Tributario e Fiscale
Il testo definitivo del decreto fiscale (non ancora pubblicato in G.U.). Ddl Camera Senato 1996 – Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione
Il testo definitivo del decreto fiscale (non ancora pubblicato in G.U.).
Ddl Camera Senato 1996 – Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
1. Il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 1.
(Completamento degli adempimenti comunitari a seguito di condanna per aiuti di Stato).
1. In ulteriore attuazione della decisione della Commissione delle Comunità
europee dell’11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l’Italia ha reso disponibile in favore delle banche, e fermo quanto disposto dall’articolo 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le banche effettuano, entro la data del 31 dicembre 2002, il versamento di un importo corrispondente alle imposte non corrisposte in conseguenza del predetto regime e relative ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi sull’importo dovuto, calcolati nella misura del 5,5 per cento annuo per il periodo intercorrente fra la data in cui il regime di aiuti è divenuto disponibile per ciascuna banca e la data di effettivo versamento. In caso di mancato versamento entro il 31 dicembre 2002, dal 1o gennaio 2003 è dovuta, oltre agli interessi, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme di cui al periodo precedente.
2. Per la riscossione coattiva delle somme di cui al comma 1, effettuata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvede il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, avvalendosi dell’Agenzia delle entrate.
Articolo 2.
(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto).
1. Le disposizioni dell’articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1o gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2003; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2003.
Articolo 3.
(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve).
1. Le previsioni dell’articolo 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche alle riserve e agli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistente nel bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002.
2.L’imposta sostitutiva è versata in unica soluzione ovvero in tre rate annuali entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dell’esercizio indicato al periodo precedente e dei due successivi.
2-bis. All’articolo 18 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel primo bilancio da approvare successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l’ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un’apposita perizia giurata.”
2-ter. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis debbono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all’ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo.
Articolo 4.
(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione).
1. Nell’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “23,5 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “32 per cento”;
b) al comma 2, le parole: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”, sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto ministeriale”.
1-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
“9-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9 non si applica in caso di versamento delle anticipazioni di cui al comma 7 entro il termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza; in tal caso, non si applicano interessi”.
1-ter. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato riversamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell’importo risultante dall’applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
1-quater. Il beneficio previsto dal comma 1-ter si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi ed il ritardato riversamento delle somme riscosse siano stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 e che il versamento della penalità ridotta avvenga:
a) per le penalità già contestate alla data del 31 dicembre 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) per le penalità non ancora contestate alla predetta data del 31 dicembre 2002, entro dieci giorni dalla notifica dell’invito al pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate.
1-quinquies. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
Articolo 5.
(Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive).
1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non hanno effettuato nell’anno 2002 alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono sanare tutte le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, nei quali non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non imponibile, nonché le violazioni di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, versando la somma di 100,00 euro entro il 16 aprile 2003. Tali versamenti sono effettuati secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.
2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalità per la comunicazione alla medesima Agenzia, anche mediante sistemi telematici, della data di cessazione dell’attività e degli estremi dell’avvenuto versamento della somma di cui al comma 1, ai fini della cancellazione delle partite IVA.
2-bis. All’articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: “di cui all’articolo 49, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,”, sono inserite le seguenti: “nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell’ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,”.
Articolo 5-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).
