Lavoro e Previdenza
Il testo definitivo della riforma delle pensioni (Ddl Camera 29.7.2004).
Il testo definitivo della riforma delle pensioni (Ddl
Camera 29.7.2004).
Ddl Camera 2145-B – Norme in materia
pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per
il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il
riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria
Articolo 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme
intese a:
a) liberalizzare l’età pensionabile;
b) eliminare
progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
c) sostenere e favorire lo sviluppo
di forme pensionistiche complementari;
d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone
l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per
il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui
sono accreditati i contributi.
2. Il Governo, nell’esercizio della
delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai
relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal
titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare le
forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e
previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;
b) liberalizzare l’età pensionabile,
prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento
dell’attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per
la pensione di vecchiaia, con l’applicazione degli incentivi di cui ai commi da
12 a 17 e
fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di
vecchiaia per le lavoratrici, e facendo comunque salva
la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato
esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico
la propria attività lavorativa fino all’età di sessantacinque anni;
c) ampliare progressivamente la
possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in
funzione dell’anzianità contributiva e dell’età;
d) adottare misure
volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la
liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione
o del precedente supplemento;
e) adottare misure finalizzate ad
incrementare l’entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche
complementari, collettive e individuali, con contestuale incentivazione di
nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:
1) il conferimento, salva diversa
esplicita volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto
maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per
il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza
complementare per i quali è ammessa l’adesione, nonché sulla facoltà di
scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto,
previa omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e tutela, e
anche in deroga alle disposizioni legislative che già prevedono
l’accantonamento del trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti
previdenziali presso gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al citato decreto
legislativo n. 124 del 1993;
2) l’individuazione di modalità
tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o
promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione
pubblica all’uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi
di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonché ai fondi istituiti in base alle lettere c) e c-bis)
dell’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il
lavoratore non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica
complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una
delle forme medesime entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del
presente comma, ovvero entro sei mesi dall’assunzione;
3) la possibilità che, qualora il
lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare
alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma
pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda
trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del
numero 2);
4) l’eliminazione degli ostacoli che
si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all’interno
del sistema della previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine
in particolare alla comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al
fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione
dei vincoli posti dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della equiparazione
tra forme pensionistiche; l’attuazione di quanto necessario al fine di favorire
le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonché il
riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da
una forma pensionistica all’altra del diritto al trasferimento del contributo
del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di
fine rapporto;
5) che la contribuzione volontaria
alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni dal
raggiungimento del limite dell’età pensionabile;
6) il ricorso a persone
particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento dell’incarico di
responsabile dei fondi pensione nonché
l’incentivazione dell’attività di eventuali organismi di sorveglianza previsti
nell’ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi
dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
7) la costituzione,
presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali
destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non
altrimenti devolute;
8) l’attribuzione ai fondi pensione
della contitolarità con i propri iscritti del diritto
alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il
datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità
di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle
controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché
l’eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti;
9) la subordinazione del conferimento
del trattamento di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2), all’assenza di oneri per le imprese, attraverso l’individuazione delle
necessarie compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in
particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo
del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo
di garanzia del trattamento di fine rapporto;
10) che i fondi pensione possano
dotarsi di linee d’investimento tali da garantire rendimenti comparabili al
tasso di rivalutazione del trattamento di fine
rapporto;
11)
l’assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a vincoli in
tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità
analoghi a quelli
previsti per la previdenza di base;
f) prevedere che i trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
debbano essere erogati con calcolo definitivo dell’importo al massimo entro un
anno dall’inizio dell’erogazione;
g) prevedere l’elevazione fino ad un
punto percentuale del limite massimo di esclusione dall’imponibile
contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di
secondo livello;
h) perfezionare l’unitarietà e
l’omogeneità del sistema di vigilanza sull’intero settore della
previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche
collettive e individuali previste dall’ordinamento, e semplificare le procedure
amministrative tramite:
1) l’esercizio da parte del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali dell’attività di alta
vigilanza mediante l’adozione, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, di direttive generali in materia;
2) l’attribuzione alla Commissione di
vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente
ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la
trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche
collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all’articolo 9-ter del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di disciplinare e di vigilare
sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti
previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del
pubblico risparmio, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti
destinatari;
3) la semplificazione delle procedure
di autorizzazione all’esercizio, di riconoscimento
della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti
e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse,
prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti quale il silenzio
assenso e di escludere l’applicazione di procedure di approvazione preventiva
per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
i) ridefinire la disciplina fiscale
della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 47, in
modo da ampliare, anche con riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti
titolari delle piccole e medie imprese, la deducibilità
fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari, collettive
e individuali, tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore
percentuale del reddito imponibile e l’applicazione di quello più favorevole
all’interessato, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi
preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell’esercizio della facoltà
di cui all’articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti
delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il
trattamento in ragione della finalità pensionistica; individuare il soggetto
tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in
forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;
l) prevedere che tutte le forme
pensionistiche complementari siano tenute ad esporre nel rendiconto annuale e,
in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all’iscritto, se ed in quale
misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella
gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti
così come nell’esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli in
portafoglio;
m) realizzare misure specifiche volte
all’emersione del lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle previste
dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383,
in materia di emersione
dall’economia sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi
di impresa e di lavoro autonomo ad essi connessi;
n) completare il processo di
separazione tra assistenza e previdenza, prevedendo che gli enti previdenziali
predispongano, all’interno del bilancio, poste contabili riferite alle attività
rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte
dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e
di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di
riequilibrio a carico della finanza pubblica;
o) ridefinire la disciplina in
materia di totalizzazione dei periodi assicurativi,
al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi
assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l’obiettivo di consentire
l’accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che
abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia
al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di
anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica, e che abbia
versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla
domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di
contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i
contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico,
secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti
di assicurato, ancorché deceduto prima del compimento
dell’età pensionabile;
p) applicare i princìpi
e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al presente comma e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di
cui ai commi da 12 a
17, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di
lavoro, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto
delle specificità dei singoli settori e dell’interesse pubblico connesso
all’organizzazione del lavoro e all’esigenza di efficienza dell’apparato
amministrativo pubblico;
q) eliminare sperequazioni tra le
varie gestioni pensionistiche, ad esclusione di quelle
degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.
509, e 10 febbraio 1996, n. 103, nel calcolo della pensione, al fine di
ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile,
uguali trattamenti pensionistici;
r) prevedere, in caso di
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a
tempo parziale, forme di contribuzione figurativa per i soggetti che presentano
situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi che
versano nella predetta situazione di disabilità;
s) agevolare l’utilizzo di contratti
a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per
l’accesso al pensionamento di anzianità;
t) prevedere la
possibilità, per gli iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l’obbligo
contributivo nei confronti di tale gestione, l’autorizzazione alla prosecuzione
volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria,
al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a
carico delle predette forme;
u) stabilire, in via sperimentale per
il periodo 1º gennaio 2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici corrisposti
da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a venticinque volte il
valore di cui al secondo periodo, un contributo di solidarietà nella misura del
4 per cento, non deducibile dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il
valore di riferimento è quello stabilito dall’articolo 38, comma 1, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, fino all’anno
2007, nella misura stabilita dall’articolo 38, comma 5, lettera d), della
predetta legge n. 448 del 2001 e, per gli anni successivi, in base alle
variazioni integrali del costo della vita. All’importo di cui al primo periodo
concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che
garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche
che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze
delle regioni a statuto speciale, delle province autonome e degli enti di cui
alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi comprese la gestione speciale ad
esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale
addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende
private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie
delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base.
L’importo complessivo assoggettato al contributo non può comunque
risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all’importo di cui al
primo periodo della presente lettera;
v) abrogare
espressamente le disposizioni incompatibili con la disciplina prevista nei
decreti legislativi.
3. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età
e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data
di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all’accesso al
trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel
sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la
certificazione di tale diritto.
4. Per il lavoratore di cui al comma
3, i periodi di anzianità contributiva maturati fino
alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini
del calcolo dell’ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il lavoratore di
cui al comma 3 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione
pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei
requisiti di cui al predetto comma 3, indipendentemente da ogni modifica della
normativa.
