Assicurazione ed Infortunistica

Wednesday 10 November 2004

Il risarcimento del danno da lesioni da infortunio sportivo. Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 28settembre-22 ottobre 2004, n. 20597

Il risarcimento del danno da lesioni da infortunio
sportivo.

Cassazione – Sezione terza civile –
sentenza 28settembre-22 ottobre 2004, n. 20597

Presidente Vittoria – Relatore Amatucci

Pm Ceniccola
– conforme – ricorrente Torri – controricorrente Fabbri

Svolgimento del processo

1. Nel corso di una contesa
amichevole al “braccio di ferro” tra Remo Torri e Roberto Fabbri, svoltasi a
casa del primo nella notte del 23 febbraio 1986, il Torri
riportò la frattura scomposta del braccio destro e la paralisi del nervo
radiale con postumi permanenti (poi valutati nel 10%).

Nel 1988 convenne in giudizio il Fabbri e, nell’assunto che questi si fosse
improvvisamente sollevato dalla sedia spostandosi in avanti e scaricando
abnormemente il peso del corpo sul suo braccio cosi provocandogli la frattura
dell’arto, ne chiese la condanna al risarcimento dei danni, indicati in lire
130.000.000.

Il convenuto resistette sostenendo di
aver osservato un comportamento assolutamente corretto.

Con sentenza del 1996 l’adito
Tribunale di Rimini rigettò la domanda e condannò l’attore alle spese.

2. La Corte d’appello di Bologna ha
respinto l’appello del Torri con sentenza 889/00,
condannandolo alle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale:

a) che non era stato provato che il Fabbri, come affermato dall’ antagonista, si trovasse in
stato di ebbrezza quando lanciò la sfida alla prova, spontaneamente raccolta
dall’amico;

b) che in una gara domestica non
possono trovare applicazione le minuziose regole dell’Associazione italiana
braccio di ferro, quali la presenza di tre arbitri, di un tavolo speciale e di
cuscinetti di gomma, che nessuno aveva comunque
invocato prima del cimento;

c) che andavano invece osservate
regole di comune prudenza e che nessuno dei testi aveva confermato la versione
dei fatti prospettata dall’attore circa la scorrettezza del comportamento del Fabbri;

d) che, infine, la sentenza di primo
grado era stata correttamente sottoscritta dal solo presidente, che ne era stato anche l’estensore.

3. Avverso detta sentenza ricorre per
cassazione il Torri affidandosi a tre motivi,
illustrati anche da memoria, cui il Fabbri resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è ammissibile, essendo
la procura speciale conferita a margine della seconda pagina dell’atto
originale.

1.1. Col primo motivo è dedotta
violazione dell’articolo 132 Cpc per non avere la
Corte d’appello dichiarato la nullità della sentenza di primo grado in quanto
sottoscritta dal solo “presidente estensore”, anziché dal presidente
“e” dal giudice estensore, come stabilito dall’ultimo comma della disposizione
citata.

1.2. La censura è priva di pregio,
essendo ovvio che, in tutti i casi nei quali il presidente sia
anche l’estensore (come accade quando agli stesso abbia proceduto
all’istruzione ex articolo168bis Cpc ed abbia dunque
effettuato la relazione come stabilito dall’articolo 275, ultimo coma, Cpc, ovvero quando, pur non essendo stato il relatore,
abbia tuttavia provveduto alla stesura della motivazione ex articolo 276,
ultimo cozza, Cpc), la sentenza non può che essere
sottoscritta soltanto da lui (sulla legittimità costituzionale della
disposizione s’è inoltre espressa la Corte costituzionale con sentenza 179/90).

1.3. Col terzo motivo ‑ che pare opportuno
esaminare prima del secondo ‑ è denunciata omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su punti decisivi per avere la Corte d’appello
ritenuto che il Fabbri avesse accettato la sfida del Torri senza alcuna
costrizione, mentre avrebbe dovuto concludere, se avesse adeguatamente valutato
i rapporti di amicizia fra il Fabbri ed i testimoni, che lo aveva fatto per
mero spirito di Cortesia benché fosse molto stanco.