1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7:
1) al comma 3, lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: “, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16”;
2) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) nei cui riguardi è stata esercitata l’azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica”;
3) al comma 4, le parole da: “la definizione” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall’accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui agli articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.”;
4) al comma 5, ottavo periodo, le parole: “2.000 euro” e le parole: “5.000 euro” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “3.000 euro” e “6.000 euro” e le parole: “20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004”;
5) al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: “secondo le disposizioni del presente articolo” sono inserite le seguenti: “, esclusa la somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo”;
6) al comma 15, dopo le parole: “entro il 31 luglio 2003” sono inserite le seguenti: “, ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo”;
b) all’articolo 8:
1) al comma 1, dopo le parole: “dell’imposta regionale sulle attività produttive” sono inserite le seguenti: “del contributo straordinario per l’Europa, di cui all’articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
2) al comma 3:
2.1.) al primo periodo, le parole: “16 marzo 2003” sono sostituite dalle seguenti: “16 aprile 2003”;
2.2.) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, per l’omessa osservanza degli obblighi di cui agli articoli 17, terzo comma, e 34, sesto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l’integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento all’imposta che non avrebbe potuto essere computata in detrazione; la disposizione opera a condizione che il contribuente si avvalga della definizione di cui all’articolo 9-bis. Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta”;
2.3.) al secondo periodo, le parole: “, salvo che per i periodi di imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione è presentata su supporto cartaceo” sono soppresse;
2.4.) al terzo periodo, le parole: “per ciascun periodo di imposta” sono soppresse; le parole: “2.000 euro” e le parole: “5.000 euro” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “3.000 euro” e “6.000 euro”; le parole: “16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004”, e le parole: “17 marzo 2003” sono sostituite dalle seguenti: “17 aprile 2003”;
3) al comma 4, le parole: “21 marzo 2003” sono sostituite dalle seguenti: “24 aprile 2003”, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli istituti previdenziali non comunicano all’amministrazione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza.”;
4) al comma 5, primo periodo, le parole: “13 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “6 per cento”;
5) al comma 6:
5.1.) l’alinea è sostituito dal seguente:
“Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualità oggetto di integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento:”;
5.2.) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) l’esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L’esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell’azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa”;
5.3.) la lettera d) è abrogata;
6) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
“6-bis. In caso di accertamento relativo ad annualità oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate all’eccedenza rispetto a quelle corrispondenti agli imponibili integrati aumentati ai sensi del comma 6”;
7) al comma 7, le parole: “alle lettere c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “alla lettera c)”;
8) al comma 10:
8.1.) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16; in caso di avvisi di accertamento di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all’articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per l’integrazione, le somme derivanti dall’accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui agli articoli 41-bis del predetto decreto n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del predetto decreto n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti”;
8.2.) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) è stata esercitata l’azione penale per gli illeciti di cui alle lettere c) e d) del comma 6, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa”;
9) al comma 11, al primo periodo, le parole: “16 aprile 2003” sono sostituite dalle seguenti: “16 maggio 2003”; al secondo periodo, le parole: “20 giugno 2003” sono sostituite dalle seguenti: “16 settembre 2003”;
c) all’articolo 9:
1) al comma 1, primo periodo, le parole da: “chiedendo” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d’imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera a), nonché, anche separatamente, per l’imposta sul valore aggiunto”;
2) al comma 2, lettera a), le parole: “al 18 per cento”, “16 per cento” e “13 per cento”, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “all’8 per cento”, “6 per cento” e “4 per cento”; dopo le parole: “dell’imposta regionale sulle attività produttive”, sono inserite le seguenti: “del contributo straordinario per l’Europa di cui all’articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,”;
3) al comma 2, lettera b), le parole: “ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell’imposta detraibile nel medesimo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel periodo d’imposta, e del 2 per cento dell’imposta detratta nel medesimo periodo”;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera a), deve comunque essere, per ciascun periodo d’imposta, almeno pari:
a) a 100 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall’esercizio di arti o professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d’impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per i soggetti di cui all’articolo 87 del medesimo testo unico:
1) 400 euro, se l’ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000 euro;
2) 500 euro, se l’ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000 euro;
3) 600 euro, se l’ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000 euro”;
5) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato articolo 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 700 euro per ciascuna annualità”;
6) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera b), deve comunque essere, in ciascun periodo d’imposta, almeno pari a:
1) 500 euro, se l’ammontare del volume d’affari non è superiore a 50.000 euro;
2) 600 euro, se l’ammontare del volume d’affari non è superiore a 180.000 euro;
