Penale

Tuesday 07 February 2006

Il testo del decreto sulla droga al voto oggi alla Camera.

Il testo del decreto sulla droga
al voto oggi alla Camera.

Ddl Camera 6297- Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante
misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali, nonche’ la funzionalita’ dell’ Amministrazione
dell’ interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti
recidivi

Articolo 1.

(Assunzione
di personale della Polizia di Stato).

1. Al fine di prevenire e
contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale,
anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonché per assicurare la funzionalità dell’Amministrazione
dell’interno, nell’ambito del contingente di assunzioni autorizzate per l’anno
2006 per la Polizia di Stato, è autorizzata l’assunzione, a decorrere dal 1o
gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato
frequentatori del 61o e del 62o corso di allievo agente ausiliario di leva
della Polizia di Stato.

2. Le assunzioni di cui al comma
1 sono effettuate in deroga a quanto previsto
dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il
limite di spesa massimo di 34.676.500 euro a decorrere dall’anno 2006. Al
relativo onere si provvede, quanto a 14.676.500 euro per l’anno 2006 e a
34.676.500 euro a decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della medesima
legge n. 311 del 2004 e, quanto a 20.000.000 di euro
per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Relativamente
alle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato da effettuarsi
nell’anno 2006 nell’ambito del contingente autorizzato per le esigenze di cui
al comma 1, è assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze
armate vincitori dei concorsi per agente della Polizia di Stato, pubblicati
nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana – 4a serie speciale – n. 36
dell’8 maggio 2001 e n. 47 del 14 giugno 2002.

4. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 1-bis.

(Finanziamento
del Fondo per la prevenzione dell’usura).

1. Le somme del Fondo unificato
di cui all’articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, resesi disponibili
al termine di ogni esercizio finanziario, possono
essere annualmente destinate per il finanziamento del Fondo per la prevenzione
dell’usura, di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108,
e successive modificazioni. A tale riguardo, si provvede con decreto del
Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.

Articolo 1-ter.

(Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale).

1. Al decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo
10, comma 3, le parole: "All’articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice
penale" sono sostituite dalle seguenti: "All’articolo 495, terzo
comma, n. 2, del codice penale";

b) dopo l’articolo 10, è inserito
il seguente:

"Art. 10-bis. – (Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali
in uso ai Corpi di polizia). – 1. Dopo l’articolo 497-bis del codice
penale, è inserito il seguente:

"Art. 497-ter. – (Possesso
di segni distintivi contraffatti). – Le pene di cui all’articolo 497-bis si
applicano anche, rispettivamente:

1) a chiunque illecitamente
detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione
in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la
funzione;

2) a chiunque illecitamente
fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti
indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso"";

c) all’articolo 14, comma 3,
capoverso, le parole: "con la notificazione della
proposta il questore può imporre all’interessato il divieto di cui all’articolo
4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;" sono sostituite dalle
seguenti: "il questore può imporre all’interessato sottoposto alla misura
della sorveglianza speciale il divieto di cui all’articolo 4, quarto comma,
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;".

2. Al primo
comma dell’articolo 498 del codice penale, le parole: "Chiunque
abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi" sono
sostituite dalle seguenti: "Chiunque, fuori dei casi previsti
dall’articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni
distintivi".

3. All’articolo
28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole:
"sono proibite la raccolta e la detenzione"
sono sostituite dalle seguenti: "sono proibite la fabbricazione, la
raccolta, la detenzione e la vendita";

b) al primo comma, in fine, è
aggiunto il seguente periodo: "Con la licenza di fabbricazione sono
consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi
prodotte";

c) il secondo comma è sostituito
dal seguente:

"La licenza è altresì
necessaria per l’importazione e l’esportazione delle armi da fuoco diverse
dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento,
nonché per la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione, la raccolta, la
detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati
all’armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la
detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di
identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell’Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato";

d) al quarto comma, le parole:
"con l’arresto da un mese a tre anni e con
l’ammenda da lire 200.000 a lire 800.000" sono sostituite dalle seguenti:
"con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad
euro tremila".

4. All’articolo 5-bis del
decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 luglio 2002, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Agli
agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l’uso di
un segnale distintivo, di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a
luce lampeggiante, definiti con decreto del Ministro dell’interno di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per gli impieghi previsti
dall’articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, quando ne sussistono le
condizioni".

5. Le
disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di
conversione del presente decreto. Per coloro che già esercitano le
attività di cui al medesimo comma, la licenza, se non prevista dalle
disposizioni precedentemente in vigore, deve essere
richiesta entro i sessanta giorni successivi alla stessa data.

6. Le
disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto.

Articolo 2.

(Misure
urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione
civile dell’interno).

1. All’articolo 36, comma 5,
secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive
modificazioni, le parole: "a decorrere dal 1o
gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1o
gennaio 2009".

1-bis. Per l’espletamento dei
compiti di istituto connessi all’attuazione della
normativa in materia di immigrazione e asilo, anche per i profili attinenti
alla prevenzione e al contrasto dell’immigrazione clandestina, e, in via
prioritaria, al funzionamento degli uffici immigrazione delle questure e degli
sportelli unici per l’immigrazione delle prefetture – uffici territoriali del
Governo, nonché degli altri compiti attribuiti al Ministero dell’interno, sono
autorizzati nel triennio 2006-2008 nell’ambito dei ruoli del personale dell’Amministrazione
civile dell’interno:

a) per 48 unità della carriera
prefettizia l’assunzione utilizzando la graduatoria del concorso indetto con
decreto ministeriale 18 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a
serie speciale n. 103 del 31 dicembre 2002, e per 3 unità la procedura di riammissione prevista dall’articolo 132 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per 30 unità di dirigenti di
seconda fascia dell’area 1 l’incremento della
dotazione organica;

c) per 250
unità nei profili dell’area funzionale C l’incremento delle relative dotazioni
organiche.