6. Al fine di assicurare la
sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l’incidenza
della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l’elevazione dell’età
media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1º
gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l’accesso al
trattamento pensionistico di anzianità per i
lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo
restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque
anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il
periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla
presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7. Il diritto al
pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in
presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a
quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il
requisito anagrafico di cui all’articolo 1, comma 20, primo periodo, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per
gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al
pensionamento:
1) a prescindere dal requisito
anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità
contributiva pari ad almeno quaranta anni;
2) con una anzianità
contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età
anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2013,
nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel
comma 7;
c) i lavoratori di cui alle lettere
a) e b), che accedono al pensionamento con età
inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono
liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il
secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio
dell’anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino
in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere
al pensionamento dal 1º luglio dell’anno successivo. I lavoratori che
conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli
uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i
commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino
in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º luglio dell’anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il
quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio del secondo
anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai
lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale del comparto
scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9
dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d) per i lavoratori assicurati presso
la gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si
applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente
comma e al comma 7.
7. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i
requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A allegata
alla presente legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i
lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, può essere stabilito il differimento della decorrenza
dell’incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente
comma, qualora sulla base di specifica verifica, da
effettuarsi nel corso dell’anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle
modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di
spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale da garantire effetti
finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti dall’applicazione
congiunta del comma 6 e del primo periodo del presente comma.
8. Le disposizioni in materia di
pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di
entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori
che, antecedentemente alla data del 1º marzo 2004, siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del
personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale
di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché
dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa
speciale vigente.
9.
In
via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di
conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari
o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le
lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti
delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo
le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i
risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale
prosecuzione.
10. Il Governo, nel rispetto delle
finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di assicurare
l’estensione dell’obiettivo dell’elevazione dell’età media di
accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati
secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto
1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti
diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi
compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le
modalità di cui ai commi da 41
a 49 e sulla base dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) tenere conto, con riferimento alle
fattispecie di cui all’alinea, delle obiettive peculiarità ed esigenze dei
settori di attività;
b) prevedere l’introduzione di regimi
speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;
c) prevedere il potenziamento dei
benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
d) definire i
termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti
pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni,
compatibilmente con le finalità finanziarie di cui all’alinea del presente
comma.
11. Il Governo, allo scopo di
definire, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7,
soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai
medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età
anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del
sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento che su
quello del computo dei trattamenti, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare
effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle
disposizioni di cui ai commi 6 e 7;
b) armonizzare ai princìpi
ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all’articolo 2,
commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché
gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data
di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti
nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui
all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto
delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;
c) prevedere l’introduzione di
disposizioni agevolative a favore delle categorie che
svolgono attività usuranti;
d) confermare in ogni caso l’accesso
al pensionamento, per i lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere
stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in
età compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianità
contributiva;
e) prevedere il potenziamento dei
benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
f) definire i
termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti
pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni,
compatibilmente con le finalità finanziarie di cui all’alinea del presente
comma.
12. Per il periodo 2004-2007, al fine
di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini
del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti
del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle
tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, per l’accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare
all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle
forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta
facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima
scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e
successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima
decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro
avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse
stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al
lavoratore.
13. All’atto del
pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia
esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a quello che sarebbe spettato
alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla
normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà,
sulla base dell’anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza.
Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico
spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita
durante il periodo di posticipo del pensionamento.
14. All’articolo 51, comma 2, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è
aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:
"i-bis) le quote di retribuzione
derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia
all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme
sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile
per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato
i requisiti minimi secondo la vigente normativa".
15. Le modalità di attuazione
dei commi da 12 a 16 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
16. Entro il 30 giugno 2007 il
Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione
previsto dai commi da 12 a
15, al fine di valutarne l’impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema
pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale, di cui all’articolo 1, comma 44, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una
consultazione, nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
17. L’articolo 75 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
18. Le disposizioni in materia di
pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di
entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del
numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:
a) ai lavoratori collocati in
mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi
sindacali stipulati anteriormente al 1º marzo 2004 e che maturano i requisiti
per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità
di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori destinatari dei
fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già
intervenuti, alla data del 1º marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle
lettere a) e b) dello stesso comma 28.
19. L’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1º gennaio 2008, dei
requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in
vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di
pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci
previsti dalle disposizioni di cui al comma 18.
20. Tutti i maggiori risparmi e tutte
le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono
destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché a
specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche
complementari anche per i lavoratori autonomi.
21. All’articolo 1, comma 45, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, i primi tre periodi
sono sostituiti dai seguenti: "Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44
è composto da non più di 20 membri con particolare
competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili
giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo non
superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l’intera struttura, è nominato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalità organizzative e di
funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con i criteri
correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione
professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre
amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche
attraverso l’istituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura
di supporto del Nucleo è preposto senza incremento
della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui
alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di
professionalità tecniche esterne per lo studio e l’approfondimento di questioni
attinenti le competenze istituzionali dello
stesso".
22. Al fine del rispetto dell’invarianza di spesa, conseguentemente all’incremento del
numero dei componenti del Nucleo di valutazione della
spesa previdenziale disposto dal comma 21, è rideterminata
la remunerazione in atto erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai sensi
dell’articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni.
23. Presso l’INPS è istituito il
Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato
"Casellario", per la raccolta, la conservazione e la gestione dei
dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori
iscritti:
a) all’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione
di trattamenti di disoccupazione o di altre indennità o sussidi che prevedano
una contribuzione figurativa;
b) ai regimi obbligatori di
previdenza sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l’esclusione o l’esonero;
c) ai regimi
pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e
dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
d) a qualunque altro regime
previdenziale a carattere obbligatorio;
e) ai regimi facoltativi gestiti dagli
enti previdenziali.
24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni
interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi
comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti
d’imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle
stesse.
25. In sede di prima applicazione
della presente legge, gli enti e le amministrazioni interessati trasmettono i
dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei
propri archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di cui al comma 24.
26. Il Casellario costituisce
l’anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le
amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie, secondo modalità di
consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 24.
Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:
a) emettere l’estratto conto
contributivo annuale previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni;
b) calcolare la pensione sulla base
della storia contributiva dell’assicurato che, avendone maturato il diritto,
chiede, in base alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti
acquisiti o presenta domanda di pensionamento.
27. Oltre alle informazioni di cui al
comma 23 trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui al comma 24, il
Casellario, al fine di monitorare lo stato dell’occupazione e di verificare il
regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a
raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:
a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni,
variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro
all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38;
b) le informazioni
trasmesse dal Ministero dell’interno, secondo le modalità di cui al comma 24,
relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari;
c) le informazioni riguardanti
le minorazioni o le malattie invalidanti, codificate secondo la vigente
classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale delle malattie –
Modificazione clinica) dell’Organizzazione mondiale della sanità, trasmesse da
istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato di invalidità o di disabilità o che eroghino trattamenti pensionistici od
assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le modalità di cui al comma 24
e i princìpi di cui all’articolo 20 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono altresì nel
Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di
competenza.
28. Le informazioni costantemente
aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme a
quelle del Casellario centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per
la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in
materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche
per favorirne l’utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione
della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti
autorizzati a fini di programmazione, nonché per adempiere
agli impegni assunti in sede europea e internazionale.
29. Per l’istituzione del Casellario
è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l’anno 2004. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D
allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
30. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli
enti previdenziali direttive in merito all’individuazione del settore economico
di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati,
sulla base dei criteri previsti dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei termini
di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di attività e degli
adempimenti contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e
parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei
dati e l’aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.
31. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme
intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria,
perseguendo l’obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell’attività
ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.
32. Il Governo si attiene ai princìpi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché a quelli
indicati nell’articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione,
con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da:
"tendenzialmente" a: "altro beneficiario,".
33. Dall’emanazione dei decreti
legislativi di cui al comma 31 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Nel caso di eventuali
maggiori oneri, si procede ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
34. La normativa statutaria e
regolamentare degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30
giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, può prevedere, nell’ambito
delle prestazioni a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria
integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni
singola gestione.
35. Dopo il comma 1
dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
"1-bis. Gli
enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e
10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l’obbligo della gestione separata,
istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1,
lettere a) e b), forme pensionistiche complementari".
36. Gli enti di diritto privato di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103,
possono accorparsi fra loro, nonché includere altre
categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare
prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni
di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.
37. All’articolo 6, comma 4, del
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla fine della lettera b), è
aggiunto il seguente periodo: "l’aliquota
contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilità
fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura differenziata, con
facoltà di opzione degli iscritti;".
