Lavoro e Previdenza
Il rapporto di lavoro interinale diventa a tempo indeterminato se si supera il periodo previsto nel contratto base. Cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 16 ottobre 2002-27 febbraio 2003, n. 3020
Il rapporto di lavoro interinale diventa a tempo indeterminato se si supera il periodo previsto nel contratto base
Cassazione Sezione lavoro sentenza 16 ottobre 2002-27 febbraio 2003, n. 3020
Presidente Mileo relatore Guglielmucci
Pm Raimondi difforme ricorrente Verri controricorrente Plaset Spa
Svolgimento del processo
1. Il signor Oscar Verri ha stipulato, l8 giugno 1998, un contratto per prestazione di lavoro temporaneo con la Manpower spa, con durata da tale data sino al 26 giugno 1998, prestando la sua attività presso la spa Plaset sino al 31 luglio 1998, con cui la Manpower aveva concluso un contratto di fornitura per sostituzione di lavoratore assente, nominativamente indicato con durata sino al rientro del lavoratore stesso.
2. Nel mese di agosto, fra le medesime parti, era intervenuto altro contratto di prestazione dopera per sostituzione di lavoratore assente presso la Plaset, non nominativamente indicato, con durata sino al rientro dello stesso; tale termine era indicato anche nel contratto di fornitura.
3. Il signor Verri ha quindi chiesto al Pretore di Torino di accertare che il rapporto di lavoro fra lui e la Plaset si era trasformato per superamento del termine convenuto nel contratto di prestazione di lavoro temporaneo in rapporto a tempo indeterminato ai sensi dellarticolo 10 comma 3 legge 196/97 o, in alternativa, di accertare che detto effetto era avvenuto ai sensi del comma 2 della norma stessa nei confronti della Manpower, per effetto del secondo contratto con la stessa intervenuto, nel quale non era stato indicato il lavoratore sostituito.
4. Il 1 novembre 1999 la Manpower gli ha comunicato la cessazione del rapporto di lavoro ed egli, con ricorso ai sensi dellarticolo 700 Cpc, ha adito il pretore perché fosse accertata la illegittimità del licenziamento e disposta la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti della Manpower o, in alternativa, nei confronti della Plaset.
5. Il pretore, riuniti i ricorsi, ha dichiarato che la conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato aveva avuto luogo nei confronti della Plaset, cui ha ordinato la reintegrazione del lavoratore con corresponsione della retribuzione sino alla effettiva reintegra.
6. La Plaset ha proposto appello al Tribunale di Torino, innanzi a cui ha proposto appello incidentale il lavoratore lamentando che la Plaset non fosse stata condannata a corrispondergli cinque mensilità per il risarcimento del danno, ed appello incidentale condizionato inteso ad ottenere la reintegrazione nei confronti della Manpower nel caso di accoglimento dellappello principale della Plaset.
7. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 31 ottobre 2000, ha accolto lappello principale, ha dichiarato che fra il signor Verri e la Manpower si era costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 25 agosto 1998; che il licenziamento a questi intimato dalla stessa era illegittimo ed ha disposto la reintegrazione nel rapporto di lavoro presso di essa.
8. Lasserzione centrale che sorregge la decisione si fonda sulla ritenuta completa autonomia fra il contratto intervenuto fra il lavoratore e limpresa fornitrice di lavoro temporaneo e quello stipulato fra questultima e la impresa utilizzatrice dellattività del lavoratore; secondo il tribunale nei confronti della Plaset, attenutasi a tutte le prescrizioni di legge nella stipulazione del contratto di fornitura nel quale era indicato il termine finale della prestazione lavorativa non poteva, per il principio espresso dallarticolo 1372 comma 2 Cc, avere alcuna efficacia il temine finale della prestazione indicato nel contratto di prestazione temporanea;
essa si era attenuta al termine apposto nel contratto stipulato con limpresa fornitrice nellinconsapevolezza del termine esistente nel contrario intervenuto fra il lavoratore e la stessa.
