Assicurazione ed Infortunistica

Wednesday 14 September 2005

Il tagliando dell’ assicurazione scolorito equivale a mancata esposizione del medesimo. Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 14 giugno-12 settembre 2005, n. 18109

Il tagliando dell’assicurazione scolorito equivale a mancata esposizione
del medesimo.

Cassazione – Sezione prima civile –
sentenza 14 giugno-12 settembre 2005, n. 18109

Presidente Cappuccio – relatore Panebianco

Pm Carestia – difforme – ricorrente Gennaccari

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 12
novembre 1999 Anita Gennaccari proponeva opposizione
avanti al tribunale di Roma avverso il verbale n. 524558 della
Polizia municipale di Roma notificato il 18 ottobre 1999 con cui le era
stata contestata la violazione dell’articolo 181 CdS
in quanto, quale comproprietaria dell’auto tg.
BB175CW il giorno 17 ottobre 1999 aveva esposto il tagliando assicurativo Assitalia non leggibile.

Il Comune non si costituiva.

All’esito del giudizio il giudice
unico con sentenza del 21/5-23/6/2001 rigettava la opposizione,
compensando le spese. Osservava che, l’articolo 181 CdS,
imponendo l’obbligo di esporre sugli autoveicoli il contrassegno attestante il
pagamento relativo all’assicurazione obbligatoria e
dovendo la “ratio” individuarsi nell’esigenza di consentire ai vigili
accertatori di verificare la regolarità del contrassegno, trovava applicazione
anche nell’ipotesi, come quella in esame, di il leggibilità del contrassegno.
Rilevava inoltre che non assumeva rilievo la circostanza che l’autovettura si
trovasse in una strada privata e non poteva ritenersi quindi in circolazione ai
sensi dell’articolo 122 CdS, attesa la genericità
della deduzione e considerato che la norma non autorizza una tale
interpretazione.

Avverso tale
sentenza propone
ricorso per cassazione Anita Gennaccari, deducendo un
unico motivo di censura.

La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso Anita Gennaccari denuncia violazione e falsa applicazione
dell’articolo 181 CdS nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che il giudice
non ha considerato adeguatamente che il contrassegno era regolarmente esposto
sul parabrezza e che l’accertamento era avvenuto nella oscurità
della sera (17 ottobre alle ore 20.40) ed inoltre che erroneamente ha ritenuto
applicabile la norma contestata (articolo 181 CdS)
anche in una ipotesi come quella in esame di scarsa leggibilità per
l’esposizione del contrassegno ai raggi solari.

Lamenta altresì che non abbia
considerato che il giorno successivo aveva fornito la prova della validità
dell’assicurazione.

La censura è infondata.

L’esposizione di un contrassegno non
leggibile dell’assicurazione equivale indubbiamente alla ipotesi
della sua mancata esposizione, non potendosi ritenere che tale previsione sia
stata rispettata in mancanza delle necessarie indicazioni riguardanti
l’identificazione del veicolo ed il giorno di scadenza.

Correttamente pertanto il giudice di
merito ha rigettato l’opposizione sul rilievo che anche in tale ipotesi, al
pari di quella della mancata esposizione, viene
disattesa la finalità della norma (articolo 181 CdS),
costituita dall’esigenza di porre gli organi accertatori nelle condizioni di
verificare immediatamente la regolarità del contrassegno esposto e, di
conseguenza, dalla posizione assicurativa del proprietario.

Del pari infondata è l’ulteriore deduzione, espressa sotto il profilo del
difetto di motivazione, con cui viene lamentata la mancata valutazione da parte
del tribunale della circostanza, evidenziata in quella sede, relativa alla
scarsa visibilità esistente all’atto dell’accertamento in considerazione
dell’ora in cui esso è avvenuto (alle 20,40 del 17 ottobre).

L’omesso esame di un fatto è riconducibile
nell’ambito del difetto di motivazione di cui all’articolo 360 n.5 Cpc e comporta la cassazione
della sentenza solo allorché tale omissione possa essere decisiva e cioè tale
da determinare con certezza, e non già solo in termini di probabilità, una
diversa decisione.

Ma la censura, così come esposta, è a tal fine tutt’altro
che puntuale, non essendo stato precisato se avanti al tribunale fosse stato
dedotto e richiesto di provare che la zona non fosse artificialmente illuminata
in modo sufficiente. Precisazione questa certamente necessaria per valutare la
decisività della circostanza relativa all’ora
dell’accertamento che da sola, vale a dire senza gli ulteriori elementi idonei
a chiarire l’effettiva situazione di fatto, non può ritenersi esaustiva per
pervenire ad una decisione diversa da quella adottata.

Né rileva, ai fini della configurabilità della violazione in esame, che il giorno
successivo la ricorrente avesse mostrato ai vigili la
documentazione comprovante l’esistenza di una valida assicurazione, non essendo
in discussione la mancata copertura assicurativa ma la distinta ipotesi della
mancata esposizione del relativo contrassegno (cui è assimilabile come si è già
sottolineato l’esposizione di un contrassegno illeggibile) che può ovviamente
ravvisarsi anche in presenza di una tale copertura.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla è dovuto
in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso.