Civile
Il ricorso ex articolo 702 c.p.c. può prevedere anche la prova testimoniale
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TRIBUNALE DI NOVARA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA NELLA CAUSA N. 3086/2009 R.G. (procedimento ex art. 702 bis c.p.c.)
Allì 24 novembre 2009 davanti al G.l. dott.ssa Simona Gambacorta sono comparsi per il
ricorrente l’Avv. A. C. in sostituzione dell’Aw. B. per delega depositata
in cancelleria; per parte convenuta l’Aw. F.
Entrambi i legali si richiamano al contenuto dei rispettivi atti; parte convenuta insiste per il
rigetto delia domanda, o in subordine, per l’audizione del teste indicato; parte ricorrente
insiste nelle istanze istruttorie dedotte in ricorso.
Il Giudice Istruttore,
letti gli atti,
preso atto delle dichiarazioni delle parti in udienza,
riguardo all’eccezione sollevata da parte convenuta nella propria comparsa costitutiva di
inammissibilità della prova per testi dedotta da parte attrice in virtù del divieto posto
dall’art. 2721 ce,
rilevato che il secondo comma della citata norma consente al giudice di derogare
all’anzidetto divieto in relazione alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni
altra circostanza;
ritenuto che nel caso di specie il legame affettivo e di convivenza che intercorreva tra le
parti in causa possa giustificare il mancato utilizzo della forma scritta e che, pertanto,
debba darsi ingresso alla prova testimoniale richiesta da parte ricorrente;
ritenuta altresì l’ammissibilità e rilevanza della prova per testi dedotta da parte convenuta;
ritenuta, infine, la compatibilità del rito sommario incardinato con il carattere semplificato
dell’istruttoria da svolgere nei termini sopra indicati
p.q.m.
ammette la prova per testi dedotta da parte attrice e da parte convenuta; fissa per l’escussione del sig. O. R. l’udienza del 9 febbraio 2010 ore 10:30.
Il Giudice Istruttore
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