Sicché, essendosi protratta la prestazione lavorativa sino allunico termine che la vincolava (il rientro del lavoratore sostituito) non si era verificata lipotesi prevista dal predetto comma 3 dellarticolo 10, di protrazione della prestazione oltre il termine stabilito, sanzionata con la trasformazione del rapporto esistente fra impresa fornitrice e lavoratore in rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze dellimpresa utilizzatrice: per carenza del presupposto di detto effetto giuridico individuabile nella inconfigurabilità di un rapporto di lavoro temporaneo.
9. Il tribunale ha anche affermato che sulla domanda di reintegra nel posto di lavoro, introdotta dal lavoratore con ricorso ai sensi dellarticolo 700 Cpc, vera stata accettazione del contraddittorio da parte di entrambe le imprese.
10. Il signor Verri chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo cui resiste la Plaset con controricorso; anche la Manpower avanza analoga richiesta con ricorso sostenuto da due motivi cui, con controricorso resiste il signor Verri.
Motivi della decisione
1. Il ricorso proposto dal signor Verri, e quello proposto dalla spa Manpower, vanno riuniti, ai sensi dellarticolo 335 Cpc, attenendo alla medesima decisione.
2. In ordine logico-giuridico va esaminato, per primo, quello proposto dal signor Verri, fondato sulla protrazione della prestazione lavorativa, oggetto del primo contratto per prestazione di manodopera temporanea intervenuto con la spa Manpower, con durata 8 giugno 1989-26 giugno 1998, oltre il termine previsto nel contratto stesso (sino al 31 luglio 1998).
3. Esso, contrariamente a quanto sostiene la Plaset nel controricorso, non è inammissibile per carenza dinteresse derivante dallaver proposto il ricorrente, in maniera alternativa e non subordinata, le proprie domande nei confronti di entrambe le imprese: sicché, conseguito il bene oggetto delle sue pretese nei confronti della Manpower, egli aveva raggiunto il suo obiettivo di essere assunto a tempo indeterminato da una delle due imprese.
4. Ed infatti, linteresse ad agire del signor Verri, nei confronti sia dellimpresa fornitrice che di quella utilizzatrice, si sostanzia in quello ad una stabile occupazione: la richiesta di condanna in via alternativa delluna o dellaltra impresa rappresenta che egli intende, comunque, conseguire tale bene; con la conseguenza che esso permane allorché la situazione giuridico-processuale si sia evoluta in maniera tale da poterne compromettere la realizzazione. Ed infatti limpugnativa della sentenza dappello da parte della Manpower, se accolta, gli farebbe perdere, definitivamente, il bene della vita che egli intende conseguire attraverso il processo.
5. Il signor Verri, con il ricorso da lui proposto, denuncia violazione e falsa applicazione dellarticolo 1, 2, 3, 4, 10, 12 legge 196/97; conseguente violazione e falsa applicazione degli articoli 1372 Cc e 2697, nonché vizi di motivazione; con tale censura egli sostiene che le pattuizioni rilevanti per il lavoratore, dalla cui violazione derivano le sanzioni previste dallarticolo 10 comma 2 e 3 legge 196/97, sono solo quelle contenute nel contratto di prestazione di lavoro temporaneo concluso con limpresa fornitrice di tale lavoro.
6. Esso, secondo il ricorrente, costituisce lunica fonte regolamentare del proprio rapporto di lavoro per il lavoratore: per il quale non ha alcun rilievo, contrariamente a quanto sostiene il tribunale, il contenuto del contratto di fornitura; ha, pertanto, errato il tribunale nellindividuare come termine finale della prestazione lavorativa il cui superamento è sanzionato con la conversione del rapporto fra lavoratore ed impresa fornitrice in lavoro a tempo indeterminato nei confronti dellimpresa utilizzatrice, il termine apposto nel contratto di fornitura di lavoro temporaneo intervenuto fra la Manpower e la Plaset: costituente una fonte regolamentare dei rapporti fra le due imprese non in grado di incidere su quella del rapporto fra lavoratore ed impresa fornitrice.
