Civile

Wednesday 01 December 2004

Il proprietario dell’ ultimo piano è sempre tenuto a corrispondere l’ indennità in caso sopraelevazione.

Il proprietario dell’ultimo piano
è sempre tenuto a corrispondere l’indennità in caso sopraelevazione.

Cassazione – Sezione seconda
civile – sentenza 1 ottobre-22 novembre 2004, n. 22032

Presidente Corona – Relatore
Elefante

Pm Cafiero – difforme –
ricorrente Venuto ed altri – controricorrente Caizzone

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 24
giugno 1995, Maria Teresa Venuto, Egisto
Antonino Paratore, Angelo Vitarelli, Valeria Vitarelli, Concetta La Rosa,
Ettore Francesco Bello e Domenica Turriti, premesso di essere
comproprietari di un appartamento sito in Messina via C. Battisti n. 229
ubicato al primo piano (acquistato da Giuseppe Caizzone con atto notaio
Contartese 30 gennaio 1980), convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di
detta città, le germane Emma e Giuseppa Ardizzone nonché Giuseppe Caizzone al
fine di ottenere la liquidazione e corresponsione dell’indennità di
sopraelevazione di cui all’articolo 1127 Cc, avendo i convenuti realizzato una
costruzione, il quinto piano, sopra l’edificio.

Costituitesi, le sorelle Emma e
Giuseppa Ardizzone contestavano la domanda, deducendo di aver acquistato, come
da atto per notaio Monforte del 31 marzo 1959, da Giovanna Spanò, originaria
proprietaria dell’intero edificio, non solo la porzione del terrazzo oggetto
della sopraelevazione, ma anche la colonna d’aria soprastante.
Emma Ardizzone eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva,
assumendo di aver venduto (con atto notaio Vita 11 giugno 1993) la sua quota di
terrazzo alla sorella Giuseppa, la quale aggiungeva, per contrastare
ulteriormente la domanda, che nel richiamato atto d’acquisto notaio Monforte
del 31 marzo 1959 era stato espressamente escluso da
parte della venditrice Spanò, per sé, suoi eredi e successori, che esse
acquirenti fossero tenute alla corresponsione dell’indennità in caso di
sopraelevazione. In relazione a tale clausola
contrattuale era proposta domanda di garanzia nei confronti di Giuseppe
Caizzone, quale erede della venditrice Giovanna Spanò.

Si costituiva anche Giuseppe
Caizzone, il quale contestava la domanda, deducendo che la sopraelevazione da
lui realizzata non ricadeva sulla colonna d’aria nella quale insisteva
l’immobile degli attori; che egli era proprietario non solo della porzione del
lastrico solare sopraelevato, ma anche della cosiddetta colonna d’aria
soprastante, per cui non era dovuta alcuna indennità
ex articolo 1127 Cc. In ordine alla domanda di
garanzia formulata dalle Ardizzone chiedeva il rigetto, sostenendo che la
rinuncia all’indennità fatta dalla venditrice Spanò era personale.

Il Gu del Tribunale di Messina,
ritenuto che i convenuti, quali proprietari oltre che della superficie del
lastrico solare oggetto della sopraelevazione, anche
della colonna d’aria soprastente, non erano tenuti a corrispondere l’indennità
di sopraelevazione, rigettava la domanda degli attori e quella di garanzia
avanzata dalle Ardizzone.

La Corte d’appello di Messina,
con sentenza 78/2001, rigettava il gravame proposto dagli attori di primo
grado, dichiarava, ad integrazione della decisione del Tribunale, la carenza di legittimazione passiva della convenuta Emma
Ardizzone, e confermava nel resto l’impugnata sentenza. Contro la tesi degli
appellanti, diretta a sostenere che il trasferimento della “proprietà del
terrazzo e l’area edificabile soprastante” non comportasse
il trasferimento anche della “colonna d’aria soprastante l’edificio”, onde ad
essi spettava l’indennità di sopraelevazione, osservava la Corte d’appello, per
quel che ancora interessa, che era da disattendere la distinzione, afférmata
dagli appellanti, tra “area soprastante l’edificio” e “colonna d’aria
soprastante l’edificio”, perché non rinvenibile nel disposto dall’articolo 1127
Cc. Aggiungeva che l’area sovrastante il lastrico
solare non può essere considerata parte comune dell’edificio ai sensi
dell’articolo 1117 Cc, perché non menzionata in tale norma e perché non
necessaria all’uso comune. Essa può costituire oggetto di autonomo
atto di disposizione a favore di un condomino, il quale, se proprietario
esclusivo del lastrico solare o dell’ultimo piano, non è tenuto a
corrispondere, in caso di sopraelevazione, alcuna indennità agli altri
condomini.

