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Tuesday 23 December 2003

Il progetto della della riforma sanitaria .

Il progetto della della riforma sanitaria

DISEGNO DI LEGGE RECANTE PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CDM 19.12.2003

Art.1

(Principi fondamentali in materia di Servizio Sanitario nazionale)

1.Le Regioni disciplinano il rapporto di lavoro della dirigenza medica e sanitaria delle aziende sanitarie in base ai principi fondamentali individuati ai sensi dell’art.1, comma 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonché dei seguenti principi:

il governo delle attività cliniche, la programmazione, organizzazione, sviluppo e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria è assicurato con il diretto coinvolgimento del Collegio di direzione dell’azienda, prevedendo, nelle aziende unità sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere, una funzione permanente dedicata al coordinamento clinico; tale funzione è svolta dal Coordinatore clinico aziendale che è un medico nominato, su proposta dei dirigenti sanitari responsabili di struttura complessa riuniti in apposito consesso, dal direttore generale tra i predetti dirigenti e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza; al Coordinatore clinico aziendale possono essere attribuite anche tutte le funzioni di pertinenza del Direttore sanitario aziendale, salvo quelle igienico-organizzative, con la contestuale soppressione della predetta figura; il Coordinatore clinico rimane titolare della struttura complessa cui è preposto, salvo che allo stesso siano attribuite anche tutte le funzioni di pertinenza del Direttore sanitario aziendale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio aziendale;

le funzioni igienico-organizzative dei presidi ospedalieri e dei distretti restano affidate a direttori medici di presidio ospedaliero o di distretto, con la specializzazione in igiene, medicina preventiva e organizzazione sanitaria o, in assenza, a un medico che abbia un’esperienza di cinque anni nei relativi servizi;

le verifiche delle attività professionali sono effettuate da collegi tecnici, presieduti dal Coordinatore clinico e composti da esperti nelle relative discipline, estranei all’azienda, designati dal Collegio di direzione;

gli incarichi di dirigente di struttura complessa del ruolo sanitario sono conferiti esclusivamente previa selezione per avviso pubblico; le commissioni, presiedute dal Coordinatore clinico, valutano distintamente i titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati e selezionano la terna dei migliori concorrenti nell’ambito della quale il Direttore generale effettua la scelta, salvo diversa motivata determinazione;

la regione può disporre che, in tutte le aziende sanitarie o esclusivamente nelle aziende ospedaliere, le funzioni di pertinenza del direttore sanitario aziendale, salvo le funzioni igienico-organizzative riservate ai dirigenti di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, siano svolte dal Coordinatore clinico aziendale, con contestuale soppressione della figura del direttore sanitario aziendale di cui al comma 7 dell’art. 3 del decreto legislativo 502 del 1992 e successive modificazioni. In caso di soppressione della figura del direttore sanitario aziendale, i direttori sanitari aziendali in carica continuano ad esercitare le funzioni fino alla scadenza del relativo contratto, salvo diversa disposizione regionale; in tale ipotesi il coordinatore clinico entra in carica alla scadenza del contratto del direttore sanitario aziendale;

i criteri di accreditamento delle strutture sanitarie private ai sensi dell’articolo 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni devono prevedere che l’attribuzione di incarichi di dirigente medico responsabile dei servizi di diagnosi e cura avvenga fra medici con specifici requisiti ed esperienza professionale, attraverso procedure selettive basate su criteri identici con quanto previsto per le strutture pubbliche, ivi compresi i crediti in attività di formazione continua, maturati nel triennio precedente alla data della selezione.

