Ambiente

Wednesday 01 December 2004

Il TAR Sardegna salva le coste sarde: vietato costruire a meno di due Km. dal mare.

Il TAR Sardegna salva le coste sarde: vietato costruire a meno di due Km. dal mare.

TAR SARDEGNA – CAGLIARI, SEZ. II – ordinanza 25 novembre 2004 n. 533 – Pres. ed Est. Tosti – Pentagono della Sardegna s.r.l. (Avv.ti Contu e Roderi) c. Regione Autonoma della Sardegna (Avv.ti Campus e Contu) e Consiglio Regionale della Regione Autonoma della Sardegna (Avv. Falchi Delitala e Spano) e Comune di Valledoria (n.c.)

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

Registro Ordinanze: 533/2004

Registro Generale: 1112/2004

nelle persone dei Signori:

LUCIA TOSTI Presidente, relatore

SILVIO IGNAZIO SILVESTRI Cons.

MARCO LENSI Cons.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 24 Novembre 2004

Visto il ricorso 1112/2004 proposto da:

PENTAGONO DELLA SARDEGNA SRL

rappresentato e difeso da: CONTU GIOVANNI

RODERI GIORGIO con domicilio eletto in CAGLIARI VIA ANCONA N.3 presso CONTU GIOVANNI

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA rappresentato e difeso da:CAMPUS GRAZIANO e CONTU GIAN PIERO con domicilio eletto in CAGLIARI VIALE TRENTO N.69 presso UFFICIO LEGALE REGIONE SARDA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

rappresentato e difeso da: FALCHI DELITALA MASSIMO e SPANO GABRIELE con domicilio eletto in CAGLIARI VIA ROMA N.25 presso UFFICIO LEG. CONSIGLIO REG.LE

COMUNE DI VALLEDORIA, non costituito in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

della deliberazioni di Giunta Regionale della Sardegna nn. 33/1 del 10/8/04

della risoluzione della IV Commissione consiliare permanente n. 2 del 4/11/04;

della deliberazione del Consiglio regionale in pari data n. 46 pubblicata sul B.U.R.S. n. 36 del 10/11/2004;

della circolare prot. 2423/Gab dell1/10/2004;

della deliberazione della Giunta regionale in data 9/11/2004 n. 46/1;

Visto il ricorso, con i relativi allegati, e la contestuale domanda cautelare;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di: CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA e REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore Pres. Lucia Tosti e uditi gli avvocati Roderi e Contu per la società ricorrente, gli avvocati Campus e Contu per la Regione, e gli avvocati Falchi Delitala per il Consiglio regionale;

Considerato che i provvedimenti della cui esecuzione si chiede la sospensione impongono per il periodo massimo previsto dallarticolo 14 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45 la sospensione temporanea delle “trasformazioni di destinazione duso e ledificazione sulle aree pubbliche e private”;

Che tali provvedimenti si giustificano con riferimento allesistenza di un “sistema sperequato e differenziato del governo del territorio” aggravato da una situazione di “precarietà e di incertezza” in quanto il profilo di disciplina del paesaggio e dellambiente è privo di indirizzi uniformi;

Che nella specie, ad una sommaria valutazione, i comprovati motivi di urgenza prescritti dallarticolo 14 sulla cui base sono stati approvati gli atti impugnati possono essere individuati nellillegittimo protrarsi di una situazione di inerzia comportante loggettivo aggravamento del pericolo di un pregiudizio irreparabile del bene pubblico da tutelare, in assenza dellesercizio del potere di pianificazione in materia paesaggistica;

Che i provvedimenti impugnati non contengono una disciplina di attività duso e tutela del territorio, ma, limitandosi a prescrivere la temporanea salvaguardia dei territori extra urbani hanno la finalità di consentire che, dopo lapprovazione del testo unico 22 gennaio 2004 n. 42, nelle sedi opportune e con le procedure garantite dallarticolo 1 della legge regionale n. 45/89, siano tempestivamente approvati gli strumenti di pianificazione paesistica;

Che i limiti di applicazione della salvaguardia sono stati ulteriormente precisati e specificamente definiti in relazione ai beni incisi nella circolare della Regione n. 2423/GAB dell11/10/04;

Che, in particolare il danno, di natura patrimoniale e quindi risarcibile, derivante da un atto meramente soprassessorio, consiste nel temporaneo differimento di fasi di procedimenti non ancora conclusi, generalmente caratterizzate da ampi tempi di svolgimento e definizione, rispetto ai quali, tra laltro, i singoli richiedenti sono titolari, per giurisprudenza costante e consolidata, di aspettative, talvolta qualificate, essendo sempre consentito al Comune, o ad altri Enti cui la legge affida la tutela di interessi sovraordinati in materia di disciplina paesistica, di procedere a modifiche della propria pianificazione fino alla conclusione dei procedimenti stessi;

Che la complessiva durata di tale differimento è stata giudicata congrua e ragionevole dallo stesso legislatore regionale in sede di attribuzione ai propri organi del relativo potere in vista della tutela del superiore interesse paesaggistico;

Che pertanto, allo stato, non può ritenersi sussistente un danno irreparabile;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

Respinge listanza cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

CAGLIARI , li 24 Novembre 2004

Il Presidente estensore Il Consigliere anziano

Depositata in segreteria il 25/11/2004.