Nel caso specifico, la Spanò, con
l’atto per notaio Monforte del 31 marzo 1959, aveva venduto alle Ardizzone,
porzioni specificamente indicate, del terrazzo e dell’area
soprastante, e, pertanto, le stesse non erano tenute a corrispondere
l’indennità di sopraelevazione. Detta vendita del terrazzo e dell’area
soprastante, a seguito della trascrizione dell’atto pubblico, era opponibile
agli attuali appellanti, che avevano acquistato, con atto notaio Contartese del
30 gennaio 1980, da Giuseppe Caizzone, erede della Spanò, un appartamento al
primo piano dell’edificio, a nulla rilevando la mancata riproduzione in tale
atto del pregresso trasferimento della proprietà del
terrazzo e dell’area soprastante. Parimenti il Caizzone, in
quanto proprietario esclusivo di una porzione del terrazzo (mq. 165,20)
e della soprastante colonna d’aria, non era tenuto a
corrispondere l’indennità di sopraelevazione.

In base al principio
giurisprudenziale, secondo cui il proprietario della colonna d’aria soprastante l’edificio non è tenuto al pagamento
dell’indennità di sopraelevazione, la Corte d’appello, ritenuto che la
proprietà esclusiva degli appellanti, per quote divise, del terrazzo e della
colonna d’aria soprastante derivava, con certezza, dai richiamati titoli,
considerava ultronea la disamina della clausola, contenuta nell’atto Monforte
del 31 maggio 1959, con la quale la Spanò aveva rinunciato (per sé, suoi credi
e successori) a tale indennità.

Avverso tale
sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Maria
Teresa Venuto, Egisto Antonino Paratore, Angelo Vitarelli,
Valeria Vitarelli, Concetta La Rosa, Ettore Francesco Bello e Domenica Turriti,
deducendo due motivi di annullamento articolati in più punti, ai quali Giuseppa
e Emma Ardizzone, da una parte, e Giuseppe Caizzone, dall’altra, hanno
resistito con separati controricorsi.

Le parti hanno depositato
memoria.

I ricorrenti in udienza hanno
presentato brevi osservazioni per iscritto.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo, articolato
in quattro punti, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di
norme di diritto (articolo 360 n. 3 Cpc).

a) il primo punto riguarda
violazione delle norme di ermeneutica contrattuale
(articolo 1362 e ss. Cc) in relazione all’atto notaio Monforte del 31 marzo
1959. Assumono i ricorrenti che la Corte d’appello erroneamente avrebbe ritenuto che in virtù di tale contratto le
controparti sarebbero proprietarie della “colonna d’aria” e quindi esonerate
dal dover corrispondere l’indennità di sopraelevazione. A parte la
considerazione che i riferimenti presi in considerazione attengono solo alla
posizione delle Ardizzone e non anche a quella del Caizzone, la Corte
d’appello, attribuendo un significato distorto alle espressioni letterali
riportate nel contratto, avrebbe desunto che oggetto della vendita era anche la
colonna d’aria sovrastante l’edificio in base al fatto
che la vendita riguardava “oltre alla sopraelevazione attuale” (di cui al
progetto, che la venditrice “trasferiva con le quote di aree alle acquirenti”)
pure ulteriori “eventuali future sopraelevazioni”. Tale interpretazione, a
giudizio dei ricorrenti, contrasterebbe, in primo luogo, con il tenore
letterale dell’atto e poi, sicuramente, con la comune intenzione delle parti,
desumibile dall’intero contesto in cui le espressioni
estrapolate sono contenute e dal raffronto con le ulteriori clausole. Al
riguardo i ricorrenti sostengono che l’espressione
“area edificabile”, individuata dalle parti come oggetto della vendita, lungi
dal ricomprendere l’intera colonna d’aria, stava ad indicare la superficie
costituita, nella specie, dal terrazzo sopra la terza elevazione fuori terra,
con il corrispondente diritto di edificare. Né
l’espressione “eventuali future sopraelevazioni” poteva essere intesa nel senso
di implicare il trasferimento della colonna d’aria. Infine, dall’atto Monforte
del 1959 si evinceva che le parti nella determinazione del prezzo di vendita
delle porzioni di aree trasferite dalla Spanò alle
Ardizzone, avevano conteggiato il corrispettivo per l’indennità di sopralzo e
stabilirono il reciproco esonero dalla corresponsione di indennità in caso di
future sopraelevazioni, sicché, se oggetto della vendita fosse stata la colonna
d’aria, nessun computo e nessun esonero si sarebbe dovuto prevedere, atteso che
nessuna indennità sarebbe stata dovuta.

b) Il secondo punto riguarda la
violazione dell’articolo 1127 Cc, affermandosi che non sarebbe stata data
corretta applicazione del comma 4 di tale disposizione. Sostengono i ricorrenti
che, avendo essi dimostrato come con l’atto Monforte del 1959 la Spanò non
trasferì alle Ardizzone la colonna d’aria soprastante l’edificio
ma soltanto la proprietà del lastrico solare soprastante la terza elevazione
(edificabile in base al progetto approvato e pure trasferito) oltre alcune
porzioni del realizzando lastrico solare, la Corte d’appello non poteva
disapplicare l’articolo 1127 Cc nella parte in cui impone l’obbligo della corresponsione
dell’indennità di sopralzo in favore dei proprietari dei piani sottostanti.

c) Il terzo punto prospetta la
violazione dell’articolo 1117 Cc, perché, a giudizio dei ricorrenti, la colonna
d’aria sovrastante l’edificio, contrariamente a quanto
ritenuto dalla Corte d’appello, dovrebbe rientrare tra le cose comuni.

d) Il quarto punto riguarda la
violazione dell’articolo 115 Cpc, per avere la Corte d’appello disattesa l’istanza istruttoria diretta a contrastare l’affermazione del
Caizzone, secondo il quale la sopraelevazione da lui realizzata non sovrasta le
unità immobiliari degli attuali ricorrenti

2. Col secondo motivo, articolato
sotto due aspetti, i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (articolo 360
n. 5 Cpc).

a) Il primo aspetto attiene
all’atto notaio Contartese del 30 gennaio 1980. Poiché in tale atto non vi è
alcuna riserva di proprietà della colonna d’aria a favore del venditore
Caizzone, i ricorrenti sostengono che senza alcuna motivazione l’impugnata
sentenza lo ha ritenuto proprietario esclusivo della stessa, trascurando
peraltro di considerare che i coniugi ParatoreVenuto, Vitarelli-La Rosa e
Bello-Turrisi avevano acquistato l’appartamento al
primo piano, «con annessi, connessi, pertinenze e dipendenze, nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova, compresa la comproprietà delle parti
condominiali dell’isolato», e, quindi la colonna d’aria soprastante, come
proiezione del suolo su cui insiste l’edificio.

b) Il secondo aspetto concerne la
contraddittorietà dell’impugnata sentenza. in quanto,
secondo i ricorrenti, da un lato, avrebbe affermato che il trasferimento
operato in favore delle germane Ardizzone avrebbe comportato l’acquisto della
colonna d’aria, dall’altro, che il Caizzone sarebbe proprietario della medesima
colonna. L’impugnata sentenza avrebbe, invece, dovuto applicare il principio
secondo il quale la colonna d’aria, in quanto proiezione del suolo su cui sorge
l’edificio, è comune a tutti i condomini.

3. I due motivi, da trattare
congiuntamente perché strettamente connessi, meritano accoglimento per quanto
di ragione in base alle seguenti considerazioni.

3.1. Innanzitutto vanno disattesi
i profili di inammissibilità (dedotti dal
controricorrente Caizzone e, in parte, condivisi dal Pm in udienza), in quanto,
in primo luogo, è da ritenere rispettato il principio di specificità e
autosufficienza del ricorso, avendo i ricorrenti riportato, al fine di far
valere la violazione dei canoni legali d’ermeneutica e il vizio motivazionale,
quelle espressioni contrattuali considerate e interpretate dai giudici di
merito.

3.2. In secondo luogo, se è vero
che l’interpretazione del contratto, concretandosi nell’accertamento della
volontà dei contraenti, si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice
di merito, è pur vero, altresì, che essa è censurabile in sede di legittimità
nell’ipotesi (come quella dedotta dai ricorrenti) di violazione dei canoni
legali di ermeneutica contrattuale e/o di
insufficienza o contraddittorietà della motivazione, tale da non consentire la
ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione (Cassazione
17248/03; 11679/03; 11193/03).

