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Wednesday 03 September 2003

Il testo del decreto salvacalcio al centro delle infuocate polemiche di questi giorni. Decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220

Il testo del decreto salvacalcio al centro delle infuocate polemiche di questi giorni

Decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220

«Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva»

(«Gazzetta Ufficiale» n. 192 del 20 agosto 2003)

Articolo 1

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce e favorisce lautonomia dellordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dellordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

2. I rapporti tra gli ordinamenti di cui al comma 1 sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di effettiva rilevanza per lordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con lordinamento sportivo.

Articolo 2

(Autonomia dellordinamento sportivo)

1. In applicazione dei principi di cui allarticolo 1, è riservata allordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e lirrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

c) lammissione e laffiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati;

d) lorganizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e lammissione alle stesse delle squadre ed atleti.

2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno lonere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli

15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dellordinamento sportivo.

Articolo 3

(Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria)

1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle

Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dellordinamento sportivo ai sensi dellarticolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato

olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui allarticolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui allarticolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per lemanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili dufficio.

3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dellarticolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dellarticolo 23-bis della stessa legge.

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e lefficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e listanza cautelare entro il termine di cui allarticolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla metà ai sensi del comma 3.

5. Alla luce del disposto di cui allarticolo 1, in applicazione dellarticolo 2, comma 1, tenuto conto delleccezionale situazione determinatasi per il contenzioso in essere, il Comitato olimpico nazionale italiano, su proposta della Federazione competente, adotta i provvedimenti di carattere straordinario transitorio, anche in deroga alle vigenti disposizioni dellordinamento sportivo, per assicurare lavvio dei campionati 2003-2004.

Articolo 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare