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Thursday 14 January 2016

Il rapporto fra nonni e nipoti e la sua tutela giurisdizionale in ambito nazionale e comunitario

(Corte di Cassazione, sez. I, sentenza n. 752 del 19.01.2015)
(Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 20 gennaio 2015)

Il ruolo dei nonni nella vita dei nipoti ha da sempre attirato l’attenzione del mondo giuridico: tale attenzione è stata di recente testimoniata da due decisioni prese in ambito nazionale, da parte della Suprema Corte e, in ambito europeo, da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il quadro normativo italiano ha subito un primo mutamento con la L. 56/2006 sull’affidamento condiviso laddove si è sancito “il diritto dei minori a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i partenti di ciascun ramo genitoriale” (articolo 155 c.c.).
Una radicale innovazione è però avvenuta solo in seguito alla riforma sulla filiazione (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013): il Decreto Legislativo, in particolare, ha espressamente dedicato un articolo ai “Rapporti con gli ascendenti”, riconoscendo a questi ultimi la possibilità di ricorrere al giudice qualora l’esercizio del diritto visita nei confronti dei nipoti sia impedito od ostacolato, ad esclusivo danno del minore.
Le decisioni che andremo ad analizzare sono state emesse a distanza di un solo giorno l’una dall’altra e appaiono essere, sotto un certo aspetto, in contrasto tra di loro.

Il caso: nel primo caso, la Cassazione è chiamata a pronunciarsi in merito al ruolo dei nonni materni nella vita della nipote di otto anni, rimasta orfana di madre.
Il padre della minore ne aveva ostacolato la frequentazione con la nonna materna e quest’ultima si era rivolta al Tribunale al fine di vedere riconosciuto il suo diritto di visita sulla piccola.
La bambina aveva però manifestato in momenti diversi ed in modo inequivoco, sia in sede giudiziale che davanti agli Assistenti Sociali, la volontà di non voler vedere la nonna e di non voler intrattenere con lei alcun rapporto, riferendo di provare sofferenza al pensiero di sentirla telefonicamente e di legare la sua figura al doloroso ricordo della malattia della mamma (in particolare perchè quando la madre stava male la nonna non voleva somministrarle le medicine) ed alle liti con il papà.
Con pronuncia confermata dalla Corte d’Appello, il Tribunale per i Minorenni aveva rigettato il ricorso della nonna, valutando il punto di vista della minore, che era dotata di capacità di discernimento tale da far ritenere verosimili le sue dichiarazioni, il cui contenuto non mostrava forzature o influenze che la avessero indotta a riferire una volontà diversa da quella interiormente provata.

Sul diritto di visita: con il ricorso in Cassazione la nonna lamenta, in primo luogo, la violazione dell’articolo 155 sexies c.c. relativamente alla capacità di discernimento della minore nonchè la conseguente violazione della Convenzione di New York del 1989, ratificata in Italia con la L. 27.05.1991;
in secondo luogo, la violazione della Convezione di Strasburgo del 1996, ratificata in Italia con L. 77/2003, in punto di preventiva informazione del minore sottosposto all’ascolto e delle informazioni allo stesso circa le conseguenze della decisione;
in terzo luogo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 L. 219/2012 in punto di legittimazione a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti.
In merito al primo punto, la Suprema Corte precisa che “in tema di audizione del minore infradodicenne, il riscontro della sua capacità di discernimento in relazione alla sua età ed al suo grado di maturità, quale necessario presupposto, è devoluto al libero e prudente apprezzamento del giudice e non necessita di specifico accertamento dell’audizione”.
Si afferma, quindi, il principio di diritto in base al quale la capacità di discernimento del minore, che ancora non ha compiuto i dodici anni, non può essere esclusa con mero riferimento al dato anagrafico del minore, ben potendo presumersi ricorrente, di contro, nell’ipotesi di minore di età soggetto ad obblighi scolastici e, quindi, normalmente in grado di comprendere l’oggetto del loro ascolto e di esprimersi consapevolmente.
In ordine alla lamentata violazione della Convenzione di Strasburgo del 1996, la Cassazione sostiene che, dalle dichiarazioni rese dalla minore sia al Giudice che agli Assistenti Sociali, emergono una percezione intellettiva ed una sensibilità della bambina tali da escludere la possibilità che la minore non si renda conto delle conseguenze delle sue azioni.
Infine, in ordine alla lamentata violazione del diritto della nonna a mantenere rapporti significativi con la nipote (ribadito in ultimo con la novella di cui alla L. 219/2012) la Corte si richiama al principio per cui “il diritto dei minori di conservare rapporti significativi con gli ascendenti non attribuisce a questi ultimi un autonomo diritto di visita, ma introduce un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione dei provvedimenti da adottare nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto del minore ad una crescita serena ed equilibrata”.
Nel caso di specie, l’elemento principale dal quale non si può prescindere, è l’espressa e manifesta volontà della bambina, la quale più volte ed in occasioni diverse, ha dichiarato in modo fermo e deciso di non voler intrattenere alcun rapporto con la nonna.
La Corte, nel condividere la decisione dei Giudici di merito, che hanno valorizzato l’interesse preminente della minore in riferimento alla situazione attuale, destinata comunque ad evolversi nel tempo, con auspicabili e positivi esiti, non prende espressa posizione in merito alle modifiche normative introdotte con la L. 219/2012, ma conferma un orientamento inteso a riconoscere rilevanza all’interesse dei nonni solo in quanto funzionale alla serena crescita del minore stesso e nel suo esclusivo interesse.
Ben diverso è il caso affrontato dalla CEDU 20.01.2015 e diversa è anche la soluzione.

Il caso: la vicenda, dall’epilogo drammatico, trova le sue origini dalla comune creazione di un nucleo familiare, consolidatosi, nell’anno 1997, con la nascita di una bambina.
La minore, fin dalla tenerissima età, frequenta con regolarità ed assiduità i nonni paterni trascorrendo con loro molto tempo. Nell’abitazione dei nonni viene allestita una cameretta per la piccola in modo che la stessa possa fermarsi a dormire tutte le volte che lo desidera.
Nel 2002 la moglie chiede la separazione con addebito al marito, il quale poco dopo viene denunciato dalla direttrice della scuola materna frequentata dalla figlia per sospette molestie sessuali nei confronti della minore.
Contemporaneamente, la moglie si rivolge al Tribunale per i Minorenni di Torino al fine di ottenere la decadenza dalla potestà.
È a partire da questo momento che il Tribunale sospende gli incontri non solo tra la minore ed il padre ma anche tra la minore ed i nonni paterni.
Il padre, nel 2006, viene assolto dall’accusa di molestie “perché il fatto non sussiste”.
I nonni ricorrono, a loro volta, al Tribunale per i Minorenni, al fine di ripristinare gli incontri con la nipote.
Per oltre due anni, gli unici contatti tra i nonni e la nipote avvengono solo mediante corrispondenza episolare e telefonica con il tramite dei Servizi Sociali.
A febbraio 2006 il Tribunale autorizza gli incontri protetti, a seguito dei quali, però, viene richiesta l’interruzione poiché la minore avrebbe mostrato paura ed angoscia nei confronti del padre con conseguente rifiuto, per associazione, ad incontrare i nonni paterni.
Nel 2007 il Tribunale dei Minori rigetta la richiesta avanzata dalla madre di decandenza della potestà genitoriale del padre.
Si susseguono varie azioni giudiziarie proposte dai nonni che sfociano con l’adire prima la Corte di Cassazione, che rispenge il ricorso, ed in ultimo la CEDU, denunciando la violazione dell’articolo 8 e del diritto da esso previsto al rispetto della vita familiare sia per l’eccessiva durata del processo davanti al Trbunale per i  Minorenni che per il mancato intervento delle autorità italiane contro la condotta dei Servizi Sociali, i quali non avrebbero attuato gli incontri, come invece autorizzato dal Tribunale.
I nonni, lamentano, altresì, la violazione dell’articolo 6 CEDU circa la decisione assunta successivamente ed in modo del tutto arbitrario dal Tribunale stesso di interrompere gli incontri.

Sul rispetto della vita familiare: la Corte prende in considerazione unicamente le dedotte violazioni dell’articolo 8 CEDU e accoglie il ricorso argomentando attraverso vari passaggi.
Innanzitutto, premette che lo scopo dell’articolo 8 è essenzialmente quello di proteggere l’individuo da interferenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche a meno che tale ingerenze non siano previste dalla legge e siano necessarie per garantire il rispetto della vita familiare.
Richiama alcune decisioni che riguardano la tutela del legame padre-figlio, evidenziando che le misure per tutelare il rapporto tra i genitori ed i figli devono essere messe in atto anche in caso di conflitto tra i due genitori e rapidamente, perché il passare del tempo può avere conseguenze insanabili per le relazioni tra il minore ed il genitore che non vive con lui.
Passando al caso di specie, la Corte rileva che l’impossibilità di vedere i nipoti è dipesa, in primo luogo, dalla mancanza di diligenza delle autorità competenti ed in secondo luogo, dalla decisione delle stesse di sospendere gli incontri.
La Corte osserva, altresì, che solo nel dicembre 2005, tre anni dopo la domanda dei ricorrenti volta ad incontrare la nipote, il Tribunale ha preso una decisione relativa all’autorizzazione degli incontri.
Si evidenzia però che, tra il 2005 ed il 2007, i Servizi Sociali non hanno dato esecuzione alla decisione del Tribunale e non hanno adottato alcuna misura per la tutela dei legami familiari.
Per di più, a tutt’oggi è ancora loro vietato di avere qualsiasi contatto con la minore benchè le misure che portano a rompere i legami tra un minore e la sua famiglia possono essere applicate solo in casi eccezionali.
Nella giurisprudenza della CEDU assume notevole importanza il fattore tempo: l’adeguatezza di un provvedimento dipende anche dalla rapidità della sua attuazione. L’inutile decorso del tempo senza che il minore possa ricongiungersi ai propri genitori – se adeguati – quando il decorso del tempo stesso sia addebitabile unicamente alla lunghezza processuale, è contrario all’interesse dei minori perché dannoso.
Sotto il secondo profilo, la Corte evidenzia che nel decidere di sospendere gli incontri, i Servizi Sociali non hanno tenuto conto del fatto che il padre fosse stato assolto in sede penale.
I ricorrenti non hanno potuto vedere la nipotina per ben dodici anni, anche se hanno costantemente cercato un riavvicinamento con la bambina, rispettando le indicazioni dei Servizi Sociali e degli psicologi.
Il ritardo nel riavvicinamento ha avuto come conseguenza inevitabile e, ahimè, molto grave, la totale rottura del loro rapporto.
Alla luce di quanto affermato, la Corte ha in conclusione ritenuto che le autorità nazionali non abbiano compiuto gli sforzi adeguati e sufficienti per preservare i legami familiari tra i nonni e la nipote ed abbiano ignorato il diritto dei ricorrenti al rispetto della vita familiare ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
Tale decisione è indubbiamente significativa poiché sembra equiparare la relazione tra genitori e figli a quella tra nonni e nipoti e dare una valenza assoluta al diritto di visita e di frequentazione degli ascendenti.
Sempre, così come sancito anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra esaminata, nel rispetto e nell’interesse assoluto della serenità psicofisica dei minori.

Dott.ssa Alice Beltrami