1.4. La censura è inammissibile per
l’assorbente ragione che si risolve in una mera critica dell’apprezzamento
delle risultanze probatorie da parte del giudice di
merito (tra l’altro su fatti che, quand’anche veri, non appaiono in alcun modo
incompatibili con le conclusioni della Corte di merito, limitatasi ai rilievi
che una sfida può non essere accettata se si è stanchi, che nessuno avrebbe
impedito al Torri di andare a dormire e che la circostanza era comunque
irrilevante).

1.5. Col secondo motivo è denunciata
«violazione dell’articolo 113 Cp in
ordine al concorso colposo dei partecipanti alla gara di braccio di
ferro», assumendosi che era stato provato che la gara si era svolta «sul tavolo
della cucina, senza alcuna preventiva organizzazione e senza osservare le
regole poste dalla federazione nazionale per questo tipo di sport, la cui colposa
violazione comportava la responsabilità a titolo di colpa a carico di entrambi
i contendenti».

Sostiene ricorrente che, essendo
«stato accertato che ciascuno dei contendenti aveva aggredito l’altrui
integrità fisica nel corso di una gara al braccio di ferro espletata per mero
gioco» ma da qualificarsi come attività non autorizzata e pericolosa, ciascuno dovesse rispondere delle lesioni riportate dall’altro.

2. La doglianza è infondata.

Va anzitutto escluso che
un’amichevole competizione al “braccio di ferro” sia vietata
dall’ordinamento per le sue caratteristiche di pericolosità intrinseca, invece
notoriamente assenti. Né è consentito ritenere, per il solo fatto che i
praticanti tale attività si sono dati delle regole, che ogni amichevole contesa
sia vietata anche tra le mura domestiche se l’osservanza di quelle regole non sia comunque garantita.

È dunque corretta in diritto
l’affermazione della Corte d’appello che, in contesti
non ufficiali, il parametro valutativo della responsabilità per le lesioni
riportate da uno dei contendenti è costituito dalle regole di comune prudenza;
regole che il giudice di merito ha ritenuto nella specie rispettate, non
essendo stato provato che il Fabbri avesse tenuto il comportamento scorretto
descritto dall’attore (il quale aveva sostenuto che l’antagonista si era alzato
dalla sedia, si era spostato in avanti ed aveva scaricato il peso del corpo sul
suo braccio).

In materia di risarcimento del danno
conseguente ad un infortunio
sportivo questa Corte, muovendo dal rilievo che la lesione dell’integrità
fisica del giocatore ad opera di altro partecipante
costituisce un’eventualità contemplata e che un gioco si caratterizza per le
sue connotazioni tipiche (oltre che per le sue regole e per il contesto nel
quale si svolge), ha ritenuto che il comportamento dell’agente debba essere
discriminato in relazione allo stretto collegamento funzionale tra giuoco ed
evento lesivo, affermando in particolare che la responsabilità va esclusa se,
pur in presenza di violazione della regola propria dell’attività sportiva
specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso; e chiarendo
che il nesso funzionale è escluso dall’impiego di un grado di violenza o di
irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col
contesto ambientale nel quale l’attività si svolge in concreto, o con la
qualità delle persone che vi partecipano (così Cassazione, 12012/02).

Nella specie la frattura, secondo
quanto accertato dal Ctu, fu provocata dall’azione
sul braccio di forze muscolari contrapposte, la cui applicazione costituisce
ineluttabile caratteristica di quel tipo di contesa sportiva, svoltasi correttamente secondo quanto accertato dai giudici
di merito.

La decisione della Corte d’appello è
pertanto in linea coi principi enunciati da questa
Corte.

3. Il ricorso va conclusivamente
respinto.

Le spese del giudizio di legittimità
seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di cassazione rigetta il
ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 3100, di cui
3.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per
legge.