Enti pubblici
Il Senato approva le modifiche alla l. 241/90 in materia di trasparenza dell’ azione amministrativa. Senato della Repubblica, Disegno di Legge 1281
Il Senato approva le modifiche alla l. 241/90 in materia di trasparenza dellazione amministrativa
Senato della Repubblica, Disegno di Legge 1281
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
concernenti norme generali sullazione amministrativa
(Approvato dal Senato della Repubblica il 10 aprile 2003, all’esame della Camera dei Deputati)
Art. 1.
1. Allarticolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Lattività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai princìpi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, efficacia, efficienza, economicità e pubblicità, e dai princìpi dellordinamento comunitario.»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Salvo che la legge disponga diversamente, le amministrazioni pubbliche agiscono secondo il diritto privato.
1-ter. Il recesso unilaterale dai contratti da parte della pubblica amministrazione è ammesso nei soli casi previsti dalla legge o dal contratto, e sempreché lo richiedano rilevanti ragioni di interesse pubblico, fermo restando il principio dellindennizzo di cui allarticolo 21-quater.
1-quater. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano luso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, nelle forme previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».
Art. 2.
1. Allarticolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Salva diversa disposizione di legge, il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei destinatari, fermo restando il termine per la sua adozione, acquista efficacia con la comunicazione ovvero con laccertata impossibilità di procedervi. In ogni caso, il provvedimento non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti cautelari ed urgenti sono immediatamente efficaci.»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dellarticolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida allamministrazione inadempiente fin tanto che perdura linadempimento e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dellistanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti».
2. Allarticolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
«c-bis) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dellamministrazione;
c-ter) nei procedimenti avviati ad istanza di parte, la data di presentazione dellistanza;».
Art. 3.
1. Allarticolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono soppresse le parole: «, nei casi previsti dalla legge,»;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. A garanzia dellimparzialità e del buon andamento dellazione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dellaccordo è preceduta da una determinazione dellorgano che sarebbe competente per ladozione del provvedimento».
Art. 4.
1. Allarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole da: «entro quindici giorni» fino a: «richiesti» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dellamministrazione competente, della relativa richiesta»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.»;
b) al comma 3 il terzo periodo è soppresso.
c) al comma 5:
1) dopo le parole: «dal concedente» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, con il consenso di questultimo, dal concessionario»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto».
Art. 5.
1. Allarticolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo:
1) dopo la parola: «complessità» sono inserite le seguenti: «e di insediamenti produttivi di beni e servizi»;
2) le parole: «su motivata e documentata richiesta dellinteressato» sono sostituite dalle seguenti: «su motivata richiesta dellinteressato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità»;
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «della salute» sono inserite le seguenti: «e della pubblica incolumità»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui allarticolo 14-quater, comma 3».
Art. 6.
1. Allarticolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è anteposto il seguente:
«01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni lavorativi ovvero, in caso di particolare complessità dellistruttoria, entro trenta giorni lavorativi dalla data di indizione.»;
b) al comma 2, le parole: «almeno dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno cinque giorni lavorativi»;
c) al comma 3, le parole: «ai sensi dei commi 2 e seguenti dellarticolo 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo»;
d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «valutazione medesima» sono inserite le seguenti: «ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino allacquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale»;
e) al comma 5, in fine, la parola: «pubblica» è sostituita dalle seguenti: «, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità»;
f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Allesito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, lamministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.»;
g) al comma 7, sono soppresse le parole da: «e non abbia notificato» fino alla fine del comma;
h) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Il provvedimento finale tiene conto della determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis. Il provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza».
Art. 7.
1. Allarticolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Se il motivato dissenso è espresso da unamministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dallamministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», in caso di dissenso tra unamministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra unamministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dellistruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dallamministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra unamministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dellistruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dellarticolo 117, secondo comma, e dellarticolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione del Presidente della regione interessata.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dellarticolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso lindividuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.»;
c) il comma 4 è abrogato;
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero previa intesa in sede di Conferenza unificata quando non si tratta di decisioni riguardanti il Consiglio dei ministri, sono individuate le linee guida per lapplicazione delle disposizioni generali e speciali in materia di conferenza di servizi».
Art. 8.