38. L’articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta
nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del
trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di
nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto legislativo, non
si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto
privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.
39. Le società professionali mediche
ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali,
operanti in regime di accreditamento col Servizio
sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza
a favore degli specialisti esterni dell’Ente nazionale di previdenza ed
assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato
annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio
sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa
sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno
partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la
percentuale contributiva di spettanza individuale.
40. Restano fermi i vigenti obblighi
contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento
per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera
delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad
personam per la branca a prestazione o associazioni
fra professionisti o società di persone.
41. Agli oneri derivanti
dall’attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11 si provvede,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da
iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto
dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
42. I decreti legislativi di cui ai
commi 1, 2, 10 e 11, la cui attuazione determini nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all’entrata in
vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
43. In coerenza con gli obiettivi di
cui al comma 41, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell’articolo
11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a
determinare la variazione delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati, nonché a definire la
copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione
dei commi 1, 2, 10 e 11.
44. Gli schemi dei decreti
legislativi adottati ai sensi dei commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno dei
quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli
effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal
Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro,
ferme restando le norme procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono
trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l’espressione del
parere, qualora ciò si renda necessario per la
complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso
periodo all’esame delle Commissioni.
45. Entro i trenta giorni successivi
all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all’osservanza
dei princìpi e dei criteri direttivi recati dalla
presente legge, nonché con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto
dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.
46. Qualora il termine per
l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi 44 e 45
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine per l’esercizio della delega, o successivamente, quest’ultimo
è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti
giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del
comma 44, secondo periodo, la proroga del termine per l’espressione del parere.
47. Decorso il termine di cui al
comma 44, primo periodo, ovvero quello prorogato ai
sensi del medesimo comma 44, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
48. Qualora il Governo abbia
ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 45, decorso inutilmente il
termine ivi previsto per l’espressione dei pareri parlamentari, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati.
49. Disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi possono essere adottate entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi,
nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di
cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalità di cui ai commi
da 41 a
48. Nel caso in cui sia stato già emanato il testo unico di cui ai commi da 50 a 53, le disposizioni
correttive e integrative andranno formulate con riferimento al citato testo
unico, se riguardanti disposizioni in esso ricomprese.
50. Nel rispetto dei princìpi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con
particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte ai
sensi della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo recante
un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale
che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione
delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure
amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le
diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, sia
volto a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti
relative alla contribuzione, all’erogazione delle prestazioni, all’attività
amministrativa e finanziaria degli enti preposti all’assicurazione obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all’erogazione degli assegni
sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare,
nell’ambito del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la
razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo, secondo
criteri omogenei a quelli adottati per gli altri settori produttivi e a quelli
prevalentemente adottati a livello comunitario, nel rispetto delle sue
specificità, anche con riferimento alle aree di particolare problematicità,
rafforzando la rappresentanza delle organizzazioni professionali e sindacali
nella gestione della previdenza, anche ristrutturandone l’assetto e provvedendo
alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l’accertamento della
manodopera impiegata con criteri oggettivi. Dall’emanazione del testo unico non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
51. Lo schema del
decreto legislativo di cui al comma 50 è trasmesso alle Camere ai fini
dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti
entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per
l’esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro
quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è
adottato anche in mancanza del parere.
52. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma
50, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto
dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma
50, con la procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
53. Ai fini della predisposizione
dello schema del decreto legislativo di cui al comma 50, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro
composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e
da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
54.
A
decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il diritto alla pensione di vecchiaia per il personale
artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche
assimilate è subordinato al compimento dell’età indicata nella Tabella A
allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
modificazioni.
55. Al fine di estinguere il
contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie
di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno
riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti
ai vigenti regimi integrativi, l’articolo 3, comma 1,
lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l’articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che
la perequazione automatica delle pensioni prevista dall’articolo 11 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento
percepito dai pensionati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357. All’assicurazione generale obbligatoria fa
esclusivamente carico la perequazione sul trattamento
pensionistico di propria pertinenza.
Tabella A
(art. 1, commi 6 e 7)
Anno
Lavoratori dipendenti pubblici e privati – età anagrafica
Lavoratori autonomi iscritti all’Inps – età anagrafica
2008
60
61
2009
60
61
2010
61
62
2011
61
62
2012
61
62
2013
61
62