3) 700 euro, se l’ammontare del volume d’affari è superiore a 180.000 euro”;
7) al comma 7, primo periodo, dopo la parola: “originarie” sono aggiunte le seguenti: “, fatta eccezione di quelle determinate dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383”;
8) al comma 10, lettera c), le parole: “i predetti effetti operano” sono sostituite dalle seguenti: “i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal codice penale e dal codice civile, operano”; le parole: “di tutte le attività” sono sostituite dalle seguenti: “delle attività”; le parole: “, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attività medesime” sono soppresse; l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “L’esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell’azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica”;
9) al comma 12, primo periodo, le parole: “, per ciascun periodo di imposta,”, sono soppresse; al medesimo comma, le parole: “2.000 euro” e: “5.000 euro” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “3.000 euro” e “6.000 euro”, le parole: “16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004” e le parole: “17 marzo 2003” sono sostituite dalle seguenti: “17 aprile 2003”;
10) al comma 14:
10.1.) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dell’articolo 15 della presente legge; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all’articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall’accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi;”;
10.2.) al comma 14, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) è stata esercitata l’azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica”;
11) al comma 17, secondo periodo, le parole: “16 marzo 2003” sono sostituite dalle seguenti: “16 aprile 2003”; al terzo periodo, le parole: “17 marzo 2003” sono sostituite dalle seguenti: “17 aprile 2003”;
12) dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:
“Articolo 9-bis. – (Definizione dei ritardati od omessi versamenti). – 1. Le sanzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d’imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004.
2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2003, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all’autorità giudiziaria.
3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicando in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.
4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all’autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo.”;
d) all’articolo 10, comma 1, dopo le parole: “della presente legge” sono inserite le seguenti: “in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,”; al medesimo comma, le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”;
e) all’articolo 11:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili. Proroga di termini)”;
2) al comma 1, le parole: “16 marzo 2003” sono sostituite dalle seguenti: “16 aprile 2003”; al medesimo comma, le parole: “a condizione che non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta” sono sostituite dalle seguenti: “a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l’istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni”;
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Le violazioni relative all’applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non voler beneficiare dell’agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte”;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l’esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell’articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovute sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all’adempimento delle formalità omesse entro il 16 aprile 2003”;
f) all’articolo 12:
1) al comma 1, le parole: “30 giugno 1999” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2000”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1o gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal medesimo comma 1, versando contestualmente almeno l’80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.”;
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell’Unione europea”;
g) all’articolo 14:
1) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: “nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni”;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: “comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5”;
3) al comma 5, le parole: “13 per cento”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “6 per cento”; al primo periodo, dopo le parole: “in corso a tale data” sono inserite le seguenti: “nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni”; dopo le parole: “è dovuta”, sono inserite le seguenti: “, entro il 16 aprile 2003,”; al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: “, a condizione che i soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui all’articolo 9 relativamente alle imposte sui redditi”;
4) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale e familiare dell’imprenditore delle attività regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione, è attribuito un credito d’imposta, ai finì dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva pagata.”
h) all’articolo 15:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione)”;
2) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: “interessi” sono inserite le seguenti: “, indennità di mora”, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b-bis)”; il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 23 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione”;
3) al comma 2, alinea, le parole: “16 marzo 2003” sono sostituite dalle seguenti: “16 aprile 2003”; al medesimo comma, alle lettere a), b) e c), le parole: “maggiori imposte e contributi” sono sostituite dalle seguenti: “maggiori imposte, ritenute e contributi”;
4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso possono essere definiti mediante il pagamento del 10 per cento dell’importo contestato o irrogato a titolo di sanzione”;
5) al comma 4, alinea, le parole: “16 marzo 2003” sono sostituite dalle seguenti: “16 aprile 2003”; al medesimo comma, lettera a), le parole: “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “18 per cento”;
6) al comma 4, lettera b), le parole: “l’aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal” sono sostituite dalle seguenti: “la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel”;
7) al comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b-bis) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento le sanzioni minime applicabili”;
b-ter) per le violazioni concernenti l’omessa effettuazione di ritenute e il conseguente omesso versamento da parte del sostituto d’imposta, riducendo del 65 per cento l’ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale stesso.
8) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
“4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente articolo, le violazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell’Unione europea”;
9) al comma 5:
9.1) al primo periodo, le parole: “16 marzo 2003, secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista” sono sostituite dalle seguenti: “16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni”;
9.2) al secondo periodo, le parole: “2.000 euro” e le parole: “5.000 euro” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “3.000 euro” e “6.000 euro”, le parole: “16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004”, e le parole: “17 marzo 2003” sono sostituite dalle seguenti: “17 aprile 2003”;
10) al comma 7, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “È altresì esclusa, per le definizioni perfezionate, l’applicazione delle sanzioni accessorie di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all’articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L’esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di esercizio dell’azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione”;
11) al comma 8, le parole: “18 marzo 2003” sono sostituite dalle seguenti: “18 aprile 2003”; al medesimo comma, dopo le parole: “di cui al comma 1,” sono inserite le seguenti: “gli atti di cui al comma 3-bis,”;
i) all’articolo 16:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio ed anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:
a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;
b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro: 1) 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell’amministrazione finanziaria dello Stato nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
2) 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
3) 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.”;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: “16 marzo 2003” sono sostituite dalle seguenti: “16 aprile 2003”; al medesimo comma, quarto periodo, le parole: “17 marzo 2003” sono sostituite dalle seguenti: “17 aprile 2003”;
3) al comma 3, lettera a), dopo le parole: “per lite pendente, quella” sono inserite le seguenti: “in cui è parte l’Amministrazione finanziaria dello Stato”; al medesimo comma, lettera c), dopo le parole: “al netto degli interessi” sono inserite le seguenti: “, delle indennità di mora”;
4) al comma 4, dopo la parola: “versamento”, sono inserite le seguenti: “, se dovuto ai sensi del presente articolo”; al medesimo comma, le parole: “21 marzo 2003” sono sostituite dalle seguenti: “21 aprile 2003”;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell’Unione europea”;
6) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2003, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio”;
7) il comma 7 è abrogato;
8) al comma 8, le parole: “di cui al comma 1”, sono sostituite dalla seguente: “competenti”; dopo le parole: “corti di appello” sono inserite le seguenti: “nonché alla Corte di cassazione”; le parole: “30 giugno 2003” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2003”; le parole: “31 luglio 2005”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2004”;
9) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
“9-bis. Per l’estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale all’esito della definizione della lite trova applicazione l’articolo 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente della Commissione o il Presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso può delegare un membro della Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere, mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine per comunicare la data dell’udienza alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze è di trenta giorni”;
10) al comma 10, le parole: “fatta salva la disposizione dell’ultimo periodo del comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “fatte salve le disposizioni del comma 5.”;
l) soppressa
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni constatate a decorrere dal 1o aprile 2003.”;
m) all’articolo 17, comma 1, le parole: “16 marzo 2003” sono sostituite dalle seguenti: “16 aprile 2003”;
n) all’articolo 20, i commi da 1 a 5 sono abrogati; conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Norme in materia di redditi di fonte estera e di trasferimenti da e per l’estero”. n-bis: all’articolo 22, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Resta ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe,
pesca verticale di abilità”, inseriti nell’elenco istituito all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell’interno e del Ministero del turismo e dello spettacolo del 10 aprile 1991 e successive modificazioni, sempre che già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata legge 18 marzo 1968, n. 337″.
1-bis. Dopo l’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, è inserito, il seguente:
“Art. 16-bis (Disposizioni per l’accelerazione dell’irrogazione delle sanzioni). – 1. L’atto di contestazione previsto dall’articolo 16, relativo alle violazioni previste dall’articolo 6, comma 3, e dall’articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.
2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall’articolo 16, comma 7, è ridotto alla metà.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni constatate a decorrere dal 1o aprile 2003
1-ter.. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate in via prioritaria agli interventi per la ricostruzione e per i danni causati dalle calamità naturali verificatesi nel corso del 2002.
Articolo 5-ter.
(Disposizioni in materia di versamenti e di definizione degli accertamenti).
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2003. I versamenti effettuati sulla base della disposizione di cui al citato comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 289 del 2002 prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al precedente periodo sono restituiti ai contribuenti dall’Amministrazione finanziaria ovvero dalla stessa trattenuti, anche in acconto, se i relativi importi sono dovuti ad altro titolo.
2. Si intendono esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’articolo 5-bis del presente decreto, gli avvisi di accertamento e ogni altro atto di imposizione o, comunque, di pretesa di pagamento relativi alle imposte di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
Articolo 5-quater.
(Definizione del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580).
1. L’articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con riferimento al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall’articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di applicazione dell’articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dei princìpi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002.
Articolo 5-quinquies
(Definizione della tassa automobilistica erariale).
1. Le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2001, connesse al mancato pagamento della tassa automobilistica erariale, possono essere definite mediante il pagamento della tassa stessa entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità di versamento. In tal caso non sono dovuti interessi e sanzioni.
2. Qualora sia stata notificata cartella di pagamento relativa alla tassa di cui al comma 1, le violazioni possono essere definite mediante il pagamento al concessionario della riscossione della tassa medesima entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso delle somme eccedenti pagate entro la medesima data.
Articolo 5-sexies.
1. A valere sulle maggiori entrate recate dalla presente legge, le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell’8 novembre 2002, e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, e comunque entro il 31 luglio 2004.
Articolo 6.
(Emersione di attività detenute all’estero).
1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate fino al 30 giugno 2003, relativamente ad attività detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001, fatte salve le disposizioni che seguono:
a) la somma da versare è pari al 4 per cento dell’importo dichiarato; il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall’articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;
b) per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati si applica il tasso di cambio individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001;
c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) relativamente alle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per il periodo d’imposta precedente; restano fermi gli obblighi di dichiarazione all’Ufficio italiano dei cambi previsti dall’articolo 3 del predetto decreto-legge;
e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate percepiti dal 31 dicembre 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell’articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui redditi così determinati l’intermediario, al quale è presentata la dichiarazione riservata, applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 27 per cento. L’imposta sostitutiva è prelevata dall’intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l’operazione di rimpatrio;
f) nella dichiarazione riservata di cui di cui alla lettera c), gli interessati devono attestare che le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001. La disposizione di cui all’articolo 19, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, si applica con riferimento alla data del 31 dicembre 2001.
2. All’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché per i trasferimenti dall’estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale semprechè detti redditi siano stati assoggettati dall’intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi”.
3. Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:
“3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell’amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui all’articolo 7, comma 1”.
4. Il comma 4-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:
“4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell’articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l’estero nei limiti dei trasferimenti dall’estero complessivamente effettuati o ricevuti e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all’intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all’articolo 7, comma 1”.
5. Il comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:
“1. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalità per l’adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi”.
6. Relativamente alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate entro il 16 marzo 2003 nell’ambito delle disposizioni che disciplinano l’emersione delle attività detenute all’estero di cui al capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la somma da versare è pari al 2,5 per cento dell’importo dichiarato. La disposizione del presente comma può essere modificata solo in modo espresso e si applica anche alle operazioni di emersione regolate da disposizioni diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5.
Articolo 6-bis
(Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate).
1. Il denaro e le altre attività finanziarie, già oggetto di regolarizzazione nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2002 ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere trasferiti in Italia dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione riservata, ma non oltre il 30 giugno 2003, con l’applicazione delle disposizioni in materia di rimpatrio di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001.
2. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1, gli interessati presentano richiesta scritta agli intermediari ai quali è stata presentata la dichiarazione riservata relativa all’operazione di regolarizzazione, conferendo agli intermediari stessi l’incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie provenienti dall’estero. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a cui è stata presentata la dichiarazione riservata, una copia di quest’ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.
