500.000 euro per lanno 2004. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, per lanno 2003, laccantonamento relativo al Ministero delleconomia e delle finanze e, per lanno 2004, laccantonamento relativo al Ministero dellambiente e della tutela del territorio.

19. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per lattuazione del comma 18.

20. Allarticolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dellambiente e della tutela del territorio”.

21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori.

22. In caso di accoglimento dellistanza presentata ai sensi del comma 21, la traslazione del diritto di edificare su area diversa comporta la contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dellarea interessata dal vincolo sopravvenuto.

23. Il comune può approvare le varianti al vigente strumento urbanistico che si rendano necessarie ai fini della traslazione del diritto di edificare di cui al comma 21.

24. Laccoglimento dellistanza di cui ai commi 21 e 22 non costituisce indennizzo.

25. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla lettera a) del comma 29, sono individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche, nonché le modalità affinché gli stessi siano sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.

26. Fermo restando quanto disposto dallarticolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis), dellarticolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma 29, i rottami di cui al comma 25 dei quali il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia lobbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo allimpiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici.

27. I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dallestero sono riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di Paesi esteri che si iscrivono allAlbo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le modalità specificate al comma 28.

28. È istituita una sezione speciale dellAlbo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui allarticolo 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le imprese di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nellallegato C annesso al medesimo decreto legislativo, per la produzione di materie prime secondarie per lindustria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche riportate nellallegato 1 al decreto del Ministro dellambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. Liscrizione è effettuata a seguito di comunicazione allAlbo da parte dellazienda estera interessata, accompagnata dallattestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dallautorità pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal Comitato nazionale dellAlbo; nelle more di tale definizione liscrizione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dallattestazione di conformità dellautorità competente.

29. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) allarticolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:

“q-bis) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate;

q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: limpresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. Limpresa che intende svolgere lattività di organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dellAlbo previsto dallarticolo 30, nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dallallegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34″;

b) allarticolo 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente:

“f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dallarticolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, come sostituita dallarticolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 marzo 2002, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e i cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002”;

c) allarticolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dellallegato B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dellimpianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio”;

d) allarticolo 40, comma 5, le parole: “31 marzo di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio di ogni anno”.

30. Il Governo è autorizzato ad apportare modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto al comma 29, lettera b).

31. Il Ministro dellambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dellambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, finalizzate a consentire il riutilizzo della lolla di riso, affinché non sia considerata come rifiuto derivante dalla produzione dellindustria agroalimentare, nonché dirette a prevedere, oltre ai cementifici, le seguenti attività di recupero della polvere di allumina, in una percentuale dall1 al 5 per cento nella miscela complessiva:

a) produzione di laterizi e refrattari;

b) produzione di industrie e ceramiche;

c) produzione di argille espanse.

32. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, allarticolo 163, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Per i soli lavori compiuti in difformità dalla autorizzazione di cui al comma 1, laccertamento di compatibilità paesistica dei lavori effettivamente eseguiti rispetto alla autorizzazione rilasciata comporta lestinzione del reato di cui al medesimo comma 1 e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:

a) che le difformità non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti;

b) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nellautorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

c) che i trasgressori abbiano previamente pagato la sanzione pecuniaria di cui allarticolo 164, comma 1.

33. Allarticolo 34 del codice della navigazione, le parole: “dellamministrazione interessata” sono sostituite dalle seguenti: “dellamministrazione statale, regionale o dellente locale competente”.

34. A decorrere dallanno 2004 le spese di funzionamento delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale sono iscritte in una specifica unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dellambiente e della tutela del territorio.

35. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché di aumentare lefficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti dellUnione europea, è istituita, presso il Ministro dellambiente e della tutela del territorio, una segreteria tecnica composta da non più di ventuno esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, con il quale ne è stabilito anche il funzionamento. Per la costituzione ed il funzionamento della predetta segreteria è autorizzata la spesa di un milione di euro annui, a decorrere dallanno 2003.

36. Allonere derivante dallattuazione della disposizione del comma 35 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellambiente e della tutela del territorio.”.

37. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per lattuazione del comma 36″.

38. Al fine di consentire la prosecuzione degli accordi di programma in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dellaria, anche attraverso lutilizzo e lincentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

39. Allonere derivante dallattuazione della disposizione del comma 38 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellambiente e della tutela del territorio”.

40. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per lattuazione del comma 39.”.

41. Allarticolo 113 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dallarticolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: “di rilevanza industriale”;

b) al comma 4, lettera a), le parole “con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati,” sono sostituite dalle seguenti: “con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico”; e, in fine, sono aggiunte, le seguenti parole: “,a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con lente o gli enti pubblici che la controllano.”;

c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

“, secondo la normativa di settore, ovvero in concessione a terzi, secondo le linee di indirizzo emanate dai Ministri e dagli altri soggetti competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche”;

d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.”;

e) al comma 12, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “mediante procedure ad evidenza pubblica.”;

f) al comma 13, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile”;

g) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

“15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dellattuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dallevidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dellente affidante. Sono esclusi dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con lente o gli enti pubblici che la controllano”.

42. Allarticolo 113-bis del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dal comma 15 dellarticolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole “privi di rilevanza industriale” sono sostituite dalle seguenti: “privi di rilevanza economica”;

b) al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con lente o gli enti pubblici che la controllano”;

c) il comma 4 è abrogato.

43. Allarticolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7 del medesimo articolo 35 le parole “nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo” sono sostituite con le seguenti parole: “al termine dellaffidamento.”.

44. È istituito lIstituto di alti studi ambientali, di seguito denominato Istituto, di cui il Ministro dellambiente e della tutela del territorio si avvale per lesercizio delle funzioni indicate dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.

45. LIstituto svolge attività di ricerca, sperimentazione e di alta formazione nelle materie dellambiente e della tutela del territorio.

46. LIstituto ha sede in Roma e può essere organizzato in sedi decentrate sul territorio nazionale e sedi locali nei paesi dellUnione europea.

47. LIstituto è centro nazionale di alta cultura ed è dotato di competenza scientifica generale e multidisciplinare, con lo scopo di ottimizzare il sistema di ricerca scientifica, della sperimentazione e della formazione in materia ambientale. LIstituto persegue i propri fini istituzionali e svolge i compiti di propria competenza mediante:

a) lo sviluppo, in maniera integrata ed interdisciplinare, della ricerca e della sperimentazione in materia ambientale, con lelaborazione, la promozione, il coordinamento e lo svolgimento di progetti complessivi ad elevato contenuto tecnico-scientifico ed organizzativo, anche in collaborazione con università, consorzi ed istituti di ricerca pubblici e privati italiani, europei ed internazionali, trasmettendone periodica relazione al Ministro dellambiente e della tutela del territorio circa i risultati e gli obiettivi conseguiti, nonché dandone adeguata diffusione nellambito della comunità scientifica;

b) il coordinamento e la gestione di tutte le iniziative di ricerca, di sperimentazione e di formazione promosse o finanziate dal Ministero dellambiente e della tutela del territorio, dallAgenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici, nonché da altre istituzioni o servizi nazionali di protezione e valorizzazione ambientale;

c) la formazione, di livello post-universitario, di studiosi di alto livello scientifico nella materia ambientale;

d) la formazione di funzionari e dirigenti destinati ad operare nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese, ad alta qualificazione professionale, adeguata alla trattazione integrata ed interdisciplinare delle problematiche ambientali.

48. Per lespletamento dei propri compiti istituzionali lIstituto può avvalersi delle competenze professionali e delle strutture dellAgenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici, nonché dei soggetti di cui allarticolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

49. LIstituto svolge la propria attività sulla base di piani triennali, aggiornabili annualmente, predisposti in conformità agli obiettivi stabiliti dal Ministro dellambiente e della tutela del territorio.

50. Sono organi dellIstituto:

a) il Consiglio di amministrazione, composto da non meno di tre e non più di cinque membri, compreso il Presidente;

b) il Comitato scientifico, composto da non meno di cinque e non più di quindici membri, compreso il Presidente.

51. I presidenti ed i componenti dei predetti organi durano in carica cinque anni e sono rinnovabili. In sede di prima attuazione, sono nominati dal Ministro dellambiente e della tutela del territorio e durano in carica fino al secondo anno successivo alla data di insediamento del Comitato.

52. Il Comitato scientifico programma, organizza e sovrintende alla gestione ed allo svolgimento dei progetti e delle attività di ricerca, di sperimentazione e di alta formazione; predispone ed approva, sentito il Consiglio di amministrazione, il piano triennale dellIstituto; provvede al reclutamento dei docenti e del personale tecnico; organizza e gestisce dottorati e corsi di specializzazione.

53. Il Consiglio di amministrazione provvede allorganizzazione ed alla gestione amministrativa, economica e finanziaria dellIstituto, ivi compresa lassunzione del personale amministrativo, in modo che siano assicurati le strutture, le risorse ed i mezzi adeguati alle finalità istituzionali.

54. Con decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono approvati lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento di organizzazione e di funzionamento dellIstituto.

55. Allonere derivante dallattuazione delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 54, valutato in 300.000 euro, per il triennio 2003-2005, per le spese di primo funzionamento dellIstituto, e in 5 milioni di euro, per il triennio 2003-2005, per le spese necessarie allacquisizione di beni strumentali, si provvede, rispettivamente, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente e conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellambiente e della tutela del territorio.

56. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per lattuazione del comma 55. I contributi dello Stato sono trasferiti allIstituto senza vincolo di destinazione.

57. Al fine di adeguare le strutture operative dellIstituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) alle esigenze di una maggiore presenza sul territorio anche a supporto tecnico degli enti locali nel coordinamento delle attività a livello locale nelle aree marine protette, negli scavi portuali e nella pesca, anche attraverso lapertura di sedi decentrate ovvero di laboratori locali di ricerca, è autorizzata per il triennio 2003-2005 la spesa di 7.500.000 euro annui.

58. Allonere derivante dallattuazione del comma 57 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellambiente e della tutela del territorio.

59. Al fine di garantire la messa in sicurezza di emergenza e per la bonifica dei terreni e delle falde delle aree ex depositi POL della Marina Militare, zona “Celle” e zona “Cimitero” e della Aeronautica Militare, zona “Vecchia delle Vigne”, nellambito dellattuazione del piano intermodale dellarea Flegrea, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per lanno 2003, di 10 milioni di euro per lanno 2004 e di 5 milioni di euro per lanno 2005.

60. Allonere derivante dallattuazione del comma 59 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellambiente e della tutela del territorio.

61. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per lattuazione del comma 60″.