1. Dopo larticolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
«Art. 14-quinquies. 1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata allapprovazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati allesito della procedura di cui allarticolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui allarticolo 37-quinquies della medesima legge».
Art. 9.
1. Allarticolo 14, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole da: «, salvo quanto previsto» sino alla fine del comma sono soppresse.
Art. 10.
1. Dopo larticolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente capo:
«Capo IV-bis. EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 21-bis. 1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente ladempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dellesecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora linteressato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere allesecuzione coattiva, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale, nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
2. Nel caso di obblighi fungibili, scaduto il termine per ladempimento, le amministrazioni, previa diffida, procedono allesecuzione dufficio a spese dellobbligato. Dellavvio dellesecuzione è data comunicazione al soggetto inadempiente. Ai fini dellesecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per lesecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
Art. 21-ter. 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. Lefficacia ovvero lesecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nellatto di sospensione e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.
Art. 21-quater. 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dellinteresse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dellorgano che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, lamministrazione ha lobbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dellindennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 21-quinquies. 1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo.
Art. 21-sexies. 1. È annullabile il provvedimento amministrativo contrario a norme imperative o viziato da eccesso di potere.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, le quali non abbiano un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento, quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Art. 21-septies. 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dellarticolo 21-sexies può essere annullato dufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico attuale ed entro un termine ragionevole, comunque non superiore a due anni dalla sua efficacia, dallorgano che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole».
Art. 11.
1. Larticolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«Art. 22. 1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per diritto daccesso, il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per interessati, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto laccesso;
c) per controinteressati, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dallesercizio dellaccesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per documento amministrativo, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per pubblica amministrazione, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. Laccessibilità ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dellattività amministrativa al fine di favorire la partecipazione ad essa e di assicurare limparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dellarticolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nellambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati allarticolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento.
5. Lacquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dellarticolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto daccesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha lobbligo di detenere la documentazione amministrativa cui si chiede di accedere».
Art. 12.
1. Larticolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«Art. 24. 1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dellattività della pubblica amministrazione diretta allemanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti allaccesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato delloperato delle pubbliche amministrazioni.
4. Laccesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nellambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche leventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti allaccesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione allaccesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dallarticolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, allesercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando laccesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dellordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, allattività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti allamministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti laccesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, laccesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile».
Art. 13.
1. Allarticolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dellaccesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dellarticolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per lambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per laccesso di cui allarticolo 27. Il difensore civico o la Commissione per laccesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dellistanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per laccesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano allautorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, laccesso è consentito. Qualora il richiedente laccesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dellesito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se laccesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui agli articoli 29, 31 e 32 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi laccesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per laccesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino allacquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.»;
b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica allamministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.»;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza lassistenza del difensore. Lamministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dellente.»;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina lesibizione dei documenti richiesti».
2. Il comma 3 dellarticolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, è abrogato. Allarticolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il terzo periodo è soppresso.
Art. 14.
1. Larticolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«Art. 27. – 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per laccesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dellarticolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. Agli oneri derivanti dallattuazione del comma 1, pari a euro 336.600 annui, di cui euro 257.400 per compensi ai componenti ed euro 79.200 per compensi agli esperti, a decorrere dal 2003, si provvede nellambito delle risorse quantificate annualmente dalla tabella C della legge finanziaria, alla voce Ministero delleconomia e delle finanze decreto legislativo n. 303 del 1999. Gli oneri per il funzionamento della Commissione, diversi da quelli di cui al precedente periodo, sono a carico dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze».
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dallarticolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dellattività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dellattività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui allarticolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento allobbligo di cui al comma 1 dellarticolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo».
Art. 15.
1. Larticolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«Art. 29. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nellambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nellambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dellazione amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge».
Art. 16.
1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di cui allarticolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dallarticolo 15 della presente legge, i procedimenti amministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti. In mancanza, si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990 come modificata dalla presente legge.
Art. 17.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta le misure necessarie alla ricostituzione della Commissione per laccesso. Decorso tale termine, lattuale Commissione decade.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a integrare o modificare il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dalla presente legge.
3. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto dellautonomia ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle modifiche apportate al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla presente legge nonché al regolamento di cui al comma 2.