3.3. Infine, le dedotte doglianze
sono sostanzialmente volte a censurare l’attività interpretativa della Corte
d’appello per violazione dei criteri giuridici di ermeneutica
contrattuale relativi alla comune intenzione dei contraenti e
all’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, nonché a principi
giuridici, oltre che per deficienza dell’iter argomentativo.

4. L’impugnata sentenza, come si
evince da quanto sopra detto, ha escluso che i ricorrenti avessero diritto a
percepire l’indennità di sopraelevazione in quanto ha ritenuto, conformemente
al primo giudice, che le Ardizzone e il Caizzone sono
proprietari, cosi interpretando i titoli, non solo della porzione di terrazzo
su cui hanno sopraelevato, ma anche della corrispondente colonna d’aria
soprastante.

5. La questione di diritto che la
Sc deve risolvere preliminarmente per decidere la controversia
riguarda la ammissibilità della distinzione tra la proprietà del lastrico
solare e la proprietà della “sovrastante colonna” d’aria, e la particolare
conseguenza che si ricollega: vale a dire l’esonero, nel caso di
sopraelevazione, per il proprietario del lastrico, che si sia riservato anche
la proprietà della colonna, dalla obbligazione di corrispondere l’indennità
agli altri condomini.

Poiché sul
punto si rinvengono numerose sentenze della Sc, remote e non convincenti
(Cassazione 1970/60; 1463/62; 209/69; 1084/76; ma anche Cassazione 5556/88),
appare opportuno riesaminare funditus la questione.

6. Come è
noto, l’articolo 1127 comma 1 e ult. Cc al proprietario dell’ultimo piano o al proprietario del lastrico solare attribuisce il diritto di
soprelevazione, con l’obbligo di corrispondere agli altri condomini
l’indennità, ragguagliata al valore dell’area occupata (diviso per il numero
dei piani, compreso quello da edificare, e detratto l’importo della sua quota)
e con l’obbligo di ricostruire il lastrico occupato alla sommità del manufatto.

6.1. Secondo che sia ricollegato alla proprietà dell’ultimo piano o alla
proprietà esclusiva del lastrico, il diritto di soprelevazione presenta un
differente fondamento.

6.2. L’attribuzione del diritto
al proprietario dell’ultimo piano raffigura una deroga al principio della accessione (articolo 934 Cc), che al proprietario del
suolo attribuisce il diritto di elevare costruzioni. Secondo il principio, il
diritto dovrebbe spettare ai condomini, in quanto comproprietari del lastrico
solare ai sensi dall’articolo 1117 comma 1 n. 1 Cc. Nell’assetto complessivo
dell’istituto del condominio, invece, la comproprietà del lastrico attribuita
ex lege a tutti i condomini cede al proprietario
esclusiva dell’ultimo piano (o del lastrico).

7. Il proprietario del suolo ‑
che, compatibilmente con la disciplina pubblicistica, può sempre erigere delle
costruzioni, delle quali acquista la proprietà ‑ con apposito
titolo a vantaggio di terzi può costituire il diritto di superficie (articolo
992 comma 1 Cc), ovvero, la proprietà superficiaria separata dalla proprietà
del suolo (articolo 951 comma 2 Cc). Le conseguenze sono diverse. Il diritto di
superficie conferisce al titolare il diritto di soprelevazione e di
ricostruzione; la proprietà superficiaria separata circoscrive il diritto
all’immobile esistente e si protrae fino a quando l’immobile
permane. Nel caso di vendita dei piani o delle porzioni di piano
dell’edificio da parte del costruttore unico proprietario, che si riserva la
proprietà del suolo, viene in essere la proprietà separata degli immobili
venduti. Se il proprietario costruttore non si riserva la proprietà del suolo e
questa diventa comune, gli acquirenti, come acquistano la comproprietà delle
altre parti di uso comune, acquistano anche la
comproprietà del lastrico.

7.1. Poiché tanto la proprietà
dell’ultimo piano quanto quella del lastrico solare, di regola, derivano da titolo, diventa questione di fatto interpretare
il titolo, per appurare ciò che in tema di soprelevazione viene disposto. in particolare, come viene tecnicamente regolata la
soprelevazione e se viene escluso l’obbligo di corrispondere l’indennità. In
questo caso, è importante appurare la legittimazione a disporre l’attribuzione
del diritto ed a statuire i limiti e gli obblighi, posto che l’assetto
complessivo dipende e dal potere di disposizione in capo al disponente e dalla accettazione e dalla rinunzia da parte degli
acquirenti dei piani o delle porzioni di piano.