1-ter. L’onere aggiuntivo
derivante dall’attuazione del comma 1-bis è pari a 3.764.000 euro per il 2006,
a 9.525.000 euro per il 2007 ed a 13.752.000 euro a
decorrere dal 2008.

1-quater. Sono
fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione, a decorrere
dall’anno 2006, dell’articolo 1-quinquies, comma 3, del decreto-legge 31 marzo
2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89,
e dall’applicazione dell’articolo 13-ter del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
1-quinquies. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1-ter e 1-quater si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata
dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Articolo 3.

(Finanziamenti
per le Olimpiadi invernali).

1. All’articolo
11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 13 è sostituito
dal seguente:

1. Identico.

"13. Il Ministero
dell’economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato indice, con proprio provvedimento, un’apposita lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo
di 30 milioni di euro, sono direttamente devoluti all’Amministrazione
stessa al fine di promuovere, attraverso attività di sponsorizzazione e di
licenza di marchio, i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"".

1-bis. Per fronteggiare le
urgenti esigenze del servizio antincendio aeroportuale derivanti dalla
riclassificazione dello scalo di Cuneo Levaldigi anche in
relazione alle Olimpiadi invernali di Torino, la dotazione organica del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquanta unità
appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.

1-ter. In
relazione alle esigenze di cui al comma 1-bis, il Ministero dell’interno
è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, a bandire un concorso straordinario, per
colloquio e prova tecnico-attitudinale, a venticinque posti nella qualifica di
vigile del fuoco, riservato al personale della società che attualmente assicura
il servizio antincendio presso lo scalo aeroportuale di Cuneo Levaldigi, in
possesso dell’abilitazione di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1980,
n. 930, e dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l’accesso alla
qualifica di vigile del fuoco con esclusione di quello relativo ai limiti di
età. 1-quater. In attesa dell’espletamento del
concorso di cui al comma 1-ter e al fine di assicurare la continuità del
servizio antincendio aeroportuale nello scalo di Torino-Cuneo Levaldigi, il
Ministero dell’interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato, tra il
personale indicato nel medesimo comma 1-ter, venticinque unità di personale appartenente
alla qualifica di vigile del fuoco. Le predette assunzioni decorrono dalla data
in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assumerà la gestione diretta del
predetto servizio. 1-quinquies. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti
dall’attuazione del presente articolo, pari a 1.835.000 euro per l’anno 2006, a
1.700.000 euro per l’anno 2007 e a 1.700.000 euro a decorrere dall’anno 2008,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.

Articolo 4.

(Esecuzione
delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero).

1. L’articolo 94-bis del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall’articolo 8 della legge 5
dicembre 2005, n. 251, è abrogato.

2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell’articolo 656 del codice di
procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti
o alcooldipendenti, che abbiano in corso, al momento del deposito della
sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi
pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell’ambito di una
struttura autorizzata nei casi in cui l’interruzione del programma può
pregiudicarne la disintossicazione. In tale caso il pubblico ministero
stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o
l’alcooldipendente prosegua il programma di recupero
fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione
dell’esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto.

Articolo 4-bis.

(Modificazioni
all’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990).

1. All’articolo
73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla
seguente:

"Produzione, traffico e
detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope";

b) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

"1. Chiunque, senza
l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae,
raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia,
trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per
qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da
sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000";

c) dopo il comma 1 è inserito il
seguente:

"1-bis. Con le medesime pene
di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo
17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque
illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o
psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati
con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della
giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per
modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al
confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono
destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima
ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà";

d) al comma 2, le parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14"; la parola: "otto"
è sostituita dalla seguente: "sei" e le parole: "lire cinquanta
milioni a lire seicento milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"euro 26.000 a euro 300.000";

e) dopo
il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le pene di cui al
comma 2 si applicano anche nel caso di illecita
produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei
precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al presente testo
unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o
psicotrope previste nelle tabelle di cui all’articolo 14";

f) i commi 3, 4 e 5 sono
sostituiti dai seguenti:

"3. Le stesse pene si
applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o
psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di
autorizzazione.

4. Quando
le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella
II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di
cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo
alla metà. 5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione
ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente
articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a
sei anni e della multa da euro 3.000 a euro
26.000";

g) dopo il comma 5 è inserito il
seguente:

"5-bis. Nell’ipotesi di cui
al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da
persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope,
il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero,
qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della
pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro
di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza
il giudice incarica l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna di
verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’Ufficio
riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto
disposto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il
lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione
detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture
private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse.
In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del
pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello
dell’esecuzione, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di
procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della
violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella
sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per
Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può
sostituire la pena per non più di due volte".

Articolo 4-ter.

(Modifica
dell’articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990).

1. L’articolo 75 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

"Art. 75. – (Condotte
integranti illeciti amministrativi). – 1. Chiunque illecitamente importa,
esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque
detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui
all’articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di
cui all’articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un
mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni
amministrative:

a) sospensione della patente di
guida o divieto di conseguirla;

b) sospensione della licenza di
porto d’armi o divieto di conseguirla;

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di
conseguirli;

d) sospensione
del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se
cittadino extracomunitario.

