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Tuesday 11 March 2003

Il ritardo nel rilascio della concessione edilizia può comportare il risarcimento dei danni. TAR ABRUZZO – L’ AQUILA – Sentenza 25 febbraio 2003 n. 54

Il ritardo nel rilascio della concessione edilizia può comportare il risarcimento dei danni.

TAR ABRUZZO – LAQUILA – Sentenza 25 febbraio 2003 n. 54 – Pres. Balba, Est. De Leoni – Di Croce (Avv. Di Filippo) c. Comune di S. Egidio alla Vibrata (n.c.) – (dichiara il ricorso in parte improcedibile; condanna lAmministrazione intimata al risarcimento del danno).

per lannullamento

del provvedimento di diniego espresso sulla domanda, tendente ad ottenere il cambio di destinazione duso, non collegato a lavori di modifica, a abitazione civile ad ambulatorio medico di un immobile di proprietà della ricorrente;

nonché, per laccertamento

e la declaratoria del diritto della ricorrente al cambio di destinazione duso dellimmobile in questione;

omissis

FATTO

Con ricorso notificato il 21 dicembre 2000, la ricorrente impugna latto specificato in epigrafe, con cui lAmministrazione comunale di S. Egidio alla Vibrata ha respinto la domanda, dalla stessa avanzata al fine di ottenere il cambio di destinazione duso di un immobile di sua proprietà da abitazione civile ad ambulatorio medico, senza, peraltro, lavori di modifica.

Deduce:

1)- violazione e falsa applicazione dellart. 25 della legge n. 47 del 1985, come sostituito dallart. 4 d.l. 398/93, conv. In l. 493/93, nel testo sostituito dallart. 2, comma 60, l. 662/1996; violazione e falsa applicazione degli att. 60 e 30 L.R. n. 18/83;

2)- eccesso di potere sotto vari profili.

Avanza, inoltre, domanda di risarcimento dei danni subiti.

LAmministrazione intimata non si è costituita.

La domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato è stata accolta con ordinanza n. 24 del 2001

Con memoria depositata in prossimità delludienza pubblica, la ricorrente fa presente che lAmministrazione comunale, con provvedimento del 6 aprile 2001, n. 5983, ha autorizzato il richiesto cambio di destinazione duso dellimmobile di sua proprietà, ritenendo che per questa parte possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La stessa pronunzia non può valere in riferimento alla domanda di risarcimento dei danni, poiché lAmministrazione comunale, a fronte del persistente illegittimo ed immotivato comportamento dalla stessa tenuto, non ha provveduto a risarcire la ricorrente delle spese a cui è stata costretta, quali il pagamento di canoni di locazione di uno studio medico per svolgere la propria attività.

LAmministrazione intimata non si è costituita.

DIRITTO

Per quanto concerne il capo impugnatorio del gravame, deve dichiararsene la improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la ricorrente ha depositato i provvedimenti in data 6 aprile 2001, n. 960 e n. 961, con i quali lAmministrazione comunale ha, rispettivamente, revocato il provvedimento di diniego, impugnato in questa sede, ed ha assentito il chiesto mutamento di destinazione.

Il ricorso deve, invece, essere accolto, per quanto di ragione, per la parte in cui si chiede la condanna del Comune al risarcimento del danno.

Debbono ritenersi, infatti, sussistenti tutti gli elementi della fattispecie di responsabilità per illecito: la illegittimità del provvedimento di diniego, affermata da questo Tribunale anche in sede cautelare e riconosciuta dallAmministrazione con la revoca del provvedimento negativo ed il rilascio della chiesta autorizzazione; lelemento soggettivo, che deve ammettersi almeno sotto il profilo della colpa, in presenza, tra laltro, del parere favorevole al rilascio espresso dal legale dellAmministrazione avv. Scarpantoni; il danno, di cui si tratterà in seguito; il rapporto di causalità, la cui sussistenza è innegabile tra il provvedimento impugnato, che ha impedito alla ricorrente di avvalersi, per la sua attività, dellimmobile di proprietà, e levento dannoso, consistente negli esborsi cui la stessa è stata costretta per lutilizzazione di un immobile altrui.

Quanto alla liquidazione del danno, ad essa dovranno provvedere le parti, ai sensi dellart. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dallart. 7 , comma 1, lett. c), della legge 21 luglio 2000, n. 202, secondo i seguenti criteri:

– rimborso delle spese, relative alla sola locazione di locali per lesercizio dellattività medica, sostenute dalla ricorrente e comprovate da documenti fiscalmente regolari, relativi al periodo novembre 2000 (emanazione del provvedimento impugnato) gennaio 2001 (pronuncia dellordinanza cautelare, che, per la sua natura, deve ritenersi che abbia posto in grado linteressata di utilizzare i propri locali);

– pagamento della somma convenuta entro 60 giorni dallaccordo.

In caso di mancato accordo sarà applicabile il rimedio previsto dallultima parte del comma 2 dellart. 35 citato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per lAbruzzo – LAquila, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

a) dichiara limprocedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con riguardo allannullamento del provvedimento impugnato;

b) condanna lAmministrazione intimata al risarcimento del danno, nei sensi indicati in motivazione;

c) condanna lAmministrazione al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi ¬ 2000.00, in essi compreso quanto già liquidato in sede cautelare.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorità amministrativa.

Depositata in segreteria in data 25 febbraio 2003.