8) La disposizione di cui all’articolo 440 del Cc del 1865, secondo cui «chi ha
la proprietà del suolo ha pur quella dello spazio sovrastante», non è stata
riprodotta da quello vigente che, all’articolo 840 comma 1, estende la
proprietà del suolo al sottosuolo, ma non allo spazio soprastante. L’articolo 840 comma 2 si limita a statuire che «il
proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano …
a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad
escludere».

8.1. Secondo l’interpretazione
dominante, la disposizione non pone un limite ai poteri del proprietario, ma
esprime il principio generale in ordine al fondamento
della attribuzione del diritto soggettivo di natura reale, consistente
nell’interesse del titolare. L’esercizio del potere di escludere, come delle
altre facoltà rientranti nel contenuto del diritto, per essere tutelato deve
accompagnarsi ad un interesse: l’interesse al
godimento tipico del bene.

8.2. A differenza dal sottosuolo,
lo spazio non costituisce oggetto di diritti, quindi, non può
costituire oggetto di proprietà autonomo rispetto alla proprietà del suolo. Del
resto, in dottrina oggi nessuno ammette la proprietà dello spazio aereo
sovrastante, Per la verità, lo spazio non è una cosa, non è un oggetto, ma un
semplice mezzo in cui si trova l’oggetto del diritto: un mezzo necessario per
l’esistenza e per l’esercizio di quest’ultimo. La cosiddetta colonna d’aria,
quindi, non forma oggetto di diritto, ma raffigura il mezzo (lo spazio), in cui
si esercita il diritto di proprietà e specificamente il diritto
di soprelevazione.

9. Ciò posto, nel codice, con
formula ineccepibile, si fa menzione della proprietà
esclusiva del lastrico solare; non si parla, tuttavia, di proprietà della
cosiddetta “colonna d’aria”, che è formula ambigua introdotta dalla
giurisprudenza, perché la colonna è il mezzo in cui si esercita la proprietà
del lastrico, tramite il diritto di soprelevazione o la costituzione del
diritto di superficie a favore di terzi.

9.1. Il ricorso a questa
terminologia negli atti contrattuali rende indispensabile un chiarimento, che attribuisca alla clausola concernente la “colonna d’aria” un
qualche significato ed un qualche effetto, ai sensi dell’articolo 1367 Cc. In
linea di massima, il riferimento alla colonna d’aria deve essere inteso come
disciplina ‑
sia essa positiva o negativa ‑ del diritto di
soprelevazione o di superficie. Vale a dire come manifestazione
dell’intendimento di esercitare (o di escludere) il diritto di soprelevazione,
o di separare la proprietà esclusiva del lastrico dal diritto di superficie:
ovverosia, come l’intendimento del proprietario di cedere a terzi il diritto di
superficie sul lastrico, per consentire loro la soprelevazione.

10. Ciò premesso, la statuizione,
in favore dello stesso proprietario del lastrico, della proprietà della colonna
d’aria va intesa come espressa enunciazione del suo diritto di utilizzare lo
spazio sovrastante mediante la soprelevazione ‑ statuizione, di solito,
superflua, in quanto la facoltà è implicita nel diritto di proprietà esclusiva,
salvo che risulti utile per escludere eventuali contestazioni sulla titolarità
del diritto e sulle modalità di esercizio di esso.
Peraltro, la statuizione di per sé non comporta l’esenzione dall’obbligo di
corrispondere l’indennità, a meno che non sia
accompagnata dalla accettazione e dalla susseguente rinunzia al credito da
parte degli altri condomini.

10.1. Per la verità, nessuna
norma esonera il proprietario del lastrico solare, titolare per legge o per
titolo del diritto di soprelevazione, dall’obbligo di corrispondere la relativa
indennità agli altri condomini. Al diritto di sopraelevazione si ricollega
l’obbligo di corrispondere l’indennità, che compensa l’aumento della sua quota
nella comunione del suolo e delle altre parti comuni in capo al proprietario
che sopraeleva e questo aumento ha luogo con la
diminuzione proporzionale delle quote degli altri partecipanti. Come è tenuto a corrispondere l’indennità il proprietario
che esercita personalmente il diritto di soprelevazione, sono del pari tenuti
al pagamento i terzi, se il diritto di soprelevazione viene loro ceduto.

