Civile
Il servizio militare per i nati prima del 1985 resta obbligatorio fino al 31.10.2005.
Il servizio militare per i nati prima del 1985 resta obbligatorio fino al 31.10.2005.
Cassazione Sezione prima penale (up) sentenza 10 febbraio-31 marzo 2005, 12316
Presidente Gemelli estensore Pepino
Ricorrente Pg della Repubblica di Firenze in proc. Caruso
Osserva
Con sentenza 1 luglio 2003, emessa ai sensi dellarticolo 129 del codice di rito, il tribunale di Firenze ha assolto Caruso Simone, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, dal delitto di cui allarticolo 14, primo e secondo comma, legge 230/98 (per avere, con dichiarazione resa al competente comando militare di Firenze il 20 marzo 2001, rifiutato di prestare il servizio militare prima di assumerlo, adducendo motivi di coscienza ostativi). Ha osservato il tribunale che: a1) il reato de quo è previsto a tutela dellobbligo di prestare il servizio militare di leva, di cui sanziona la violazione; a2) la normativa in tema di servizio militare obbligatorio opera come legge extrapenale espressamente richiamata a integrazione della fattispecie penale; a3) labolizione del servizio militare obbligatorio, disposta con legge 331/00, ha, dunque, come automatica conseguenza il venir meno, ex articolo 2 Cp, del delitto di cui allarticolo 14, commi 1 e 2, legge 230/98; a4) tale effetto si è determinato con lentrata in vigore della legge 331/00, a nulla rilevando che, sul piano amministrativo, la trasformazione dellesercizio italiano in esercizio professionale e volontario sia dilazionata nel tempo attraverso passaggi progressivi (ai sensi dellarticolo 3 stessa legge).
Contro la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale di Firenze osservando che la pronuncia in questione è errata, avendo il tribunale omesso di considerare che: b1) il servizio militare obbligatorio di leva non è stato eliminato dalla legge 331/00, rimanendone la previsione come risorsa in caso di necessità; b2) comunque, la piena sostituzione dei militari di leva con militari professionali è stata dalla legge procrastinata di sette anni, non ancora decorsi.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso come in epigrafe e il difensore dellimputato ha depositato memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso.
2. E giurisprudenza consolidata che larticolo 2 Cp che regola la successione delle leggi penali nel tempo, riguarda non solo le norme penali in senso stretto ma anche le norme extrapenali che determinano o concorrono a determinare la fattispecie di reato, restandone per contro escluse quelle che si limitano a precisare detta fattispecie senza incidere sul contenuto sostanziale del precetto penale (così, per tutte, Cassazione, Sezione terza, 12 marzo-14 maggio 2002, Pata, rivista 221943). Ciò posto, labolizione del servizio militare di leva si pone, allevidenza, come elemento esterno che ridisegna (sostanzialmente abrogandola, salvo quanto si dirà più oltre) la fattispecie legale del delitto di rifiuto della relativa prestazione eliminando il disvalore sociale della condotta incriminata (cfr. sul punto, in generale, Cassazione, Sezione sesta, 15 gennaio- 7 marzo 2003, villani, rivista n. 224017). Ne consegue che larticolo , comma 6, della legge 331/00 deve essere considerato norma integratrice del precetto penale e che, con riferimento alle situazioni da esso disciplinate, trova applicazione larticolo 2, comma 2, Cp (così, con riferimento ad ipotesi affini, Cassazione, Sezione terza, 4 febbraio-27 marzo 2003, Per tot, rivista 224243 e Cassazione, Sezione sesta, 9 dicembre 2002-16 gennaio 2003, Di Campli, rivista 223341). Nello specifico, labolizione del servizio di leva (mediante listituzione di forze armate esclusivamente professionali) comporta, dunque, la non punibilità della condotta di chi in precedenza, allorché detto servizio era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo (ovvero la cessazione dellesecuzione e degli effetti penali della condanna eventualmente intervenuta).
Tale conclusione non è messa in dubbio, a differenza di quanto ritenuto dal Procuratore generale ricorrente, dalla circostanza che il primo comma lettera f e il secondo comma dellarticolo 2 della legge 331/00 prevedano la possibilità di ripristino del servizio militare obbligatorio in caso di guerra o di grave crisi internazionale. Tale ripristino, infatti, richiede, ai sensi dellarticolo 7 n.3, del D.Lgs 215/01, un apposito Dpr, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con conseguente modifica sostanziale dellistituto e, conseguentemente, della struttura del reato.
Ciò detto, occorre verificare lo stato della attuazione della legge 331/00, accertando, in particolare, se, ad oggi, il servizio militare obbligatorio deve considerarsi, nel nostro sistema, totalmente abolito ovvero se è ancora in corso la sua graduale sostituzione/abolizione (chè solo nella prima ipotesi il fatto del Caruso non sarebbe più previsto come reato). La questione si pone perché larticolo 3, comma 1, della legge citata espressamente prevede la graduale sostituzione, entro sette anni, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa, secondo le modalità fissate con apposito decreto legislativo, contenente anche lespressa indicazione delle norme abrogate in materia di servizio militare obbligatorio e il coordinamento delle restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione della legge 331. Orbene, tra le norme emanate per definire e precisare tale iter, interessano qui larticolo 7, comma 1, del D.Lgs. 215/01 secondo cui il servizio militare di leva è sospeso a decorrere dal 1 gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2006, le esigenze delle forze armate sono soddisfatte ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985 e larticolo 1 della legge 226/04 che, modificando il precedente termine, prevede che le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva (&) i soggetti nati entro il 1985. Pur nella evidente improprietà della terminologia utilizzata (chè il termine sospeso sta, in realtà, per abolito) la conseguenza di quanto sopra non sembra revocabile in dubbio (salvo nuova diversa disciplina): per i giovani nati prima del 1985 e già chiamati alle armi, il servizio militare resta obbligatorio sino al 31 ottobre 2005 (data di cessazione dal servizio dellultimo contigente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004).
Essendo quella da ultimo descritta la situazione del Caruso (nato prima del 1985 e già chiamato alle armi), il ricorso del procuratore generale è, nei limiti ora precisati, fondato.
Ciò impone lannullamento della sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Firenze che si atterrà al principio di diritto qui fissato
PQM
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Firenze.