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Thursday 24 June 2004

Il TAR Veneto annulla la sanzione disciplinare alla poliziotta penitenziaria per la love story con il pregiudicato. Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, sentenza n. 1773/2004

Il TAR Veneto annulla la sanzione disciplinare alla poliziotta penitenziaria per la love story con il pregiudicato

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, sentenza n. 1773/2004

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione,

con lintervento dei signori magistrati:

Stefano Baccarini – Presidente

Italo Franco – Consigliere relatore

Marco Buricelli – Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2751/1999, proposto da A. , rappresentata e difesa dallavv. Paolo Patelmo, con domicilio eletto presso la segreteria di questo TAR ai sensi dellart. 35 del R.D. 24.6.24 n. 1054, come da mandato a margine del ricorso;

contro

il Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

del decreto del direttore generale del Dipartimento dellamministrazione penitenziaria n. 032459/30169 del 5.8.99, con il quale è stata inflitta la deplorazione, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ivi compreso il parere espresso dal consiglio centrale di disciplina in data 12.7.99.

Visto il ricorso, notificato il 6.11.99 e depositato presso la Segreteria il 24.11.99, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

udito, alla pubblica udienza del 22 aprile 2004, relatore il Consigliere Italo Franco, lavv. Gullo in sostituzione dellavv. Patelmo per la ricorrente, nessuno comparso per lamministrazione, non costituitasi i giudizio.

Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:

FATTO

Agente della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere femminile della Giudecca, la Sig. A aveva intrecciato una relazione sentimentale con il pregiudicato B, accettandone in regalo dei preziosi. Il processo penale instaurato per avere ricevuto detti gioielli, provenienti da un furto si era estinto per intervenuta oblazione, come si evince dalla sentenza di non luogo a procedere n. 249/98 emessa dal Pretore di Treviso il 19.3.98, passata in giudicato il 16.4.98.

Il funzionario istruttore del procedimento disciplinare, designato con decreto dell1.10.98, veniva delegato a contestare i fatti come si evincono dalla sentenza n. 104/95 emessa dal Tribunale di Ragusa il 14.4.95. Lo stesso, indi, contestava alla A. , il 17.10.98, linfrazione prevista dallart. 5, co. 3, lettere E) e O) del D.Lgs. 30.10.92 n. 449, per avere assiduamente frequentato il pregiudicato B instaurando con lui una convivenza, e per avere da lui accettato preziosi risultati di provenienza furtiva. Seguivano le giustificazioni (il 20.11.98), in cui lincolpata specificava di ignorare la condizione di pregiudicato del B. , che si presentava come una persona onesta e irreprensibile durante la loro frequentazione saltuaria facendo inoltre rilevare la tardività della contestazione e la carenza di delega dellistruttore. Infine, con decreto in data 5.8.99 il direttore generale, su conforme parere del consiglio centrale di disciplina (reso il 12.7.99), infliggeva la sanzione disciplinare della deplorazione per comportamento non irreprensibile quale un agente di polizia penitenziaria dovrebbe sempre tenere, e per la consapevolezza che la frequentazione di pregiudicati integra uninfrazione disciplinare.

Contro tale determinazione insorge linteressata con il ricorso in epigrafe, deducendo con il primo motivo violazione per omessa applicazione dellart. 7 della L. n. 241/90 [1] e dellart. 7, n. 6 del D.L. n. 449/92, sul rilievo che, rispetto alla data tanto di pubblicazione della sentenza del Pretore di Treviso (19.3.98), quanto del suo passaggio in giudicato (16.4.98), la contestazione è intervenuta oltre il termine di 120 giorni prescritto dalla norma invocata.

Con il secondo mezzo si deduce violazione di legge per incompetenza relativa e violazione del principio del contraddittorio; eccesso di potere. Si sostiene che la contestazione è stata effettuata in relazione a fatti diversi da quelli (inerenti alla sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa, presso il quale mai la A. è stata sottoposta a processo penale) per cui il funzionario istruttore aveva ricevuto delega, oltre che per fatti nuovi, quali la frequentazione del B., fatto non compreso nel capo di imputazione.

Con il terzo motivo si deduce violazione dellart. 3 della L. n. 241/90 [2] per carenza e contraddittorietà della motivazione, sul rilievo che la motivazione del provvedimento disciplinare avversato è del tutto carente in relazione alle giustificazioni, delle quali non vi è alcun riscontro, in particolare per quanto riguarda laffermata inconsapevolezza della condizione di detenuto del B. e di convivere solo nei fine- settimana.

Non si è costituita lAmministrazione penitenziaria.

Alludienza il difensore comparso ha confermato le proprie conclusioni, dopo di che la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione della disposizione la quale stabilisce che il procedimento disciplinare traente origine dalla conclusione di un processo penale debba avere inizio non oltre 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza (oppure, caso che non ricorre nella fattispecie, entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della sentenza allAmministrazione).

La censura si appalesa fondata per tabulas. Se, invero, lavvio del procedimento disciplinare coincide con la contestazione di determinate infrazioni o addebiti, non si può fare a meno di rilevare che, nel caso di specie, la sentenza è stata pubblicata il 19.3.98, laddove la contestazione è intervenuta il 17.10.98, ben oltre, dunque, il termine di 120 giorni prescritto dallart. 7, comma 6° del D.Lgs. 30.10.92 n. 449 [3] .

La censura, oltre che palesemente fondata, riveste carattere assorbente di ogni altra doglianza. Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare, quanto meno en passant, che il provvedimento irrogativo della deplorazione non contiene nessun riferimento (nemmeno sintetico o apodittico, e nemmeno mediante rinvio a quanto ivi contenuto) alle giustificazione rese dallincolpata, la quale aveva smentito di essere a conoscenza della qualità di pregiudicato del b.. Dunque non possono non condividersi anche le censure svolte con il terzo motivo.

Conclusivamente, il ricorso deve considerarsi fondato e va, pertanto, accolto. Per leffetto è annullato limpugnato provvedimento irrogativo di sanzione.

Sussistono motivi per compensare per metà fra le parti le spese e onorari di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo accoglie. Per leffetto, è annullato il provvedimento impugnato.

Compensa fra le parti per metà le spese e onorari di giudizio. Condanna, per il resto, la P.A. soccombente a rifondere alla ricorrente le spese e onorari di giudizio, che liquida forfetariamente in ¬1.000 (mille), oltre agli oneri di legge (IVA e cap).

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 22 aprile 2004.

Il Presidente l’Estensore

il Segretario

Depositata in Segreteria il 3 giugno 2004