2. L’interessato, inoltre,
ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e
socio-riabilitativo di cui all’articolo 122 o altro programma educativo e informativo
personalizzato in relazione alle proprie specifiche
esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente
per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura
privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116. 3. Accertati i fatti di cui al
comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile,
e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci
giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate
effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto
competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell’accertamento,
l’interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore,
gli organi di polizia procedono altresì all’immediato ritiro della patente di
guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori
ritirano anche il certificato di idoneità tecnica,
sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di
guida, nonché del certificato di idoneità tecnica e il
fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si
estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il
certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al
prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida
di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di
circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente
le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni. 4. Entro il termine di
quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene
fondato l’accertamento, adotta apposita ordinanza
convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo
delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le
sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per
formulare l’invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito
dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio
territoriale del Governo. Nel caso in cui l’interessato si avvalga
delle facoltà previste dall’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di
archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all’organo che ha
effettuato la segnalazione, contestualmente all’ordinanza con cui viene
ritenuto fondato l’accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla
ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell’audizione ove
richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità
indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta
l’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l’ordinanza con cui il
prefetto ritiene fondato l’accertamento e convoca la persona segnalata può
essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci
giorni dalla notifica all’interessato. Nel caso di minore l’opposizione viene proposta al tribunale per i minorenni. Valgono per la
competenza territoriale in merito all’opposizione gli stessi criteri indicati
al comma 13. 5. Se l’interessato è persona minore di età,
il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo,
convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle
circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma 2. 6.
Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 può essere fatto uso
soltanto ai fini dell’applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell’articolo 75-bis. 7. L’interessato
può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la
sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più
persone, l’interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti
relative alla sua situazione. 8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli
organi di polizia ne riferiscono altresì al questore competente per territorio
in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di
competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno. 9. Al decreto con il
quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1
e eventualmente formula l’invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento
della notifica all’interessato, può essere fatta opposizione entro il termine
di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso
di minorenne al tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo
come determinato al comma 13. Copia del decreto è contestualmente inviata al
questore di cui al comma 8. 10. Gli
accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati
presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di
tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le
strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della
salute. 11. Se risulta che l’interessato si sia
sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto
adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al
questore e al giudice di pace competente. 12. Si applicano, in quanto
compatibili, le norme della sezione II del capo I e il
secondo comma dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 13.
Il prefetto competente per territorio in relazione al
luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato e, ove questi
siano sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica
le sanzioni di cui al comma 1 e formula l’invito di cui al comma 2. 14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare
tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la
persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente,

in luogo
della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il
procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse,
avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno".

Articolo 4-quater.

(Inserimento
dell’articolo 75-bis nel testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990).

1. Dopo l’articolo 75 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

"Art. 75-bis. –
(Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica). – 1. Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell’uso,
dalla condotta di cui al comma 1 dell’articolo 75 possa derivare pericolo per
la sicurezza pubblica, l’interessato che risulti già condannato non
definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli
previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla
circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del
presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza,
può essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più
delle seguenti misure:

a) obbligo di presentarsi almeno
due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso
il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente
competente;

b) obbligo di rientrare nella
propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata
ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

c) divieto di frequentare
determinati locali pubblici;

d) divieto di allontanarsi dal
comune di residenza;

e) obbligo di comparire in un
ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;

f) divieto di condurre qualsiasi
veicolo a motore.

2. Il questore, ricevuta copia
del decreto con il quale è stata applicata una delle
sanzioni di cui all’articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di
cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, recante
l’avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di
difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è
comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente
per territorio in relazione al luogo di residenza o,
in mancanza, di domicilio dell’interessato. Il giudice, se ricorrono i
presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore. 3. Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono
essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano
cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. Le
prescrizioni possono essere altresì modificate, su
richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno
giustificato l’emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il
questore deve avvisare l’interessato della facoltà prevista
dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca
o di modifica non ha effetto sospensivo. 4. Il decreto di revoca dei
provvedimenti di cui all’articolo 75, adottato quando l’interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma
di cui al comma 2 dell’articolo 75, è comunicato al questore e al giudice ai
fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente
articolo. Il giudice provvede senza formalità. 5. Della sottoposizione con
esito positivo al programma è data comunicazione al
questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell’articolo 75. 6. Il
contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è punito con l’arresto da tre a
diciotto mesi. 7. Qualora l’interessato sia minorenne, competente a provvedere
ai sensi dei commi da 2 a 4 è il tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di
domicilio".

Articolo 4-quinquies.

(Modificazioni
all’articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990).

1. All’articolo
78 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

"1. Con decreto del
Ministero della salute, emanato previo parere dell’Istituto superiore di sanità
e del Comitato scientifico di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro per
la solidarietà sociale 14 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
258 del 3 novembre 1999, e periodicamente aggiornato in
relazione all’evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate
le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare
il tipo, il grado e l’intensità dell’abuso di sostanze stupefacenti o
psicotrope ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75
e 75-bis";

b) il comma 2 è abrogato.

Articolo 4-sexies.

(Modificazioni
all’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990).

