Penale
Il testo del decreto salva Previti.
Il testo del decreto salva Previti.
Ddl Camera 2055 – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi
Articolo 01.
1. All’articolo 62 del codice penale, dopo il numero 6), è aggiunto il seguente:
“7) l’essere persona che, al momento della commissione del fatto abbia compiuto settanta anni di età e che, al momento della sentenza, non si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 99 del codice penale.
Articolo 1.
1. L’articolo 62-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
“Articolo 62-bis – (Attenuanti generiche). – Il giudice, indipendentemente dalla circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto delle circostanze di cui all’articolo 133, comma primo, numero 3) e comma secondo, del codice penale nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.”
2. All’articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: “tre” e “sei” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “cinque” e “dieci”;
b) al secondo comma, le parole: “quattro” e “nove” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “sette” e “dodici”;
c) al quarto comma, le parole: “quattro” e “dieci” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “sette” e “quindici” e le parole: “cinque” e “quindici” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “dieci” e “ventiquattro”.
3. All’articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: “fino a due anni” sono sostituite dalle seguenti: “da due a quattro anni”.
Articolo 2.
1. Il quarto comma dell’articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:
“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, numero 4 per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.
Articolo 3.
1. L’articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:
“Articolo 99 – (Recidiva). – Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo reato.
La pena può essere aumentata fino alla metà:
1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro reato, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.
In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato”.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto
Articolo 3-bis
1. All’articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
“Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave”.
2. All’articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 81, quarto comma, del codice penale”.
Articolo 3-ter.
1. L’articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
“Articolo 157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.
Nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale e di circostanze attenuanti si applicano le disposizioni dell’articolo 69.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.”
2. All’articolo 158 del codice penale, primo comma, le parole: “o continuato” e le parole “o la continuazione”sono soppresse.
3. L’articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:
“Articolo 159. (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
a) autorizzazione a procedere;
b) deferimento della questione ad altro giudizio;
c) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori e per il tempo dell’impedimento.
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità competente accoglie la richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
I termini stabiliti dall’articolo 157 non possono essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo 161, secondo comma, salvo che la sospensione del procedimento non dipenda da autorità diversa da quella nazionale.
4. All’articolo 160, terzo comma, del codice penale le parole: “ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà” sono sostituite dalle seguenti: “ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo 161, comma 2”.
5. Salvo che la sospensione del procedimento non dipenda da autorità diversa da quella nazionale, in nessun caso la sospensione e l’interruzione della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103, 105, e all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
Articolo 4.
1. Dopo l’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente:
“Articolo 30-quater – (Concessione dei permessi premio ai recidivi). – 1. I permessi premio posso essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell’articolo 30-ter:
a) alla lettera a) dopo l’espiazione di un terzo della pena;
b) alla lettera b) dopo l’espiazione della metà della pena;
c) alle lettere c) e d) dopo l’espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni”.
2. soppresso
2-bis. Al comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è premesso il seguente:
“01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e
dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall’articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale”.
3. Il comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:
“1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell’arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presìdi sanitari territoriali;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
1.1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni”.
4. Il comma 1-bis dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
“1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l’espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all’articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale”.
5. Dopo l’articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente:
“Articolo 50-bis – (Concessione della semilibertà ai recidivi). 1. La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l’espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis della presente legge di almeno tre quarti di essa”.
6. soppresso
7. Il comma 1 dell’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
“1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale”.
8. Dopo il comma 7 dell’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:
“7-bis. L’affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale”.
Articolo5
1. Dopo l’articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito seguente:
“Articolo 94-bis – (Concessione dei benefìci ai recidivi). 1. La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta”.
Articolo 6.
1. Il comma 9 dell’articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale”.
Articolo 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, salvo che le disposizioni vigenti siano più favorevoli all’imputato, si applica ai fatti commessi anteriormente a tale data ed ai procedimenti ed ai processi pendenti alla medesima data.