10.2. L’esonero dall’obbligazione
di corrispondere l’indennità può derivare soltanto da una specifica clausola
contrattuale, che sia accettata espressamente da tutti gli acquirenti degli
immobili sottostanti, i quali esplicitamente o quanto meno implicitamente
rinunziano al credito.

11. La Corte d’appello ha
interpretato ì titoli, in particolare l’atto Monforte del 1959 (che indica
quale oggetto della vendita “il terrazzo e l’area edificabile soprastante”),
nel senso che le Ardizzone e il Caizzone (quest’ultimo quale crede della Spanò,
originaria proprietaria dell’intero stabile) sono proprietari
non solo di porzioni di terrazzo ma anche della «colonna d’aria»
soprastante, in base alle espressioni contenute nel testo, poiché l’area è
espressamente indicata come «edificabile» e sono previste, oltre alla
sopraelevazione “attuale” (di cui al progetto già approvato) anche ulteriori
“eventuali future” sopraelevazioni.

12. Ma
tale interpretazione non è rispettosa e, quindi, viola i canoni ermeneutici
perché non si armonizza con il tenore letterale dell’atto, con la comune
intenzione delle parti e con le altre clausole contrattuali (dove si fa
esplicita menzione dell’indennità).

12.1. In particolare, i giudici
di merito hanno fatto riferimento ad espressioni che non riguardano la
cosiddetta “colonna d’aria” soprastante l’edificio.

Di fronte al dato letterale
dell’atto Monforte 31 marzo 1959, che menziona l’area “edificabile” ai fini di
consentire non soltanto la sopraelevazione “attuale” ma anche “eventuali
future” sopraelevazioni, considerandola, quindi, in relazione
all’attività edificatoria, non risulta dalla sentenza impugnata che da
parte del giudice d’appello si sia fatto corretto uso dei criteri ermeneutici
per ritenere compresa in quella espressione la cosiddetta “colonna d’aria”, con
la rinuncia alla indennità di sopraelevazione. D’altra parte, in relazione alla previsione legislativa (articolo 1127,
comma 4, Cc) che impone a chi fa una sopraelevazione di corrispondere agli
altri condomini un’indennità, il titolo contrario deve essere apprezzato con
riferimenti puntuali e specifici.

13. Né argomenti logici possono
essere individuati in quelli adottati dalla Corte d’appello e sopra riportati,
in quanto non è dato comprendere perché, in base all’articolo 1127, comma 1,
Cc, vi dovrebbe essere assimilazione (non distinzione) tra “area edificabile” e
“colonna d’aria” soprastante l’edificio e perché, alla stregua dell’articolo
1117 Cc, bisognerebbe escludere tra le cose comuni quelle non menzionate, atteso che l’elencazione contenuta in tale norma
ha carattere meramente esemplificativo e non tassativo.

13.1. Per altro verso, il fatto
che la proprietà della “colonna d’aria” comporti l’esonero della corresponsione
dell’indennità di sopraelevazione, è argomento che
presuppone ancora la rinuncia da parte degli altri condomini.

14. Coerentemente con le
considerazioni esposte, la sentenza impugnata deve essere cassata e il processo
rimesso alla Corte d’appello di Catania, la quale procederà ad una nuova
motivazione circa la interpretazione dei contratti
alla luce del seguente principio di diritto: posto che la colonna d’aria (lo
spazio sovrastante il lastrico solare) non costituisce oggetto di diritti,
quindi, non costituisce oggetto di proprietà autonoma rispetto alla proprietà
del lastrico, la proprietà della colonna d’aria va intesa come diritto in capo
al proprietario di utilizzare senza limitazione alcuna lo spazio sovrastante
mediante la sopraelevazione. Ma la statuizione non comporta l’esonero per il
proprietario dall’obbligo di corrispondere l’indennità agli altri condomini,
salvo che non sia accompagnata dalla accettazione e
dalla susseguente rinunzia da parte di tutti i proprietari dei piani
sottostanti.

All’esito della suddetta
operazione ermeneutica stabilirà se l’indennità di sopraelevazione debba essere o non corrisposta.

Il giudice del rinvio provvederò anche in ordine alle spese del giudizio di
cassazione, facendone questa Corte espressa rimessione (articolo 385, ult. cpv. Cpc).

PQM

La Corte accoglie il ricorso per
quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo
esame alla Corte di appello di Catania, che provvederà
anche sulle spese del giudizio di cassazione.