1. All’articolo
89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti
dai seguenti:

"1. Qualora ricorrano i
presupposti per la custodia cautelare in carcere il
giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza,
dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente
o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero
presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell’ambito
di una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, e
l’interruzione del programma può pregiudicare il recupero dell’imputato. Quando
si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo
comma, del codice penale e comunque nel caso
sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento è subordinato alla
prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo
stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli
necessari per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i
giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l’attuazione del programma.

2. Se una persona
tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere,
intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per
l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai
sensi dell’articolo 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli
arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza
dell’interessato; all’istanza è allegata certificazione, rilasciata da un
servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata
accreditata per l’attività di diagnosi

prevista
dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116, attestante lo stato di
tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato
accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche,
nonché la dichiarazione di disponibilità all’accoglimento rilasciata dalla
struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad
accogliere la richiesta dell’interessato di sottoporsi a programma terapeutico.
L’autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli
628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque
nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l’accoglimento
dell’istanza all’individuazione di una struttura residenziale";

b) il comma 4 è sostituito dal
seguente:

"4. Le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per
uno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli
628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purché non siano
ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od
eversiva";

c) al comma 5, le parole: "al comma" sono sostituite dalle seguenti: "ai
commi 1 e";

d) dopo il comma 5 è aggiunto il
seguente:

"5-bis. Il responsabile
della struttura presso cui si svolge il programma
terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all’autorità
giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma.
Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione,
l’autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la
sospensione o revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 116 e
dell’accreditamento di cui all’articolo 117, ferma restando l’adozione di misure
idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura".

Articolo 4-septies.

(Modificazioni
all’articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990).

1. All’articolo
90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

"1. Nei confronti di persona
che debba espiare una pena detentiva inflitta per
reati commessi in relazione al proprio stato di tossico dipendente, il
tribunale di sorveglianza può sospendere l’esecuzione della pena detentiva per
cinque anni qualora, all’esito dell’acquisizione della relazione finale di cui
all’articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad
un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura
sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo
116. Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate
condizioni economiche, può altresì sospendere anche l’esecuzione della pena
pecuniaria che non sia stata già riscossa. La
sospensione può essere concessa solo quando deve
essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria,
non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo
comprendente reato di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni";

b) al comma 2, dopo la parola:
"concessa", sono inserite le seguenti:
"e la relativa domanda è inammissibile";

c) il comma 3 è sostituito dal
seguente:

"3. La sospensione
dell’esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonché le pene accessorie e gli altri effetti penali della
condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende
alle obbligazioni civili derivanti dal reato";

d) al comma 4, le parole da:
"ed il tribunale ai fini dell’accertamento"
fino alla fine del comma sono soppresse;

e) dopo
il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Si applica, per
quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista
dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni".

Articolo 4-octies.

(Modificazioni
all’articolo 91 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990).

1. All’articolo
91 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 2 è sostituito dal
seguente:

"2. All’istanza
di sospensione dell’esecuzione della pena è allegata, a pena di
inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le
tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l’attività di
diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116 attestante, ai
sensi dell’articolo 123, la procedura con la quale è stato accertato l’uso
abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma
terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l’indicazione della struttura ove il
programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i risultati
conseguiti a seguito del programma stesso";

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal
seguente:

"4. Se l’ordine di
carcerazione è già stato eseguito la domanda è
presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di
detenzione, il quale, se l’istanza è ammissibile, se sono offerte concrete
indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della
domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di
detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza
del pericolo di fuga, può disporre l’applicazione provvisoria del beneficio.
Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente a dichiarare la revoca di cui
all’articolo 93, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui all’articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354".

Articolo 4-novies.

(Modificazioni
all’articolo 92 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990).

1. All’articolo
92 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole:
"indicato nella richiesta", sono inserite le
seguenti: "o all’atto della scarcerazione";

b) al comma 3, le parole: "o al pretore" sono soppresse.

Articolo 4-decies.

(Modificazioni
all’articolo 93 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990).

1. All’articolo
93 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

"1. Se
il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo
punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si
estinguono";

b) il comma 2 è sostituito dal
seguente:

"2. La sospensione
dell’esecuzione è revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al
comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene
inflitta la pena della reclusione. Il tribunale di sorveglianza che ha disposto
la sospensione è competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:

"2-bis. Il termine di cinque
anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell’istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato
dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 656 del codice di procedura
penale o della domanda di cui all’articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale,
tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali
l’interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può
determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza
dell’esecuzione".

Articolo 4-undecies.

(Modificazioni
all’articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990).

1. All’articolo
94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

"1. Se la pena detentiva
deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o
alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l’interessato può chiedere in ogni
momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o
intraprendere l’attività terapeutica sulla base di un programma da lui
concordato con un’azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata
autorizzata ai sensi dell’articolo 116. L’affidamento in prova in casi
particolari può essere concesso solo quando deve
essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria,
non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo
comprendente reato di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni.

Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per
l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116
attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura
con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti,
psicotrope o alcoliche, l’andamento del programma concordato eventualmente in
corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il
trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la
struttura interessata deve essere in possesso dell’accreditamento
istituzionale di cui all’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi
contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del citato decreto
legislativo";

b) il comma 2 è sostituito dal
seguente:

"2. Se l’ordine di
carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di
sorveglianza il quale, se l’istanza è ammissibile, se
sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti
per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla
protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da
far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l’applicazione
provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di
sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente all’adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni";

c) al comma 3 è aggiunto il
seguente periodo: "Si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 92, commi 1 e 3";

d) il comma 4 è sostituito dal
seguente:

"4. Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma di recupero, anche
attraverso le altre prescrizioni di cui all’articolo 47, comma 5, della legge
26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la
prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di
sorveglianza dispone l’affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere
comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione
del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo
per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente inizi
immediatamente o prosegua il programma di recupero.
L’esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al
momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale,
tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l’interessato si è
spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa,
più favorevole data di decorrenza dell’esecuzione";

e) dopo
il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Qualora nel corso
dell’affidamento disposto ai sensi del presente articolo
l’interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma,
il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può
disporne la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la
pena residua superi quella prevista per l’affidamento ordinario di cui
all’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

6-ter. Il responsabile della
struttura presso cui si svolge il programma
terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all’autorità
giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma.
Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione,
l’autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la
sospensione o revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 116 e
dell’accreditamento di cui all’articolo 117, ferma restando l’adozione di
misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura".

Articolo 4-duodecies.

(Modificazioni
all’articolo 96 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990).

1. All’articolo
96 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal
seguente:

"6. Grava
sull’amministrazione penitenziaria l’onere per il mantenimento, la cura o
l’assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorché
tale misura sia eseguita presso una struttura privata
autorizzata ai sensi dell’articolo 116 e convenzionata con il Ministero della
giustizia";

b) dopo il comma 6 sono inseriti
i seguenti:

"6-bis. Per i minori
tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche
correlate all’uso di sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari
non detentive, alla sospensione del processo e messa alla prova, alle misure di
sicurezza, nonché alle misure alternative alla
detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari di
collocamento in comunità terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per il
trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a carico del Dipartimento
giustizia minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e, nelle
more della piena attuazione del trasferimento di dette competenze, del Servizio
sanitario nazionale. 6-ter. All’onere derivante dall’attuazione del precedente
comma, determinato nella misura massima di euro
2.000.000 a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando
per gli anni 2006 e 2007 l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e per l’anno 2008 l’accantonamento relativo al
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca".

Articolo 4-terdecies.

(Modifica
dell’articolo 97 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990).

1. L’articolo 97 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

"Art. 97. – (Attività sotto
copertura). – 1. Fermo il disposto dell’articolo 51 del codice penale, non sono
punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate
antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dal presente testo unico ed in
esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla Direzione
centrale per i servizi antidroga o, sempre d’intesa con questa, dal questore o
dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal
comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione
investigativa antimafia di cui all’articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.
410, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od
occultano sostanze stupefacenti o psicotrope o compiono attività prodromiche e
strumentali.

2. Per le stesse indagini di cui
al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare
documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in
contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone
il pubblico ministero al più presto e comunque entro
le quarantotto ore successive all’inizio delle attività. 3. Dell’esecuzione
delle operazioni di cui al comma 1 è data immediata e dettagliata comunicazione
alla Direzione centrale per i servizi antidroga ed all’autorità giudiziaria,
indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo
dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione, nonché il
nominativo delle eventuali interposte persone impiegate. 4. Gli ufficiali di
polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ed
interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al
presente articolo. Per l’esecuzione delle operazioni può essere autorizzata
l’utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché
di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli
altri Ministri interessati. 5. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto
copertura di cui al comma 1, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano
le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con la reclusione da due a sei anni".

Articolo 4-quaterdecies.

(Modifica
dell’articolo 113 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990).

1. L’articolo 113 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

"Art. 113. – (Competenze
delle regioni e delle province autonome). – 1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l’attività di prevenzione, cura e
riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei
seguenti principi:

a) le attività di prevenzione e di intervento contro l’uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di parità dei servizi
pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private
autorizzate dal Servizio sanitario nazionale;

b) i servizi pubblici per le
tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attività di
prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono essere
in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e
funzionali di cui all’articolo 116;

c) la disciplina
dell’accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture, nel rispetto
dei criteri di cui all’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, garantisce la parità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai
servizi pubblici e dalle strutture private accreditate;

d) ai servizi e alle strutture
autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l’altro, le seguenti funzioni:

1) analisi delle condizioni
cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei
rapporti con la famiglia;

2) controlli clinici e di
laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza effettuati da
strutture pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento;

3) individuazione del programma
farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie
in atto, con particolare riguardo alla individuazione
precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

4) elaborazione, attuazione e verifica
di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della libertà
di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo
utente;

5) progettazione ed esecuzione in
forma diretta o indiretta di interventi di informazione
e prevenzione".

Articolo 4-quinquiesdecies.

(Modifica
dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990).

1. L’articolo 116 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

"Art. 116. – (Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell’utente e
ai requisiti per l’autorizzazione delle strutture private). – 1. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale livello
essenziale delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, la libertà di scelta di ogni
singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle
tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti
tossicodipendenti o alcooldipendenti è soggetta ad autorizzazione ai sensi
dell’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.

2. L’autorizzazione alla
specifica attività prescelta è rilasciata in presenza
dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:

a) personalità giuridica di
diritto pubblico o privato o natura di associazione
riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 13 e seguenti del codice
civile e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361;

b) disponibilità di locali e
attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale dotato di comprovata
esperienza nel settore di attività prescelto;

d) presenza di un’équipe
multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla
tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di
tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all’esercizio
della psicoterapia e dell’infermiere professionale, qualora l’attività
prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;

e) presenza numericamente
adeguata di educatori, professionali e di comunità,
supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle
ulteriori figure richieste per la specifica attività prescelta di cura e
riabilitazione dei tossicodipendenti.

