Penale

Thursday 24 February 2005

Il reato di percosse è assorbito in quello di violenza privata, anche se questa rimane a livello di tentativo Cassazione – Sezione quinta penale – sentenza 6 dicembre 2004-21 febbraio 2005, n. 6430

Il reato di percosse è assorbito in quello di violenza privata, anche se questa rimane a livello di tentativo

Cassazione Sezione quinta penale sentenza 6 dicembre 2004-21 febbraio 2005, n. 6430

Presidente Lattanzi

Pg Galasso ricorrente Caggio

Motivi della decisione

Caggio Walter e stato condannato dal tribunale di Lecco alla pena della multa  per il reato di percosse in danno di unallieva cui aveva tentato di sottrarre il telefono cellulare (nascosto sotto un indumento), del quale la stessa faceva uso, così disturbando lo svolgimento della lezione.

La Corte di appello di Milano ha confermato.

Ricorre il difensore, denunciando il vizio di motivazione:

la corte di merito non ha tenuto conto delle dichiarazioni degli alunni presenti e del contesto dellepisodio, che denota che limputato, invalido in quanto monocolo, si limitò a tentare di togliere il cellulare allalunna Castelnuovo Natascia, senza cagionarle alcuna sensazione dolorosa, derivata piuttosto dal piercing al seno. Il contatto fisico dellinsegnante era diretto, insomma, al telefono e non alla persona.

La minima condotta fisica, il brevissimo contatto, il lieve dolore, sono elementi che devono indurre ad escludere gli estremi del reato addebitato.

E pervenuta memoria della parte civile.

Le doglianze non possono essere condivise.

E pacificamente acclarato che il Caggio tentò di farsi consegnare il cellulare e, non essendovi riuscito, passò alla costrizione fisica, forzando la stretta delle braccia dellalunna, che si allontanò toccandosi il seno con una smorfia di doloresenza peraltro cedere al rimprovero ed alla minimale violenza fisica esercitata dal ricorrente.

Gli elementi enunciati dalla difesa, pur se idonei a dimensionare la gravità del fatto sotto il profilo oggettivo e soggettivo, non valgono ad escludere la sussistenza del reato perpretato.

Questultimo va ravvisato non già, come assunto dai giudici di merito, nel delitto di percosse, bensì in quello di tentata violenza privata, poiché limputato usò violenza per costringere lalunna a consegnarli il telefono cellulare, senza peraltro riuscirvi.

E pacifico che la violenza privata assorbe la materialità delle percosse, che consistono in atti di violenza alla persona di qualunque genere ed intensità, che non producono effetti morbosi, ma solo sensazioni dolorifiche, come verificato nella specie (Cassazione, 7 febbraio 1995, Pagano).

Il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 2.012,00 di cui euro 2.000,00 per onorario

PQM

Qualificato il fatto come tentativo di violenza privata, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 2.015,00, di cui euro 2.000,00 per onorario.