Penale
Il processo non è incostituzionale anche se le testimonianze devono essere verbalizzate a mano. ORDINANZA 12 Gennaio 2005 – 24 Gennaio 2005, n. 29
Il processo non è incostituzionale anche se le
testimonianze devono essere verbalizzate a mano.
ORDINANZA 12 Gennaio
2005 – 24 Gennaio 2005, n. 29
Giudizio di legittimita’
costituzionale in via incidentale. Processo penale – Prova – Assunzione di
testimonianza – Redazione del verbale in forma riassuntiva – Denunciata disparita’ di trattamento rispetto ai casi in cui e’ realizzata l’integrale riproduzione delle dichiarazioni
testimoniali, lesione del diritto di difesa, dei principi di buon andamento
dell’amministrazione della giustizia, del giusto processo e della ragionevole
durata del processo – Omessa descrizione della fattispecie e difetto di
motivazione sulla rilevanza – Manifesta inammissibilita’
della questione. – Cod. proc.
pen., art. 140. – Costituzione,
artt. 3, 24, 97 e 111. (GU n. 4 del 26-1-2005 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Valerio ONIDA;
Giudici: Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda CONTRI, Guido NEPPI
MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nei
giudizi di legittimita’ costituzionale dell’articolo 140 del
codice
di procedura penale promossi con numero sette ordinanze
del
22 maggio 2003 dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo
di
Puglia, rispettivamente iscritte
ai nn.
da 910 a 916 del registro
ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
n. 45, 1ª serie speciale, dell’anno
2003.
Visto l’atto di
intervento del Presidente
del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera
di consiglio del 13 ottobre 2004 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che con
sette ordinanze dal contenuto identico (dal
n. 910
al n. 916 del
registro ordinanze del 2003) il Tribunale di
Trani, sezione distaccata
di Ruvo di
Puglia, ha sollevato, in
riferimento
agli articoli 3, 24,
97 e 111
della Costituzione,
questione
di legittimita’ costituzionale dell’art. 140
del codice di
procedura
penale, nella parte
in cui consente
la redazione del
verbale
in forma riassuntiva anche con riferimento all’assunzione di
testimonianze;
che secondo
il giudice a quo la questione e’ rilevante in
quanto,
al momento dell’udienza,
il servizio di
stenotipia era
sospeso
per effetto di una missiva del Presidente del Tribunale
di
Trani dell’11 aprile 2003, mentre nell’attualita’
un provvedimento
del
medesimo Presidente in data 3 maggio 2003 consentiva l’uso della
stenotipia
esclusivamente con riferimento
a «procedimenti ad
istruttoria
dibattimentale complessa», con cio’
richiamando a
contrario
la formula utilizzata
dall’art. 140, primo comma, cod.
proc.
pen., e
attribuendo cosi’ al giudice un potere
discrezionale
circa la verbalizzazione o meno
dell’assunzione delle testimonianze;
che la
«contingente indisponibilita» di
strumenti di cui
all’art. 140 cod. proc. pen. fa riferimento a vicende
momentanee e
passeggere,
di ordine imprevedibile
e accidentale (quali guasti
tecnici
o malori del
tecnico addetto) e
non anche a
vicende
programmabili, come uno stanziamento ridotto di
fondi;
che vi sarebbe
violazione dell’art. 3 Cost. per disparita’ di
trattamento,
sia tra cittadini-parti del
processo che fruiscono
dell’integrale riproduzione delle
dichiarazioni testimoniali e quelli
che non ne fruiscono per carenza di
fondi, sia tra cittadini-parti di
un processo che viene considerato
complesso – e quindi attrezzato con
uno
strumento di verbalizzazione integrale – e quelli di un processo
in
cui tale valutazione non viene
effettuata, mentre, ad avviso del
rimettente,
ogni assunzione di
testimonianza e’ meritevole
di
verbalizzazione
completa a prescindere
dalla complessita’ del
processo;
che l’art. 140
cod. proc. pen.
appare privo di tassativita’ e
determinatezza,
risolvendosi in un
mero arbitrio circa l’utilizzo
della
forma riassuntiva, laddove
andrebbe precisato dalla norma che
tale
facolta’
da parte del
giudice puo’ essere
esercitata
limitatamente
alle ordinanze endoprocessuali e
ad esclusione della
verbalizzazione
delle testimonianze, da
assumere sempre con
stenotipia o fonoregistrazione
e trascrizione;
che il
disposto dell’art. 140 cod. proc. pen. si risolve in
un vulnus alle garanzie di difesa e del
giusto processo di imputati e
parti
civili (artt. 24 e 111 Cost.), perche’ consente che la prova
testimoniale
venga raccolta con modalita’ (il verbale
in forma
riassuntiva)
che non ne
permette una fedele riproduzione, dovendo
necessariamente
passare attraverso il
filtro del giudice che ne
sintetizza
i concetti, laddove l’uso della terminologia genuinamente
utilizzata
dal teste puo’ consentire
alle parti e al giudice «di
trarre valutazioni e conclusioni»;
che, d’altra
parte, anche in procedimenti non complessi sotto
il
profilo dei reati, ma complessi per il numero e la qualita’ dei
testi,
la verbalizzazione fedele appare necessaria per la migliore
comprensione
dei fatti narrati,
dal momento che
ogni forma
riproduttiva
incompleta degli atti
del processo, anche
se di
contenuto
semplice, non garantisce appieno il rispetto del principio
del
contraddittorio nella formazione della prova, non assicurando la
genuina
e perfetta corrispondenza della documentazione agli atti che
essa ritrae;
che, secondo il
rimettente, la raccolta fedele e genuina
delle
testimonianze orali andrebbe
effettuata senza dilazioni
temporali, che invece si verificano la’ dove il giudice sia costretto
ad
interrompere continuamente il teste per dettare all’assistente di
udienza
il contenuto segmentato
delle dichiarazioni rese, con la
conseguenza che la norma impugnata viola i
principi di buon andamento
dell’amministrazione della
giustizia e della ragionevole durata del
processo (artt. 97 e 111 Cost.);
che nel
giudizio si e’ costituito il Presidente del Consiglio
dei
ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile per
difetto di rilevanza o, in subordine,
infondata.
Considerato che le
sette ordinanze di rimessione
sollevano la
medesima
questione e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e
definiti con unica pronuncia;
che il giugice, nelle
ordinanze di remissione, non motiva in
ordine
alla rilevanza della
questione, limitandosi ad
affermarla
sulla
base di un
provvedimento del Presidente del
Tribunale, che
dispone
l’utilizzazione del servizio
di stenotipia solo
per
procedimenti
complessi, senza alcun
accenno alla natura ed alla
complessita’
o meno dei
processi in ordine
ai quali e’ stata
sollevata
la questione, alle
testimonianze da raccogliere
e al
pregiudizio concreto dei diritti della difesa
che sarebbe conseguente
alle modalita’
di acquisizione delle prove;
che la
questione va dichiarata manifestamente inammissibile
per omessa descrizione della fattispecie
e per difetto di motivazione
sulla
rilevanza (v., ex plurimis, ordinanze n. 149 e
n. 59 del 2004;
n. 366, n. 182 e n. 50 del 2003).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87
e 9, comma 2,
delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Per questi
motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta
inammissibilita’ della
questione di
legittimita’
costituzionale dell’art. 140 del
codice di procedura
penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della
Costituzione, dal
Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di
Puglia, con l’ordinanza in epigrafe.
Cosi’ deciso
in Roma, nella
sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio
2005.
Il Presidente: Onida
Il redattore: Finocchiaro
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 2005.
Il direttore della cancelleria:Di Paola