3. Il diniego di
autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle
normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.

4. Le regioni e le province
autonome stabiliscono le modalità di accertamento e
certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo
alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione. 5. Il Governo attua le
opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per
stipulare accordi finalizzati a promuovere e supportare le attività e il
funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri
per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti. 6.
L’autorizzazione con indicazione delle attività prescelte è condizione necessaria
oltre che per l’ammissione all’accreditamento istituzionale e agli accordi
contrattuali di cui all’articolo 117, per:

a) lo svolgimento dei compiti di
cui all’articolo 114;

b) l’accesso ai contributi di cui
agli articoli 128 e 129;

c) la stipula con il Ministero
della giustizia delle convenzioni di cui all’articolo 96 aventi ad oggetto
l’esecuzione dell’attività per la quale è stata
rilasciata l’autorizzazione.

7. Fino al rilascio delle
autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all’attività gli
enti iscritti negli albi regionali e provinciali.

8. Presso il Ministero della
giustizia è tenuto l’elenco delle strutture private autorizzate e
convenzionate, con indicazione dell’attività identificata quale oggetto della
convenzione. L’elenco è annualmente aggiornato e comunicato agli uffici
giudiziari.

9. Per le
finalità indicate nel comma 1 dell’articolo 100 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 1 sono
abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera
a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome
ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all’articolo 115, secondo i
programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive
assemblee".

Articolo 4-sexiesdecies.

(Modifica
dell’articolo 117 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990).

1. L’articolo 117 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

"Art. 117. – (Accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali). – 1. Le regioni e le province autonome
fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e
funzionali, necessari per l’accesso degli enti autorizzati all’istituto
dell’accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attività
di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o
di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da
sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. L’esercizio delle attività di
prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da
sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui
all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni".

Articolo 4-septiesdecies.

(Inserimento
dell’articolo 122-bis nel testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990).

1. Dopo l’articolo 122 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

"Art. 122-bis. – (Verifiche
e controlli). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato in materia di politiche antidroga
anche sulla base dei dati trasmessi dalle regioni presenta annualmente al
Parlamento una relazione sull’attività svolta dal servizio pubblico per le
tossicodipendenze e dalle comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai
programmi terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti
e all’efficacia dei programmi medesimi".

Articolo 4-duodevicies.

(Modificazioni
all’articolo 123 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990).

1. All’articolo
123 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla
seguente:

"Verifica del trattamento in
regime di sospensione di esecuzione della pena nonché
di affidamento in prova in casi particolari";

b) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

"1. Ai fini
dell’applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene trasmessa dall’azienda unità sanitaria locale
competente o dalla struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, su
richiesta dell’autorità giudiziaria, una relazione secondo modalità definite
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della
giustizia, relativamente alla procedura con la quale è stato accertato l’uso
abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, all’andamento del programma, al
comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma
stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di
assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle I e II, sezioni
A, B e C, previste dall’articolo 14";

c) dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:

"1-bis. Deve, altresì,
essere comunicata all’autorità giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile
di rilievo in relazione al provvedimento
adottato".

Articolo 4-undevicies.

(Modificazioni
all’articolo 656 del codice di procedura penale).

1. All’articolo
656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le
parole: "ovvero a quattro" sono sostituite
dalle seguenti: "o sei"; al terzo periodo, le parole: "nonché la
certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1,
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309," sono sostituite dalle seguenti: "o la stessa sia inammissibile
ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico";

b) al comma 6, le parole: "prescritta o necessaria, questa" sono sostituite dalle
seguenti: "utile, questa, salvi i casi di inammissibilità,";

c) al comma 8, sono aggiunti i
seguenti periodi: "Il pubblico ministero provvede analogamente
quando l’istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e
seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della
decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui
all’articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque
giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto.
A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l’istanza
al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti";

d) al comma 9, lettera a), dopo
le parole: "successive modificazioni" sono
aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per coloro che si trovano agli
arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni".

Articolo 4-vicies.

(Modificazione
all’articolo 671 del codice di procedura penale).

1. Al comma 1 dell’articolo 671
del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del
reato continuato vi è la consumazione di più reati in
relazione allo stato di tossicodipendenza".

Articolo 4-vicies semel.

(Modificazione
all’articolo 47 della legge n. 354 del 1975).

1. Al comma 12 dell’articolo 47
della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: "e
ogni altro effetto penale" sono sostituite dalle seguenti: "detentiva
ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora
l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare
estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già
riscossa".

Articolo 4-vicies bis.

(Modificazione
all’articolo 56 della legge n. 689 del 1981).

1. Dopo il
secondo comma dell’articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Nei confronti del
condannato tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico
residenziale o semiresidenziale presso una delle
strutture di cui all’articolo 94 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
e che ne faccia richiesta, l’obbligo di cui al numero 2) del primo comma può
essere sostituito dalla attestazione di presenza da parte del responsabile
della struttura".

Articolo 4-vicies ter.

(Ulteriori
modificazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990).

1. All’articolo
2 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera e),
il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) il completamento e
l’aggiornamento delle tabelle di cui all’articolo 13, sentiti il Consiglio
superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga;".

