Enti pubblici

Friday 30 September 2005

Il testo del maxiemendamento sulla riforma dell’ università Ddl Camera 3497

Il testo del maxiemendamento sulla riforma dell’università

Ddl Camera 3497 – Nuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per
il riordino del reclutamento dei professori universitari

Emendamento Governo
1.2000

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono
sostituiti dal seguente:

Articolo 1

1. L’università, sede della
formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico
ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle
università si ispira ai principi di autonomia e di
responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

2. I professori universitari hanno il
diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena
libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonché,
nel rispetto della programmazione universitaria di cui all’articolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell’impostazione culturale dei propri
corsi di insegnamento; i professori di materie cliniche esercitano altresì,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ferme restando le
disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
517, funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca; i
professori esercitano infine liberamente attività di diffusione culturale
mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel
rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali.

3. Ai professori universitari compete
la partecipazione agli organi accademici e agli organi collegiali ufficiali
riguardanti la didattica, l’organizzazione e il coordinamento delle strutture
didattiche e di ricerca esistenti nella sede universitaria di
appartenenza.

4. Il professore, a qualunque livello
appartenga, nel periodo dell’anno sabbatico, concesso
ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, è abilitato senza restrizione alcuna alla presentazione di
richieste e all’utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività.

5. Allo scopo di procedere al
riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori
universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da
svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
dell’autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi
attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori
scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di
ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei
professori associati, stabilendo in particolare:

1) le modalità per definire il numero
massimo di soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica per ciascuna
fascia e per settori disciplinari, pari al fabbisogno, indicato dalle
università, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria e
fermo restando che l’idoneità non comporta diritto all’accesso alla docenza,
nonché le procedure e i termini per l’indizione, l’espletamento e la
conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere
presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi
formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve
comunque essere bandito almeno un posto di idoneo per quinquennio per ciascuna
fascia;

2) l’eleggibilità,
ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una
lista di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata
rieleggibilità;

3) la formazione
della commissione di ciascuna valutazione comparativa mediante sorteggio di
cinque commissari nazionali. Tutti gli oneri relativi a
ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell’Ateneo ove si
espleta la procedura, come previsto al numero 1);

4) la durata dell’idoneità
scientifica, non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilità
ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l’idoneità;

b) sono stabiliti i criteri e le
modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la
fascia dei professori ordinari, una quota pari al 25 per cento aggiuntiva
rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori
associati con un’anzianità di servizio non inferiore a 15 anni, compreso il
servizio prestato come professore associato non confermato, maturata
nell’insegnamento di materie ricomprese nel settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini, con
una priorità per i settori scientifico disciplinari che non abbiano bandito
concorsi negli ultimi cinque anni.

c) nelle prime quattro tornate dei
giudizi di idoneità per la fascia dei professori
associati è riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al
contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori incaricati
stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai ricercatori
confermati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di
studio universitari. Una ulteriore quota dell’1 per
cento è riservata ai tecnici laureati già ammessi con riserva alla terza
tornata dei giudizi di idoneità per l’accesso al ruolo dei professori associati
bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici;

d) nelle prime quattro tornate dei
giudizi di idoneità per la fascia dei professori
associati di cui alla lettera a), numero 1), l’incremento del numero massimo di
soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica rispetto al fabbisogno
indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno;

e) nelle prime due tornate dei
giudizi di idoneità per la fascia dei professori
ordinari di cui alla lettera a), n. 1, l’incremento del numero massimo di
soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica rispetto al fabbisogno
indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno;

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono bandite per
la copertura dei posti di professore ordinario e professore associato
esclusivamente le procedure di cui al comma 5, lettera a). Sono fatte salve le
procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore già bandite
alla medesima data. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di
procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano
l’idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento. La copertura
dei posti di professore ordinario e di professore
associato da parte delle singole università, mediante chiamata dei docenti
risultati idonei, tenuto conto anche di tutti gli incrementi dei contingenti e
di tutte le riserve previste dalle lettere a), b), c) d) ed e) del comma 5, deve
in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui
all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all’articolo
1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

7. Per la copertura dei posti di
ricercatore sono bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla
legge 3 luglio 1998, n. 210.
In tali procedure sono valutati come titoli
preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai
sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di
borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi
del comma 14 del presente articolo. L’assunzione di ricercatori a tempo
indeterminato ai sensi del presente comma è subordinata ai medesimi limiti e
procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti di professore
ordinario e associato.