2. Fermo restando il principio dell’invarianza della spesa, fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui all’art.1, comma 4 della legge 5 giugno 2003, n.131, e salva la potestà legislativa regionale da esercitare in base ai principi desumibili dalle leggi statali vigenti e dalla presente legge, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni è modificato come segue:

a) all’art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni , è aggiunto il seguente comma : ” 2. Nelle aziende ospedaliere il governo delle attività cliniche, la programmazione, organizzazione, sviluppo e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria è assicurato con il diretto coinvolgimento del Collegio di direzione dell’azienda; il coordinamento clinico è assicurato dal Coordinatore clinico aziendale che è un medico nominato, su proposta dei dirigenti sanitari responsabili di struttura complessa riuniti in apposito consesso, dal direttore generale tra i predetti dirigenti. Il coordinatore clinico rimane titolare della struttura complessa cui è preposto, salvo che allo stesso non siano attribuite anche tutte le funzioni di pertinenza del direttore sanitario aziendale. Il coordinatore clinico aziendale fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il Coordinatore clinico aziendale svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica nei confronti dei dirigenti responsabili delle strutture aziendali di natura sanitaria con riferimento agli aspetti sanitari e clinico organizzativi e ai programmi di intervento di area specifica a tutela della salute; elabora gli indirizzi sanitari sulle strategie assistenziali e sui percorsi diagnostici terapeutici per la sistematica revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici e alla riduzione delle liste di attesa”;

b) al comma 5 dell’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nel secondo periodo le parole “direttore del dipartimento” sono sostituite dalle parole : “Coordinatore clinico e composto da due esperti della medesima disciplina con incarico e professionalità adeguati alla valutazione da effettuare garantendo la presenza del dirigente sovraordinato; per la valutazione dei dirigenti apicali gli esperti devono essere dirigenti di struttura complessa estranei all’azienda; gli esperti sono designati dal Collegio di direzione”;

c) al comma 2, primo periodo, dell’articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, dopo le parole “direttore generale” è aggiunta la parola “esclusivamente” e dopo la parola “commissione” sono aggiunte le seguenti parole:” che terrà conto distintamente dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati nonché dei crediti in attività di formazione continua (E.C.M.) maturati nel triennio precedente alla data del bando. La Commissione procede alla selezione dei migliori concorrenti in ragione del rispettivo giudizio complessivo. Il Direttore generale ha facoltà di scelta fra i primi tre candidati selezionati dalla Commissione. L’eventuale scelta fuori dalla terna deve essere specificamente e congruamente motivata con riferimento ai titoli posseduti dal candidato prescelto; su tale scelta deve essere acquisito il preventivo parere del Collegio di direzione. La procedura selettiva deve essere ripetuta se i candidati dichiarati idonei nella prima selezione sono in numero inferiore a tre.”; nel terzo periodo le parole: “direttore sanitario” sono sostituite dalle parole: “Coordinatore clinico”;

d) all’art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma: “2 ter. Il Collegio di direzione è presieduto dal Coordinatore clinico aziendale. Il Collegio di direzione formula parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Le decisioni del Direttore Generale in contrasto con il parere del Collegio di direzione sono adottate con provvedimento motivato.”;

e) all’art. 17-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma: “4. il direttore di dipartimento clinico ospedaliero è nominato dal direttore generale su proposta del Coordinatore clinico. L’organizzazione del dipartimento prevede una funzione amministrativa dedicata all’esercizio della responsabilità di tipo gestionale di cui al comma 2, senza ulteriori oneri a carico del bilancio aziendale”.

Art. 2

(Limiti di età)

Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i direttori di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età fermo restando quanto previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Le aziende sanitarie, per particolari esigenze assistenziali, possono trattenere in servizio, anche di anno in anno, a domanda dell’interessato, i direttori di struttura complessa fino al compimento del settantesimo anno di età.

Il personale medico universitario di cui all’art. 102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con incarico di direttore di struttura complessa, svolge le ordinarie attività assistenziali fino al compimento del settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di proroga di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. In caso sia mantenuto in servizio dopo il compimento del settantesimo anno di età in base a disposizioni di stato giuridico della docenza universitaria, al personale è conferito ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 un incarico che implichi lo svolgimento di attività assistenziali, ma non comporti l’attribuzione dell’indennità di direzione di struttura complessa.