2. All’articolo
13 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

"1. Le sostanze stupefacenti
o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della
salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all’articolo 14, in
due tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce
con proprio decreto il completamento e l’aggiornamento delle tabelle con le
modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e),
numero 2)";

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal
seguente:

"5. Il Ministero della
salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio
dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo
con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o
psicotrope, dispone con apposito decreto l’esclusione
da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici
che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un
uso diverso da quello cui sono destinati".

3. L’articolo 14 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. – (Criteri per la
formazione delle tabelle). – 1. La inclusione delle
sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all’articolo 13 è
effettuata in base ai seguenti criteri:

a) nella tabella I sono indicati:

1) l’oppio e i materiali da cui
possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali,
estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica
da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle
prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per
struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate;
eventuali intermedi per la loro sintesi;

2) le foglie di coca e gli
alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso
centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per
trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

3) le sostanze di tipo
amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso
centrale;

4) ogni altra sostanza che
produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare
dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine
superiore a quelle precedentemente indicate;

5) gli indolici, siano essi
derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che
abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

6) la cannabis indica, i prodotti
da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro
analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad
essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;

7) ogni altra pianta i cui
principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali
e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano
la stessa tipologia di effetti a carico del sistema
nervoso centrale;

b) nella sezione A della tabella
II sono indicati:

1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di
semisintesi e di sintesi;

2) i medicinali di cui
all’allegato III-bis al presente testo unico;

3) i medicinali
contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono
stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o
psichica;

4) i barbiturici che hanno
notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi
assimilabili ed i medicinali che li contengono;

c) nella sezione B della tabella
II sono indicati:

1) i medicinali che contengono
sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali
sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o
psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali
elencati nella sezione A;

2) i barbiturici ad azione
antiepilettica e i barbiturici con breve durata
d’azione;

3) le benzodiazepine, i derivati
pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante
che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare
farmacodipendenza;

d) nella sezione C della tabella
II sono indicati:

1) le composizioni medicinali
contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in
associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati
concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o
psichica;

e) nella
sezione D della tabella II sono indicati:

1) le composizioni medicinali
contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A
o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro
composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso,
presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello
delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e
pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far
parte della loro composizione;

2) le composizioni medicinali ad
uso parenterale a base di benzodiazepine;

3) le composizioni medicinali per
uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi
attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell’oppio con equivalente
ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come
base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire
praticamente il recupero dello stupefacente con facili
ed estemporanei procedimenti estrattivi;

f) nella sezione E della tabella
II sono indicati:

1) le composizioni medicinali
contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A
o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro
composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono
dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a
quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o
D.

2. Nelle tabelle I e II sono
compresi, ai fini della applicazione del presente
testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi
agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono
essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle,
salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle
tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome
chimico, la denominazione comune italiana o l’acronimo, se esiste. È, tuttavia,
ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del
presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una
delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarla. 4. Le
sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a),
sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano
sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela".

4. All’articolo
26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo quanto stabilito
nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante
comprese nella tabella I di cui all’articolo 14".

5. All’articolo 31 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, al comma 1, le parole: "I, II, III,
IV e V" sono sostituite dalle seguenti: "I e II, sezioni A e B".
6. All’articolo 34 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

"1. Presso ciascun ente o
impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all’articolo 14, devono essere dislocati uno o più militari della Guardia di
finanza per il controllo dell’entrata e dell’uscita delle sostanze stupefacenti
o psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i
cicli di lavorazione".

7. All’articolo 35 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, al comma 1, le parole: "I, II, III,
IV e V" sono sostituite dalle seguenti: "I e II, sezioni A e B".

8. All’articolo
36 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "I, II, III, IV e V" sono sostituite dalle seguenti:
"I e II";

b) al comma 3, le parole: "delle preparazioni ottenute" sono sostituite dalle
seguenti: "dei prodotti ottenuti".

9. All’articolo
38 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

"1. La vendita o cessione, a
qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi
nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14 deve
essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base
a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario "buoni
acquisto" conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero
della salute. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a
qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi
nella tabella II, sezioni D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al
commercio all’ingrosso. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico
o ospedaliere possono utilizzare il bollettario
"buoni acquisto" anche per richiedere, a titolo gratuito, i
medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie
aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza
terapeutica";

b) dopo il comma 1 è inserito il
seguente:

"1-bis. Il Ministero della
salute dispone, con proprio decreto, il modello di
bollettario "buoni acquisto" adatto alle richieste
cumulative".

10. Il comma 1
dell’articolo 40 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministero della
salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento
dell’autorizzazione all’immissione in commercio, determina, in rapporto alla
loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope
che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri
di cui all’articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il
medicinale stesso".

11. All’articolo
41 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), le
parole: "previste dall’articolo 14" sono
sostituite dalle seguenti: ", sezione A, di cui all’articolo 14";

b) al comma 1-bis, la parola:
"farmaci" è sostituita dalla seguente:
"medicinali".

12. All’articolo
42 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla
seguente: "Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi";

b) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

"1. I medici chirurghi ed i
medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali,
case di cura in genere, prive dell’unità operativa di farmacia, e titolari di
gabinetto per l’esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali
esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di
medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella
II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14, devono farne richiesta scritta in
triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle
predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono
essere rimesse alla farmacia o alla ditta all’ingrosso; queste ultime ne
trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l’altra all’azienda
sanitaria locale a cui fanno riferimento";

c) al comma 2, le parole: "delle predette preparazioni" sono sostituite dalle
seguenti: "dei predetti medicinali" e le parole: "lire
duecentomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "euro
100 ad euro 500";

d) al comma 3, le parole: "delle preparazioni acquistate" sono sostituite dalle
seguenti: "dei medicinali acquistati" e le parole: "delle
preparazioni stesse" sono sostituite dalle seguenti: "dei medicinali
stessi".