8. Le università procedono alla
copertura dei posti di professore ordinario e associato a conclusione di procedure,
disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la
valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai
possessori della idoneità di cui al comma 5, lettera a). La delibera di
chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di
quanto disposto dal comma 16, prevedendo il trattamento economico iniziale
attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della
corrispondente fascia, anche a carico totale o parziale di altri
soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni
pluriennali di durata almeno pari alla durata del rapporto. La quota degli
oneri derivanti dalla copertura dei posti di
professore ordinario o associato a carico delle università è soggetta ai limiti
e alle procedure di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 e all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9. Nell’ambito delle relative
disponibilità di bilancio, le università, previa attestazione della sussistenza
di adeguate risorse nei rispettivi bilanci, possono
procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei
posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi
stranieri, o italiani impegnati all’estero, che abbiano conseguito all’estero
una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi
requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca un periodo di docenza nelle
università italiane, e possono altresì procedere alla copertura dei posti di
professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, cui
è attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari.
A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, previo parere del CUN,
concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.

10. Sulla base delle proprie esigenze
didattiche e nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, previo
espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino
la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, le
università possono conferire incarichi di insegnamento
gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui
all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, a soggetti italiani e
stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università,
in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti
incaricati all’interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata
attività di ricerca debitamente documentata, sulla base di criteri e modalità
definiti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con
proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane
(CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento economico è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di
bilancio sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica.

11. Ai ricercatori, agli assistenti
del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all’articolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno
svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’articolo
12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati
stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il
rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica
definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato
e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il
titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e
moduli. Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell’incarico,
ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi
siano affidati corsi o moduli curriculari.

12. Le università possono realizzare
specifici programmi di ricerca sulla base di
convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati,
che prevedano anche l’istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei
anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di
professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della
durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a
coloro che hanno conseguito l’idoneità per la fascia dei professori ordinari,
ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale.
Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del
rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con
eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti
non possessori dell’idoneità nazionale non possono partecipare al processo di
formazione delle commissioni di cui al comma 5,
lettera a), numero 3), né farne parte, e sono esclusi dall’elettorato attivo e
passivo per l’accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le
convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la
destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei
soggetti che hanno partecipato al programma.

13. Le università possono stipulare
convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati,
con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di
ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso
aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per
il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto.

14. Per svolgere attività di ricerca
e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure
disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa
dei candidati e la pubblicità degli atti, possono
instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di
diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di
dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, o, per le
facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione,
ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi,
che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo
procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima
triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il
trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali
ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università
nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali
definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca
o del diploma di specializzazione, ovvero l’espletamento di un insegnamento
universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge,
costituisce titolo preferenziale. L’attività svolta dai soggetti di cui al
presente comma costituisce titolo preferenziale da
valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei
titoli. I contratti di cui al presente comma non sono
cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all’articolo 51 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti. Ai fini dell’inserimento dei corsi di
studio nell’offerta formativa delle università, il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca deve tener conto del numero dei professori
ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente
comma.

15. Il conseguimento dell’idoneità
scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la
partecipazione ai concorsi per l’accesso alla dirigenza pubblica secondo i
criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei
titoli.

16. Resta fermo, secondo l’attuale
struttura retributiva, il trattamento economico dei
professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo
pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all’espletamento
delle attività scientifiche e all’impegno per le altre attività, fissato per il
rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di
didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito
in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le
ore di didattica frontale possono variare sulla base dell’organizzazione
didattica e della specificità e della diversità dei settori
scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla
base di parametri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle
disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di
ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in
relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti
il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la funzione
pubblica. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle
attività assistenziali per conto del Servizio
sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto
dalle vigenti disposizioni.

17. Per i professori ordinari e
associati nominati secondo le disposizioni della presente legge
il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al
termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di
età, ivi compreso il biennio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento
fuori ruolo per limiti di età.

18. I professori di materie cliniche
in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e
ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell’anno accademico nel quale
si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l’applicazione
dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
modificazioni.

19. I professori, i ricercatori
universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge
conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi
compreso l’assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al presente articolo e con
salvaguardia dell’anzianità acquisita.

20. Per tutto il periodo di durata
dei contratti di diritto privato di cui al comma 14, i dipendenti delle
amministrazioni statali sono collocati in aspettativa
senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori
ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di
appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.

21. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con i
Ministri dell’interno, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche
sociali, sono definite specifiche modalità per favorire l’ingresso in Italia
dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea chiamati a
ricoprire posti di professore ordinario e associato ai sensi dei commi 8 e 9,
ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di cui ai commi
10 e 12.

22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma
5 sono abrogati l’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e gli
articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Relativamente
al reclutamento dei ricercatori l’abrogazione degli articoli 1 e 2 della
legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque
portate a compimento le procedure in atto alla predetta data.

23. I decreti legislativi di cui al
comma 5 sono adottati su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica,
sentiti la CRUI
e il CUN e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni
dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno
degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica
ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.

24. Ulteriori
disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma
5 possono essere adottate, con il rispetto degli stessi princìpi
e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data
della loro entrata in vigore.

25. Dall’attuazione delle
disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.