7. La censura è fondata.
7.1. Come si è detto, la controversia fra il ricorrente e la spa Plaset, presso la quale egli prestò lavoro temporaneo, una prima volta, dall8 giugno 1989 al 31 luglio 1998, trae origine dalla non coincidenza del termine finale della prestazione lavorativa indicato nel contratto di fornitura (rientro del lavoratore sostituito) con quello indicato nel contratto per prestazione di lavoro temporaneo (26 giugno 1998).
7.2. Tale anomalia (ed infatti la legge prevede allarticolo 3 comma 1 lettera a) per il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo un contratto a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso limpresa utilizzatrice) ha innescato la questione su quale sia fra le due che caratterizzano la fattispecie regolata dalla legge 197/96 la fonte regolamentare valevole per individuare il termine finale che sia stato ecceduto; evento cui consegue il predetto effetto sanzionatorio ai sensi dellarticolo 10 comma 3 della legge stessa.
7.3. Lopzione del tribunale è stata per il contratto di fornitura, che, come è noto interviene, fra impresa fornitrice di lavoro temporaneo ed impresa utilizzatrice della stessa è ciò in quanto:
a) il contratto intervenuto fra limpresa fornitrice ed il lavoratore è per limpresa utilizzatrice res inter alios acta giusta il principio, in materia di efficacia del contratto, previsto dallarticolo 1372 comma 2 secondo cui il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge;
b) limpresa utilizzatrice in quanto inconsapevole della regolamentazione intervenuta nel contratto per prestazione temporanea non può subire effetti sanzionatori che trovino origine nello stesso;
c) non essendovi stata protrazione del rapporto oltre il termine previsto nel contratto di fornitura viene meno la giustificazione della sanzione che presuppone lesistenza di non temporaneità del lavoro, comprovata dal superamento del termine.
8. Lopzione del tribunale postula, impropriamente, una completa e perfetta autonomia ed indifferenza fra le due fonti regolamentari, oggetto, conseguenzialmente, da parte dello stesso, di parcellizzazione, degradando a res inter alios acta, indifferente per la impresa utilizzatrice, per una fattispecie che è, invece, complessa, caratterizzata da un ontologico collegamento negoziale fra contratto di prestazione di lavoro temporaneo e contratto di fornitura dal lavoro stesso.
8.1. È noto che lintroduzione del cosiddetto lavoro interinale risponde a molteplici esigenze fra cui come preponderanti si pongono il bisogno per le imprese di poter contare, su una forza lavoro inidonea a fronteggiare esigenze temporanee, non tipicizzate, lasciando la gestione normativa (retributiva e previdenziale) del rapporto di lavoro ad altra impresa professionalizzata nel reclutamento di personal idoneo a sopperire ad esigenze temporanee; nonché lincentivazione di sbocchi occupazionali per le fasce giovanili nella prospettiva di un loro ingresso nel mondo del lavoro ai fini anche si una formazione professionale plurivalente.
Il tutto nella prospettiva del superamento di strumenti risalenti ad epoche da considerarsi remote nellambito della relazioni industriali come la legge 1369/60 e della introduzione di una cultura della flessibilità del rapporto di lavoro; in un contesto in cui si intrecciano linteresse dellimpresa a disporre di nuclei mobili, dei quali abbia la sola gestione tecnico-produttiva, e quello del lavoratore ad un accesso rapido nel mondo del lavoro con possibilità di formazione pluriprofessionale.
8.2. A fronte di tale disegno, sorretto dalle anzidette esigenze legate al mutamento dei modelli produttivi, sempre più propensi ad unorganizzazione produttiva leggera, e della stessa concezione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore non più percepito come fonte unica ed esclusiva, iniziale e finale, della esperienza lavorativa è stata introdotta una intelaiatura legislativa che pur articolandosi in negozi distinti, ciascuno dei quali funzionalizzato ad esigenze diverse, (contratto di prestazione di lavoro temporaneo contratto di fornitura dello stesso) postula un ontologico collegamento negoziale fra le pur distinte fonti contrattuali ed un rapporto necessariamente trilatera fra i soggetti delloperazione: in quanto tutti interessati per la reciproca integrazione che avviene fra i loro interessi allesistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla scissine fra gestione normativa e gestione tecnico-produttiva del lavoratore, affatto diverso da quello tipico che postula, invece, lidentità fra soggetto gestore della fase normativa e quello gestore della fase tecnico produttiva.
9. In essa vè una netta distinzione di ruoli per effetto della quale limpresa fornitrice assume quello di datore di lavoro privo, tuttavia, di potere gestionale nei confronti delle energie lavorative p postegli a disposizione del lavoratore destinate, invece, ad essere utilizzate da un diverso datore di lavoro su cui, tuttavia, non grava, se non in via di garanzia, alcuno degli oneri retributivi e previdenziali al cui adempimento è tenuta limpresa fornitrice.
10. Il ruolo dellimpresa utilizzatrice è, pertanto quello di mera gestione, secondo le sue esigenze, del lavoratore messogli a disposizione dallimpresa fornitrice: di conseguenza, la regolamentazione del rapporto di lavoro, nella quale elemento essenziale è la sua durata, risiede esclusivamente nel contratto di prestazione di lavoro temporaneo; il quale, attesa la particolare struttura del rapporto giustificata dalle anzidette finalità, produce effetto necessariamente nei confronti del soggetto che della prestazione è mero utilizzatore; la cui inconsapevolezza del contenuto del contratto di prestazione temporanea che non è azzardato definire contratto base rimane irrilevante rientrando la fattispecie legislativa in esame nei casi di efficacia contrattuale che necessariamente si estende a tutti i soggetti che hanno partecipato al procedimento negoziale; che pur articolandosi in distinti negozi, ciascuno caratterizzato da una sua autonoma funzione, inerisce agli stessi indivisibilmente per la reintegrazione che, come si è detto, tale procedimento realizza fra i loro interessi.
10.1. Non sottacendosi che il particolare collegamento esistente fra i negozi finalizzati ad esigenze diverse comporta per lutilizzazione obblighi di correttezza e buona fede che non lasciano spazio ad alcuna incolpevolezza, essendo obbligo primario dellutilizzatore, nellaccingersi a gestire le energie lavorative procacciategli dallimpresa fornitrice, controllare lesatto contenuto del contratto di prestazione di lavoro temporaneo che costituisce il titolo che gli contente di gestire il lavoratore.
Questi ha il quadro di riferimento del suo rapporto di lavoro esclusivamente nel contratto stipulato con limpresa fornitrice, non diversamente da qualsiasi altro lavoratore che abbia messo a disposizione del datore di lavoro una prestazione lavorativa; con la differenza che la gestione produttiva delle stesse avverrà da parte di altro soggetto collegato al suo datore di lavoro per il tramite del contratto di fornitura.
10.2. Eventuali pattuizioni modificative del contenuto del cosiddetto contratto base intervenute nel contratto di fornitura sono per lui irrilevanti atteso che, essendo egli (rectius: le sue energie lavorative) loggetto del contratto di fornitura, non ha alcun ruolo che giustifichi, da parte sua, un obbligo dinformazione del contenuto del contratto in questione, non essendo per lui configurabile, attesa la sua posizione nel contratto in questione, un obbligo di correttezza e buona fede analogo a quello che incombe su gli altri due soggetti del rapporto di lavoro; atteso che, peraltro, la legge prevede che nel contratto di lavoro temporaneo (a tempo determinato) i termini di durata siano corrispondenti a quelli previsti nel contratto di fornitura (copia del contratto di fornitura è trasmessa dallimpresa fornitrice alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla stipulazione ai sensi dellarticolo 1 comma 7 legge 196/97, mentre il comma 3 dellarticolo 3 dispone che copia del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo sia rilasciata al lavoratore entro cinque giorni dalla data di inizio dellattività presso limpresa utilizzatrice).
11. La sanzione prevista dallarticolo 10 comma 3 della legge 196/97, che comporta la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti dellimpresa utilizzatrice, contrariamente a quanto sostiene il tribunale, non è speculare allassenza di occasione temporanea di lavoro presso la stessa, ma assegna ad essa il lavoratore in via definitiva per la violazione di un elemento essenziale e peculiare del contratto-base costituito dalla durata del rapporto di lavoro, come conosciuta dal lavoratore, titolo esclusivo per la certezza della programmazione della sua vita lavorativa.
12. Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto:
il rapporto di lavoro interinale che ha luogo attraverso due distinti contratti,quello di fornitura di lavoro temporaneo e quello di prestazione di tale lavoro, è caratterizzato da una scissione fra gestione normativa e gestione tecnico-produttiva del lavoratore;
in tale ambito il contratto di prestazione di lavoro temporaneo costituisce per il lavoratore la fonte esclusiva della disciplina normativa del suo rapporto di lavoro (cosiddetto contratto base) ed al suo contenuto va fatto riferimento per accertare lassoggettamento della impresa utilizzatrice alla sanzione prevista dal comma 3 dellarticolo 10 legge 196/97, con la conseguenza che in caso di contrasto fra il termine finale contenuto nel contratto di prestazione di lavoro e quello contenuto nel contratto di fornitura, ai fini predetti, ha rilievo unicamente il termine contenuto nel primo contratto;
il contenuto di detto contratto è rilevante anche nei confronti dellimpresa utilizzatrice perché ad essa si estenda per effetto di una fattispecie caratterizzata da due autonomi negozi ontologicamente fra loro collegati che danno luogo ad un rapporto indivisibile trilaterale;
sul lavoratore, attesa la sua posizione nel contratto di fornitura, non incombe alcun obbligo di conoscenza del contenuto dello stesso.
13. Potendosi la causa decidere nel merito ai sensi dellarticolo 384 Cpc va, in base ai predetti principi rigettato lappello principale proposto dalla Plaset ed accolta la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro proposta dal signor Verri nei confronti della stessa essendosi, per effetto dellarticolo 10 comma 3 legge 196/97 costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fra gli stessi.
In relazione ad esso fu intimato al lavoratore il licenziamento la cui illegittimità dichiarata in entrambi i gradi di merito, non è oggetto di alcuna censura.
Va, di conseguenza ordinato alla spa Plaset di reintegrare il signor Verri nel posto di lavoro corrispondendogli le retribuzioni maturate dal 21 gennaio 1999 sino alla reintegra, dedotte quelle già percepite per effetto delle sentenze di merito.
14. Lappello incidentale non condizionato proposto dal signor Verri, relativo alla mancata condanna della Plaset ad un minimo di cinque mensilità (il licenziamento avvenne il 21 gennaio 1999 e la sentenza di reintegra fu emessa il 10 maggio 1999) va dichiarato assorbito per la decisione prima adottata in ordine alla reintegra nel posto di lavoro; per la stessa ragione eguale decisione va adottata per lappello condizionato allaccoglimento dellappello della Plaset.
15. Laccoglimento del ricorso del signor Verri esonera la Corte allesame di quello proposto dalla spa Manpower avverso la decisione del tribunale che, in accoglimento dellappello incidentale, aveva ritenuto costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la stessa sulla base del secondo contratto con essa stipulato dal lavoratore.
16. Le spese per il giudizio di primo grado si liquidano nella misura indicata nella sentenza pretorile; sussistono giusti motivi per dichiarare compensate, fra tutte le parti, le spese della fase dappello e quelle relative al presente giudizio.
PQM
La Corte, riunisce i ricorsi; accoglie i ricorso proposto dal signor Oscar Verri; dichiara assorbito il ricorso proposto dalla spa Manpower; cassa la sentenza impugnata e, rigetta lappello proposto dalla spa Plaset avverso la sentenza del pretore e decidendo nel merito, condanna la Plaset a reintegrare Oscar Verri nel posto di lavoro ed a corrispondergli la retribuzione dal 21 gennaio 1999, dedotta quella percepita per effetto delle sentenze di merito; dichiara assorbiti entrambi gli appelli incidentali proposti dal signor Verri; liquida le spese del giudizio di primo grado nella misura indicata nella relativa sentenza; compensa, fra tutte le parti, le spese della fase dappello e quelle relative al presente giudizio.