13. L’articolo 43 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

"Art. 43. – (Obblighi dei
medici chirurghi e dei medici veterinari). – 1. I medici chirurghi e i medici
veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di
cui all’articolo 14, su apposito ricettario approvato
con decreto del Ministero della salute.

2. La
prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui
all’articolo 14 può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non
superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui
all’allegato III-bis per i quali la ricetta può comprendere fino a due
medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti
per una cura di durata non superiore a trenta giorni. 3. Nella ricetta
devono essere indicati:

a) cognome e nome dell’assistito
ovvero del proprietario dell’animale ammalato;

b) la dose prescritta, la
posologia ed il modo di somministrazione;

c) l’indirizzo e il numero
telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la
ricetta è rilasciata;

d) la data e la firma del medico
chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;

e) il
timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta
è rilasciata.

4. Le ricette
di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali
non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco
per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia
della ricetta è comunque conservata dall’assistito o
dal proprietario dell’animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del
ricettario di cui al comma 1.

5. La prescrizione dei medicinali
compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14, qualora
utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di
tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, è
effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano
terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura
privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116 e specificamente per l’attività
di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali
di cui al presente comma è tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica
o il piano terapeutico in suo possesso. 6. I medici chirurghi e i medici
veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a
trasportare e a detenere i medicinali compresi nell’allegato III-bis per uso
professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia
della ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che
tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni,
in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle
prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall’ultima registrazione effettuata; le copie
delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell’entrata, per
lo stesso periodo del registro. 7. Il personale che opera nei distretti
sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o
accreditati delle aziende sanitarie locali è
autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in
corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche
dei medicinali compresi nell’allegato III-bis accompagnate dalla certificazione
medica che ne prescrive la posologia e l’utilizzazione nell’assistenza
domiciliare. 8. Gli infermieri professionali che effettuano
servizi di assistenza domiciliare nell’ambito dei distretti sanitari di base o
nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei
pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi
effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche
dei medicinali compresi nell’allegato III-bis accompagnate dalla certificazione
medica che ne prescrive la posologia e l’utilizzazione a domicilio di pazienti
affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad
esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da
oppiacei. 9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni
B, C e D, di cui all’articolo 14 è effettuata con ricetta da rinnovarsi volta
per volta e da trattenersi da parte del farmacista.
10. La prescrizione dei medicinali compresi nella
tabella II, sezione E, di cui all’articolo 14 è effettuata con ricetta
medica".

14. L’articolo 45 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

"Art. 45. – (Dispensazione
dei medicinali). – 1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella
II, sezione A, di cui all’articolo 14 è effettuata dal
farmacista che si accerta dell’identità dell’acquirente e prende nota degli
estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta.

2. Il farmacista dispensa i
medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica
compilata sulle ricette previste dal comma 1 dell’articolo 43 nella quantità e
nella forma farmaceutica prescritta. 3. Il farmacista ha l’obbligo di accertare
che la ricetta sia stata redatta secondo le
disposizioni stabilite nell’articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e
di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini
del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1
dell’articolo 60. 4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II,
sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta
medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista
appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la
conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all’articolo 60, comma 1. 5.
Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima
registrazione nel registro di cui all’articolo 60, comma 1, le ricette che
prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di
fornitura di medicinali a carico del Servizio
sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della
ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di
spedizione. 6. La dispensazione dei medicinali di cui alla
tabella II, sezione D, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di
ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. 7. La dispensazione dei
medicinali di cui alla tabella II, sezione E, è effettuata
dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.

8. Decorsi
trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può
essere più spedita. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore
alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro
600. 10. Il Ministro della salute provvede a
stabilire, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto
ministeriale 15 luglio 2004 in materia di tracciabilità di medicinali, la forma
ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a
base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie interne degli
ospedali e singoli reparti".

15. All’articolo
46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V
previste" sono sostituite dalle seguenti: "dei medicinali compresi
nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista";

b) al comma 4, le parole: "delle preparazioni" sono sostituite dalle seguenti:
"dei medicinali".

16. All’articolo
47 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V
previste" sono sostituite dalle seguenti: "dei medicinali compresi nella
tabella II, sezioni A, C e D, prevista";

b) al comma 4, le parole: "delle preparazioni" sono sostituite dalle seguenti:
"dei medicinali".

17. All’articolo
54 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "I, II, III, IV e V" sono sostituite dalle seguenti:
"I e II, sezioni A e B,";

b) al comma 2, le parole: "I, II, e III" sono sostituite dalle seguenti: "I e
II, sezione A,".

18. L’articolo 60 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

"Art. 60. – (Registro di entrata e uscita). – 1. Ogni acquisto o cessione, anche a
titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste
dall’articolo 14, è iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna
lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione
numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in evidenza il
movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze
o medicinali. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal
responsabile dell’azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che riporta
nella prima pagina gli estremi della autorizzazione
ministeriale e dichiara nell’ultima il numero delle pagine di cui il registro è
costituito. Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese
autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno
dell’ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le
officine autorizzate all’impiego e per le imprese autorizzate al commercio
all’ingrosso.