3. Se l’importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati ai sensi del comma 1 è superiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, si applicano limitatamente all’ammontare indicato nella dichiarazione riservata. All’eventuale eccedenza le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano a condizione che i soggetti interessati attestino che si tratta di redditi relativi al denaro e alle altre attività finanziarie trasferiti in Italia, percepiti dopo la data del 27 settembre 2001, con esercizio dell’opzione di cui all’articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Se l’importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano con riferimento all’ammontare trasferito in Italia.
4. Relativamente alle operazioni di rimpatrio di cui al comma 1 effettuate dopo il 16 aprile 2003 è dovuta una somma pari allo 0,5 per cento del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati. Gli intermediari ai quali è conferito l’incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie versano la somma dello 0,5 per cento secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza effettuare la compensazione di cui all’articolo 17 dello stesso decreto, entro il 16 del mese successivo a quello in cui il denaro e le altre attività finanziarie sono stati rimpatriati, trattenendone l’importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l’interessato non fornisca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari.
Articolo 6-ter
(Comunicazione tra intermediari).
1. Nel caso di trasferimento tra intermediari residenti in Italia di denaro ed altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio ai sensi del presente decreto, nonché del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, ovvero dell’articolo 6 del presente decreto, l’intermediario che effettua il trasferimento rilascia contestualmente apposita comunicazione all’intermediario che riceve il trasferimento, attestando l’ammontare per il quale vige il regime della riservatezza ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, salva diversa indicazione da parte dell’interessato. L’intermediario che riceve il trasferimento è tenuto al regime di riservatezza di cui al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 350 del 2001, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente.
Articolo 6-quater
(Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari).
1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista dall’articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 entro il 16 aprile 2003.
2. Gli intermediari possono altresì regolarizzare, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, i versamenti relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui all’articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001 e all’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
Articolo 6-quinquies
(Compensazione delle somme restituite e delle eccedenze di versamento).
1. Le somme restituite ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, possono essere compensate ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza limiti d’importo, a decorrere dalla data di ricezione dell’integrazione della dichiarazione riservata di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2002.
2. Le eccedenze di versamento delle somme previste dagli articoli 6, comma 1, lettera a), e comma 6, e 6-bis, comma 4, del presente decreto, nonché dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rispetto a quelle effettivamente dovute possono essere compensate dagli intermediari con le stesse modalità di cui al comma 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 7.
(Dismissione di beni immobili dello Stato).
1. Nell’ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l’alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato. L’Agenzia del demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati A e B al presente decreto. La vendita fa venire meno l’uso governativo, le concessioni in essere e l’eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3.
Articolo 8.
(Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi).
1. Le funzioni statali esercitate dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, concernenti le entrate in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, si intendono riferite alle entrate non tributarie, ivi incluse quelle per quote di prelievo, continuando ad essere attribuite alla Agenzia delle entrate l’amministrazione, la riscossione e il contenzioso concernenti le entrate tributarie riferite alla medesima materia, incluse le entrate derivanti dall’imposta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Dal 1o aprile 2003 le funzioni dell’Amministrazione finanziaria in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche di abilità, ai concorsi pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, sono esercitate dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Restano salvi gli effetti degli atti impositivi in materia di giochi, concorsi pronostici e scommesse, emanati sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dall’Agenzia delle entrate anche congiuntamente con l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
1-bis. Al secondo e terzo periodo del comma 1 dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal comma 4 dell’articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “15 febbraio” sono sostituite dalle seguenti: “21 marzo”.
Articolo 9.
(Potenziamento dell’attività di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica).
1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, i collegi di revisione o sindacali degli enti ed organismi pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e loro consorzi e associazioni, degli enti pubblici non economici regionali e locali, degli ordini e dei collegi professionali, sono integrati da un componente nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze, senza oneri a carico dello Stato edegli enti o degli organismi pubblici. Tale disposizione non opera quando nei collegi di revisione o sindacali dei suddetti enti ed organismi pubblici è già prevista la presenza di uno o più componenti in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze.
Articolo 10.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.